L.R. 19 NOVEMBRE 2001, N. 28

 

"Testo unico regionale per le foreste".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 28 novembre 2001, n. 58 – S.O. n. 1

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Oggetto)

 

1.        La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali delle

leggi dello Stato e delle norme comunitarie, disciplina

organicamente le azioni e gli interventi diretti alla qualificazione

e sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia degli

alberi, della flora spontanea e del territorio sotto l'aspetto

idrogeologico.

 

2. La presente legge promuove la gestione sostenibile delle

foreste in aderenza ai criteri e principi individuati dalle

Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa,

al fine di ottimizzare il mantenimento, la conservazione e

l'utilizzazione degli ecosistemi forestali regionali garantendo le

funzioni ecologiche e socioeconomiche che essi svolgono.

 

3. La presente legge, in attuazione della legge 21 novembre

2000, n. 353 concernente: "Legge-quadro in materia di incendi

boschivi", detta norme per l'organizzazione ed il coordinamento

dell'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli

incendi boschivi.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Regolamento di attuazione)

 

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in

vigore della presente legge,  approva il regolamento di

attuazione, di seguito denominato regolamento.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Funzioni e compiti in materia forestale)

 

1. Sono di competenza regionale:

 

a) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano forestale

regionale (PFR),  di cui all'art. 26;

 

b) la formazione e l'aggiornamento del sistema informativo

forestale regionale di cui all'art. 25;

 

c) l'attuazione e la promozione di attività di ricerca e

sperimentazione e di progetti dimostrativi nel settore forestale;

 

d) l'attuazione dei regolamenti comunitari di settore;

 

e) l'attuazione e la promozione di iniziative idonee a migliorare

la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del

bosco e della flora;

 

f) l'approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela

e l'istituzione dell'elenco degli alberi di rilevante interesse di

cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'art. 12;

 

g) il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e

lotta attiva contro gli incendi e l'approvazione del relativo Piano

regionale previsto dall'art. 20;

 

h) l'approvazione del Programma annuale degli interventi di cui

all'art. 27;

 

i) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 34;

 

j) la concessione di deroghe per l'utilizzo di determinati

materiali forestali di moltiplicazione secondo quanto indicato

alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 37;

 

k) la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea di

vietare l'utilizzo di materiali di moltiplicazione specifici secondo

quanto indicato alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37.

 

2. Ai fini della presente legge sono definiti enti competenti per

territorio le Comunità montane ed i Comuni non ricadenti in

alcuna comunità montana.

 

3. Sono trasferiti agli enti competenti per territorio:

 

a) il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi ricadenti nei

terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi

secondo quanto indicato all'articolo 6;

 

b) la tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni

silvo-pastorali dei Comuni e degli enti pubblici;

 

c) la tabellazione delle strade e piste su cui è vietata la

circolazione secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo

7;

 

d) l'individuazione delle aree nelle quali è consentita la

circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di

manifestazioni pubbliche e gare ai sensi del comma 6

dell'articolo 7;

 

e) la tenuta dell'elenco degli operatori forestali di cui all'articolo

10;

 

f) l'esame dei ricorsi avverso le sanzioni elevate ai sensi della

presente legge, secondo quanto indicato all'articolo 11;

 

g) il rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento

di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle

specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo

quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli stessi alberi e le

stesse specie non ricadono nelle zone indicate al comma 4;

 

h) l'autorizzazione all'impianto di talune specie arboree

secondo quanto indicato all'articolo 15;

 

i) l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 24.

 

4. E' trasferito ai Comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui alla

lett. g) del comma 3, quando gli alberi e le specie erbacee ed

arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al

D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti

commerciali. L'autorizzazione è subordinata al parere della

Comunità Montana competente per territorio da rilasciarsi entro

30 giorni dalla richiesta.

 

5. Sono delegate agli enti competenti per territorio:

 

a) la tenuta dell'elenco delle ditte boschive di cui all'articolo 9;

 

b) le funzioni amministrative concernenti l'imposizione, la

esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico di

cui al comma 1, lett. a) dell'art. 4;

 

c) l'esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione

degli interventi di cui al Capo II del Titolo II;

 

d) il rilascio dei certificati di provenienza per il materiale

forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 37;

 

e) gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi di cui

all'articolo 23.

 

6.        Salvo quanto previsto al comma 7, i Comuni non

appartenenti ad alcuna Comunità montana esercitano le

funzioni di cui ai commi 3 e 5 affidandole ad una Comunità

montana limitrofa in base ad apposita convenzione.

 

7.        I Comuni di Perugia, Terni e Foligno per l'espletamento delle

funzioni di cui ai commi 3 e 5 possono avvalersi di una

Comunità montana limitrofa in base ad apposita convenzione.

 

8.        Per gli interventi che interessano il territorio di competenza di

più enti, le funzioni amministrative di cui ai commi 3 e 5, sono

esercitate dalla Comunità montana nel cui territorio ricade la

maggior parte della superficie interessata.

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE, DEGLI ALBERI E

DELLA FLORA SPONTANEA

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I

NORME DI TUTELA FORESTALE ED IDROGEOLOGICA

ARTICOLO 4

 

(Terreni sottoposti a vincolo)

 

1.        Sono disciplinati dalle norme del presente capo:

 

a)       i terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma

del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e

successive integrazioni e modificazioni;

 

b)        i boschi secondo la definizione di cui all'art.5.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 

(Definizione di bosco)

 

1.        Costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di

superficie maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza

complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non

inferiore a venti metri,  in cui sia presente una copertura

arborea forestale superiore al venti per cento.

 

2. Si considerano bosco:

 

a)        i castagneti da frutto;

 

b)        le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o

di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una

copertura arborea forestale anche inferiore al venti per cento;

 

c)        i  terreni  imboschiti o rimboschiti in   qualsiasi  stadio di

sviluppo;

 

d)        le  radure  e tutte le superfici  di   estensione   inferiore   a

2.000 mq.  che interrompono la continuità del bosco.

 

3.        Non si considerano bosco:

 

a)        gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto;

 

b)        i giardini o parchi urbani;

 

c)        i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'art. 146

del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti.

 

4. Per arboricoltura da legno, individuata dalla Giunta regionale

su apposita cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in

terreni non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di

legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Autorizzazioni)

 

1.        Nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei

boschi, tutti gli interventi sono sottoposti a comunicazione o ad

autorizzazione secondo le norme del  regolamento.

 

2.        Le autorizzazioni sono rilasciate dall'ente competente per

territorio, assegnando la responsabilità del procedimento ad

un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura

dell'intervento da realizzare e abilitato all'esercizio della

professione quando l'abilitazione sia prevista dalle norme

vigenti.

 

3. L'autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche

proposte non garantiscono contro il verificarsi del pericolo di

danno pubblico  per  perdita  di   stabilità,   erosione,

denudazione o turbamento del regime delle acque.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 

(Divieti)

 

1.        Nei boschi sono vietati:

 

a)        la trasformazione in altre qualità di coltura, salvo la

realizzazione di infrastrutture di accesso e servizio ai boschi con

le modalità stabilite nel regolamento e salvo quanto previsto al

comma 2;

 

b)        il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di

origine agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa

fitosanitaria o disposti dalla regione per altri motivi;

 

c)        la conversione dei boschi governati o avviati all'alto fusto in

boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla

difesa fitosanitaria;

 

d)        lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie.

