L.R. 27 APRILE 2001, N. 13

 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 4 maggio 2001, n. 21 – S.S. n. 1

 

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ARTICOLO 1

 

(Finalità)

 

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi

nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel

periodo 2001-2003 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per

il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste

dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti

finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione

economico-finanziaria regionale.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Ricorso al mercato)

 

1. Per l'anno 2001 il livello massimo del ricorso al mercato

finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il

pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di

competenza, in lire 67.631.800.000.

 

2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo di ricorso al mercato è

rispettivamente determinato in lire 67.631.800.000 ed in lire

67.631.800.000.

 

3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono

al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della

scadenza o ristrutturare passività preesistenti.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Determinazione aliquota Irap per le cooperative sociali e per le

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus))

 

1. L'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive

modificazioni, considerati Organizzazioni non Lucrative di Utilità

sociale (Onlus) ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997,

n. 460, è determinata, limitatamente all'attività istituzionale

esercitata, nella misura del 3,50% a decorrere dall'anno di imposta in

corso alla data del 1° gennaio 2001.

 

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative

sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

 

3. La determinazione dell'aliquota Irap di cui al presente articolo si

riferisce al valore della produzione netta prodotto nel territorio

della Regione Umbria.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

(Determinazione aliquota Irap per le società cooperative di lavoro)

 

1. L'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui al D.P.R. 30 aprile

1970, n. 602 è determinata, limitatamente all'attività istituzionale

esercitata, nella misura del 3,75% a decorrere dall'anno di imposta in

corso alla data del 1° gennaio 2001.

 

2. La determinazione dell'aliquota Irap di cui al presente articolo si

riferisce al valore della produzione netta prodotto nel territorio

della Regione Umbria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

ARTICOLO 5

 

(Fondo consortile Società TRE A a r.l.)

 

1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre

1994, n. 35 di cui alla tabella "C" allegata alla presente legge per

un importo di L. 300 milioni, iscritta nella Unità Previsionale di

Base (di seguito denominate U.P.B.) 7.2.011 "Attività istituzionali",

è vincolata all'incremento del fondo consortile della Società di

gestione del Parco tecnologico  agroalimentare dell'Umbria.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani)

 

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997,

n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina

la somma di lire 838 milioni annui iscritta nella U.P.B. di spesa

8.1.015, di cui alla tabella B allegata alla suddetta Legge, per

l'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli

Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli

apprendisti artigiani.

 

2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con

apposita convenzione  nella quale sono stabilite le modalità di

rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le

modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo

versamento del saldo da parte dello Stato.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 

(Disposizioni per gli Enti dipendenti)

 

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per

l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede

con gli stanziamenti previsti nella allegata tabella "C".

 

 

 

 

 

 

Titolo III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

 

ARTICOLO 8

 

(Finanziamento di programmi comunitari)

 

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al

cofinanziamento comunitario è accantonata nella U.P.B. 16.2.002 dello

stato di previsione della spesa del bilancio regionale la somma di

lire  47.722.818.611.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo IV

NORME FINALI

 

 

ARTICOLO 9

 

(Fondi speciali e tabelle)

 

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 29

della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei

provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel

triennio 2001-2003, restano determinati, per ciascuno degli anni 2001,

2002 e 2003, nelle misure indicate nelle tabelle "A" e "B", allegate

alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato

alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in

conto capitale.

 

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del

bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa

permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria,

così come individuate in prima applicazione con la presente legge,

sono indicate nella tabella "C" allegata alla presente legge.

 

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle

autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a

carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'articolo 30,

comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13, per ciascuno

degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella "D"

allegata alla presente legge.

 

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere

pluriennale, riportate nella tabella  di cui al comma 3, l'assunzione

degli impegni di spesa nell'anno 2001, a carico di esercizi futuri è

consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna

disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi

compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere

sulle autorizzazioni medesime.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 10

 

(Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)

 

1. E' disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale

estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo

di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in

attuazione dell'articolo 82, comma 3 della legge regionale 28 febbraio

2000, n. 13.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti

dipendenti dalla Regione.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 11

 

(Copertura finanziaria)

 

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa

disposte per l'anno 2001 trova copertura nel bilancio di previsione

annuale 2001 e per gli anni 2002 e 2003 nel bilancio pluriennale

2001/2003.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore

Sereni, deliberazione n.178 del 28 febbraio 2001, atto consiliare n.

