DECRETO-LEGGE 11 settembre 2002, n. 201
(in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2002)
LEGGE DI CONVERSIONE 14 novembre 2002, n. 259
"Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della
giustizia".
(in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2002)
Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali
modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Capo
I
(Soppresso).
Capo
II
Misure
urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di
governo della magistratura
Art.
4.
1.
All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il presidente della Corte
d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella
pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al
verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel
distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia,
nonché nella (( Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresì comunicazione ai presidenti
dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale )) decorre il termine di sessanta giorni per la
presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed
è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di
incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello
richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo
pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle
domande da parte degli interessati.";
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Gli interessati non
possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti
diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun
distretto.".
Riferimenti
normativi:
-
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374
(Istituzione del giudice di pace), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art.
4 (Ammissione al tirocinio). - 1. Il presidente della Corte d'appello, almeno
sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica
degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della
vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante
inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella
Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli
dell'Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle
domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la
dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità
previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai
sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco
delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli
interessati.
1-bis.
Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in
più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di
sei sedi per ciascun distretto.
2.
Il presidente della Corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio
giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti
designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del
distretto di Corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al
tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3.
Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono
trasmesse dal presidente della Corte d'appello al Consiglio superiore della
magistratura.
4.
Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di
cui all'art. 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del
numero di magistrati da nominare".
Art.
5.
1.
All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il
suo funzionamento, può stipulare" sono sostituite dalle seguenti: "Il
Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del
C.S.M., può autorizzare la stipula di";
b)
al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite le
seguenti: "e di assistenza ai consiglieri";
c)
al comma 2, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente:
"ventisei";
c-bis)
al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti:
"nel limite massimo di dieci unità".
d)
è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Agli adempimenti di quanto
previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.".
2.
All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
la parola: "un anno" è sostituita dalla seguente: "diciotto
mesi";
b)
la parola: "C.S.M." è sostituita dalle seguenti: "Il Comitato di
Presidenza con proprio provvedimento".
Riferimenti
normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 14
febbraio 2000, n. 37 (Istituzione del ruolo del personale amministrativo della
segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della
magistratura, a norma dell'art. 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266), come
modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 3 (Contratti di
collaborazione continuativa). -
1.
Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento
del C.S.M., può autorizzare la stipula di contratti di collaborazione
continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e
specializzazioni, ivi comprese quelle della segreteria particolare del
vicepresidente e di assistenza ai consiglieri, anche per periodi determinati.
2.
I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di ventisei unità;
scadono automaticamente alla cessazione della consiliatura; non possono essere
rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
3.
I tempi ed i modi di svolgimento della prestazione, nonchè il relativo compenso
devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.
4.
Qualora i collaboratori di cui al comma 1 siano pubblici dipendenti, sono posti
fuori ruolo, nel limite massimo di dieci unità in aspettativa o comando, senza
alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
4-bis.
Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il
Segretario generale.". - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 (Istituzione del ruolo del personale
amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del
Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 13 della legge 28
luglio 1999, n. 266), come modificato dalla legge qui pubblicata: "
Art.
5 (Disciplina transitoria). - 1. In sede di prima applicazione del presente
decreto ed immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto dall'art. 2,
il personale del Ministero della giustizia che occupa i posti previsti dalla
precedente pianta organica istituita dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n.
908, e attualmente definita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 luglio 1999, può presentare richiesta di inquadramento nel ruolo del
C.S.M.
2.
Il Comitato di Presidenza procede ad apposita valutazione ai fini
dell'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1 per la qualifica
corrispondente a quella di provenienza e con salvaguardia dell'anzianità e del
trattamento economico in godimento.
3.
Il C.S.M. stabilisce il termine di presentazione della domanda d'inquadramento
ed i criteri e le procedure di valutazione.
4.
In sede di prima applicazione del regolamento di cui all'art. 2, e comunque
entro diciotto mesi dall'emanazione del predetto regolamento, il Comitato di
Presidenza con proprio provvedimento, per esigenze di funzionalità dei singoli
servizi, e limitatamente alle professionalità più elevate, nel rispetto della
riserva di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266, può
coprire i posti vacanti e per non più di dieci unità mediante passaggio diretto
di dipendenti di amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 33 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.
5.
Il personale in servizio che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici
indetti dal C.S.M. è restituito alle amministrazioni di provenienza con
assegnazione, a domanda, anche in soprannumero, in una sede di servizio nel
comune di Roma o in altra località indicata dal medesimo dipendente, nel
rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6.
Fino alla completa copertura della pianta organica conseguente all'espletamento
delle procedure concorsuali pubbliche, il C.S.M. può continuare ad avvalersi
del personale attualmente in servizio in posizione di comando, distacco o fuori
ruolo.".
Capo
III
Interventi
urgenti per il potenziamentodelle strutture dell'amministrazione penitenziaria
Art.
6.
((
1. Il Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano
straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento
strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al
potenziamento del settore penitenziario, utilizzando prioritariamente gli
strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.326.896. Il
piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari
che esprimono parere entro trenta giorni. Il Ministro riferisce con relazione
semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano straordinario e sui
rapporti con l'attuazione del programma ordinario. 1-bis. Ai fini
dell'applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della
giustizia predispone l'elenco degli istituti penitenziari la cui dismissione
può avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta. 1-ter. Al piano
di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. ))
Riferimenti
normativi: - Si riporta il testo del comma 34, lettera c), dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria). "Art. 34. Il
Ministro della giustizia: a) - b) omissis. c) può valersi, ai fini delle
acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria,
della permuta e della finanza di progetto.".
Capo
IV
(soppresso)
Capo
V
Modifiche
al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di
sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli
uffici dell'Amministrazione dell'interno.
Art.
8.
1.
Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "del Corpo della
guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "del Corpo di polizia
penitenziaria,";
b)
all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della guardia di
finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente (( alle persone
appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia
penitenziaria". ))
Riferimenti
normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge n. 83/2002,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2002, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art.
2 (Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale). - 1. Per
l'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, il Ministro dell'interno si
avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito
l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta
assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di
protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza. 2. L'UCIS, in particolare,
provvede:
a)
alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni
personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza
democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare
(SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire,
curando altresi gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli
uffici provinciali di cui all'art. 5;
b)
all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di
vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;
c)
alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze
connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone
ritenute a rischio;
d)
alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento
del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di
vigilanza previsti dal presente articolo;
e)
alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli
strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;
f)
alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione
con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite
dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
3.
L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.
4.
Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma
2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui
all'art. 118 del codice di procedura penale.
5.
All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza,
ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è
assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e
dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato
personale del Corpo della guardia di finanza del Corpo di polizia
penitenziaria, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato,
nonchè due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 6
della legge 1 aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale diverso da
quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati.
6.
I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed
unità specializzate della Polizia di Stato dell'Arma dei carabinieri e, qualora
necessario, del Corpo della guardia di finanza e, limitatamente alle persone
appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia
penitenziaria.
7.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del
numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonchè la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono
effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981,
n. 121.
8.
Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità
istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e
protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.
9.
Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7
sono effettuate con la procedura di cui all'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. 10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi
di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex
Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.
10-bis.
L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei
compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in
organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un
numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse
amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario.".
Art.
9.
1.
Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di
euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro (( 20.658.000 per ciascuno degli anni
dal 2003 al 2006. )) Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
10.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.