Legge 1° agosto 2002, n. 168
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante
disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione
stradale"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002
Legge
di conversione
Art.
1.
1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n.
121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione
stradale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002
(*)
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art.
1.
1.
Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo15 gennaio 2002, n.
9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2.
Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.
All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter.
Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e'
obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei
proiettori anabbaglienti e, se prescritte, delle luci d'ingombro".
4.
L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' abrogato.
Art.
2.
1.
Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva
voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare purche' il
conducente abbia adeguate capacita' uditive ad entrambe le orecchie".
Art.
3.
1.
Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
sostituito dal seguente:
"5.
Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e'
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di
cui al comma 2.".
2.
All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
"5.
Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un
tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente e'
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di
cui al comma 2.".
3.
All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite le seguenti:
"o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,".
Art.
4.
1.
Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o
installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene
data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza
delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148
dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti
dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o
installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del
citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con
apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale
competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari,
individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali,
di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di
incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico
per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio
alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o
all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima
procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche
dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3.
Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con
sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel
rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale,
consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento
dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di
immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se
vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico
la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti,
gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45,
comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4.
Nelle ipotesi in cui vencano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui
al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui
all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art.
5.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.