D.M.
14 giugno 1989, n. 236 (1).
Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche (2).
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto
l'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13;
Visto
l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
Visto
l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Visto
l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
emana
il seguente decreto:
Regolamento
di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata
Capo
I
Generalità
Articolo
1
Campo
di applicazione.
Le
norme contenute nel presente decreto si applicano:
1)
agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi
quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2)
agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di
nuova costruzione;
3)
alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2),
anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4)
agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Articolo
2
Definizioni.
Ai
fini del presente decreto:
A)
Per barriere architettoniche si intendono:
a)
gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in
particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria
ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b)
gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c)
la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in
particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
B)
Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a
consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.
C)
Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo
godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse,
suscettibile di autonomo godimento.
D)
Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale,
ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente
connesse tra loro.
E)
Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono
o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
F)
Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti,
di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli
interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso
pubblico.
G)
Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue
singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne
spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
H)
Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di
relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono
spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei
luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in
rapporto con la funzione ivi svolta.
I)
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito
a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
L)
Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita
al titolo IV, art. 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
M)
Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli
spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.
N)
Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni.
Capo
II
Criteri
di progettazione
Articolo
3
Criteri
generali di progettazione.
3.1.
In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di
qualità dello spazio costruito.
L'accessibilità
esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione
nell'immediato.
La
visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più
o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque
ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale.
La
adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente
suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in
livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità
differita.
3.2.
L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
a)
gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso
agevolmente
fruibile
anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
b)
le parti comuni.
Negli
edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la
deroga all'installazione di
meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia
assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.
L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più
alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli
interrati e/o porticati.
3.3.
Devono inoltre essere accessibili:
a)
almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale
sovvenzionata, con un minimo di una unità immobiliare per ogni intervento.
Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle
richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
b)
gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie,
assistenziali, culturali,
sportive;
c)
gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento
obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.
3.4.
Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere
visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
a)
negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito
di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio
igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari
sono accessibili;
b)
nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso,
temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di
ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno
una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili;
deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei
servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
c)
nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della
visitabilità ai intende soddisfatto se
tutte
le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate
al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art.
5, sono accessibili;
d)
nelle unità immobiliari sedi di culto, il requisito della visitabilità si
intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle
funzioni religiose è accessibile;
e)
nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della
visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di
relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta,
questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche
ad almeno un servizio igienico.
Nelle
unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta
inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se
sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle
quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
f)
nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette
alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto
il solo requisito dell'adattabilità;
g)
negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di
parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito
dell'adattabilità.
3.5.
Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere
adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta
l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal
presente decreto.
Articolo
4
Criteri
di progettazione per l'accessibilità.
4.1.
Unità ambientali e loro componenti
4.1.1.
Porte.
Le
porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili,
di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di
persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e
retrostanti devono essere complanari.
Occorre
dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento
alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di
apertura.
Sono
ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una
unità immobiliare,
ovvero
negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali
comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote. Per
dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da
consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo;
sono
consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate
le non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere
facilmente individuabili mediante
l'apposizione
di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente
curvate ed arrotondate.
(Per
le specifiche vedi 8.1.1.).
4.1.2.
Pavimenti.
I
pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle
parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali
differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con
pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona
su sedia a ruote.
Nel
primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo
spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.
Nelle
parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei
percorsi, eventualmente mediante un'adeguata differenziazione nel materiale e
nel colore delle pavimentazioni.
I
grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non
costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, ecc.; gli
zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.
(Per
le specifiche vedi 8.1.2.).
4.1.3.
Infissi esterni.
Le
porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili
anche da persone con
ridotte
o impedite capacità motorie o sensoriali.
I
meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e
percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve
pressione.
Ove
possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la
visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di
sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
(Per
le specifiche vedi 8.1.3.).
4.1.4.
Arredi fissi.
La
disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da
consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole
utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere data
preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.
Le
cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permetterne
un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.
Per
assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o
impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con
ridotte o impedite capacità motorie.
In
particolare:
i
banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico
devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile
da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi;
nel
caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta ecc.,
occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il
passaggio di una sedia a ruote;
eventuali
sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in
modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote;
ove
necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a
sedere.
