L.R. 17 APRILE 2001, N. 11

 

"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 2 maggio 2001, n. 20

 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

 

(Oggetto)

 

1. Il presente titolo detta disposizioni generali sulle sanzioni

amministrative previste per le violazioni di norme tributarie di

competenza della Regione o di enti per le funzioni da essa delegate,

con l'esclusione dell'IRAP, in attuazione dei decreti legislativi 18

dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e loro successive modificazioni ed

integrazioni, e in coerenza con i principi desumibili dalle

disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni)

 

1. La struttura regionale o degli enti delegati competente in materia

di tributi accerta formalmente le violazioni di cui all'articolo 1 e

irroga le sanzioni previste per le violazioni stesse, secondo i

procedimenti disciplinati dagli articoli 16 e 17 del  D.lgs.  n.

472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Sanzioni per ritardato, omesso o insufficiente versamento del

tributo)

 

1. Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso

versamento di un tributo regionale o di una frazione di esso, è

soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al trenta

per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza, ai

sensi dell'articolo 13 del   D.lgs. n. 471/1997 e successive

modificazioni.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

(Cause di non punibilità)

 

1. L'autore della violazione non è punibile quando si verificano le

condizioni di incertezza di cui al combinato disposto dall'articolo 6,

comma 2, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed

integrazioni e dall'articolo 10,  comma 3,  della legge n. 212/2000.

 

2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si

traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 

(Ravvedimento)

 

1. La sanzione è ridotta, nei casi e nella misura prevista

dall'articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed

integrazioni, semprechè la violazione non sia stata constatata e

comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative

di accertamento, delle quali l'autore e i soggetti obbligati abbiano

avuto formale conoscenza.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Compensazione)

 

1. In presenza di un provvedimento definitivo, la struttura competente

al rimborso in materia di tributi, sentito l'interessato, pronuncia la

compensazione del debito rispetto alla sanzione irrogata.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 

(Riscossione delle sanzioni. Rateizzazione)

 

1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni

sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

 

2. Ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 472/1997 e

successive modificazioni ed integrazioni,  in casi eccezionali, e su

richiesta dell'interessato, in condizioni economiche disagiate, può

essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un

massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura

prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione

si riferisce.

 

3. Le modalità di concessione della rateizzazione nonché la

determinazione del numero delle rate mensili, in relazione all'importo

della sanzione, sono stabilite con atto del responsabile della

struttura competente in materia di tributi.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 

(Criteri di determinazione della sanzione)

 

1. Le sanzioni, la cui misura edittale è stabilita in misura

variabile, sono irrogate sulla base dei criteri previsti dall'articolo

7 del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 9

 

(Decadenza e prescrizione)

 

1. L'atto di contestazione, ovvero l'atto di irrogazione immediata,

devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre

del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

 

2. Entro i termini di cui al comma 1 devono essere resi esecutivi i

ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, del D.lgs.  n.  472/1997 e successive

modificazioni ed integrazioni.

 

3. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma

1, ad almeno uno degli autori dell'infrazione e ad uno dei

responsabili in solido, il termine è prorogato di un anno.

 

4. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive

nel termine di cui all'articolo 20, comma 3, del D.lgs. 472/1997 e

successive modificazioni ed integrazioni.

 

5. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la

prescrizione  che ricomincia a decorrere dalla data di definizione del

procedimento.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 10

 

(Autotutela)

 

1. La Regione, ovvero l'ente delegato in materia di sanzioni

amministrative tributarie, può procedere all'annullamento d'ufficio,

totale o parziale, anche su esposto di parte, dei propri atti di

accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni,

riconosciuti illegittimi, con provvedimento motivato comunicato al

destinatario dell'atto.

 

2. Nel potere di annullamento di cui al comma 1 deve intendersi

compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti

dell'atto che appaia illegittimo.

 

3. L'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 2 è attribuito al

responsabile della struttura competente in materia di tributi.

