L.R. 23 DICEMBRE 2002, N. 35

 

"Norme in attuazione dell'art.12 - comma 3 - della legge 5.1.1994, n. 36 - Personale del servizio idrico integrato".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 8 gennaio 2003, n. 1 – S.S.

 

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Oggetto)

 

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 12, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43, disciplina forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale addetto, in maniera prevalente e a tempo indeterminato, ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in servizio presso:

 

a) comuni;

 

b) consorzi fra enti locali;

 

c) aziende speciali istituite dagli enti locali;

 

d) società di capitali con partecipazione maggioritaria degli enti locali;

 

e) società di capitali con partecipazione minoritaria degli enti locali.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Modalità per il trasferimento)

 

1. Il personale di cui all'articolo 1, ad esclusione di quello indicato al comma 1, lettera e), in servizio alla data del 31 dicembre 1992, è trasferito al soggetto gestore del servizio idrico integrato, nel numero e secondo le qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione adottati da ciascun soggetto gestore e certificati dal rappresentante legale.

 

2. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), in servizio alla data del 30 giugno 2001 e assunto in data successiva al 31 dicembre 1992, nonché quello di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), in servizio, alla stessa data,  presso società non più titolari della gestione del servizio idrico integrato o parte di esso, è trasferito al soggetto gestore. Il trasferimento avviene nel rispetto degli standard del personale, definiti nei piani previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 43/1997, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

3. Il personale che non intende essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'ente da cui dipende e all'autorità di ambito entro il termine previsto dalla stessa.

 

4. Nell'ambito della contrattazione, di cui al comma 2, viene definito il piano di ricollocazione del personale non trasferito, prevedendone l'utilizzo prioritariamente negli enti o aziende dai quali dipende, ovvero:

 

a)        nelle società da essi controllate o partecipate;

 

b)        negli enti o società proprietarie degli enti o aziende dai quali il personale dipende, laddove le norme di legge o contrattuali lo consentano;

 

c)        nelle società partecipate o controllate dai soggetti di cui al punto b).

 

5. Il piano di ricollocazione assicura, per quanto possibile, il rispetto della specifica professionalità e delle mansioni attinenti, prevedendo altrimenti l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Decorrenza dei trasferimenti)

 

1. I trasferimenti previsti dalla presente legge fatto salvo quanto previsto al comma 2 decorrono dalla data di effettivo inizio della gestione del servizio idrico integrato e sono regolati dalla convenzione e dal disciplinare tra l'autorità d'ambito e il soggetto gestore, previsti dall'articolo 11 della legge n. 36/1994 e dall'articolo 8, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 43/1997.

 

2. Nel caso in cui le autorità d'ambito abbiano già affidato la gestione del servizio idrico integrato, i trasferimenti debbono essere attuati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

3. Qualora i trasferimenti siano stati già operati, le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

(Trattamento economico e normativo)

 

1. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito a decorrere dalla data di effettivo trasferimento i trattamenti economici e normativi vigenti, come previsti dalla contrattazione collettiva del settore.

 

2. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici, di consorzi e aziende speciali a società private o costituite ai sensi dell'articolo 113 bis, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", la disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del Codice Civile.

 

3. La disciplina dei trasferimenti d'azienda di cui all'articolo 2112 del Codice Civile si applica anche nel caso di passaggio di personale da società già trasformate ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. n. 267/2000, ad altre società private o costituite ai sensi dell'articolo 113 bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000.

 

4. Il personale trasferito ai sensi dei commi 2 e 3 ha facoltà di esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) della legge 8 agosto 1991, n. 274 e successive modificazioni, per il

mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 

(Attribuzione delle funzioni)

 

1. Le funzioni per l'attuazione della presente legge sono attribuite alle autorità d'ambito e ai comuni dell'ambito territoriale ottimale che le esercitano secondo la rispettiva competenza, con le modalità

da essi definite previamente, nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Norma speciale)

 

1. Nel caso in cui l'affidatario del servizio idrico integrato sia una società consortile per azioni, il trasferimento del personale dipendente da enti o aziende che facciano parte della società consortile e siano affidatari del servizio idrico può avvenire previo accordo con le organizzazioni sindacali.