 

2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dal comma 7

dell'art. 15, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, devono

essere effettuati interventi di compensazione ambientale,

mediante realizzazione di un imboschimento per una superficie

pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del

proponente, da realizzare nell'ambito del Comune interessato o

dei Comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un

contributo di onere equivalente al costo presunto

dell'imboschimento da versare alla Regione e finalizzato ad

interventi di miglioramento del patrimonio boschivo,

privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia

dell'esecuzione degli interventi compensativi l'istante deve

presentare all'ente competente per territorio una cauzione o

una garanzia fideiussoria per come indicato all'art. 10 della

legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2.

 

3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per

esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di

sperimentazione e ricerca, è vietata:

 

a)        sulle strade di accesso o servizio all'attività

agro-silvo-pastorale e su quelle realizzate per esigenze di

pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite

tabelle indicanti il divieto di transito;

 

b)        sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste

di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli;

 

c)        nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d'acqua e nelle

fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a

destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte

e quelle denudate.

 

4. Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la

circolazione dei veicoli a motore ai sensi del comma 3, lett. a), 

provvedono gli enti competenti per territorio sulla base delle

indicazioni delle amministrazioni comunali.

 

5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la

circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati

alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi

dimoranti e degli invalidi non deambulanti il cui veicolo sia

munito di apposito contrassegno.

 

6. Negli ambiti di cui al comma 3 gli enti competenti per

territorio individuano entro centoventi giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, le aree ed i percorsi nei quali è consentita

la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di

manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele

ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il

ripristino dei luoghi interessati.

 

7. La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è

consentita all'esterno della sede viaria per una fascia di

larghezza non superiore a un metro e mezzo.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 

(Rinvio al regolamento)

 

1. Gli interventi ammissibili, le modalità per il rilascio delle

autorizzazioni e per l'invio delle comunicazioni sono disciplinati

dal regolamento.

 

2. Il regolamento prevede:

 

a) norme generali per la realizzazione e progettazione di

interventi selvicolturali e per la redazione dei piani di taglio, dei

piani di gestione forestale e dei piani forestali comprensoriali;

 

b) modalità di gestione, tutela, trattamento ed utilizzazione dei

boschi e relative norme particolari per i boschi governati a

ceduo e per i boschi di alto fusto e le fustaie di origine agamica;

 

c) norme particolari per le proprietà degli enti pubblici e per le

proprietà collettive;

 

d) norme per i terreni agrari e per la trasformazione dei terreni

saldi;

 

e) norme per i movimenti di terreno, per il cambiamento di

destinazione d'uso dei terreni, per l'esercizio di cave e miniere

e per la realizzazione di discariche controllate;

 

f) norme per l'esercizio del pascolo;

 

g) norme per l'arboricoltura da legno, per gli imboschimenti,

per i rimboschimenti e per la commercializzazione degli alberi

di Natale;

 

h) norme relative alla viabilità rurale e forestale;

 

i) norme per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture a

rete;

 

j)   norme per i progetti speciali e di ricerca;

 

k) ulteriori specificazioni e parametri tecnici relativi alla

definizione di bosco.

 

3. Gli interventi selvicolturali disciplinati nel regolamento, salvo

che non sia ivi diversamente disposto, sono considerati tagli

colturali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 lett. c) 

dell'art.152 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 9

 

(Ditte boschive)

 

1. E' istituito presso ciascun ente competente per territorio

l'elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, 

idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi.

 

2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento

l'elenco è suddiviso nelle seguenti tre fasce:

 

a)        fascia A: ditte idonee all'utilizzo di qualsiasi estensione di

bosco;

 

b)        fascia B: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a dieci 

ettari per singola proprietà;

 

c)        fascia C: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a due

ettari per singola proprietà.

 

3. Il regolamento disciplina:

 

a)        le modalità di tenuta dell'elenco;

 

b)        le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione

e revoca dell'idoneità.

 

4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l'attività boschiva è

consentita previa presentazione di certificato equipollente

rilasciato dall'amministrazione regionale di provenienza, o di

certificato di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale

del Corpo forestale dello Stato dove la ditta figura iscritta alla

locale Camera di commercio industria e artigianato.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 10

 

(Elenco  degli operatori forestali)

 

1. E' istituito presso ogni ente competente per territorio l'elenco

degli operatori forestali.

 

2. Agli iscritti all'elenco è rilasciato un patentino, esente da

tasse, valido su tutto il territorio regionale.

 

3. Il regolamento disciplina:

 

a)        le modalità di tenuta dell'elenco;

 

b)        le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione

e revoca dell'idoneità.

 

4.        Le ditte boschive iscritte all'elenco di cui all'art. 9, per le

operazioni di abbattimento, spalcatura e potatura, eseguite con

la motosega, devono impiegare esclusivamente operatori in

possesso dell'apposito patentino, pena la revoca dell'idoneità.

 

5. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4 non è

richiesto il patentino:

 

a)        per i proprietari o possessori che provvedono in proprio agli

approvvigionamenti legnosi con lo scopo di soddisfare i

fabbisogni dell'azienda agricola;

 

b)        per il taglio dei boschi da parte degli aventi diritto all'uso

civico di legnatico.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 11

 

(Contenzioso forestale)

 

1. Avverso le sanzioni amministrative elevate ai sensi della

presente legge può essere presentato ricorso all'ente

competente per territorio.

 

2. Per l'esame dei ricorsi di cui al comma 1, ogni ente

competente per territorio istituisce, entro novanta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, un organo collegiale

denominato Commissione per il contenzioso forestale (CCF),

composto da almeno tre membri esperti rispettivamente in

materia forestale, in materia agronomica ed in materia

giuridica.

 

3. La Commissione per il contenzioso forestale esprime parere

sui ricorsi presentati.

 

4. La nomina dei componenti delle singole Commissioni ed il

funzionamento delle stesse è disciplinata dall'ente competente

per territorio.

 

 

 

 

 

 

CAPO II

PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA

ARTICOLO 12

 

(Alberi sottoposti a tutela)

 

1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree

sottoposte a tutela.

 

2.        Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano

essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque

non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti

dall'Ente competente per territorio quando presentano una o

più delle seguenti peculiarità:

 

a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per  età e

portamento;

 

b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso

paesaggistico tradizionale;

 

c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi

di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo

libero.

 

3. Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, che ne cura

l'aggiornamento in collaborazione con gli enti competenti per

territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel

comma 2.

 

4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse,

in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico,

scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di

cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco  istituito dalla

Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della

presente legge.

 

5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché

agli impianti di arboricoltura da legno come definiti al comma 4

dell'art. 5.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 13

 

(Abbattimento e spostamento degli alberi)

 

1. L'abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma

4 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per

inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

 

2. L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al

comma 2 dell'art. 12 possono essere autorizzati

esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere

esistenti, sia pubbliche che private, per accertata

compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili

esigenze di pubblica utilità o incolumità.

 

3. L'abbattimento e lo spostamento di alberi appartenenti alle

specie indicate nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 12, diversi

da quelli indicati ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, sono

consentiti per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e

miglioramento fondiario in attuazione di progetti autorizzati in

base alle normative di settore, per evitare il danneggiamento di

opere esistenti, per razionali operazioni colturali, nonché per le

motivazioni indicate al  comma 2.

