L.R.
27 APRILE 2001, N. 13
"Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio
pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 4 maggio 2001, n. 21 – S.S. n. 1
Titolo
I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
ARTICOLO
1
(Finalità)
1.
La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi
nel
DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel
periodo
2001-2003 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per
il
medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla
legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti
finanziari
agli obiettivi, nel rispetto della programmazione
economico-finanziaria
regionale.
ARTICOLO
2
(Ricorso
al mercato)
1.
Per l'anno 2001 il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario
per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il
pareggio
finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di
competenza,
in lire 67.631.800.000.
2.
Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo di ricorso al mercato è
rispettivamente
determinato in lire 67.631.800.000 ed in lire
67.631.800.000.
3.
I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza
o ristrutturare passività preesistenti.
ARTICOLO
3
(Determinazione
aliquota Irap per le cooperative sociali e per le
organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus))
1.
L'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera
e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni,
considerati Organizzazioni non Lucrative di Utilità
sociale
(Onlus) ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997,
n.
460, è determinata, limitatamente all'attività istituzionale
esercitata,
nella misura del 3,50% a decorrere dall'anno di imposta in
corso
alla data del 1° gennaio 2001.
2.
L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative
sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
3.
La determinazione dell'aliquota Irap di cui al presente articolo si
riferisce
al valore della produzione netta prodotto nel territorio
della
Regione Umbria.
ARTICOLO
4
(Determinazione
aliquota Irap per le società cooperative di lavoro)
1.
L'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui al D.P.R. 30 aprile
1970,
n. 602 è determinata, limitatamente all'attività istituzionale
esercitata,
nella misura del 3,75% a decorrere dall'anno di imposta in
corso
alla data del 1° gennaio 2001.
2.
La determinazione dell'aliquota Irap di cui al presente articolo si
riferisce
al valore della produzione netta prodotto nel territorio
della
Regione Umbria.
Titolo
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA
ARTICOLO
5
(Fondo
consortile Società TRE A a r.l.)
1.
Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre
1994,
n. 35 di cui alla tabella "C" allegata alla presente legge per
un
importo di L. 300 milioni, iscritta nella Unità Previsionale di
Base
(di seguito denominate U.P.B.) 7.2.011 "Attività istituzionali",
è
vincolata all'incremento del fondo consortile della Società di
gestione
del Parco tecnologico agroalimentare
dell'Umbria.
ARTICOLO
6
(Oneri
contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani)
1.
Ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997,
n.
449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina
la
somma di lire 838 milioni annui iscritta nella U.P.B. di spesa
8.1.015,
di cui alla tabella B allegata alla suddetta Legge, per
l'attuazione
delle norme in materia di oneri contributivi verso gli
Istituti
previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli
apprendisti
artigiani.
2.
I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con
apposita
convenzione nella quale sono stabilite
le modalità di
rendicontazione
degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le
modalità
di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo
versamento
del saldo da parte dello Stato.
ARTICOLO
7
(Disposizioni
per gli Enti dipendenti)
1.
Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per
l'attività
istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede
con
gli stanziamenti previsti nella allegata tabella "C".
Titolo
III
INTERVENTI
PER LO SVILUPPO
ARTICOLO
8
(Finanziamento
di programmi comunitari)
1.
Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al
cofinanziamento
comunitario è accantonata nella U.P.B. 16.2.002 dello
stato
di previsione della spesa del bilancio regionale la somma di
lire 47.722.818.611.
Titolo
IV
NORME
FINALI
ARTICOLO
9
(Fondi
speciali e tabelle)
1.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 29
della
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei
provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio
2001-2003, restano determinati, per ciascuno degli anni 2001,
2002
e 2003, nelle misure indicate nelle tabelle "A" e "B",
allegate
alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato
alle
spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in
conto
capitale.
2.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio
2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa
permanente
la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria,
così
come individuate in prima applicazione con la presente legge,
sono
indicate nella tabella "C" allegata alla presente legge.