(Per
le specifiche vedi 8.1.4.).
4.1.5.
Terminali degli impianti.
Gli
apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto
delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e
condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono
essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un
uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre,
essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed
essere protetti dal danneggiamento per urto.
(Per
le specifiche vedi 8.1.5.).
4.1.6.
Servizi igienici.
Nei
servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali,
le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi
sanitari.
Deve
essere garantito in particolare:
lo
spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e,
ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla
lavatrice;
lo
spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo,
che deve essere del tipo a mensola;
la
dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in
prossimità della tazza e della vasca.
Si
deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione
dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte
scorrevoli o che aprono verso l'esterno.
(Per
le specifiche vedi 8.1.6.).
4.1.7.
Cucine.
Nelle
cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, devono essere
preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti contigue. Al di sotto
dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per
consentire un agevole accostamento anche da parte della persona su sedia a
ruote.
(Per
le specifiche vedi 8.1.7.).
4.1.8.
Balconi e terrazze.
La
soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare
un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a
ruote. È vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento
di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una
porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una
profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.
Ove
possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche
alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e
protezione dalle cadute verso l'esterno.
(Per
le specifiche vedi 8.1.8.).
4.1.9.
Percorsi orizzontali.
Corridoi
e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con
variazioni di direzione ben evidenziate.
I
corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste
devono essere superate mediante rampe.
La
larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile
accesso alle unità ambientali da esso servite e, in punti non eccessivamente
distanti tra loro, essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona
su sedia a ruote.
Il
corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala,
rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una
piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti
verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i
locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.
(Per
le specifiche vedi 8.1.9.).
4.1.10.
Scale.
Le
scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro
sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione
del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa
di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono
contenere possibilmente lo stesso numero dei gradini, caratterizzati da un
corretto rapporto tra alzata e pedata.
Le
porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di
adeguata profondità.
I
gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta
preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a
spigoli arrotondati.
Le
scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto
e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati
con materiale resistente e non tagliente.
Le
scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti
ulteriori requisiti:
1)
la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio
contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una
inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
2)
la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve
interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
3)
il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4)
in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano
ad altezza proporzionata;
5)
è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di
una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile
al buio e disposto su ogni pianerottolo;
6)
Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non
vedenti.
(Per
le specifiche vedi 8.1.10.).
4.1.11.
Rampe.
La
pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su
sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in
relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali
di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe
accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.
(Per
le specifiche vedi 8.1.11.).
4.1.12.
Ascensore.
L'ascensore
deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di
una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del
tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a
ruote.
Il
sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come
cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione della
chiusura in caso di ostruzione del vano porta.
I
tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo
accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai piani
di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed
esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla persona su
sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.
Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello
d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno
della chiamata di allarme, una luce di emergenza.
Il
ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una
profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre
necessarie all'accesso.
Deve
essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della
cabina con quello del pianerottolo.
Deve
essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo
luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.
(Per
le specifiche vedi 8.1.12.).
4.1.13.
Servoscala e piattaforma elevatrice.
Per
servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a
consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di
un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
Tali
apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi
di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.
Fino
all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono
essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13.; devono garantire un
agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a
ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone
trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura
in movimento.
A
tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi
anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a
garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.
Lo
stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana
o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.
Lo
spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo,
deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da
parte di una persona su sedia a ruote.
(Per
le specifiche vedi 8.1.13.).
4.1.14.
Autorimesse.
Il
locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli
apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote.
Lo
spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone
disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del
disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi
segnali orizzontali e verticali.
4.2.
Spazi esterni
4.2.1.
Percorsi.
Negli
spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un
percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la
mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri
loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi
posti all'esterno, ove previsti.
I
percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e
regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di
strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza
utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve
essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente
distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su
sedia a ruote.
Quando
un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario
prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata
percezione visiva nonché acustica se percosso con bastone.
Le
eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi
pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini
ed evidenziate con variazioni cromatiche.
In
particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello
stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi rampe di
pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che
consentano il passaggio di una sedia a ruote.
Le
intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere
opportunamente segnalate anche ai non vedenti.
(Per
le specifiche vedi 8.2.1.).
4.2.2.