541 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti Ia

"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e

Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali" con competenza

referente, IIa "Attività economiche - Assetto e utilizzazione del

territorio - Ambiente e infrastrutture - Formazione professionale" e

IIIa "Servizi e politiche sociali - Igiene e sanità - Istruzione -

Cultura - Sport" con competenza consultiva, rispettivamente il 9 marzo

2001.

 

- Espletate sull'atto apposite audizioni in data 22 marzo 2001.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente il 27

marzo 2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dal

Presidente Pacioni per la maggioranza e dal Consigliere Melasecche

Germini per la minoranza e con i pareri consultivi delle Commissioni

consiliari permanenti IIa e IIIa (atto n.541/bis).

 

-          Esaminato ed approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale

nella seduta del 29 marzo 2001, deliberazione n. 92.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 24 aprile 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria Generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Note all'art. 3, commi 1 e 2:

 

- Il testo dell'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446 recante "Istituzione dell'imposta regionale

sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e

delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale

a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"

(pubblicato nel S.O. alla G.U. n.298 del 23 dicembre 1997), modificato

ed integrato con decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 (in G.U.

n.107 dell'11/5/1998), con decreto legislativo 19 novembre 1998, n.422

(in G.U. n.287 del 9/12/1998), con legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in

S.O. alla G.U. n.302 del 29/12/1998), con legge 13 maggio 1999, n. 133

(in S.O. alla G.U. n.113 del 17/5/1999), con decreto legislativo 10

giugno 1999, n. 176 (in G.U. n.140 del 17/6/1999), con D.P.R. 14

ottobre 1999, n. 542 (in G.U. n.39 del 17/2/2000), con legge 23

dicembre 1999, n. 488 (in S.O. alla G.U. n.302 del 27/12/1999), con

decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 (in S.O. alla G.U. n.306

del 31/12/1999), con decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (in

G.U. n.62 del 15/3/2000), e con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in

S.O. alla G.U. n.302 del 29/12/2000), è il seguente:

 

"Art. 3. Soggetti passivi.

 

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più

delle attività di cui all'articolo 2.

Pertanto sono soggetti all'imposta:

 

omissis

 

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del

citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di

cui alla lettera d) dello stesso comma;

omissis".

 

- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.

460 recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non

commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"

(pubblicato nel S.O. alla G.U. n.1 del 2 gennaio 1998), è il seguente:

 

"Art. 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

 

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le

associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli

altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i

cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico

o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono

espressamente:

 

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

 

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

 

2) assistenza sanitaria;

 

3) beneficenza;

 

4) istruzione;

 

5) formazione;

 

6) sport dilettantistico;

 

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse

artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi

comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963,

n. 1409;

 

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con

esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui

all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

 

9) promozione della cultura e dell'arte;

 

10) tutela dei diritti civili;

 

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta

direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti

di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti

e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo

emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

 

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla

lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

 

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi

di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che

per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed

unitaria struttura;

 

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse

direttamente connesse;

 

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso

di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non

lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla

legge;

 

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

 

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità

associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,

escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla

vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti

maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le

modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli

organi direttivi dell'associazione;

 

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o

comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non

lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

 

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale

quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle

attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria,

dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della

promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili

non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché

degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette

ad arrecare benefìci a:

 

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,

economiche, sociali o familiari;

 

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

 

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche

quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione

vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti

indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle

condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

 

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si

considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le

attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza

sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione

e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui

alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i

beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre

1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e

dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente,

di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di

cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta

direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti

di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti

e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo

emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le

quali sono riconosciuti apporti economici da parte

dell'amministrazione centrale dello Stato.

 

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le

attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,

sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela

dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del

comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai

commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle

statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in

ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla

lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a

quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per

cento delle spese complessive dell'organizzazione.