3.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni
di spesa recate da leggi che dispongono spese a
carattere
pluriennale restano determinati, ai sensi dell'articolo 30,
comma
3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13, per ciascuno
degli
anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella "D"
allegata
alla presente legge.
4.
A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale,
riportate nella tabella di cui al comma
3, l'assunzione
degli
impegni di spesa nell'anno 2001, a carico di esercizi futuri è
consentita
nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna
disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi
compresi
gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle
autorizzazioni medesime.
ARTICOLO
10
(Conservazione
dei residui correlati a vincoli di destinazione)
1.
E' disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale
estinzione,
dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo
di
destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in
attuazione
dell'articolo 82, comma 3 della legge regionale 28 febbraio
2000,
n. 13.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti
dipendenti
dalla Regione.
ARTICOLO
11
(Copertura
finanziaria)
1.
L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa
disposte
per l'anno 2001 trova copertura nel bilancio di previsione
annuale
2001 e per gli anni 2002 e 2003 nel bilancio pluriennale
2001/2003.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore
Sereni,
deliberazione n.178 del 28 febbraio 2001, atto consiliare n.
541
(VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti Ia
"Affari
Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e
Patrimonio
- Organizzazione e Personale - Enti locali" con competenza
referente,
IIa "Attività economiche - Assetto e utilizzazione del
territorio
- Ambiente e infrastrutture - Formazione professionale" e
IIIa
"Servizi e politiche sociali - Igiene e sanità - Istruzione -
Cultura
- Sport" con competenza consultiva, rispettivamente il 9 marzo
2001.
-
Espletate sull'atto apposite audizioni in data 22 marzo 2001.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare permanente il 27
marzo
2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dal
Presidente
Pacioni per la maggioranza e dal Consigliere Melasecche
Germini
per la minoranza e con i pareri consultivi delle Commissioni
consiliari
permanenti IIa e IIIa (atto n.541/bis).
-
Esaminato ed approvato, con
emendamenti, dal Consiglio regionale
nella
seduta del 29 marzo 2001, deliberazione n. 92.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 24 aprile 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria Generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Note
all'art. 3, commi 1 e 2:
-
Il testo dell'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 15
dicembre
1997, n. 446 recante "Istituzione dell'imposta regionale
sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale
a
tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"
(pubblicato
nel S.O. alla G.U. n.298 del 23 dicembre 1997), modificato
ed
integrato con decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 (in G.U.
n.107
dell'11/5/1998), con decreto legislativo 19 novembre 1998, n.422
(in
G.U. n.287 del 9/12/1998), con legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in
S.O.
alla G.U. n.302 del 29/12/1998), con legge 13 maggio 1999, n. 133
(in
S.O. alla G.U. n.113 del 17/5/1999), con decreto legislativo 10
giugno
1999, n. 176 (in G.U. n.140 del 17/6/1999), con D.P.R. 14
ottobre
1999, n. 542 (in G.U. n.39 del 17/2/2000), con legge 23
dicembre
1999, n. 488 (in S.O. alla G.U. n.302 del 27/12/1999), con
decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 (in S.O. alla G.U. n.306
del
31/12/1999), con decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (in
G.U.
n.62 del 15/3/2000), e con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in
S.O.
alla G.U. n.302 del 29/12/2000), è il seguente:
"Art.
3. Soggetti passivi.
1.
Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più
delle
attività di cui all'articolo 2.
Pertanto
sono soggetti all'imposta:
omissis
e)
gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del
citato
testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di
cui
alla lettera d) dello stesso comma;
omissis".
-
Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460
recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"
(pubblicato
nel S.O. alla G.U. n.1 del 2 gennaio 1998), è il seguente:
"Art.
10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
1.
Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le
associazioni,
i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli
altri
enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i
cui
statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico
o
della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono
espressamente:
a)
lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1)
assistenza sociale e socio-sanitaria;
2)
assistenza sanitaria;
3)
beneficenza;
4)
istruzione;
5)
formazione;
6)
sport dilettantistico;
7)
tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico
e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi
comprese
le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963,
n.
