L.R. 17 gennaio 1990, n. 2 (1).

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1990 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. 24 gennaio 1990, n. 4.

(2) Il bilancio di previsione per il 1990 è stato poi approvato con L.R. 6 aprile 1990, n. 17.

 

 

Art. 1

 

1. Ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 1990, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1990 presentato dalla Giunta al Consiglio, limitatamente per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo (3).

2. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1990 ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente comma 1.

3. Ai fimi della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1990 in conto residui passivi propri, nonché gli impegni ed i pagamenti in conto residui di stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.

La presente è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

(3) Il bilancio di previsione per il 1990 è stato poi approvato con L.R. 6 aprile 1990, n. 17.