L.R.
17 APRILE 2001, N. 11
"Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme
tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati - Ulteriori modificazioni
della legge regionale 28
maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni
regionali) e modificazioni della legge regionale 21 ottobre
1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi)".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 2 maggio 2001, n. 20
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
ARTICOLO
1
(Oggetto)
1.
Il presente titolo detta disposizioni generali sulle sanzioni
amministrative
previste per le violazioni di norme tributarie di
competenza
della Regione o di enti per le funzioni da essa delegate,
con
l'esclusione dell'IRAP, in attuazione dei decreti legislativi 18
dicembre
1997, nn. 471, 472 e 473 e loro successive modificazioni ed
integrazioni,
e in coerenza con i principi desumibili dalle
disposizioni
contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212.
ARTICOLO
2
(Accertamento
delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni)
1.
La struttura regionale o degli enti delegati competente in materia
di
tributi accerta formalmente le violazioni di cui all'articolo 1 e
irroga
le sanzioni previste per le violazioni stesse, secondo i
procedimenti
disciplinati dagli articoli 16 e 17 del
D.lgs. n.
472/1997
e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO
3
(Sanzioni
per ritardato, omesso o insufficiente versamento del
tributo)
1.
Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso
versamento
di un tributo regionale o di una frazione di esso, è
soggetto
al pagamento di una sanzione amministrativa pari al trenta
per
cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza, ai
sensi
dell'articolo 13 del D.lgs. n.
471/1997 e successive
modificazioni.
ARTICOLO
4
(Cause
di non punibilità)
1.
L'autore della violazione non è punibile quando si verificano le
condizioni
di incertezza di cui al combinato disposto dall'articolo 6,
comma
2, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni
e dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000.
2.
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si
traduce
in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
ARTICOLO
5
(Ravvedimento)
1.
La sanzione è ridotta, nei casi e nella misura prevista
dall'articolo
13 del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni,
semprechè la violazione non sia stata constatata e
comunque
non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative
di
accertamento, delle quali l'autore e i soggetti obbligati abbiano
avuto
formale conoscenza.
ARTICOLO
6
(Compensazione)
1.
In presenza di un provvedimento definitivo, la struttura competente
al
rimborso in materia di tributi, sentito l'interessato, pronuncia la
compensazione
del debito rispetto alla sanzione irrogata.
ARTICOLO
7
(Riscossione
delle sanzioni. Rateizzazione)
1.
Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni
sulla
riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2.
Ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 472/1997 e
successive
modificazioni ed integrazioni, in casi
eccezionali, e su
richiesta
dell'interessato, in condizioni economiche disagiate, può
essere
disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un
massimo
di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura
prevista
per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione
si
riferisce.
3.
Le modalità di concessione della rateizzazione nonché la
determinazione
del numero delle rate mensili, in relazione all'importo
della
sanzione, sono stabilite con atto del responsabile della
struttura
competente in materia di tributi.
ARTICOLO
8
(Criteri
di determinazione della sanzione)
1.
Le sanzioni, la cui misura edittale è stabilita in misura
variabile,
sono irrogate sulla base dei criteri previsti dall'articolo
7
del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO
9
(Decadenza
e prescrizione)
1.
L'atto di contestazione, ovvero l'atto di irrogazione immediata,
devono
essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del
quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2.
Entro i termini di cui al comma 1 devono essere resi esecutivi i
ruoli
nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi
dell'articolo
17, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997 e successive
modificazioni
ed integrazioni.
3.
Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma
1,
ad almeno uno degli autori dell'infrazione e ad uno dei
responsabili
in solido, il termine è prorogato di un anno.
4.
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive
nel
termine di cui all'articolo 20, comma 3, del D.lgs. 472/1997 e
successive
modificazioni ed integrazioni.
5.
L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la
prescrizione che ricomincia a decorrere dalla data di
definizione del
procedimento.
ARTICOLO
10
(Autotutela)
1.
La Regione, ovvero l'ente delegato in materia di sanzioni
amministrative
tributarie, può procedere all'annullamento d'ufficio,
totale
o parziale, anche su esposto di parte, dei propri atti di
accertamento
delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni,
riconosciuti
illegittimi, con provvedimento motivato comunicato al
destinatario
dell'atto.