 

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2  sono rilasciate

dall'ente competente per territorio previo sopralluogo che

accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono

subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti a specie

indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità,

tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione

stesso.

 

5. Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle

potature ordinarie e straordinarie degli alberi non ricadenti nei

boschi.

 

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate

secondo quanto indicato all'articolo 3 comma 3, lett. g) e

comma 4 .

 

 

 

 

 

ARTICOLO 14

 

(Specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela e relative

autorizzazioni)

 

1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie erbacee ed

arbustive delle quali sono vietati la raccolta, il danneggiamento

ed il commercio.

 

2. Possono essere autorizzate la raccolta ed il commercio per

scopi scientifici, didattici, farmaceutici ed officinali delle specie

erbacee ed arbustive di cui al comma 1.

 

3. E' consentita la raccolta di muschi fino ad un chilogrammo

giornaliero a persona. La raccolta di quantitativi superiori è

soggetta ad autorizzazione, esclusivamente per le attività

economiche del settore. La raccolta non può essere autorizzata

in zone soggette a dissesto idrogeologico e comunque con

pendenze superiori al trenta per cento, nei boschi di nuova

formazione, in quelli in corso di rinnovazione e nelle zone

percorse da incendio.

 

4. Può essere autorizzata la estirpazione delle specie indicate

nel regolamento, per costruzioni edilizie per opere di

trasformazione e miglioramento fondiario, in attuazione di

progetti autorizzati in base alle normative di settore, o per

evitare il danneggiamento di opere esistenti nonché per

inderogabili esigenze di pubblica utilità.

 

5. Può essere autorizzata la estirpazione o il taglio di rami delle

specie protette, qualora ricadano in aree soggette ad usuali

pratiche agro-silvo-pastorali.

 

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate

secondo quanto indicato all'art. 3 comma 3, lett. g) e comma 4.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 15

 

(Imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura)

 

1. Nei rimboschimenti, negli imboschimenti e negli impianti di

arboricoltura da legno sono vietate la piantagione e la semina

di specie arboree diverse da quelle indicate nell'elenco 

allegato al regolamento.

 

2. I rimboschimenti e gli imboschimenti con specie diverse

possono essere realizzati, previa autorizzazione dell'ente

competente per territorio, per l'attuazione di progetti

sperimentali, se condotti da enti pubblici o da istituti di ricerca

pubblici.

 

3. Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a

cinquecento metri da aree boscate, è fatto divieto di introdurre,

specie arboree diverse da quelle indicate nell'elenco di cui al 

comma 1, salvo l'autorizzazione dell'ente competente per

territorio.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 16

 

(Iniziative naturalistiche)

 

1. La Regione attua e promuove iniziative idonee a migliorare la

conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del

bosco e della flora.

 

2. Per la promozione delle iniziative di cui al comma 1 sono

concessi contributi in conto capitale ad enti pubblici,

associazioni ed organismi scolastici per la realizzazione di:

 

a) attività di interesse naturalistico - ambientale;

 

b) attività promozionali;

 

c) interventi di iniziativa pubblica per la sistemazione ed il

miglioramento di aree verdi.

 

3. I contributi sono concessi entro i seguenti limiti della spesa

ammessa:

 

a) fino al cento per cento per le iniziative degli enti od organismi

pubblici;

 

b)        fino al cinquanta per cento per le iniziative degli altri

beneficiari.

 

4. I contributi concessi sono liquidati previa presentazione da

parte dei beneficiari del certificato di regolare esecuzione dei

lavori o del rendiconto di spesa supportato dai documenti

giustificativi.

 

5. La Giunta regionale disciplina termini e modalità dei

procedimenti amministrativi di cui al presente articolo,

compreso il riparto dei fondi fra le varie attività ed i criteri per

l'assegnazione dei contributi.

 

 

 

 

 

 

CAPO III

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI

INCENDI BOSCHIVI

ARTICOLO 17

 

(Organi di indirizzo e coordinamento)

 

1. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli

incendi boschivi, sono istituiti il Comitato regionale consultivo e

la Sala operativa unificata permanente (SOUP) di cui al comma

3 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 18

 

(Comitato regionale consultivo)

 

1. Il Comitato, nominato con Decreto del Presidente della

Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, ha sede presso la Giunta regionale ed è

composto da:

 

a) due rappresentanti del Servizio regionale Programmazione

forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, di cui uno

con funzioni di Presidente;

 

b) un rappresentante del Servizio regionale Protezione civile e

prevenzione dai rischi;

 

c) un rappresentante dell'Unione nazionale Comunità ed enti

montani;

 

d) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

 

e) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

f) un rappresentante della Prefettura di Perugia;

 

g) un rappresentante della Prefettura di Terni;

 

h) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali

protette;

 

i) un rappresentante della Provincia di Perugia;

 

j) un rappresentante della Provincia di Terni.

 

2. Il Comitato regionale consultivo ha, in particolare, il compito

di:

 

a) presentare proposte alla Giunta regionale per l'esercizio

delle funzioni di indirizzo e coordinamento;

 

b) presentare proposte per la revisione del Piano forestale

regionale relativamente alla difesa dei boschi dagli incendi;

 

c) presentare proposte per la redazione del Piano regionale di

cui all'art. 20;

 

d) proporre iniziative per la formazione del personale coinvolto a

diversi livelli nella attività di previsione, prevenzione e lotta attiva

contro gli incendi boschivi;

 

e) proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione dei

cittadini in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi

boschivi.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 19

 

(Sala operativa unificata permanente)

 

1. E' istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP) di

cui all'art. 17 con il compito di assicurare il coordinamento,

anche per via telematica, delle strutture regionali con quelle

statali nell'ambito delle attività di prevenzione e lotta attiva

contro gli incendi boschivi previste dal Piano regionale di cui

all'art. 20.

 

2. Spetta in particolare alla SOUP:

 

a) coordinare le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi

richiedendo l'intervento di uomini, attrezzature e mezzi

appartenenti ai soggetti istituzionali coinvolti ed indicati dal

Piano regionale di cui all'art. 20;

 

b) chiedere al Centro operativo aereo unificato (COAU)

l'intervento della flotta aerea antincendio dello Stato di cui al

comma 2 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

 

c) rilevare ed elaborare i dati relativi agli incendi boschivi.

 

3. Il coordinamento delle operazioni a terra è svolto, nell'ambito

della SOUP, dal centro operativo antincendi boschivi del Corpo

forestale dello Stato.

 

4. L'organizzazione e le modalità di funzionamento della SOUP

sono stabilite in apposito protocollo di intesa concordato e

sottoscritto fra la Regione dell'Umbria - Servizio

programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia

montana e Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi, il

Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato e

l'Ispettorato regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 20

 

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro

gli incendi boschivi)

 

1. La Giunta regionale approva, in conformità alla legge 21

novembre 2000, n. 353, alle relative direttive nazionali e agli

indirizzi del Piano forestale regionale, il Piano regionale di

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il Piano regionale è sottoposto a revisione entro il 31 dicembre

di ogni anno.

 

2. Il Piano regionale costituisce il documento unico di

programmazione regionale delle attività di previsione,

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i

soggetti coinvolti devono attenersi.

