L.R.
25 NOVEMBRE 2002, N. 22
"Art.
45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13
- Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata
non utilizzate entro l'esercizio 2001 - Modificazioni ed integrazioni delle
leggi regionali 22.4.2002, n. 5 e 23.4.2002, n. 6".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 29 novembre 2002, n. 52 – S.S.
ARTICOLO
1
(Oggetto)
1.
La presente legge, ai sensi degli articoli 45 e 82, comma 6, della legge regionale
28 febbraio 2000, n. 13, provvede all'assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2002 e alla reiscrizione delle somme stanziate a
fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio
2001.
ARTICOLO
2
(Saldo
finanziario)
1.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 13/2000, il saldo finanziario negativo alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2001 è accertato in € 58.240.492,15. Alla
sua copertura si provvede con la presente legge.
ARTICOLO
3
(Copertura
finanziaria)
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 2, determinato
dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'articolo 10 della legge regionale
23 aprile 2002, n. 6, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in
relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti
obbligazionari fino all'importo complessivo di €
58.240.492,15, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2002 e con
onere massimo di ammortamento di €
390.000,00 per l'anno 2002 e di € 5.000.000,00 dal 2003 in poi.
2.
All'onere conseguente dal comma 1 si fa fronte con quota degli stanziamenti
previsti nelle unità previsionali di base (UPB) 15.1.003 e 15.3.002 del
bilancio 2002 e successivi, del bilancio pluriennale 2002/2004.
3.
Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970,
n. 281, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle
spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.
ARTICOLO
4
(Fondi
da reiscrivere)
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale
per l'anno 2002, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati
con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine
dell'esercizio 2001, a norma dell'articolo 82, comma 6, della legge regionale
13/2000, è accertato in € 680.155.774,38, come risulta dalla tabella C)
allegata alla presente legge.
ARTICOLO
5
(Fondi
perenti)
1.
Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3 della legge regionale 13/2000 è
approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle
somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei
residui passivi degli anni 2001 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla
competenza dell'esercizio 2002, di cui all'articolo 4.
ARTICOLO
6
(Modificazioni
alle tabelle della legge finanziaria -
legge regionale 22 aprile 2002, n. 5)
1.
Alla tabella C) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5, legge finanziaria
2002, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella F).
2.
Alla tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5, legge finanziaria
2002, sono apportate le modifiche di cui all'allegata tabella G).
3.
Alla tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5, legge finanziaria
2002, sono apportate le modifiche di cui all'allegata tabella H).
ARTICOLO
7
(Variazioni
al bilancio)
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 e al bilancio
pluriennale 2002/2004, sono apportate le variazioni indicate nelle tabelle A) e
B) allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 4 sono rinnovate le
autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative
leggi regionali o statali.