2.
Nel potere di annullamento di cui al comma 1 deve intendersi
compreso
anche il potere di disporre la sospensione degli effetti
dell'atto
che appaia illegittimo.
3.
L'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 2 è attribuito al
responsabile
della struttura competente in materia di tributi.
4.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in
quanto
compatibili, le vigenti disposizioni
finanziarie statali in
materia
di autotutela.
ARTICOLO
11
(Tutela
giurisdizionale ed amministrativa)
1.
Contro il provvedimento di irrogazione o iscrizione a ruolo della
sanzione
è ammesso ricorso amministrativo, ai
sensi dell'articolo 18
del
D.lgs. n. 472/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni,
alla
struttura che ha irrogato la sanzione.
2.
Il ricorso amministrativo è proposto, a mezzo raccomandata con
avviso
di ricevimento, indirizzato alla
struttura che ha irrogato la
sanzione.
3.
La decisione è adottata entro centottanta giorni dal ricevimento
del
ricorso e non ha effetto sospensivo sul decorso degli interessi
eventualmente
maturati o maturandi.
4.
La decisione è comunicata al ricorrente a cura
dell'Amministrazione.
ARTICOLO
12
(Disposizioni
transitorie)
1.
Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.lgs.
n. 472/1997 e
successive
modificazioni ed integrazioni, le disposizioni della
presente
legge si applicano alle violazioni non ancora contestate o
per
le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 1 aprile
1998,
ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 5 del D.lgs. 5
giugno
1998, n. 203.
ARTICOLO
13
(Rinvio)
1.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si
osservano
le disposizioni dei decreti legislativi
18 dicembre 1997,
nn.
471, 472 e 473 e loro successive modificazioni ed integrazioni e
della
legge 27 luglio 2000, n. 212.
TITOLO
II
MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1980, N.
57
- "NUOVA DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI"
ARTICOLO
14
(Inserimento
dell'art. 1bis)
1.
Dopo l'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è
aggiunto
il seguente:
"Art. 1bis
(Anagrafe tributaria)
1.
I soggetti competenti al rilascio degli atti e dei provvedimenti
elencati
nella tariffa sono tenuti a trasmettere copia degli stessi e
di
ogni loro variazione all'Ufficio regionale competente in materia di
tributi
entro trenta giorni dalla data di rilascio o di variazione.
2.
Ogni atto o provvedimento deve contenere, tra l'altro, gli estremi
del
versamento della tassa di rilascio.".
ARTICOLO
15
(Sostituzione
dell'art. 4)
1.
L'articolo 4 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è
sostituito
dal seguente:
"Art.
4
(Riscossione
coattiva)
1.
Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali
e
delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 17, comma 2, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46 e
successive
modificazioni.".
Art.16
(Sostituzione
dell'art.6)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 28
maggio 1980, n. 57 è
sostituito
dal seguente:
ARTICOLO
16
(Sanzioni)
1.
Chi esercita una attività per la quale è necessario un atto
soggetto
a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto
l'atto
stesso, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al
duecento
per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore
a
lire duecentomila.
2.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza il
pagamento
della tassa annuale sulle concessioni regionali, è punito
con
la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo
dovuto,
salvo quanto previsto, per i casi di ravvedimento,
dall'articolo
13 del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3.
Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle
concessioni
regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del
tributo
previsto è punito con la sanzione amministrativa da lire
duecentomila
a lire un milione. L'importo della tassa resta a carico
del
titolare dell'atto autorizzatorio, al quale si applicano le
sanzioni
previste per l'omesso pagamento, se spontaneamente provvede
al
versamento entro sei mesi dal rilascio dell'atto.".
ARTICOLO
17
(Abrogazione
dell'art. 7)
1.
L'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è
abrogato.
ARTICOLO
18
(Abrogazione
dell'art. 9)
1.
L'articolo 9 della legge regionale 28
maggio 1980, n. 57 è
abrogato.
ARTICOLO
19
(Sostituzione
dell'art. 10)
1.