 

3. Il Piano regionale individua:

 

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

 

b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente,

rappresentate con apposita cartografia;

 

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con

apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle

tipologie di vegetazione prevalenti;

 

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei

dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

 

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e

sinottica;

 

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di

incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio di cui alle

lettere c) e d);

 

g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi

boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

 

h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e

delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva

contro gli incendi boschivi;

 

i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei

tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di

approvvigionamento idrico;

 

l) le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del

bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del

proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato

rischio;

 

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

 

n) le attività informative;

 

o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste

nello stesso nonché le modalità di assegnazione di un premio

incentivante per gli operatori antincendi boschivi come previsto

dall'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353;

 

p) i soggetti coinvolti a diverso titolo, i relativi ruoli nell'ambito

dell'organizzazione delle attività antincendi boschivi e ne

stabilisce le modalità di attivazione;

 

q) le Comunità Montane che operano nei Comuni non

ricompresi in alcuna di esse, al fine della lotta attiva contro gli

incendi boschivi;

 

r) la struttura, l'aggiornamento ed il miglioramento degli archivi

e delle funzionalità del Sistema Informativo Antincendi Boschivi

Integrato (SIAIBI) di cui al comma 4 dell'art.25.

 

4. Il Piano prevede inoltre:

 

a) un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori

delle aree naturali protette regionali, su proposta degli stessi,

sentito il Corpo forestale dello Stato;

 

b) un'apposita sezione relativa al piano predisposto ai sensi

dell'art. 8 comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 per i

parchi naturali e le riserve naturali dello Stato.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 21

 

(Campagna annuale antincendio)

 

1. Il Dirigente del Servizio programmazione forestale,

faunistico-venatoria ed economia montana, sulla base

dell'andamento climatico stagionale, determina con proprio atto

da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria,

le date di apertura e di chiusura della campagna annuale

antincendio, nonché l'inizio e il termine del periodo di grave

pericolosità, al fine della predisposizione delle misure di

prevenzione previste dal piano di cui all'art. 20 e della

osservanza delle prescrizioni e dei divieti di cui al comma 3

dell'art. 24.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 22

 

(Volontari)

 

1. La Giunta regionale, promuove la stipula di convenzioni tra le

Comunità montane e le associazioni di volontariato, in

conformità alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e tra le

Comunità montane e i Comuni, al fine di assicurare l'intervento

di squadre volontarie nell'ambito delle attività previste dal Piano

di cui all'art. 20.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 23

 

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

 

1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi con

l'esclusione di quelli effettuati con mezzi aerei sono delegati,

alle Comunità montane  le quali operano anche nei Comuni

non ricompresi in alcuna Comunità montana secondo

l'aggregazione stabilita dal Piano regionale.

 

2. Per gli interventi di cui al comma 1 le Comunità montane

possono impiegare personale e mezzi nell'ambito dell'intero

territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle

regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe.

 

3. In attuazione di quanto indicato all'articolo 20, comma 3,

lettera p), la Regione può sottoscrivere appositi accordi di

programma anche aventi validità pluriennale con il Corpo

forestale dello Stato e il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 24

 

(Prescrizioni e divieti)

 

1. E' vietato dal 1° marzo al 31 ottobre accendere fuochi, usare

apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere

mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in

una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri.

La Giunta regionale può modificare i termini di cui al presente

comma in presenza di particolari condizioni climatiche.

 

2. Deroghe specifiche a quanto indicato al comma 1 possono

essere autorizzate dagli enti competenti per territorio, per

l'accensione di fuochi e di camini in aree di verde attrezzato

sottoposte a sorveglianza.

 

3. Ulteriori prescrizioni e divieti sono individuati nel Piano

regionale ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della legge 21

novembre 2000, n. 353.

 

4. Restano fermi i divieti di cui al comma 1 dell'art. 10 della

legge 21 novembre 2000, n.353 con le relative sanzioni.

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

FORESTAZIONE PUBBLICA

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I

FUNZIONI RISERVATE ALLA REGIONE

ARTICOLO 25

 

(Sistema informativo forestale)

 

1. Il Sistema informativo forestale (SIFOR) costituisce la base

conoscitiva indispensabile per:

 

a) la redazione del Piano Forestale Regionale di cui all'articolo

26 e del Piano regionale di cui all'articolo 20;

 

b) la programmazione e pianificazione forestale a livello

comprensoriale;

 

c) il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei boschi;

 

d) le analisi, gli studi e gli interventi che interessano i boschi.

 

2. Il SIFOR si compone dei seguenti archivi principali:

 

a) la carta forestale regionale;

 

b) l'inventario forestale regionale;

 

c) la carta della viabilità di interesse forestale e dei punti

d'acqua utili ai fini antincendio;

 

3. La Regione cura il periodico aggiornamento degli archivi di

cui al comma 2, prevedendo in particolare la ripetizione

dell'inventario forestale regionale con cadenza decennale.

 

4. Il SIFOR è integrato dagli archivi e dalle procedure del SIAIBI.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 26

 

(Piano forestale regionale)

 

1. Il Piano forestale regionale (PFR) individua gli obiettivi da

conseguire e le azioni prioritarie relative al miglioramento del

patrimonio forestale pubblico e privato, tenendo conto degli

obiettivi della tutela ambientale e dello sviluppo

socio-economico delle popolazioni interessate. Il PFR

costituisce il quadro di riferimento per i piani pluriennali di

opere e di interventi e per l'attuazione dei regolamenti

comunitari inerenti il settore forestale.

 

2. Il PFR  è approvato dal Consiglio regionale su proposta della

Giunta. Esso ha durata decennale e rimane comunque in

vigore fino all'approvazione del nuovo PFR.

 

3. Il PFR è attuato con i Programmi annuali di cui all'art. 27.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 27

 

(Programma annuale)

 

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente  capo la Giunta

regionale approva il Programma annuale degli interventi entro il

30 giugno di ogni anno per l'anno successivo.

 

2. Il Programma individua gli indirizzi operativi cui devono

attenersi le Comunità montane nella predisposizione dei

progetti esecutivi finanziati dalla Regione, con riferimento anche

agli interventi da realizzare nell'ambito del patrimonio agro -

forestale di proprietà pubblica di cui al  capo terzo.

 

 

 

 

 

 

CAPO II

INTERVENTI DELEGATI IN ATTUAZIONE DEL PIANO

FORESTALE REGIONALE

ARTICOLO 28

 

(Interventi)

 

1. L'esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione

degli interventi diretti al  potenziamento, al miglioramento, alla

valorizzazione ed alla tutela del patrimonio boschivo regionale

in attuazione del PFR sono delegati alle Comunità montane.

 

2. Sono delegati, in particolare, gli interventi nei seguenti settori:

 

a) agro-silvo-pastorale;

 

b) sistemazione idraulico-forestale;

 

c) difesa del suolo e dell'ambiente, salvaguardia della natura e

dell'equilibrio ecologico;

 

d) prevenzione dagli incendi;

 

e) vivaistica;

 

f) faunistica;

 

g) tartuficoltura.

 

3. Le Comunità montane attuano gli interventi di  cui al comma

1, previa convenzione, anche nei territori di Comuni non

appartenenti ad alcuna Comunità montana, secondo le

indicazioni del Programma annuale di cui all'art. 27.

 

4. Gli interventi di cui al comma 2,  possono essere realizzati

anche nei territori non appartenenti ad enti pubblici previa

convenzione con i proprietari dei terreni interessati.

 

5. Per interventi che riguardino territori di due o più Comunità

montane, le stesse stipulano intese per la presentazione di

progetti comuni a carattere interzonale.