Pavimentazione.
La
pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole. Eventuali
differenze di
livello
tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in
maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a
ruote.
I
grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non
costituire ostacolo o
pericolo,
rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.
(Per
le specifiche vedi 8.2.2.).
4.2.3.
Parcheggi.
Si
considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o
ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.
Lo
spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere
le stesse
caratteristiche
di cui al punto 4.1.14.
(Per
le specifiche vedi 8.2.3.).
4.3.
Segnaletica
Nelle
unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati,
in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che
facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano
una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità
di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli
indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di
cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384.
I
numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo deve essere facilmente
leggibili.
Negli
edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che
indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per
raggiungerle.
Per
i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni,
ovvero tabelle integrative con scritte in Braille. Per facilitarne
l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in
quantità sufficiente ed in posizione adeguata.
In
generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente
avvertibile anche tramite
accorgimenti
e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.
4.4.
Strutture sociali
Nelle
strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie,
assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni
di cui ai punti 4.1., 4.2. e 4.3., atte a garantire il requisito di
accessibilità. Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende
soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio
è accessibile alle persone su sedia a ruote. Qualora nell'edificio, per le
dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più
nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a
ruote devono essere incrementati in proporzione.
4.5.
Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio
Negli
edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il
requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti
i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico
per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la
fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i
servizi di pertinenza.
4.6.
Raccordi con la normativa antincendio
Qualsiasi
soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve
comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici
accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
A
tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto
delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in
"compartimenti antincendio" piuttosto che l'individuazione di
"sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non
utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
La
suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro statico"
così come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, recante
"termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni
incendi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1983, n. 339,
deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente
distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente
raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i
soccorsi.
Articolo
5
Criteri
di progettazione per la visitabilità.
5.1.
RESIDENZA
Nelle
unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art. 3, deve
essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di
soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di
collegamento.
A
tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui
ai punti 4.1.1., 4.1.6., 4.1.9., 4.2. e alle relative specifiche dimensionali
e/o soluzioni tecniche.
In
particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di
cui al punto 9.1.1.
5.2.
SALE E LUOGHI PER RIUNIONI, SPETTACOLI E RISTORAZIONE
Nelle
sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere
agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità
motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero
mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.
Qualora
le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve
essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere
agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un "luogo sicuro
statico".
In
particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:
essere
dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero
pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento
posti, con un minimo di due;
essere
dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su
sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da
garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
essere
consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al
palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo
servizio igienico.
Nelle
sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile
mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta
o impedita capacità motoria, e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio
libero per persone su sedia a ruote.
Questo
spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da
garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
deve
essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.
Per
consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e
ristorazione, si devono
rispettare
quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2. e 4.3., che sono atte a garantire
il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.3.
STRUTTURE RICETTIVE
Ogni
struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.)
deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze
accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali
stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano
l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora
le stanze non dispongano dei sevizi igienici, deve essere accessibile sullo
stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
Il
numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno
due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o
frazione di 40 in più.
In
tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione,
sonora e luminosa, di allarme.
La
ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi
dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico"
o di una via di esodo accessibile.
Per
i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni,
devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di
soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.
Per
consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le
prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2. e 4.3., atte a garantire il
soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.4.
LUOGHI PER IL CULTO
I
luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni
religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato
tramite rampe.
A
tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2. e
4.3., atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico.
5.5.
ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
Negli
altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli
spazi di relazione.
A
tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2. e
4.3., atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.
Questi
locali, quando superano i 250 mq di superficie utile, devono prevedere almeno
un servizio igienico accessibile.
5.6.
ARREDI FISSI
Per
assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o
impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con
ridotte o impedite capacità motorie.
A
riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.
5.7.
VISITABILITÀ CONDIZIONATA
Negli
edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non
vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte
rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel presente decreto, ma
nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche
per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in
prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere
affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978.
Articolo
6
Criteri
di progettazione per la adattabilità.
6.1.
INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE
Gli
edifici di nuova edificazione e loro parti si considerano adattabili quando,
tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la
struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere resi
idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita
capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle
norme relative alla accessibilità.
La
progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una particolare considerazione
sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei
disimpegni e delle porte, sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di
sollevamento.