L'articolo 10 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è
sostituito
dal seguente:
"Art.
10
(Decadenza
e rimborso)
1.
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può
essere
eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno
successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2.
Il contribuente può chiedere la restituzione, con istanza in carta
semplice
da inviarsi alla struttura regionale competente in materia di
tributi,
delle tasse sulle concessioni regionali non dovute, entro il
termine
di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento
ovvero
dalla comunicazione del rifiuto dell'atto o del provvedimento
richiesto.
3.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al comma 1, l'atto
per
il quale non è stata corrisposta la tassa sulle concessioni
regionali
non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non
venga
corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni, per il
mancato
o ritardato pagamento.".
ARTICOLO
20
(Sostituzione
dell'art. 12)
1.
L'articolo 12 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è
sostituito
dal seguente:
"Art.
12
(Rinvio)
1.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni
di cui alla vigente normativa regionale recante
"Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni
di norme tributarie di competenza della Regione o di enti
da
essa delegati o incaricati" e le disposizioni in materia di tasse
sulle
concessioni governative.".
TITOLO
III
MODIFICAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, n. 30 -
"DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI
RIFIUTI
SOLIDI"
ARTICOLO
21
(Sostituzione
dell'art. 10)
1.
L'articolo 10 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 è
sostituito
dal seguente:
"Art.
10
(Sanzioni)
1.
Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre
al
recupero dello stesso, si applica la sanzione amministrativa
tributaria
di cui all'articolo 13 del D.lgs. n.
471/1997 e successive
modificazioni.
2.
Per violazioni diverse da quelle previste al comma 1 si applicano
le
sanzioni previste all'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre
1995,
n. 549, cosi come modificato dall'articolo 15 del D.lgs. n.
473/1997
e successive modificazioni.
3.
Chiunque gestisce una discarica abusiva, e chiunque abbandona,
scarica
o effettua deposito incontrollato dei rifiuti
è soggetto al
pagamento
del tributo e alla sanzione amministrativa pari a tre volte
il
tributo medesimo.
4.
L'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge prescinde
dalla
eventuale applicazione delle specifiche sanzioni previste dalle
norme
statali vigenti. Parimenti permangono invariati gli obblighi
alla
bonifica e alla rimessa in pristino dell'area utilizzata come
discarica
abusiva, a prescindere dalle violazioni tributarie.
5.
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può
essere
eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno
successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
6.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle
disposizioni
di cui alla vigente normativa regionale recante
"Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni
di norme tributarie di competenza della Regione o di enti
da
essa delegati.".
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
TRIBUTARIE DIVERSE
ARTICOLO
22
(Notifica
atti)
1.
Gli atti di accertamento emessi a seguito di violazioni di leggi
tributarie
e le ordinanze di ingiunzione, emanate a seguito di atto
definitivo
di accertamento di violazioni di leggi tributarie per il
recupero
di tributi omessi, relative sanzioni e oneri accessori,
possono
essere notificati ai soggetti interessati mediante
raccomandata
postale con avviso di ricevimento.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
TRIBUTARIE DIVERSE
ARTICOLO
23
(Estinzione
crediti tributari d'importo minimo)
1.
Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione
dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie
comprensivi
o costitutivi solo di sanzioni amministrative o interessi,
qualora
l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad
ogni
periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in lire
trentaduemila.
2.
Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1 si
fa
luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione
per
l'intero ammontare.
3.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito
tributario,
comprensivo o costitutivo solo di sanzioni amministrative
o
interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio,
degli
obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore
Sereni,
deliberazione n.1 del 10 gennaio 2001, atto consiliare n. 461
(VIIa
Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente
"Affari
Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e
patrimonio
- Organizzazione e Personale - Enti locali", il 30 gennaio
2001.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare permanente il 7
marzo
2001, con parere e relazione del Presidente Pacioni (atto
n.461/bis).
