DECRETO-LEGGE
11 settembre 2002, n. 201
(in
G.U. n. n. 219 del 18 settembre 2002 - in vigore dal 19 settembre 2002)
Misure
urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di deflazionare il sovraccarico di lavoro
delle Corti di appello con riguardo ai ricorsi promossi per ottenere l'equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e accelerare la procedura
concorsuale di nomina dei giudici di pace, nonché di adeguare l'organico del
personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi per il
potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, considerate
l'inefficienza e la vetustà degli istituti penitenziari esistenti ed il loro
sovraffollamento;
Ritenuta,
infine, la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare la funzionalità
delle sezioni della Corte di cassazione;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
settembre 2002;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E
m a n a
il
seguente decreto-legge:
Capo
I
Modifiche
alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso
di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375
del codice di procedura civile.
Art.
1.
1.
Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Accordo transattivo). - 1. La domanda di equa riparazione di
cui all'articolo 3 è proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da
quello in cui l'interessato, anche personalmente e previa indicazione del
domicilio eletto, abbia comunicato la volontà di introdurre l'azione di equa
riparazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata
all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove
si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il
pregiudizio. La comunicazione è corredata dell'atto introduttivo, dei verbali
delle attività processuali nonché, se esistenti, delle decisioni che hanno
definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di equa riparazione
si riferisce. La predetta comunicazione, corredata degli atti e dei documenti,
è condizione di procedibilità della domanda di cui all'articolo 3.
2.
La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 è contestualmente inviata
dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si
tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della
difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed
al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi
dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti del giudice
tributario.
3.
L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla comunicazione
di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni interessate ed acquisita, ove
ritenuto opportuno, presso i competenti uffici giudiziari copia di ulteriori
atti e documenti ritenuti rilevanti in aggiunta a quelli che l'interessato deve
produrre ai sensi del comma 1, entro il termine di novanta giorni comunica una
proposta transattiva all'interessato.
4.
L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva
mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata ed alla
tipologia del procedimento, tenuto conto, altresì, della condotta processuale
della parte istante e dell'esito, anche potenziale, del giudizio svoltosi o in
corso di svolgimento, seguendo gli indirizzi stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente articolo, nonchè le specifiche indicazioni
che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in
relazione al caso concreto.
5.
La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle
trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di
decadenza di cui all'articolo 4.
6.
Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine le
trattative stesse si considerano comunque espletate.
7.
L'atto di transazione è sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale dello
Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato o dall'Avvocato
distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione
interessata. Esso è redatto in triplice originale, uno dei quali viene
immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero dell'economia e delle
finanze affinché provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione
entro novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un altro alla parte
istante ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte di appello ove
si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il
pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione è trasmessa, senza ritardo, a
cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.
8.
La cancelleria della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il
giudizio da cui si è originato il pregiudizio, scaduto il termine previsto dal
comma 7 e riscontrata la conformità tra l'originale depositato e quello esibito
dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma
esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
9.
L'atto di transazione è esente dall'imposta di registro.
10.
Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della
definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte.
L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato è determinato in misura
corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un
quarto.
11.
Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo da
parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate
provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla
provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonché
all'attribuzione, mediante comando o distacco di unità di personale
amministrativo in possesso di specifiche professionalità.
12.
Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che alla data di
entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora assunti in
decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di
appello ove pende il giudizio può formulare la proposta di transazione sino all'assegnazione
della causa in decisione.
13.
La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3
comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua
sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce
l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile.
L'estinzione è dichiarata con decreto dal Presidente del collegio della Corte
di appello presso cui pende il giudizio.".
Art.
2.
1.
All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il ricorso è proposto nei
confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di
competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di
procedimenti di competenza del giudice militare, del Ministro dell'economia e
delle finanze quando si tratta di procedimenti tributari rilevanti penalmente
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dal
ricorso di cui alla presente legge i procedimenti di competenza del giudice
tributario.";
b)
al comma 6, le parole: "Il decreto è immediatamente esecutivo." sono
sostituite dalle seguenti: "Il decreto è motivato in forma sintetica,
anche solo con il richiamo di precedenti decisioni conformi, omesso ogni
riferimento allo svolgimento dei fatti non strettamente necessario ai fini
della decisione; esso è immediatamente esecutivo.";
c)
dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. La Corte di appello, in
sede di decisione del procedimento di cui al presente articolo, esaminate
comparativamente le posizioni assunte dalle parti nel corso delle trattative di
cui all'articolo 2-bis e, in deroga agli articoli 91 e 92 del codice di
procedura civile, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle
spese sostenute dal vincitore, ovvero anche condannarlo al rimborso, parziale o
totale, delle spese sostenute dal soccombente, se risulta che ha,
immotivatamente, rifiutato di aderire alla proposta transattiva formulata a
norma dell'articolo 2-bis di contenuto analogo a quello del decreto di cui al
comma 6.".
Art.
3.
1.
All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti,
in fine, i seguenti: "1-bis. La cancelleria comunica immediatamente il
decreto di cui al comma 1 altresì al Ministero dell'economia e delle finanze
affinchè provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del decreto. 1-ter. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'eventuale notifica
del precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di
cui agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti in ogni caso nei confronti del
Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dall'amministrazione
nei cui confronti si è formato il titolo della cui esecuzione si tratta.".
Capo
II
Misure
urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di
governo della magistratura
Art.
4.
1.
All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il presidente della Corte
d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella
pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al
verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel
distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia,
nonché nella Gazzetta Ufficiale. Da tale ultima pubblicazione decorre il
termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono
indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante
l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il
presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni
interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei
termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.";
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Gli interessati non possono
presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi
nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun
distretto.".
Art.
5.
1.
All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il
suo funzionamento, può stipulare" sono sostituite dalle seguenti: "Il
Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del
C.S.M., può autorizzare la stipula di";
b)
al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite le
seguenti: "e di assistenza ai consiglieri";
c)
al comma 2, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente:
"ventisei";
d)
è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Agli adempimenti di quanto
previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.".
2.
All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
la parola: "un anno" è sostituita dalla seguente: "diciotto
mesi";
b)
la parola: "C.S.M." è sostituita dalle seguenti: "Il Comitato di
Presidenza con proprio provvedimento".
Capo
III
Interventi
urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria
Art.
6.
1.
Il Ministro della giustizia predispone, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di
interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere,
infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore
penitenziario, utilizzando anche gli strumenti previsti dall'articolo 145,
comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere
complessivo pari a euro 93.328.000.
Capo
IV
Modifiche
all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento
giudiziario
Art.
7.
1.
All'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "La presidenza dei collegi delle sezioni semplici è
assunta da un presidente della sezione, ovvero, in sua assenza, dal magistrato
della stessa sezione con maggiore anzianità nell'esercizio delle funzioni di
legittimità".
Capo
V
Modifiche
al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di
sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli
uffici dell'Amministrazione dell'interno
Art.
8.
1.
Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "del Corpo della
guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "del Corpo di polizia
penitenziaria,";
b)
all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della guardia di
finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai servizi di
protezione e vigilanza delle persone appartenenti all'Amministrazione della
giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria".
Art.
9.
1.
Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di
euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro 20.658.276 per gli anni dal 2003 al
2006. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
10.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge . Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.