1409;
8)
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con
esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all'articolo
7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
9)
promozione della cultura e dell'arte;
10)
tutela dei diritti civili;
11)
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente
da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti
di
ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti
e
secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b)
l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c)
il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla
lettera
a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d)
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che
per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria
struttura;
e)
l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente
connesse;
f)
l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso
di
suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non
lucrative
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge;
g)
l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h)
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori
d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi
direttivi dell'associazione;
i)
l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione
rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non
lucrativa
di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2.
Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale
quando
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle
attività
statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria,
dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione
della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili
non
sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché
degli
altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette
ad
arrecare benefìci a:
a)
persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche,
sociali o familiari;
b)
componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3.
Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche
quando
tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione
vi
siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti
indicati
alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni
di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4.
A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si
considerano
comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le
attività
statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza
sociale
e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e
valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui
alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i
beni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963,
n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente
con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente,
di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
della
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente
da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti
di
ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti
e
secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nonché
le attività di promozione della cultura e dell'arte per le
quali
sono riconosciuti apporti economici da parte
dell'amministrazione
centrale dello Stato.
5.
Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le
attività
statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport
dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela
dei
diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai
commi
2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle
statutarie
istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
L'esercizio
delle attività connesse è consentito a condizione che, in
ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla
lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle
istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per
cento
delle spese complessive dell'organizzazione.
6.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di
avanzi
di gestione:
a)
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o
partecipanti,
ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e
di
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione
o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano
erogazioni
liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro
il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché
alle
società da questi direttamente o indirettamente controllate o
collegate,
effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della
loro
qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei
settori
di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i
vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che
effettuano
erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi
significato
puramente onorifico e valore economico modico;
b)
l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide
ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
c)
la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo
di emolumenti individuali annui superiori al compenso
massimo
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre
1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239,
convertito
dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive
modificazioni
e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle
società per azioni;
d)
la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza
di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso
ufficiale
di sconto;
e)
la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi
superiori
del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti
collettivi
di lavoro per le medesime qualifiche.
7.
Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano
alle
fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo
comma
1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8.
Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro
struttura
e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui
alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti
dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le
organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
legge
8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8
della
predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale
formata
per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte
salve
le previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali
di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n.
49
del 1987 e n. 381 del 1991.
9.
Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo
Stato
ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di
promozione
sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3,
comma
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno,
sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività
elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la
prescrizione
di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e
associazioni
si applicano le disposizioni anche agevolative del
presente
decreto, a condizione che per tali attività siano tenute
separatamente
le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del
decreto
del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto
dall'articolo 25, comma 1.
10.
Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le
società
commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti
di
cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti
politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro
e le associazioni di categoria".
-
La legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina delle
cooperative
sociali", è pubblicata nella G.U. n.283 del 3 dicembre
1991.
Nota
all'art. 4, comma 1:
-
Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 recante "Riassetto previdenziale ed
assistenziale
di particolari categorie di lavoratori soci di società e
di
enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto
delle società ed enti medesimi", è pubblicato nella G.U. n.209
del
20 agosto 1970.
Nota
all'art. 5, comma unico:
-
La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 recante "Riordino delle
funzioni
amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste:
scioglimento
dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e
istituzione
dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e
l'innovazione
in agricoltura (ARUSIA)", è pubblicata nel S.O. n.1 al
B.U.R.
n.50 del 2 novembre
1994.