-
Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19
marzo
2001, deliberazione n. 88.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 12 aprile 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Direzione regionale alle Risorse Finanziarie,
Umane
e Strumentali (Ufficio Dirigenziale Temporaneo Entrate e
fiscalità
regionali), in collaborazione con la Segreteria generale
della
Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della
Giunta
regionale - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione
regolamenti
e decreti), ai sensi dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della
legge
regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la
lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato
il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi
qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Note
al titolo della legge:
-
La legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 recante "Nuova disciplina
delle
tasse sulle concessioni regionali" (pubblicata nel S.O. n.2 al
B.U.R.
n.34 del 28 maggio 1980), è stata già modificata ed integrata
con
leggi regionali 23 luglio 1981, n. 44 (in B.U.R. n. 42 del 3
agosto
1981), 14 maggio 1982, n. 22 (in B.U.R. n. 28 del 19 maggio
1982),
20 ottobre 1983, n. 40 (in B.U.R. n.67 del 24 ottobre 1983), 3
dicembre
1984, n. 47 (in B.U.R. n.87 del 5 dicembre 1984), 26 aprile
1985,
n. 24 (in B.U.R. n.45 del 30 aprile 1985), 2 aprile 1986, n. 11
(in
B.U.R. n.26 del 9 aprile 1986), 23 giugno 1986, n. 23 (in B.U.R.
n.48
del 25 giugno 1986), 21 dicembre 1987, n. 56 (in B.U.R. n.91 del
23
dicembre 1987), 23 maggio 1988, n.16 (in B.U.R. n.36 del 1° giugno
1988)
e 24 ottobre 1989, n. 35 (in B.U.R. n.45 del 31 ottobre 1989).
Il
testo coordinato della tariffa è stato pubblicato nel S.O. n.2 al
B.U.R.
n.51 del 13 dicembre 1989.
-
La legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 recante "Disciplina del
tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", è
pubblicata
nel B.U.R. n.52 del 29 ottobre 1997.
Note
all'art. 1, comma unico:
-
Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante "Riforma
delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta
sul valore aggiunta e di riscossione dei tributi, a norma
dell'articolo
3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n.
662"
(pubblicato nel S.O. alla G.U. n.5 dell'8 gennaio 1998), è stato
modificato
ed integrato con decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203
(in
G.U. n.151 del 1° luglio 1998), con legge 23 dicembre 1999, n. 488
(in
S.O. alla G.U. n.302 del 27 dicembre 1999) e con decreto
legislativo
30 marzo 2000, n. 99 (in G.U. n.96 del 26 aprile 2000).
-
Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante
"Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni
di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della
L. 23 dicembre 1996, n. 662" (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.5
dell'8
gennaio 1998), è stato modificato ed integrato con decreti
legislativi
5 giugno 1998, n. 203 (in G.U. n.151 del 1° luglio 1998),
19
novembre 1998, n. 422 (in G.U. n.287 del 9 dicembre 1998), 30 marzo
2000,
n. 99 (in G.U. n.96 del 26 aprile 2000) e 30 dicembre 1999, n.
506
(in S.O. alla G.U. n.306 del 31 dicembre 1999).
-
Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 recante "Revisione
delle
sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari,
sulla
produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a
norma
dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre
1996,
n. 662" (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.5 dell'8 gennaio 1998),
è
stato modificato ed integrato con decreti legislativi 5 giugno 1998,
n.
203 (in G.U. n.151 del 1° luglio 1998) e 30 marzo 2000, n. 99 (in
G.U.
n.96 del 26 aprile 2000).
-
La legge 27 luglio 2000, n. 212 recante "Disposizioni in materia di
statuto
dei diritti del contribuente", è pubblicata nella G.U. n.177
del
31 luglio 2000.
Nota
all'art. 2, comma unico:
-
Il testo degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre
1997,
n. 472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è il
seguente:
"Art.
16. Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
1.
La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate
dall'ufficio
o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui
le
violazioni si riferiscono.
2.
L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione,
a
pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli
elementi
probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di
seguire
per la determinazione delle sanzioni e della loro entità
nonché
dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole
violazioni.
3.
Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il
trasgressore
e gli obbligati in solido possono definire la
controversia
con il pagamento di un importo pari ad un quarto della
sanzione
indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi
edittali
previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun
tributo.