 

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di

avanzi di gestione:

 

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o

partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e

di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per

l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano

erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti

entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché

alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o

collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della

loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei

settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i

vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che

effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi

significato puramente onorifico e valore economico modico;

 

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide

ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

 

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di

controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso

massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10

ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239,

convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive

modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale

delle società per azioni;

 

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli

intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in

dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso

ufficiale di sconto;

 

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi

superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti

collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

 

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano

alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo

comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni

religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

 

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro

struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui

alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti

dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le

organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della

legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla

legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8

della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale

formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte

salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di

volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative

sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n.

49 del 1987 e n. 381 del 1991.

 

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo

Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di

promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3,

comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui

finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno,

sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività

elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la

prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e

associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del

presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute

separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del

decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

introdotto dall'articolo 25, comma 1.

 

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le

società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti

di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti

politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di

lavoro e le associazioni di categoria".

 

- La legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina delle

cooperative sociali", è pubblicata nella G.U. n.283 del 3 dicembre

1991.

 

Nota all'art. 4, comma 1:

 

- Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 recante "Riassetto previdenziale ed

assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e

di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per

conto delle società ed enti medesimi", è pubblicato nella G.U. n.209

del 20 agosto 1970.

 

Nota all'art. 5, comma unico:

 

- La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 recante "Riordino delle

funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste:

scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e

istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e

l'innovazione in agricoltura (ARUSIA)", è pubblicata nel S.O. n.1 al

B.U.R.  n.50 del 2 novembre 1994.

 

Note all'art. 6, comma 1:

 

- Il testo dell'art. 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449

recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"

(pubblicata nel S.O. alla G.U. n.302 del 30 dicembre 1997), modificata

ed integrata con decreto legge 30 dicembre 1997, n.457 (in G.U. n.303

del 31/12/1997) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 1998, n.30 (in G.U. n.49 del 28/2/1998), con decreto legge 30

gennaio 1998, n.6 (in G.U. n.24 del 30/1/1998) convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61 (in G.U. n.75 del

31/3/1998), con decreto legge 8 aprile 1998, n.78 (in G.U. n.82

dell'8/4/1998) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5

giugno 1998, n.176 (in G.U. n.130 del 6/6/1998), con legge 8 maggio

1998, n.146 (in S.O. alla G.U. n.110 del 14/5/1998), con decreto

legislativo 5 giugno 1998, n.204 (in G.U. n.151 del 1/7/1998), con

legge 3 agosto 1998, n.315 (in G.U. n.202 del 31/8/1998), con legge 23

dicembre 1998, n.448 (in S.O. alla G.U. n.302 del 29/12/1998), con

legge 18 febbraio 1999, n. 28 (in G.U. n.43 del 22/2/1999), con legge

8 marzo 1999, n. 50 (in G.U. n.56 del 9/3/1999), con legge 13 maggio

1999, n. 133 (in S.O. alla G.U. n.113 del 17/5/1999), con legge 17

maggio 1999, n.144 (in S.O. alla G.U. n.118 del 22/5/1999), con legge

3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. n.183 del 6/8/1999), con

legge 23 dicembre 1999, n. 488 (in S.O. alla G.U. n.302 del

27/12/1999), con legge 31 marzo 2000, n.78 (in G.U. n.79 del

4/4/2000), con legge 8 novembre 2000, n.328 (in S.O. alla G.U. n.265

del 13/11/2000), con legge 21 novembre 2000, n. 342 (in S.O. alla G.U.

n.276 del 25/11/2000) e con legge 23 dicembre 2000, n.388 (in S.O.

alla G.U. n.302 del 29/12/2000), è il seguente:

 

"Art. 48. Regioni ed enti locali. omissis

 

9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario

destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata

alla presente legge all'attuazione delle norme in materia di

agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando

specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce

alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per l'attuazione

delle norme stesse e quanto indicato nella tabella.

omissis".