A
tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più livelli, per
particolari conformazioni della scala non è possibile ipotizzare l'inserimento
di una servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per
l'inserimento di una piattaforma elevatrice.
6.2.
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
Negli
interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di
requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando
il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici,
archeologici, storici e culturali.
L'installazione
dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità
delle
rampe
e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire
un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.
Capo
III
Cogenza
delle prescrizioni
Articolo
7
7.1.
Le specificazioni contenute nel capo IV, art. 8 hanno valore prescrittivo, le
soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se non basate su tali
specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione e quindi
accettabili in quanto sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari soluzioni
spaziali o tecnologiche.
7.2.
Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle
specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze
sottointese dai criteri di progettazione.
In
questo caso, la dichiarazione, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 9
gennaio 1989, n. 13 deve essere accompagnata da una relazione, corredata da
grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e
l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
7.3.
La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e
l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle
soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato
ai sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione
edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'ufficio
tecnico o dal tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.
L'eventuale
dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di
eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
7.4.
Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o
loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono
essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali
tecnici il cui accesso è riservato ai solo addetti specializzati.
7.5.
Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1,
comma 3, della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in
caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed
impiantistici.
Le
suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento
autorizzativo previo parere favorevole dell'ufficio tecnico o del tecnico
incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.
Capo
IV
Specifiche
e soluzioni tecniche
Articolo
8
Specifiche
funzionali e dimensionali.
8.0.
Generalità
8.0.1.
Modalità di misura.
Altezza
parapetto:
Distanza
misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio
(copertina,
traversa
inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.
Altezza
corrimano:
Distanza
misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.
Altezza
parapetto o corrimano scale:
Distanza
dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un
qualunque
gradino,
misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino
stesso.
Lunghezza
di una rampa:
Distanza
misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e raccordate dalla
rampa.
Luce
netta porta o porta-finestra:
Larghezza
di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima
apertura se
scorrevole,
in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio).
Altezza
maniglia:
Distanza
misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero del lembo
superiore del pomello, al piano di calpestio.
Altezze
apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti:
Distanza
misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di
calpestio.
Altezza
citofono:
Distanza
misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato microfonico, ovvero dal
lembo
superiore
della cornetta mobile, al piano di calpestio.
Altezza
telefono a parete e cassetta per lettere:
Distanza
misurata in verticale sino al piano di calpestio dell'elemento da raggiungere,
per
consentirne
l'utilizzo, posto più in alto.
8.0.2.
Spazi di manovra con sedia a ruote.
Gli
spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su
sedia a ruote, sono i seguenti:
Nei
casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli alloggi, ove non sia
possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili i
seguenti spazi minimi di manovra (manovra combinata):
8.1.
Unità ambientali e loro componenti
8.1.1.
Porte.
La
luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare
deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di
almeno 75 cm.
Gli
spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto
dei minimi previsti
negli
schemi grafici di seguito riportati.
L'altezza
delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
Devono
inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non
abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad
una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter
essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.
Spazi
antistanti e retrostanti la porta
(segue
8.1.1 - Porte)
8.1.2.
Pavimenti.
Qualora
i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Ove
siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di
cui al successivo punto 8.2.2.
8.1.3.
Infissi esterni.
L'altezza
delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130;
consigliata 115 cm.
Per
consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere
preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non
superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di
sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e
inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo
vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente
sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi
esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg
8.
8.1.4.
Arredi fissi.
Negli
edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate ad
una altezza superiore ai 140 cm.
Nei
luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante tavoli o scrivanie,
deve
essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato,
per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un
congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). La distanza
libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m, e
lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i
tavoli e le scrivanie.
Nei
luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita
un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare
l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza. In tali
luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente
in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale
inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente
sedie separate).
Quando,
in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere
transenne guida-
persone,
queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene
considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di
0,70 m.
La
transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di
uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di ingombro
del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete.
In
ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a
4,00 m.
Le
transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere
una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.
Almeno
uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza
pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico.
Nei
luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di
utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m dal calpestio.
Apparecchiature
automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o
all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione,
altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote. A tal
fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5. per quanto
applicabili.
8.1.5.
Terminali degli impianti.