La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni
accessorie.
4.
Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i
soggetti
obbligati in solido possono, entro lo stesso termine,
produrre
deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si
considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi
dell'articolo
18.
5.
L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene
improcedibile
qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine
alla
contestazione.
6.
L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle
somme
dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con
l'indicazione
dei benefìci di cui al comma 3 ed altresì l'invito a
produrre
nello stesso termine, se non si intende addivenire a
definizione
agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo
al quale proporre l'impugnazione immediata.
7.
Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di
decadenza
di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le
sanzioni
con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle
deduzioni
medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato
entro
centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure
cautelari
concesse ai sensi dell'articolo 22.
Art.17.
Irrogazione immediata.
1.
In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate
al
tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa
contestazione
e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle
disposizioni
che regolano il procedimento di accertamento del tributo
medesimo,
con atto contestuale all'avviso di accertamento o di
rettifica,
motivato a pena di nullità.
2.
È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari
ad
un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un
quarto
dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi
relative
a ciascun tributo, entro il termine previsto per la
proposizione
del ricorso.
3.
Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa
contestazione,
le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei
tributi,
ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli
articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29
settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia
di
accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli
54-bis
e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26
ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta
sul
valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,
in
nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma
2
e nell'articolo 16, comma 3".
Nota
all'art. 3, comma unico:
-
Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.
471 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è il seguente:
"Art.
13. Ritardati od omessi versamenti diretti.
1.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti
in acconto, i versamenti periodici, il versamento di
conguaglio
o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione,
detratto
in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in
acconto,
ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa
pari
al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in
seguito
alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in
sede
di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore
imposta
o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti
riguardanti
crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale
o
personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione
finanziaria,
effettuati con un ritardo non superiore a quindici
giorni,
la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto
dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo
18
dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari
ad
un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si
applica
nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29
settembre 1973, n.600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto
del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2.
Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al
comma
1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un
tributo
o di una sua frazione nel termine previsto.
3.
Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando
i
versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o
concessionario
diverso da quello competente".
Note
all'art. 4, comma 1:
-
Il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre
1997, n. 472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è
il
seguente:
"Art.
6. Cause di non punibilità. omissis
2.
Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata
da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di
applicazione
delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da
indeterminatezza
delle richieste di informazioni o dei modelli per la
dichiarazione
e per il pagamento.
omissis".
-
Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212
(si vedano le note all'art. 1, comma unico), è il seguente:
"Art.
10. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del
contribuente.
omissis
3.
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende
da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'àmbito di
applicazione
della norma tributaria o quando si traduce in una mera
violazione
formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di
disposizioni
di rilievo esclusivamente tributario non possono essere
causa
di nullità del contratto".
Nota
all'art. 5, comma unico:
-
Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.
472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è il seguente:
"Art
. 13. Ravvedimento.
1.
La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già
constatata
e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche
o
altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o
i
soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a)
ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o
di
un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni
dalla
data della sua commissione;
b)
ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e
delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento
del tributo, avviene entro il termine per la presentazione
della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata
commessa
la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione
periodica,
entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c)
ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della
presentazione
della dichiarazione, se questa viene presentata con
ritardo
non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo
di
quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione
periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa
viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito
contestualmente
alla regolarizzazione del pagamento del tributo o
della
differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi
moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3.
Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il
ravvedimento
si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine
di
sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività
di
accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul
pagamento
del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della
sanzione,
se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione
o
dall'errore.
5.
Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a
integrazione
di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori
circostanze
che importino l'attenuazione della sanzione".
Nota
all'art. 7, comma 2:
-
Il testo dell'articolo 24, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18
dicembre
1997, n. 472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è
il
seguente:
"Art.
24. Riscossione della sanzione. omissis
2.
L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente
consentirne,
su richiesta dell'interessato in condizioni economiche
disagiate,
il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta.
In
ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
3.
Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore
decade
dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo
entro
trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta".
Nota
all'art. 8, comma unico:
-
Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.
472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è il seguente:
"Art.