 

6. Le opere realizzate ai fini del presente articolo sono

dichiarate di pubblica utilità e sono a totale carico del bilancio

regionale.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 29

 

(Programmi degli interventi)

 

1. Le Comunità montane, entro il trenta settembre di ogni anno

per l'anno successivo, presentano alla Giunta regionale, per

l'approvazione i Programmi degli interventi, redatti in conformità

al Programma annuale di cui all'art. 27.

 

2. Nei Programmi di cui al comma 1 possono essere

ricompresi l'acquisto di macchine ed attrezzature e il  ripristino

o la costruzione di immobili funzionali allo svolgimento degli

interventi delegati.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 30

 

(Progetti speciali)

 

1. La Regione può affidare alle Comunità montane la

predisposizione e la realizzazione di progetti speciali, attinenti

gli interventi di cui all'art. 28 previsti dalle normative statali e

comunitarie.

 

 

 

 

 

 

CAPO III

GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE DI

PROPRIETA' PUBBLICA

ARTICOLO 31

 

(Amministrazione e gestione del patrimonio agroforestale)

 

1.        L'amministrazione del patrimonio agroforestale di proprietà

pubblica è svolta nel rispetto degli indirizzi del PFR.

 

2. La gestione viene effettuata sulla base di piani di gestione di

durata minima decennale, redatti in conformità al PFR, ai piani

pluriennali di sviluppo socio economico di cui all'art. 28 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed agli indirizzi fissati

dalla Giunta regionale.

 

3. Gli enti pubblici devono destinare almeno il dieci per cento

dei ricavi, al netto dei costi di intervento derivanti dalla gestione

dei beni forestali di proprietà, ad interventi di pianificazione,

conservazione, miglioramento e potenziamento dei propri

boschi, iscrivendo tali somme nel bilancio di previsione

dell'ente proprietario in apposito capitolo di spesa vincolato.

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

FORESTAZIONE PRIVATA

ARTICOLO 32

 

(Sostegno e sostituzione)

 

1. La Regione promuove la pianificazione per la gestione

sostenibile delle risorse forestali definendo metodologie di

elaborazione, controllo dell'applicazione e di riesame periodico

dei piani di gestione forestale.

 

2. Il sostegno alle attività inerenti al settore forestale intraprese

da soggetti privati  è attuato nell'ambito dei regimi di aiuto

previsti dalla normativa comunitaria di settore, conformemente

agli strumenti regionali applicativi approvati dalla Commissione

Europea.

 

3. Nel regolamento sono indicati i casi e le modalità nei quali

gli enti competenti per territorio possono sostituirsi nella

gestione dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di

degrado, tali da poter arrecare pregiudizio al patrimonio

forestale limitrofo. Gli eventuali ricavi derivanti dall'esecuzione

di detti interventi devono essere riutilizzati in interventi di

pianificazione e miglioramento dei boschi.

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

VIVAISTICA

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I

DISCIPLINA

ARTICOLO 33

 

(Finalità ed ambito di applicazione)

 

1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di

salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e le

caratteristiche genetiche del patrimonio forestale e degli habitat

naturali della Regione, nonché di migliorare e controllare la

qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per

scopi forestali, in attuazione della legge 22 maggio 1973, n.

269 e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14

febbraio 1994, n. 124, e delle direttive comunitarie concernenti

le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri

di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

 

2. Le disposizioni del presente capo si applicano al materiale

forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o

comunque distribuito all'interno del territorio regionale, da

utilizzare per imboschimenti e rimboschimenti, impianti di

arboricoltura da legno, impianti di tartuficoltura o fasce alberate

ed interventi di recupero e ripristino ambientale.

 

3. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie alle quali si

applicano le disposizioni del presente capo.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 34

 

(Autorizzazione alla produzione e vendita)

 

1. La produzione e la vendita del materiale forestale di

moltiplicazione di cui all'art. 33 è subordinata al possesso di

specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale,

distinta per la produzione e vendita o per la sola vendita.

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata sentito il

parere della Commissione regionale tecnico-consultiva di cui

all'art. 35 e previo pagamento della tassa di concessione

regionale prevista dalla normativa vigente.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 35

 

(Commissione tecnico-consultiva)

 

1. E' istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva sulle

attività vivaistiche e sementiere del settore forestale, di seguito

nominata Commissione tecnico-consultiva.

 

2. La Commissione tecnico-consultiva è nominata dalla Giunta

regionale ed esprime pareri e formula proposte sui seguenti

argomenti:

 

a) sull'idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e delle

professionalità di cui dispongono le ditte richiedenti

l'autorizzazione alla produzione e vendita di cui all'art. 34;

 

b) sulle proposte di revoca o sospensione temporanea delle

autorizzazioni su proposta degli organi di vigilanza ed a seguito

di accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di

commercializzazione e presso gli stabilimenti;

 

c) sulla iscrizione e cancellazione dei boschi, degli arboreti e

delle piante da seme nel Libro regionale dei boschi, degli

arboreti e delle piante da seme, di cui all'art. 38;

 

d) sulle modalità di gestione del materiale di base iscritto nel

Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da

seme, di cui all'art. 38;

 

e) sulle richieste di iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da

seme dei materiali di base iscritti nel Libro regionale;

 

f) sulla possibilità di utilizzo di cloni forestali appartenenti alle

specie indicate nel regolamento per la realizzazione di

imboschimenti o filari;

 

g) sulla richiesta alla Commissione europea di vietare in tutto o

in parte del territorio regionale la commercializzazione all'utente

finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione

specifici.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 36

 

(Adempimenti)

 

1. I produttori di materiale forestale di moltiplicazione di cui

all'art. 33 sono tenuti a comunicare all'ente competente per

territorio entro il trenta settembre di ogni anno la consistenza

del materiale stesso esistente nei propri vivai o stabilimenti.

 

2. I possessori di autorizzazione di cui all'art. 34 devono tenere,

per ciascun vivaio, stabilimento o magazzino, un registro di

carico e scarico secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 37

 

(Certificazione)

 

1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 non

può essere trasportato, venduto o comunque ceduto se non

provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale

rilasciato dall'ente competente per territorio.

 

2. La produzione, commercializzazione o distribuzione a

qualsiasi titolo di piantine micorrizate con funghi del genere

Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare

le norme della presente legge per quanto riguarda la

certificazione della pianta simbionte. Inoltre, deve essere

certificata la specie di tartufo utilizzata attraverso metodologie di

riconoscimento approvate dalla Giunta regionale.

 

3.        L'utilizzo di materiale di moltiplicazione di cui all'art. 33,

proveniente da altre regioni o altri paesi europei, è ammesso

con le seguenti prescrizioni:

 

a) ferma restando la certificazione di cui al comma 1 non vi è

alcuna ulteriore limitazione nel caso in cui il materiale abbia

provenienza ubicata in Abruzzo, Lazio, Marche o Toscana;

 

b) non è ammesso l'utilizzo di materiale di moltiplicazione

appartenente alla categoria "identificato alla fonte" ai sensi

della Direttiva 1999/105/CE, nel caso in cui la provenienza

risulti ubicata al di fuori delle regioni di cui alla lettera a), salvo

deroga concessa dalla Regione su motivata richiesta

dell'interessato;

 

c) la Regione, su proposta della Commissione tecnico -

consultiva, si riserva la possibilità di chiedere l'autorizzazione

alla Commissione europea a vietare in tutto il proprio territorio o

in parte di esso la commercializzazione all'utilizzatore finale a

fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici,

nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

 

4. Per il materiale di moltiplicazione di cui all'art. 33 proveniente

da altre regioni italiane o da altri paesi membri della Unione

europea, è valida la certificazione rilasciata dalla competente

amministrazione di provenienza.