Gli
apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto
delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di
condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad
una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.
Schema
delle altezze consigliate per la collocazione di quadri interruttori e prese
8.1.6.
Servizi igienici.
Per
garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita
capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di
cui al punto 8.0.2., l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca,
doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.
A
tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
lo
spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a
ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm
misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
lo
spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve
essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
lo
spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve
essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
Relativamente
alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
i
lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere
sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato
a parete;
i
w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse
della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40
dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e
il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.
Qualora
l'asse della tazza-w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve
prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o
corrimano per consentire il trasferimento;
la
doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a
telefono.
Negli
alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II,
art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano
orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le
caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle
specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione
dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.
Nei
servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e
installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm
80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a
cm 5 dalla stessa.
Nei
casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione
della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza
modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla
tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.
Negli
alloggi di edilizia residenziali nei quali è previsto il requisito della
visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito
almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona
su sedia a ruote.
Per
raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare
sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per
la tazza w.c. e frontale per il lavabo.
8.1.7.
Cucine.
Per
garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e dell'apparecchio di cottura,
questi devono essere previsti con sottostante spazio libero per un'altezza
minima di cm 70 dal calpestio.
In
spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.
8.1.8.
Balconi e terrazze.
Il
parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da
una sfera di 10 cm di diametro.
Per
permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere
almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro
140 cm.
8.1.9.
Percorsi orizzontali e corridoi.
I
corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere
allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia
a ruote (vedi punto 8.0.2. - Spazi di manovra). Questi allargamenti devono di
preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque
ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.
Per
le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere
adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei
sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio
di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come
minimi accettabili.
8.1.10.
Scale.
Le
rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono
avere una larghezza minima di 1,20 m ed avere una pendenza limitata e costante
per l'intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un
corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il
doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.
Il
profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli
arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un
angolo di circa 75°-80°.
In
caso di disegno discontinuo, l'oggetto del grado rispetto al sottogrado deve
essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.
Un
segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche
da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo
scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.
Il
parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima
di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.
In
corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato
di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.
Il
corrimano deve essere posto ad un'altezza compresa tra 0,90/1 metro.
Nel
caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere
posto ad una altezza di 0,75 m.
Il
corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.
Le
rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico
devono avere una larghezza minima di 0,80 m.
In
tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e
pedata (in questo caso minimo 25 cm), e l'altezza minima del parapetto.
8.1.11.
Rampe.
Non
viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20
m ottenuto
esclusivamente
mediante rampe inclinate poste in successione.
La
larghezza minima di una rampa deve essere:
di
0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
di
1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.
Ogni
10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve
prevedere un
ripiano
orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 × 1,50 m, ovvero 1,40 × 1,70 m in
senso
trasversale
e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di
apertura di eventuali porte.
Qualora
al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un
cordolo di almeno 10 cm di altezza.
La
pendenza delle rampe non deve superare l'8%.
Sono
ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo
lineare effettivo della rampa.
In
tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di
valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione
del seguente grafico.
8.1.12.
Ascensore.
a)
Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere
le seguenti
caratteristiche:
cabina
di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
porta
con luce netta minima di 0,80 m, posta sul lato corto;
piattaforma
minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 × 1,50 m.
b)
Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve avere le
seguenti caratteristiche:
cabina
di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
porta
con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
piattaforma
minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 × 1,50 m.
c)
L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia
possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le
seguenti caratteristiche:
cabina
di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
porta
con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
piattaforma
minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 × 1,40 m.
Le
porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel
caso di
adeguamento
la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di
sistema per l'apertura automatica.
In
tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di
chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.
L'arresto
ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima ± 2 cm.
Lo
stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.
La
bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza
massima compresa tra 1,10 e 1,40 m; per ascensori del tipo a), b) e c) la
bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35
dalla porta della cabina.
Nell'interno
della cabina, oltre al campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad
altezza
compresa
tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di h. 3
I
pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con
traduzione in Braille:
in
adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di
riconoscimento di piano in
caratteri
Braille.
Si
deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile,
l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.
8.1.13.
Servoscala e piattaforme elevatrici.
Servoscala:
per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico
opportunamente
attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria,
marciante
lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da
un motore
elettrico,
nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.