 

- Per completezza di informazione, si riporta la tabella B), allegata

alla suddetta legge:

 

Tabella B

(in milioni di lire)

 

REGIONI

Risorse annue già del Fondo addestramento professionale lavoratori (FAPL) per formazione professionale ed oneri contributivi apprendisti artigiani

Limite (20%) per oneri contributivi apprendisti artigiani

Piemonte

16.800

3.360

Lombardia

28.569

5.714

Veneto

15.098

3.020

Liguria

6.329

1.266

Emilia-Romagna

14.856

2.971

Toscana

12.862

2.572

Umbria

4.193

838

Marche

6.343

1.269

Lazio

16.094

3.219

Abruzzo

6.522

1.304

Molise

2.408

482

Campania

27.339

5.468

Puglia

19.145

3.829

Basilicata

4.740

948

Calabria

13.055

2.611

Totale

194.353

38.871

 

Nota all'art. 9, commi 1 e 3:

 

- Il testo degli artt. 29 e 30, comma 3, della legge regionale 28

febbraio 2000, n.13 recante "Disciplina generale della programmazione,

del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della

Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n.11 del 2 marzo

2000), è il seguente:

 

"Art. 29. (Fondi speciali).

 

     1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma

gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di

provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso

degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in

particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del

DAP. In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale

indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto

capitale, l'oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le

somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.

 

     2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per

l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme

da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità

previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei

provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

 

     3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine

dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono

economie di bilancio.

 

     4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da

provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine

dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non

utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali

provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e

comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In

tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti

fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle

nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale

si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

 

     5. Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o

maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui

risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi

speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il

rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non

si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui

all'articolo 36.

 

Art. 30. (Leggi regionali di spesa).

 

     1. Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese,

ovvero minori entrate, devono indicare l'ammontare degli oneri,

distinto per annualità e la relativa copertura con riferimento al

bilancio pluriennale.

 

     2. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere

annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio

pluriennale. Le leggi di spesa a carattere permanente indicano l'onere

a regime, ovvero possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo

alla legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27.

 

     3. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere

pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa e l'onere per

competenza e per cassa relativo al primo anno di applicazione. Le

disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi a

carattere pluriennale cessano di avere validità a partire

dall'esercizio finanziario 2000. La legge finanziaria regionale

determina le quote destinate a gravare sul bilancio annuale e su

ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, tenendo

anche conto degli impegni giuridicamente perfezionati.

omissis"

 

Nota all'art. 10, comma 1:

 

- Il testo dell'art. 82, comma 3, della legge regionale 28 febbraio

2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 9, commi 1 e 3), è il seguente:

 

"Art. 82. (Residui passivi. Nozione). omissis

 

     3. Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate nel conto

dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui

l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine non si fa più

luogo alla conservazione delle predette somme nel conto dei residui,

il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere

iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge

regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro

totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico

vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei

trasferimenti. omissis"

 

NOTA ALLA DICHIARAZIONE D'URGENZA:

 

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,

secondo comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della

Regione dell'Umbria:

 

Art. 127, II comma, Costituzione - "La legge è promulgata nei dieci

giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di

quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata

urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo

consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate

ai termini indicati".

 

Art. 69, comma 2, Statuto - "La promulgazione e l'entrata in vigore di

una legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei

termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia

dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri

assegnati alla Regione e il Governo della Repubblica lo consenta".

 

I  termini indicati nell'art. 69, comma 2, dello Statuto sono quelli

della promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni

dall'apposizione del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)

normalmente prevista per il quindicesimo giorno successivo alla

pubblicazione.

 

 

I seguenti allegati non sono acquisiti nel sito:

 

TABELLA A           (Art.29 comma 1 L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi

da includere nel fondo speciale di parte corrente per la copertura

finanziaria di provvedimenti legislativi in corso.

 

 

TABELLA B           (Art.29 comma 1 L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi

da includere nel fondo speciale in conto capitale per la copertura

finanziaria di provvedimenti legislativi in corso.

 

TABELLA C           (Art.29 comma 3 lett. c) L.R. 13/2000): Stanziamenti in

relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui

quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

 

TABELLA D           (Art.29 comma 3 lett. d) L.R. 13/2000): Importi da iscrivere

in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere

pluriennale.