 

5. Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi

internazionali e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione

e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle

vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, la

commercializzazione e l'impiego di materiale forestale di

moltiplicazione di cui all'art. 33 e di origine esterna ai Paesi

dell'Unione europea, può essere autorizzata dalla Regione su

richiesta dell'interessato esclusivamente per ragioni di

sperimentazione e ricerca, dietro presentazione di certificato di

provenienza rilasciato dalle competenti autorità del Paese di

origine, dal quale risulti anche l'indicazione del vivaio di

produzione.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 38

 

(Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da

seme e Registro Regionale dei cloni forestali)

 

1. I boschi, le piante da seme e gli arboreti da seme sono

iscritti nel Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle

piante da seme, di seguito nominato Libro regionale.

 

2. I cloni delle piante appartenenti alle specie indicate nel

regolamento utilizzabili per la propagazione sono iscritti nel

Registro regionale dei cloni forestali, di seguito nominato

Registro regionale.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 39

 

(Rinvio al regolamento)

 

1. Ai fini dell'applicazione delle norme previste nel presente

capo il regolamento stabilisce:

 

a) la composizione della Commissione tecnico - consultiva;

 

b) le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico;

 

c) le modalità per la redazione del certificato di provenienza o di

identità clonale;

 

d) le modalità per la redazione del cartellino identificativo del

materiale;

 

e) le norme per la predisposizione, tenuta e aggiornamento del

Libro regionale e del Registro regionale di cui all'art. 38,

nonché le norme per stabilire le modalità gestionali dei

materiali di base iscritti nello stesso Libro regionale e le

modalità per la raccolta di materiale di moltiplicazione;

 

f) gli adempimenti per la raccolta, la lavorazione,

l'immagazzinamento, il trasporto, l'allevamento e la

conservazione;

 

g) le norme per lo svolgimento delle attività di vigilanza e

controllo.

 

 

 

 

 

 

CAPO II

VIVAIO FORESTALE REGIONALE

ARTICOLO 40

 

(Vivaistica pubblica )

 

1. La Regione può avvalersi dell'azienda vivaistica costituita ai

sensi dell'art. 112 comma 6 della legge regionale 2 marzo

1999, n. 3 per la realizzazione di interventi ed azioni finalizzati al

miglioramento e potenziamento della vivaistica a finalità

pubblica ed alla salvaguardia della biodiversità e degli ecotipi

locali.

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI E CRITERI DI

RIPARTIZIONE

ARTICOLO 41

 

(Finanziamento delle funzioni conferite)

 

1. Quando non diversamente specificato, il finanziamento per lo

svolgimento delle funzioni conferite agli enti competenti per

territorio, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente

legge, è assicurato:

 

a) per le funzioni di competenza  delle Comunità montane,  con

gli stanziamenti previsti nel Fondo per la gestione delle funzioni 

conferite dalla Regione alle Comunità montane, istituito con

legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 e allocato nella unità

previsionale di base 7.1.002 denominata "Gestione del

patrimonio agro-forestale e bonifica montana" del bilancio

regionale di previsione 2001;

 

b) per le funzioni di competenza dei Comuni, con gli

stanziamenti disponibili per le spese per la gestione delle

funzioni conferite dalla Regione ai Comuni non appartenenti ad

alcuna Comunità montana, nella unità previsionale di base

7.1.002 denominata "Gestione del Patrimonio agro-forestale e

bonifica montana"  del bilancio di previsione 2001, la cui

ripartizione è effettuata con i criteri previsti per il riparto del

fondo di cui alla lett. a).

 

 

 

 

 

ARTICOLO 42

 

(Finanziamento di iniziative naturalistiche)

 

1. Al finanziamento delle iniziative naturalistiche previste dall'art.

16, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'unità

previsionale  di base 7.2.002 denominata "Interventi in materia

di forestazione ed economia montana" del bilancio regionale di

previsione 2001.

 

2. Le risorse disponibili nella unità previsionale di base 7.1.002

denominata "Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica

montana" del bilancio regionale di previsione 2001, per gli

interventi di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49,

confluiscono nella unità previsionale di base 7.2.002

denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia

montana" per gli interventi di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 43

 

(Finanziamento del Piano regionale  di prevenzione ed

estinzione degli incendi. Criteri di erogazione e di

rendicontazione)

 

1. Al finanziamento del Piano regionale di cui all'art. 20,

compresi gli interventi di spegnimento effettuati dalle Comunità

montane, si provvede con gli stanziamenti previsti per la legge

regionale 4 agosto 1987, n. 37 nell'unità previsionale di base

7.1.001 denominata "Attività di prevenzione e repressione degli

incendi" del bilancio regionale di previsione 2001.

 

2. I fondi assegnati alle Comunità montane possono essere

erogati in acconto fino ad un massimo dell'ottantacinque per

cento del loro ammontare complessivo.

 

3. Il rimborso alle Comunità montane è determinato in via

definitiva sulla base della spesa rendicontata, riconosciuta

ammissibile.

 

4. I fondi eventualmente erogati e non impiegati sono portati in

detrazione alle assegnazioni afferenti ai successivi esercizi

finanziari.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 44

 

(Finanziamento delle materie di competenza della Regione)

 

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione di quanto previsto al

comma 1 lettere a), b) e c) dell'art. 3, nonché per l'attuazione di

ogni altra iniziativa regionale prevista dal PFR, si fa fronte con

le

disponibilità presenti nella unità previsionale di base 7.1.002

denominata "Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica

montana" del bilancio regionale 2001 attraverso l'istituzione del

Fondo per la predisposizione del Piano forestale regionale e

per le azioni di iniziativa regionale in esso  previste.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 45

 

(Finanziamento degli interventi delegati in attuazione del Piano

forestale regionale)

 

1. I Programmi di cui all'art. 29 sono finanziati dal fondo per gli

interventi delle Comunità montane, istituito con legge regionale

9 marzo 2000, n. 19 e collocato nella unità previsionale di base

7.2.002 denominata "Interventi in materia di forestazione ed

economia montana" del bilancio regionale di previsione 2001,

la cui ripartizione è effettuata secondo le modalità previste

all'art. 9 comma 4 della legge istitutiva.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 46

 

(Finanziamento delle attività di vivaismo pubblico)

 

1. Al finanziamento delle attività di cui all'art. 40 si provvede

con

gli stanziamenti previsti dalla unità previsionale di base 7.1.002

denominata "Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica

montana" per la legge regionale 23 marzo 2000, n. 25 del

bilancio di previsione 2001.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 47

 

(Finanziamento anni successivi)

 

1. Al finanziamento degli interventi di cui al presente titolo per

gli

anni successivi al 2001, si provvede con le dotazioni finanziarie

all'uopo predisposte dalla legge finanziaria regionale ai sensi

della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, tenendo conto

delle previsioni recate dal bilancio pluriennale della Regione.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata, a norma della vigente

legge regionale di contabilità e successive modificazioni ed

integrazioni, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio

regionale di previsione sia in termini di competenza che di

cassa.

