Disposizioni per favorire le aziende agricole in attuazione
dell’art. 5/bis della legge 31.1.1994, n. 97, come aggiunto dall’art. 52 –
comma 21 – della legge 28.12.2001, n. 448.
Pubblicata nel B. U. UMBRIA 2 aprile 2003, n. 14 – S.S.
Art. 1
(Superficie minima)
1.
Al
fine di fruire dei benefici e delle agevolazioni previsti dall’art. 5/bis della
Legge 31 gennaio 1994, n. 97, come aggiunto dall’art. 52, comma 21, della Legge
28 dicembre 2001, n. 448, le aziende agricole devono essere costituite in un
compendio unico della superficie minima indivisibile di quattro ettari.
2.
La
Giunta regionale individua, ai fini della presente legge, i territori montani
nell’ambito dei Comuni esclusi dalle Comunità Montane, ai sensi dell’art. 27,
comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.