I
servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:
a)
pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
b)
sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
c)
pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o
seduta;
d)
piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona
su sedia a ruote;
e)
piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di
persona su sedia a
ruote
o persona seduta.
I
servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e, preferibilmente,
per superare differenze di quota non superiori a m 4.
Nei
luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i
servoscala devono
consentire
il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tal caso,
allorquando la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo
il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a m 2, è necessario che l'intero
spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da
idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con
cancelletti automatici alle estremità della corsa. In alternativa alla marcia
in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso
con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni
acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.
In
ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni:
per
categoria a) pedana non inferiore a cm 35 × 35;
per
categoria b) e c) sedile non inferiore a cm 35 × 40, posto a cm 40-50 da
sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm 30 ×
20;
per
categoria d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiore a cm 70 ×
75 in luoghi aperti al pubblico.
Portata:
per
le categorie a), b) e c) non inferiore a kg 100 e non superiore a kg 200;
per
le categorie d) ed e) non inferiore a kg 150, in luoghi aperti al pubblico, e
130 negli altri casi.
Velocità:
massima
velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec.
Comandi:
sia
sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e
chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm 70 e cm 110.
È
consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un
accompagnatore lungo il percorso.
Ancoraggi:
gli
ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile
moltiplicato per 1,5.
Sicurezze
elettriche:
tensione
massima di alimentazione V 220 monofase (preferibilmente V 24 cc.);
tensione
del circuito ausiliario: V 24;
interruttore
differenziale ad alta sensibilità (30 mA);
isolamenti
in genere a norma CEI;
messa
a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione è
ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti.
Sicurezze
dei comandi:
devono
essere del tipo «uomo presente» e protetti contro l'azionamento accidentale in
modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici;
devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la
possibilità di fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di
comando;
i
pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla
posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del
servoscala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione di
chiusura a piattaforma ribaltata.
Sicurezze
meccaniche: devono essere garantite le seguenti caratteristiche:
a)
coefficiente di sicurezza minimo: K = 2 per parti meccaniche in genere ed in
particolare:
per
traino a fune (sempre due indipendenti) K = 6 cad.;
per
traino a catena (due indipendenti K = 6 cad. ovvero una K = 10);
per
traino pignone cremagliera o simili K = 2;
per
traino ad aderenza K = 2;
b)
limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la
velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da
comandare l'arresto del motore principale consentendo l'arresto del mezzo
mobile entro uno spazio di cm 5 misurato in verticale dal punto corrispondente all'entrata
in funzione del limitatore;
c)
freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm 8
misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.
Sicurezza
anticaduta:
per
i servoscala di tipo a), b), c) si devono prevedere barre o braccioli di
protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d) ed e)
oltre alle barre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli
ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto.
Le
barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in
posizione di contenimento della persona e/o della sedia a ruote.
Nei
servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma posta
nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo
abbassato.
Lo
scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno
carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non
superiore al 15%.
Sicurezza
di percorso:
lungo
tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall'apparecchiatura
in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere
libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli,
intradosso, solai sovrastanti ecc. Nei casi ove non sia prevista la marcia in
sede propria del servoscala, dovranno essere previste le seguenti sicurezze:
sistema
anticesoiamento nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo superiore del
corpo macchina e della piattaforma;
sistema
antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di
sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina;
sistema
antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo
inferiore del corpo macchina e della piattaforma.
Piattaforme
elevatrici.
Le
piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml 4,
con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto
compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.
Le
piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i
due accessi muniti di cancelletto.
La
protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere
altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la
piattaforma, in nessuna posizione della stessa.
La
portata utile minima deve essere di kg 130.
Il
vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m 0,80 × 1,20.
Se
le piattaforme sono installate all'esterno, gli impianti devono risultare
protetti dagli agenti atmosferici.
8.1.14.
Autorimesse.
Le
autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli edifici
residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso dell'ascensore e fatte salve
le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi
di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto,
ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento,
mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza massima pari
all'8%.
Negli
edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1
ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, da
riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone
disabili.
Nella
quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente
accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere previsti posti auto con
le caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili.
Detti
posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità del mezzo di
sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza
raggiungere in breve tempo un "luogo sicuro statico", o una via di
esodo accessibile.
Le
rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.
8.2.