Note
all'art. 6, comma 1:
-
Il testo dell'art. 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449
recante
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
(pubblicata
nel S.O. alla G.U. n.302 del 30 dicembre 1997), modificata
ed
integrata con decreto legge 30 dicembre 1997, n.457 (in G.U. n.303
del
31/12/1997) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio
1998, n.30 (in G.U. n.49 del 28/2/1998), con decreto legge 30
gennaio
1998, n.6 (in G.U. n.24 del 30/1/1998) convertito in legge,
con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61 (in G.U. n.75 del
31/3/1998),
con decreto legge 8 aprile 1998, n.78 (in G.U. n.82
dell'8/4/1998)
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5
giugno
1998, n.176 (in G.U. n.130 del 6/6/1998), con legge 8 maggio
1998,
n.146 (in S.O. alla G.U. n.110 del 14/5/1998), con decreto
legislativo
5 giugno 1998, n.204 (in G.U. n.151 del 1/7/1998), con
legge
3 agosto 1998, n.315 (in G.U. n.202 del 31/8/1998), con legge 23
dicembre
1998, n.448 (in S.O. alla G.U. n.302 del 29/12/1998), con
legge
18 febbraio 1999, n. 28 (in G.U. n.43 del 22/2/1999), con legge
8
marzo 1999, n. 50 (in G.U. n.56 del 9/3/1999), con legge 13 maggio
1999,
n. 133 (in S.O. alla G.U. n.113 del 17/5/1999), con legge 17
maggio
1999, n.144 (in S.O. alla G.U. n.118 del 22/5/1999), con legge
3
agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. n.183 del 6/8/1999), con
legge
23 dicembre 1999, n. 488 (in S.O. alla G.U. n.302 del
27/12/1999),
con legge 31 marzo 2000, n.78 (in G.U. n.79 del
4/4/2000),
con legge 8 novembre 2000, n.328 (in S.O. alla G.U. n.265
del
13/11/2000), con legge 21 novembre 2000, n. 342 (in S.O. alla G.U.
n.276
del 25/11/2000) e con legge 23 dicembre 2000, n.388 (in S.O.
alla
G.U. n.302 del 29/12/2000), è il seguente:
"Art.
48. Regioni ed enti locali. omissis
9.
A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario
destinano
le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata
alla
presente legge all'attuazione delle norme in materia di
agevolazioni
contributive agli apprendisti artigiani, appostando
specifico
capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce
alle
regioni la differenza tra il costo sostenuto per l'attuazione
delle
norme stesse e quanto indicato nella tabella.
omissis".
-
Per completezza di informazione, si riporta la tabella B), allegata
alla
suddetta legge:
Tabella
B
(in
milioni di lire)
REGIONI
Risorse
annue già del Fondo addestramento professionale lavoratori (FAPL) per
formazione professionale ed oneri contributivi apprendisti artigiani
Limite
(20%) per oneri contributivi apprendisti artigiani
Piemonte
16.800
3.360
Lombardia
28.569
5.714
Veneto
15.098
3.020
Liguria
6.329
1.266
Emilia-Romagna
14.856
2.971
Toscana
12.862
2.572
Umbria
4.193
838
Marche
6.343
1.269
Lazio
16.094
3.219
Abruzzo
6.522
1.304
Molise
2.408
482
Campania
27.339
5.468
Puglia
19.145
3.829
Basilicata
4.740
948
Calabria
13.055
2.611
Totale
194.353
38.871
Nota
all'art. 9, commi 1 e 3:
-
Il testo degli artt. 29 e 30, comma 3, della legge regionale 28
febbraio
2000, n.13 recante "Disciplina generale della programmazione,
del
bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della
Regione
dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n.11 del 2 marzo
2000),
è il seguente:
"Art.
29. (Fondi speciali).
1. La legge finanziaria regionale
quantifica in apposita norma
gli
importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti
legislativi che si prevede siano approvati nel corso
degli
esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in
particolare
di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del
DAP.
In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale
indica,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale,
l'oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le
somme
destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.
2. I fondi di cui al comma 1, non sono
utilizzabili per
l'imputazione
di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme
da
iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità
previsionali
esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei
provvedimenti
legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. Le quote dei fondi speciali, non
utilizzate al termine
dell'esercizio
secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono
economie
di bilancio.