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 48

 

(Sanzioni)

 

1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge

e per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento,

le competenze amministrative in materia di sanzioni sono

attribuite agli enti competenti per territorio nel rispetto delle

procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre

1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalla

legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive

integrazioni e modificazioni.

 

2. Per le funzioni di polizia amministrativa resta fermo quanto

stabilito dall'art. 108 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

 

3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o

arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del

regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore

delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate

al regolamento, e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti

dall'ente competente per territorio.

 

4. Nel regolamento sono indicati i casi in cui l'autore delle

violazioni è tenuto anche al ripristino dello stato dei luoghi.

 

5. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi a quanto

indicato al comma 4, l'ente competente per territorio, previa

diffida, dispone l'esecuzione dei lavori a spese del

trasgressore.

 

6. Coloro che violano  le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c)

del comma 1 dell'art. 7 sono puniti con la sanzione

amministrativa pecuniaria da '105 a '1.050 (pari a L.203.308

e L.2.033.084) per ogni decara o frazione inferiore oltre alle

sanzioni di cui al comma 3.

 

7. Coloro che nei boschi sradicano piante o ceppaie in

violazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1

dell'art. 7, sono sottoposti al pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria da '25 a '50 (pari a L.48.407 e

L.96.814) per ogni pianta o ceppaia.

 

8. Per l'inosservanza del divieto di cui al comma 3 dell'art. 7 si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da '52 a '520

(pari a L.100.686 e L.1.006.860).

 

9. Coloro che violano le norme relative ai boschi contenute nel

regolamento o eseguono gli interventi in difformità alle

prescrizioni imposte dall'ente competente per territorio sono

soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa

pecuniaria:

 

a)       da '5 a '25 (pari a  L.9.681 e L.48.407) per:

 

1) ogni pianta o ceppaia nei casi riguardanti la modalità dei

tagli;

 

2) ogni ara o frazione di ara nei casi riguardanti: allestimento e

sgombero delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o

danneggiati, taglio ed eliminazione degli arbusti;

 

b) da ' 5 a ' 25 (pari a  L.9.681 e L.48.407) per ogni capo di

bestiame nei casi di divieto di pascolo.

 

10. Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici

coloro che violano le norme contenute nel regolamento sono

soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa

pecuniaria da ' 5 a ' 25 (pari a  L.9.681 e L.48.407) per ogni

ara o frazione di ara.

 

11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi

idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono

movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il

regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria da '105 a '630 (pari a L.203.308 e

L.1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e di una

sanzione amministrativa pecuniaria da '25 a '50 (pari a

L.48.407 e L.96.814) per ogni metro cubo di terreno

movimentato o scavato.

 

12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per

scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive

prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni

sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa

pecuniaria da '105 a '630 (pari a L.203.308 e L.1.219.850).

 

13. Coloro che commerciano alberi di Natale non muniti di

contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio sono

puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa

pecuniaria da '25 a '100 (pari a L.48.407 e L.193.627) per

ogni albero.

 

14. Chiunque danneggi, sposti o abbatta piante tutelate ai

sensi dell'art. 12 è punito con il pagamento delle seguenti

sanzioni amministrative pecuniarie:

 

a)        da '52 a '520 (pari a L.100.686 e L.1.006.860) per ogni

pianta con diametro, a un metro e trenta, fino a dieci centimetri;

 

b)        da '80 a '800 (pari a L.154.902 e L.1.549.016) per ogni

pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra undici  e

trenta centimetri;

 

c)        da '105 a '1.050 (pari a L.203.308 e L.2.033.084) per ogni

pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra trentuno

e cinquanta centimetri;

 

d)        da '260 a '2.600 (paria a L.503.430 e L.5.034.302) per

ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra

cinquantuno e settanta centimetri;

 

e)        da '520 a '5.200 (pari a L.1.006.860 e L.10.068.604) per

ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, superiore a

settanta centimetri.

 

15. Il soggetto autorizzato che non esegua il reimpianto, ai

sensi del comma 4 dell'art. 13, è punito con il pagamento di

una sanzione amministrativa pecuniaria da '105 a '630 (pari

a L.203.308 e L.1.219.850) e l'ente autorizzante provvede

d'ufficio al reimpianto a spese dell'inadempiente.

 

16. Chiunque asporti, danneggi o commerci le specie di cui

all'art. 14 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria

da '3 a '30 (pari a L.5.809 e L.58.088) per ciascun

esemplare e per ogni chilogrammo di muschio non autorizzato.

 

17. Nelle ipotesi di cui ai commi 14 e 16 è disposta la confisca

delle piante.

 

18. Coloro che eseguono interventi in difformità al comma 1

dell'art. 15 o senza la prescritta autorizzazione di cui al comma

2 del medesimo articolo  sono puniti con la sanzione

amministrativa pecuniaria da '260 a '2.600 (pari a L.503.430

e L.5.034.302).

 

19. Coloro che impiantano specie in difformità al comma 3

dell'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa

pecuniaria da '26 a '260 (pari a L.50.343 e L.503.430) per

ciascun esemplare.

 

20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 24

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da '13 a

'130 (pari a L.25.172 e L.251.715).

 

21. Per le violazione alle prescrizioni e divieti di cui al comma 3

dell'art. 24 si applicano le  sanzioni previste dall'articolo 10

della legge 21 novembre 2000, n. 353.

 

22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le

sanzioni previste dagli art. 25, 26 e 27 della legge 22 maggio

1973, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 49

 

(Norme transitorie)

 

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2 si

applica per quanto non in contrasto con la presente legge il

regolamento regionale 8 giugno 1981, n.1 con le relative

sanzioni.

 

2. Fino all'approvazione degli elenchi di cui agli artt. 12, comma

1, 14 comma 1 e 15 comma 1 restano in vigore le tabelle A, B e

C allegate alla legge regionale 18 novembre 1987,  n.49.

 

3. Fino all'approvazione del censimento di cui all'art. 12,

comma 3,  sono piante censite quelle di cui alle deliberazioni

della Giunta regionale  n. 3421 del 18 aprile 1991, n. 6299 del 2

luglio 1991 e n. 10326 del 19 novembre 1991.

 

4. Fino all'approvazione dell'elenco di cui all'art. 33, comma 3,

le norme del Capo I del Titolo IV si applicano alle specie di cui

alla tabella A allegata alla legge 22 maggio 1973, n. 269 e

successive modificazioni ed integrazioni.

 

5. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 già in

possesso dei vivai prima dell'entrata in vigore della presente

legge o comunque già raccolto o in produzione, può essere

coltivato, utilizzato e venduto sulla base della norme vigenti

precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 50

 

(Modifiche di norme)

 

1. Il comma 1 dell'art. 126 della legge regionale 2 marzo 1999,

n. 3 è sostituito dal seguente:

 

"1. I comuni di cui all'articolo 111, comma 2, esercitano le

funzioni amministrative previste dall'articolo 110 affidandole ad

una delle comunità montane limitrofe.".

 

2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 24 marzo 2000

n. 27 è sostituito dal seguente:

 

"5. Nelle zone di discontinuità ecologica di cui alla lett. c)

dell'art. 9, il censimento delle aree boscate di cui è vietata, in

ogni caso la trasformazione in altre qualità di coltura e la loro

definizione in termini fondiari, è effettuato dai Comuni nel PRG,

parte strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP.".