Spazi esterni
8.2.1.
Percorsi.
Il
percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per
consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote,
allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo
lineare (per le dimensioni vedi punto 8.0.2. - Spazi di manovra).
Qualsiasi
cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove
sia
indispensabile
effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla
svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno,
deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.
Ove
sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm
dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione
del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno ogni 10 m
da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.
La
pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%, ove ciò non sia
possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a
quanto previsto al punto 8.1.11.
Per
pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di
profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze
superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10
m per una pendenza dell'8%.
La
pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.
In
presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo
tra percorso e
livello
stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere
inferiore al 22%.
Il
dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle
zone carrabili ad esso
adiacenti
è di 2,5 cm.
Allorquando
il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo
carrabile, sono
ammesse
brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15
cm.
Fino
ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di
nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati,
che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.
8.2.2.
Pavimentazioni.
Per
pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con
materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della
British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia
superiore ai seguenti valori:
0,40
per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
0,40
per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
I
valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di
strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere
applicati sui materiali stessi prima della prova.
Le
ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere
assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.
Gli
strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel
tempo la
pavimentazione
ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli
elementi costituenti la pavimentazione stessa.
Gli
elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a
5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di
spessore non superiore a mm 2.
I
grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non
attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi
paralleli devono comunque essere posti con gli
elementi
ortogonali al verso di marcia.
8.2.3.
Parcheggi.
Nelle
aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1
ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e
riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
Detti
posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi
pedonali e nelle
vicinanze
dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.
Al
fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in
comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente,
dotati di copertura.
Articolo
9
Soluzioni
tecniche conformi.
9.1.
UNITÀ AMBIENTALI
9.1.1.
Percorsi orizzontali.
Schemi
con luce netta della porta pari a 75 cm.
Le
soluzioni A1 - C1 - C3 - e C5 - sono ammissibili solo in caso di adeguamento.
A)
Passaggio in vano porta su parete perpendicolare al verso di marcia della sedia
a ruote.
B)
Passaggio in vano porta posta su parete parallela al verso di marcia della
sedia a ruote.
C)
Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in linea tra loro e su pareti
perpendicolari al verso di marcia della sedia a ruote.
D)
Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali tra loro.
Capo
V
Norme
finali
Articolo
10
Elaborati
tecnici.
10.1.
Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e
gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle
prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui al presente
decreto.
In
particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli
accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere
descritti tramite specifici elaborati grafici.
10.2.
Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli elaborati
tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la
descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la
eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali
ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo, del grado di
accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento
dell'edificio.
Articolo
11
Verifiche.
11.1.
Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi
dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve accertare che le
opere siano state realizzate nel rispetto della legge.
11.2.
A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione
resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
Articolo
12
Aggiornamento
e modifica delle prescrizioni.
12.1.
La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente
normativa, nonché
l'esame
o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, sono attribuite ad
una Commissione permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri
dei lavori pubblici e degli affari sociali, di concerto con il Ministro del
tesoro.
12.2.
Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono
proporre soluzioni tecniche alternative a tale Commissione permanente la quale,
in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per l'aggiornamento del
presente decreto.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato
A
Art.
3. - Criteri generali di progettazione
accessibilevisitabileadattabilelUnifamiliari
e plurifamiliari privi di parti comunillUnità immobiliariPlurifamiliari con non
più di tre
livellimmParti
comunifuori terraedificillUnità immobiliariPlurifamiliari con più di tre
livelli residenzialilParti comunifuori terralAttività sociali
(scuola,
sanità, cultura, assistenza, sport)llCollocamento non
obbligatorioRiunione
o spettacolo e ristorazionelCollocamento obbligatoriollCollocamento non
obbligatorioRicettivi
e pararicettivilCollocamento obbligatorioedificillCultononllCollocamento non
obbligatorioLocali
aperti al pubblico non
previstiresidenzialilCollocamento
obbligatorionelle precedenti categorielCollocamento non
obbligatorioLuoghi
di lavoro non aperti al
pubblicolCollocamento
obbligatorio
Accessibilità:
deroga
all'installazione dell'ascensore; restano valide tutte le altre prescrizioni
previste per
l'accessibilità.
Adattabilità:
possibilità
di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento (ascensore o
servo-scala).
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.
(2)
Per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici vedi il regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n.
503.