4. Ai fini della copertura finanziaria di
spese derivanti da
provvedimenti
legislativi, non approvati entro il termine
dell'esercizio
relativo può farsi riferimento alle quote non
utilizzate
di fondi globali di detto esercizio, purché tali
provvedimenti
siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e
comunque
entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In
tal
caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti
fondi
speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle
nuove
o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale
si
perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
5. Nei casi di cui al comma 4, allo
stanziamento della nuova o
maggiore
spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui
risulti
che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi
speciali
dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il
rendiconto
di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non
si
tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui
all'articolo
36.
Art.
30. (Leggi regionali di spesa).
1. Le leggi regionali che prevedono nuove
o maggiori spese,
ovvero
minori entrate, devono indicare l'ammontare degli oneri,
distinto
per annualità e la relativa copertura con riferimento al
bilancio
pluriennale.
2. Le leggi di spesa a carattere
permanente quantificano l'onere
annuale
previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio
pluriennale.
Le leggi di spesa a carattere permanente indicano l'onere
a
regime, ovvero possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo
alla
legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27.
3. Le leggi regionali che dispongono
spese a carattere
pluriennale
indicano l'ammontare complessivo della spesa e l'onere per
competenza
e per cassa relativo al primo anno di applicazione. Le
disposizioni
che determinano le quote annuali di spesa di leggi a
carattere
pluriennale cessano di avere validità a partire
dall'esercizio
finanziario 2000. La legge finanziaria regionale
determina
le quote destinate a gravare sul bilancio annuale e su
ciascuno
degli anni considerati dal bilancio pluriennale, tenendo
anche
conto degli impegni giuridicamente perfezionati.
omissis"
Nota
all'art. 10, comma 1:
-
Il testo dell'art. 82, comma 3, della legge regionale 28 febbraio
2000,
n. 13 (si veda la nota all'art. 9, commi 1 e 3), è il seguente:
"Art.
82. (Residui passivi. Nozione). omissis
3. Le somme di cui al comma 2 possono
essere conservate nel conto
dei
residui per non più di due anni successivi a quello in cui
l'impegno
si è perfezionato. Trascorso tale termine non si fa più
luogo
alla conservazione delle predette somme nel conto dei residui,
il
relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere
iscritto
nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge
regionale
può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro
totale
estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico
vincolo
di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei
trasferimenti.
omissis"
NOTA
ALLA DICHIARAZIONE D'URGENZA:
Si
trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,
secondo
comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della
Regione
dell'Umbria:
Art.
127, II comma, Costituzione - "La legge è promulgata nei dieci
giorni
dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di
quindici
giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente
dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente,
la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate
ai
termini indicati".
Art.
69, comma 2, Statuto - "La promulgazione e l'entrata in vigore di
una
legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei
termini
di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia
dichiarata
urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri
assegnati
alla Regione e il Governo della Repubblica lo consenta".
I termini indicati nell'art. 69, comma 2, dello
Statuto sono quelli
della
promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni
dall'apposizione
del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)
normalmente
prevista per il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.
I
seguenti allegati non sono acquisiti nel sito:
TABELLA
A (Art.29 comma 1 L.R. 13/2000):
Quantificazione degli importi
da
includere nel fondo speciale di parte corrente per la copertura
finanziaria
di provvedimenti legislativi in corso.
TABELLA
B (Art.29 comma 1 L.R. 13/2000):
Quantificazione degli importi
da
includere nel fondo speciale in conto capitale per la copertura
finanziaria
di provvedimenti legislativi in corso.
TABELLA
C (Art.29 comma 3 lett. c) L.R.
13/2000): Stanziamenti in
relazione
a disposizioni di legge di spesa permanente la cui
quantificazione
è rinviata alla legge finanziaria.
TABELLA
D (Art.29 comma 3 lett. d) L.R.
13/2000): Importi da iscrivere
in
bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere
pluriennale.