 

3. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000

n. 27 è sostituito dal seguente:

 

"1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla

definizione dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001,

n. 28.".

 

4. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000

n. 27 è sostituito dal seguente:

 

"2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o

totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono

ulteriormente disciplinate dal PTCP quale piano

paesistico-ambientale, ai fini della tutela e salvaguardia

dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure

perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi

interventi edilizi.".

 

5. Il comma 8 dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000

n. 27 è sostituito dal seguente: "8. Gli impianti di arboricoltura

da legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono

individuati dalla Giunta regionale su apposita cartografia.".

 

6. Al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2000,

n. 2 il termine "Provincia" è sostituito da  "Regione".

 

7. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 28 febbraio

1994, n.6 modificata ed integrata dalla legge regionale 26

marzo 1997, n.10 è sostituito dal seguente:

 

"4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a

qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere

Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve  rispettare

le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la

certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo

utilizzata.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 51

 

(Abrogazione di norme)

 

1. Sono abrogate le seguenti norme di legge:

 

a)        la legge regionale 14 maggio 1979 n. 23;

 

b)        la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 4;

 

c)        la legge regionale 18 marzo 1980, n. 19;

 

d)        la legge regionale 8 giugno 1981, n. 32;

 

e)        la legge regionale 12 agosto 1981, n. 55;

 

f)         la legge regionale 16 dicembre 1983, n.47;

 

g)        il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 8 giugno

1984, n. 29;

 

h)        la legge regionale 4 agosto 1987, n. 37;

 

i)         la legge regionale 18 novembre 1987, n.49;

 

j)         la legge regionale 4 aprile 1990, n.11;

 

k)        la legge regionale 15 gennaio 1998, n.2;

 

l)         i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 112 e gli articoli 113, 114 e 115

della legge regionale 2 marzo 1999, n.3;

 

m)       l'art. 10 della legge regionale 9 marzo 2000, n.19.

 

 

 

 

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della Regione.

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge della Regione dell'Umbria.

 

Data a Perugia, addì 19 novembre 2001

 

ALLEGATO 1:

NOTE:

 

 

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta

dell'Assessore Bocci, deliberazione n.434 del 2 maggio 2001,

atto consiliare n.647 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare

permanente "Attività economiche - Assetto e utilizzazione del

territorio - Ambiente e infrastrutture - Formazione

professionale", il 14 maggio 2001.

 

-          Effettuata sull'atto un'audizione in data 28 giugno 2001.

 

-          Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare

permanente il 20 settembre 2001, con parere e relazione dei

Consiglieri Brozzi, per la maggioranza, e Laffranco, per la

minoranza (atto n.647/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella

seduta del 9 ottobre 2001, deliberazione n. 148.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con

l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della

Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della

Giunta regionale - Sezione Promulgazione leggi ed

emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi

1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota all'art.1, comma 3:

 

- La legge 21 novembre 2000, n. 353 recante "Legge-quadro in

materia di incendi boschivi", è pubblicata nella G.U. n.280 del

30 novembre 2000.

 

 

 

 

 

 

Nota all'art.3, comma 4:

 

- Il testo dell'art.2 del D.M. 2 aprile 1968 recante "Limiti

inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i

fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli

insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati

alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da

osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici

o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della

legge 6 agosto 1967, n. 765" (pubblicato nella G.U. n.97 del 16

aprile 1968), è il seguente:

 

"Art. 2. Zone territoriali omogenee.

 

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

 

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che

rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio

ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti,

che possono considerarsi parte integrante, per tali

caratteristiche, degli agglomerati stessi;

 

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,

diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le

zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia

inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della

zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5

mc/mq;

 

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi,

che risultino inedificate o nelle quali la edificazione

preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui

alla precedente lettera B);

 

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per

impianti industriali o ad essi assimilati;

 

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle

in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il

frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da

considerare come zone C);

 

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di

interesse generale".

 

 

 

 

 

 

Nota all'art. 4, comma unico, lett. a):

 

- Il Regio Decreto legge 30 dicembre 1923, n.3267 recante

"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi

e di terreni montani" (pubblicato nella G.U. n.117 del 17 maggio

1924), è stato modificato ed integrato con R.D.L. 3 gennaio

1926, n.23 (in G.U. n.11 del 15 gennaio 1926), con R.D. 13

febbraio 1933, n. 215 (in G.U. n.79 del 4 aprile 1933), e con

legge 25 luglio 1952, n. 991 (in G.U. n.176 del 31 luglio 1952).

 

 

 

 

 

 

Nota all'art. 5, comma 3, lett. c):

 

- Il testo dell'art. 146, comma 2, del D.Lgs. 29 ottobre 1999,

n.490 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in

materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1

della L. 8 ottobre 1997, n. 352" (pubblicato nel S.O. alla G.U.

n.302 del 27 dicembre 1999), è il seguente:

 

"Articolo 146. Beni tutelati per legge. Omissis

 

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle

aree che alla data del 6 settembre 1985:

 

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

 

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di

attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma

del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone

diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti

di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a

norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

omissis".

 

 

 

 

 

 

Note all'art. 7, comma 2:

 

- La legge regionale 24 marzo 2000, n.27 recante "Piano

urbanistico territoriale", è pubblicata nel Suppl. Straord. al

B.U.R. n.31 del 31 maggio 2000). Per il testo dell'art. 15,

comma 7, della stessa legge regionale, si vedano le note

all'art. 50.

 

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.2

recante "Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso

di materiali provenienti da demolizioni " (pubblicata nel S.O. n.3

al B.U.R. n.2 del 12 gennaio 2000), è il seguente:

 

"Art. 10. (Garanzie patrimoniali).

 

     1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla

presentazione da parte dell'istante a favore del Comune, di una

cauzione o garanzia fideiussoria, con esclusione del beneficio

di preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del

codice civile. La garanzia è di entità tale da garantire

l'esecuzione di tutte le opere relative alla realizzazione del

progetto ed alla ricomposizione ambientale.

 

     2. L'importo della garanzia è determinato dal Comune con

riferimento al prezzario regionale ed aggiornato ogni due anni

sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

 

     3. Lo svincolo della garanzia di cui al comma 1 è disposto

dal Comune previo accertamento, ai sensi dell'art. 13, della

avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto ed

al provvedimento di autorizzazione.

 

     4. A richiesta degli interessati la garanzia può essere

svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale,

per l'ammontare delle opere di ricomposizione ambientale

realizzate".

 

 

 

 

 

 

Nota all'art. 8, comma 3:

 

- Il testo dell'art. 152, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 29 ottobre

1999, n. 490 (si veda la nota all'art. 5, comma 3, lett. c)), è il

seguente:

 

"Articolo 152. Interventi non soggetti ad autorizzazione.

 

1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:

omissis

 

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le

opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi

nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146,

purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in

materia".

 

 

 

 

 

 

Nota all'art. 17, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (si

veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

 

"Art. 7. Lotta attiva contro gli incendi boschivi.

 

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi

comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza,

avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e

aerei.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva

operatività della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina

sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo

unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta

aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia

operativa e provvedendo al potenziamento e

all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala

operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco.

 

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3,

commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle

proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e

gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a

rischio di incendio boschivo le sale operative unificate

permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie

strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle

squadre a terra:

 

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di

programma;

 

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato,

riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata

preparazione professionale e di certificata idoneità fisica

qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

 

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle

Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente