L.R. 3 novembre 1978, n. 62 (1).

Provvedimenti urgenti per la sistemazione di famiglie colpite dal terremoto dei giorni 30 luglio, 5 e 7 agosto 1978, rimaste prive di alloggio nel territorio del ternano (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 novembre 1978, n. 47.

(2) Vedi, anche l'art. 3, L.R. 15 dicembre 1980, n. 73.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[Le disposizioni della presente legge sono dirette a realizzare iniziative necessarie a favorire la sistemazione delle famiglie rimaste prive di alloggio in conseguenza dei danni provocati dal terremoto verificatosi nel territorio del ternano nei giorni del 30 luglio e 5-7 agosto 1978, residenti nei comuni di:

Alviano, Amelia, Avigliano, Montecastrilli, Narni, Polino, Sangemini, Stroncone, Terni, Acquasparta (4)]

(5).

 

(4) Articolo così modificato dall'art. 1, L.R. 18 dicembre 1978, n. 71.

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Tipi di intervento.

 

[Per la finalità di cui alla presente legge è istituito per l'anno 1978 apposito fondo dell'ammontare di lire 500 milioni da utilizzare per i seguenti interventi:

- acquisto di mini-alloggi prefabbricati da assegnare provvisoriamente ai comuni di residenza delle famiglie rimaste prive di alloggio perché ne usino quale abitazione temporanea, o, in alternativa, la concessione di contributi tramite i comuni per il ripristino di fabbricati danneggiati, per i quali sia stata emanata ordinanza di sgombero;

- posa in opera dei prefabbricati ed esecuzione di opere accessorie di urbanizzazione;

- concessione di contributi ai comuni per il pagamento del canone di locazione di abitazioni da assegnare temporaneamente a famiglie rimaste prive di alloggio;

- assunzione delle spese necessarie al trasporto e collocazione nel luogo di sedime di mini-alloggi e/o roulottes posti a disposizione dal Ministero degli interni e da altri enti;

- concessione ai coltivatori diretti ed a privati proprietari di aziende agricole di contributi per l'acquisto di mini-alloggi prefabbricati da adibire ad abitazione di famiglie coloniche rimaste prive di alloggio.

Il riparto del fondo tra i vari tipi di intervento è effettuato dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale, nel limite della disponibilità finanziaria impegnata, esaminata l'esigenza dei vari comuni e la fondatezza delle varie istanze nonché la loro urgenza, effettua l'assegnazione degli interventi e dei contributi previsti e disciplinati dai successivi articoli] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Acquisto e assegnazione di alloggi prefabbricati e loro posa in opera.

 

[La Giunta regionale provvede all'acquisto a trattativa privata di mini-alloggi prefabbricati da assegnare provvisoriamente ai comuni che ne facciano richiesta al Presidente della Giunta medesima entro il termine di giorni 30 (trenta) dall'entrata in vigore della presente legge; si ritengono valide le istanze prodotte antecedentemente a tale data dai singoli comuni.

I comuni assegnatari procedono alla consegna temporanea dei mini-alloggi prefabbricati, da effettuare attraverso un apposito verbale, a favore delle famiglie rimaste prive di abitazione, residenti sia in zone urbane che agricole, per la quale sia stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153 della legge comunale e provinciale, ordinanza sindacale di demolizione o di sgombero dell'immobile.

I comuni assegnatari provvedono alla manutenzione straordinaria dei mini-alloggi prefabbricati.

La Giunta regionale concede ai comuni assegnatari contributi per la posa in opera dei prefabbricati e per l'esecuzione delle opere accessorie di urbanizzazione.

I mini-alloggi prefabbricati, acquistati ai sensi della presente legge, restano di proprietà della Regione dell'Umbria e dopo la riconsegna da parte dei comuni vanno a costituire un fondo patrimoniale per far fronte alle calamità naturali.

Qualora i comuni accertino la possibilità di procedere alla riparazione urgente di fabbricati di proprietà privata, soggetti a ordinanza di sgombero ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 della vigente legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, direttamente alla temporanea sistemazione dei

nuclei familiari interessati, la Giunta regionale, in alternativa, può concedere ai comuni stessi, per l'erogazione a privati, contributi per tale finalità. La concessione di contributi in favore di privati, nella misura massima del 70 per cento della spesa occorrente per la riparazione, non preclude la possibilità del conseguimento di ulteriori benefici di leggi statali o regionali costituendo in tal caso una loro anticipazione. Non preclude altresì il recupero parziale ove ricorrano le condizioni di legge.

La concessione dei contributi è subordinata alla presentazione alla Regione dei seguenti documenti:

1) perizia giurata di un tecnico libero professionista, presso la Pretura competente per territorio, relativa ai danni ed alle opere di consolidamento;

2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante la proprietà dell'immobile, riferita al momento del sinistro e della domanda di concessione del contributo;

3) comunicazione dell'inizio dei lavori;

4) concessione ad edificare, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o autorizzazione, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, rilasciata dal comune territorialmente competente, nei casi previsti dalla predetta normativa] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Contributi per il pagamento di canoni di locazione.

 

[La Giunta regionale concede ai comuni un contributo per il pagamento del canone di locazione di abitazioni necessarie alla sistemazione provvisoria di famiglie rimaste prive di alloggio, per il quale sia stata adottata ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione, che non abbiano ottenuto l'assegnazione di prefabbricati od altre strutture per residenza temporanea.

La richiesta di contributo da parte dei comuni deve essere documentata da copia del contratto di locazione dell'abitazione reperita sul libero mercato] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Spese per trasporto e collocazione di attrezzature poste a disposizione dal Ministero degli interni.

 

[La Giunta regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie al trasporto nel luogo di sedime di mini- alloggi e/o roulottes poste a disposizione al Ministero degli interni e da altri Enti, per la loro posa in opera e per la esecuzione delle opere accessorie di urbanizzazione.

Qualora alle incombenze di cui al comma precedente provvedono direttamente i comuni, la Giunta regionale è autorizzata a rimborsare la spesa documentata dai medesimi Enti sostenuta] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Contributi per l'acquisto di mini-alloggi a proprietari di aziende agricole.

 

[La Giunta regionale concede un contributo pari al 20 per cento della spesa sostenuta e documentata e fino ad un massimo di lire un milione ai titolari di aziende agricole che acquistino mini-alloggi prefabbricati con caratteristiche non inferiori a quelle del tipo prescelto in applicazione dell'art. 3 della presente legge, i quali abbiano subito danni agli edifici destinati ad abitazione degli addetti ai fondi, edifici successivamente demoliti o sgomberati a seguito di ordinanza sindacale, emanata ai sensi dell'art. 153 della legge comunale e provinciale.

Il contributo per l'acquisto è concesso in alternativa ai benefici di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge.

La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con la Regione che preveda, in particolare, il termine finale per la riparazione e ricostruzione del fabbricato danneggiato e per la rimozione del mini-alloggio prefabbricato, ove le leggi e gli strumenti urbanistici vigenti non ne consentano il definitivo insediamento, e la sanzione della revoca e recupero del contributo erogato in caso di mancato rispetto della convenzione medesima] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Norma finanziaria.

 

[Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa complessiva di lire 500 milioni, da imputare al cap. 3850 del bilancio regionale.

Per gli anni successivi l'ammontare della spesa sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Norma finale.

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (12).

 

 

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.