Decreto
Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2002 -
Supplemento Ordinario n. 28
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della
legge 22 marzo 2001, n. 85, recante delega al Governo per la revisione del
nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni
del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 gennaio e del 15
gennaio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della
giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e per le politiche
comunitarie;
E m
a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
1. L'articolo 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. La sicurezza delle persone,
nella circolazione stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e'
regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in
applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie
in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della
sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il
livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso una razionale
utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidita' della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in
relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per
la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione
pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi di
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il
messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo".
Art.
2.
1. All'articolo 9 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare
atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale.
Essa e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con
veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Per le gare con veicoli
a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali
sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica
sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per
le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per
le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per
le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle
quali le gare sono subordinate.";
b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto" sono
sostituite dalle seguenti: "le altre";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i
promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere
del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da
svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo
delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto
pubblico, nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro
richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere
del C.O.N.I. non e' richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purche' la velocita' imposta sia
per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata
in conformita' alle norme tecnico sportive della federazione di
competenza.";
d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere
richiesta", le parole: "alla prefettura" sono soppresse e le
parole: "dei lavori pubblici, dei trasporti," sono sostituite dalle
seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti,";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere
l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta
giorni prima della competizione. L'autorita' competente puo' concedere
l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma
quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessita',
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";
f) al comma 6, nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione alla
prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le
competizioni sportive su strada, l'autorizzazione";
g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su
strada, puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui
all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta
tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia
prescritta la scorta di polizia, l'organo adito puo' autorizzare gli
organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica
effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalita' ed imponendo
le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi
del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli
adibiti al servizio di scorta nonche' le relative modalita' di svolgimento.
L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con
altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del
territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo
accordo, la scorta puo' essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata,
se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.";
h) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei
partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validita'
dell'autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di un
provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del
transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se
trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.";
i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza
una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro,
se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali,
ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad euro
duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a
motore. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.";
l) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocita'
con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato
nei modi previsti e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda
da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a
qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei
veicoli dei partecipanti.".
Art.
3.
1. All'articolo 97 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Circolazione dei
ciclomotori";
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e
costruttivi del veicolo, nonche' quelli della targa e dell'intestatario,
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalita' stabilite
con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa e' personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La
fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che puo'
affidarle con le modalita' previste dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di
cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di
targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione
di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo sono inseriti nel
sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola
notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato
di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
criteri di economicita' e di massima semplificazione.";
c) al comma 6, le parole: "idoneita' tecnica" sono sostituite dalla
seguente: "circolazione";
d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato
rilasciato il certificato di circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro
cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a
euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove
a euro seimilacentonovantasette.";
e) al comma 10, le parole: "un contrassegno di identificazione" sono
sostituite dalle seguenti: "una targa";
f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da
quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della
proprieta' secondo le modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a
euro milletrecentoundici. Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica
la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione e' ritirato
immediatamente da chi accerta la violazione ed e' inviato al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti
previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore,
a farne denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro
duecentosessantadue. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede a
chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla
suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si
procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da
cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di
chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo
ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di
accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla violazione prevista
dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni,
la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
Art.
4.
1. All'articolo 100 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento,
l'intestatario della carta di circolazione puo' chiedere, per le targhe di cui
ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma
1, e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una
specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non
sia stata gia' utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di
circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta
di circolazione. Durante tale periodo e' consentita la circolazione ai sensi
dell'articolo 102, comma 3.";
b) al comma 11, le parole: "commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b)".
Art.
5.
1. All'articolo 115 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) anni
quattordici per guidare ciclomotori purche' non trasporti altre persone oltre
al conducente;";
b) al comma 1, lettera d), numero 1), prima della parola:
"motoveicoli" e' anteposta la seguente: "ciclomotori,";
c) al comma 4, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "La stessa
sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero
senza aver compiuto gli anni diciotto.".
Art.
6.
1. All'articolo 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Patente, certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che abbia
compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneita' alla guida, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di
specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalita' di cui al
comma 11-bis.";
c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il
proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di
idoneita' alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e delle
autoscuole di cui all'articolo 123.";
d) al comma 3, l'alinea, e' sostituito dal seguente:
"3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue
nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le
rispettive categorie:";
e) al comma 5, ultimo periodo, e' soppressa la parola: ", comunque,"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno eccezione le
autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio
con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per
il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti
della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.";
f) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al
comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle
autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato e' subordinato ad un esame
finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di
istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente
all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare,
anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo
gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e
private impegnate in attivita' collegate alla circolazione stradale. I corsi
sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova
finale dei corsi organizzati in ambito scolastico e' espletata da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e
dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura
dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche,
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono assegnati i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista
dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le
modalita', i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della
normativa comunitaria.";
g) dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
"13-bis. Chiunque, non essendo titolare di patente, guida
ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma
11-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.";
h) il comma 14 e' soppresso;
i) al comma 17, le parole: "di cui al comma 15" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi 13-bis e 15".
Art.
7.
1. Dopo l'articolo 126 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del
rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale
punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella
tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme per le quali e'
prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella
tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve
risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta
la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione
della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei
ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini
per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre
dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della
sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero
dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione puo' essere
effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della
violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione
avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente puo' controllare in
tempo reale lo stato della propria patente con le modalita' indicate dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non sia
esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole
ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. A tale fine,
l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per
l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per
il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di svolgimento dei
corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la
mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti
punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneita' tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la
revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo
le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e'
sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e'
notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del
documento.".
Art.
8.
1. Al comma 9 dell'articolo 141 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fuori dei casi previsti
dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalita',
gareggia in velocita' con veicoli a motore, e' punito con l'arresto da uno ad
otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro, nonche' con la confisca del veicolo con il
quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei
mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.".
Art.
9.
1. All'articolo 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le autostrade, i
110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade
extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare tale limite fino ad
un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e
funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle
autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli
enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocita'
fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del
tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreche' lo
consentano l'intensita' del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed
i dati di incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni
atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita' massima non puo' superare i 110
km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane
principali.".
Art.
10.
1. Il comma 6 dell'articolo 143 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
soppresso.
Art.
11.
1. All'articolo 152 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
"1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione
di marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di
posizione.".
Art.
12.
1. All'articolo 153 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "i proiettori
anabbaglianti:" sono inserite le seguenti: "in autostrada;".
Art.
13.
1. All'articolo 186 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la
violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli,
con la sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di guida, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si
trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza
dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e
2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la
facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal
regolamento.";
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene
effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalita'
stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale
la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti
di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144.";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis,
risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, il
conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 2.";
e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4," sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis,".
Art.
14.
1. Il comma 2 dell'articolo 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti
organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o
presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari
ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la
relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di
incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso. Le
predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' tali accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli
accertamenti sono effettuati con strumenti e modalita' stabiliti dal
regolamento, ai fini della determinazione delle quantita', indicate in
conformita' alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono
contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo
186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti
conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati
al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge
17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.".
Art.
15.
1. All'articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17
maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attivita' connesse
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a
norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per
studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche
attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre
1988, n. 556, per finalita' di educazione stradale, sentito, occorrendo, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per l'assistenza
e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza e per iniziative ed attivita' di promozione della
sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra
richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento
del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata
nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per
conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione dei ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle
suindicate finalita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel
rispetto delle quote come annualmente determinate.".
Art.
16.
1. All'articolo 226 del decreto
legislativo 20 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Previa apposita
istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a
chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed
agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i
relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.";
b) al comma 11, dopo le parole: "di un determinato veicolo," sono
aggiunte le seguenti: "che comportano decurtazione del punteggio di cui
all'articolo 126-bis".
Art.
17.
Aggiornamento denominazioni
1. Fermi restando gli aggiornamenti
delle denominazioni di uffici e strutture ministeriali gia' operati con il
presente decreto, in tutti gli altri casi in cui nel decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste
denominazioni di uffici e strutture ministeriali modificate per effetto di
intervenute disposizioni legislative, le stesse devono intendersi modificate
nel modo seguente:
a) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti e della
navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti";
b) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei lavori pubblici" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti";
c) le denominazioni: "Ministro e Ministero della pubblica istruzione"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca";
d) le denominazioni: "Ministro e Ministero di grazia e giustizia"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della
giustizia";
e) le denominazioni: "Ministro e Ministero del tesoro" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle
finanze";
f) le denominazioni: "Ministro e Ministero della sanita'" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della salute";
g) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'ambiente" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio";
h) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'agricoltura e foreste"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle politiche
agricole e forestali";
i) le denominazioni: "Ministro e Ministero del lavoro e della previdenza
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero del
lavoro e delle politiche sociali";.
l) le denominazioni: "Ministro e Ministero delle finanze" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle
finanze";
m) la denominazione: "Ministro per i problemi delle aree urbane" e'
sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti";
n) le denominazioni: "la o della Direzione generale della M.C.T.C."
sono sostituite dalle seguenti: "il o del Dipartimento per i trasporti
terrestri";
o) le denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle
seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri".
Art.
18.
Disposizioni finali e transitorie
1. I minori di eta' che alla data di
entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici
devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneita',
nell'osservanza delle modalita' ed entro i termini indicati nel regolamento.
2. La partecipazione ai corsi per
il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori puo'
essere effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro l'anno
scolastico in corso.
3. L'articolo 116, comma 13-bis,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, introdotto dall'articolo 6 del presente decreto, entra in vigore
il 1° gennaio 2004.
4. Alle patenti in corso di
validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito il
punteggio di venti punti previsto dall'articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni,
introdotto dall'articolo 7 del presente decreto.
Art.
19.
Entrata in vigore
1. Salvo quanto diversamente
disposto dall'articolo 18, il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio
2003.
Allegato
TABELLA
DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS
=====================================================================
| Norma violata |Punti
=====================================================================
Art. 141|Comma 8 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9, 1 periodo |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9, 2° periodo |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 142|Comma 8 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 143|Comma 11 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 12 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 13, con rif. al comma 5 |4
---------------------------------------------------------------------
Art. 145|Comma 10, con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 10, con rif. al comma 5 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 11 |5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto |
Art. 146|di sosta e di fermata |1
---------------------------------------------------------------------
|Comma 3 |4
---------------------------------------------------------------------
Art. 147|Comma 5 |3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 6 |5
---------------------------------------------------------------------
Art. 148|Comma 15 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 16, 1 periodo |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 16, 2° periodo |5
---------------------------------------------------------------------
Art. 149|Comma 4 |3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, 2° periodo |5
---------------------------------------------------------------------
Art. 150|Comma 4 |1
---------------------------------------------------------------------
|Comma 5 |5
---------------------------------------------------------------------
Art. 152|Comma 3 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 153|Comma 10 |3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 11 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 154|Comma 7 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 161|Comma 2 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 4 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 162|Comma 5 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 164|Comma 8 |3
---------------------------------------------------------------------
Art. 165|Comma 3 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 167|Commi 2, 3, 5 e 6, con rif. a: |
---------------------------------------------------------------------
| a) eccedenza non superiore a 1t |1
---------------------------------------------------------------------
| b) eccedenza non superiore a 2t |2
---------------------------------------------------------------------
| c) eccedenza non superiore a 3t |3
---------------------------------------------------------------------
| d) eccedenza superiore a 3t |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 |3
---------------------------------------------------------------------
Art. 168|Comma 7 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 169|Comma 7 |3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 10 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 170|Comma 6 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 171|Comma 2 |3
---------------------------------------------------------------------
Art. 172|Commi 8 e 9 |3
---------------------------------------------------------------------
Art. 173|Comma 3 |4
---------------------------------------------------------------------
Art. 174|Comma 7 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 175|Comma 13 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 16 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 176|Comma 19 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b) |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d) |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 21 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 178|Comma 4 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 179|Comma 9 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 186|Comma 2 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 187|Comma 4 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 189|Comma 5 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 6 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 191|Comma 4 |3
Per le violazioni commesse entro i
primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.