7. Criteri di determinazione della sanzione.
1.
Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità
della
violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera
da
lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze,
nonché
alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2.
La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti
fiscali.
3.
La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di
chi,
nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della
stessa
indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in
dipendenza
di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa
indole
le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di
disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono
e
dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione,
presentano
profili di sostanziale identità.
4.
Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la
sproporzione
tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e
la
sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo".
Note
all'art. 9, commi 2 e 4:
-
Per il testo dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre
1997, n. 472, si veda la nota all'art. 2, comma unico.
-
Il testo dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre
1997, n. 472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è
il
seguente:
"Art.
20. Decadenza e prescrizione. omissis
3.
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive
nel
termine di cinque anni.
L'impugnazione
del provvedimento di irrogazione interrompe la
prescrizione,
che non corre fino alla definizione del procedimento".
Nota
all'art. 11, comma 1:
-
Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.
472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è il seguente:
"Art.
18. Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.
1.
Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle
commissioni
tributarie.
2.
Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non
sussiste
la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso, nel
termine
di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento,
ricorso
amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità
giudiziaria
ordinaria, che può comunque essere adìta anche dopo la
decisione
amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua
notificazione.
Salvo
diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo è
proposto
alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione
della
sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni.
3.
In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce
l'autorità
giudiziaria, il ricorso amministrativo è improponibile,
quello
in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia
pendente
deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel
termine
di centottanta giorni dalla notificazione della decisione di
improcedibilità.
4.
Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorità
giudiziaria
sono immediatamente esecutive nei limiti previsti
dall'articolo
19".
Note
all'art. 12, comma unico:
-
Il testo dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre
1997, n. 472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è
il
seguente:
"Art.
25. Disposizioni transitorie.
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni
non
ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata
irrogata
alla data della sua entrata in vigore.
2.
Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in
corso
alla data indicata nel comma 1.
3.
I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle
sanzioni,
entro il 18 dicembre 1998, dagli autori della violazione e
dai
soggetti obbligati in solido con il pagamento di una somma pari al
quarto
dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante
dall'ultima
sentenza o decisione amministrativa.
È'
comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione
non
si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3.
3-bis.
Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei
redditi,
comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non
incidono
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si
applicano
le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede
alla
loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito
dell'ufficio.
3-ter.
Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni
presentate
nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul
pagamento
del tributo, non si applicano le sanzioni previste se
l'autore
delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel
termine
di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.
3-quater.
Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi
esecutivi
entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale
delle
dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini
delle
imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini
dell'imposta
sul valore aggiunto, sono ridotte della metà per i
contribuenti
che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei
tributi
dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime,
contenuto
in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari
del
servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese
successivo
a quello di consegna del ruolo.
3-quinquies.
Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma
3-quater,
inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l'ultimo
giorno
del mese successivo a quello di invio della comunicazione
stessa.
3-sexies.
Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle
eventualmente
rideterminate in sede di autotutela, non sono
integralmente
corrisposte entro il termine di cui al comma 3-quater,
il
debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa
notifica,
da parte del concessionario, della relativa cartella.
3-septies.
La remunerazione spettante al concessionario sulle somme
riscosse
a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma
3-quater
è determinata con decreto del Ministro delle finanze".
-
Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
203
recante "Disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 18
dicembre
1997, n. 471, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.Lgs. 18
dicembre
1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative
tributarie"
(pubblicato nella G.U. n.151 del 1° luglio 1998), è il
seguente:
"Art.
5. Decorrenza.
1.
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal
1°
aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti
negli
articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d),
ovvero
modificano il trattamento sanzionatorio in senso più
sfavorevole
al contribuente".
Nota
all'art. 13, comma unico:
-
Per i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473, e per
la
legge 27 luglio 2000, n. 212, si vedano le note all'art. 1, comma
unico.
-
Il testo aggiornato e coordinato delle leggi regionali 28 maggio
1980,
n.57 e 21 ottobre 1997, n.30, con le modifiche e le integrazioni
introdotte
dalla presente legge, sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale
della Regione Umbria del 4 luglio 2001.