 

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in

quanto compatibili,  le vigenti disposizioni finanziarie statali in

materia di autotutela.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 11

 

(Tutela giurisdizionale ed amministrativa)

 

1. Contro il provvedimento di irrogazione o iscrizione a ruolo della

sanzione è ammesso ricorso  amministrativo, ai sensi dell'articolo 18

del D.lgs.  n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni,

alla struttura che ha irrogato la sanzione.

 

2. Il ricorso amministrativo è proposto, a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento,  indirizzato alla struttura che ha irrogato la

sanzione.

 

3. La decisione è adottata entro centottanta giorni dal ricevimento

del ricorso e non ha effetto sospensivo sul decorso degli interessi

eventualmente maturati o maturandi.

 

4. La decisione è comunicata al ricorrente a cura

dell'Amministrazione.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 12

 

(Disposizioni transitorie)

 

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.lgs.  n. 472/1997 e

successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni della

presente legge si applicano alle violazioni non ancora contestate o

per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 1 aprile

1998, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 5 del D.lgs. 5

giugno 1998, n. 203.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 13

 

(Rinvio)

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si

osservano le disposizioni  dei decreti legislativi 18 dicembre 1997,

nn. 471, 472 e 473 e loro successive modificazioni ed integrazioni e

della legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1980, N.

57 - "NUOVA DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI"

ARTICOLO 14

 

(Inserimento dell'art. 1bis)

 

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è

aggiunto il seguente:

 

"Art. 1bis

(Anagrafe tributaria)

 

1. I soggetti competenti al rilascio degli atti e dei provvedimenti

elencati nella tariffa sono tenuti a trasmettere copia degli stessi e

di ogni loro variazione all'Ufficio regionale competente in materia di

tributi entro trenta giorni dalla data di rilascio o di variazione.

 

2. Ogni atto o provvedimento deve contenere, tra l'altro, gli estremi

del versamento della tassa di rilascio.".

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 15

 

(Sostituzione dell'art. 4)

 

1. L'articolo 4 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è

sostituito dal seguente:

 

"Art. 4

(Riscossione coattiva)

 

1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali

e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui

all'articolo  17, comma 2, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e

successive modificazioni.".

 

Art.16

(Sostituzione dell'art.6)

 

1. L'articolo  6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è

sostituito dal seguente:

 

 

 

 

 

ARTICOLO 16

 

(Sanzioni)

 

1. Chi esercita una attività per la quale è necessario un atto

soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto

l'atto stesso, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al

duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore

a lire duecentomila.

 

2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza il

pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, è punito

con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo

dovuto, salvo quanto previsto, per i casi di ravvedimento,

dall'articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed

integrazioni.

 

3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle

concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del

tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da lire

duecentomila a lire un milione. L'importo della tassa resta a carico

del titolare dell'atto autorizzatorio, al quale si applicano le

sanzioni previste per l'omesso pagamento, se spontaneamente provvede

al versamento entro sei mesi dal rilascio dell'atto.".

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 17

 

(Abrogazione dell'art. 7)

 

1. L'articolo  7  della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è

abrogato.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 18

 

(Abrogazione dell'art. 9)

 

1. L'articolo  9 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è

abrogato.

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 19

 

(Sostituzione dell'art. 10)

 

1. L'articolo 10 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è

sostituito dal seguente:

 

"Art. 10

(Decadenza e rimborso)

 

1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può

essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto

anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

 

2. Il contribuente può chiedere la restituzione, con istanza in carta

semplice da inviarsi alla struttura regionale competente in materia di

tributi, delle tasse sulle concessioni regionali non dovute,  entro il

termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento

ovvero dalla comunicazione del rifiuto dell'atto o del provvedimento

richiesto.

 

3. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al comma 1, l'atto

per il quale non è stata corrisposta la tassa sulle concessioni

regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non

venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni, per il

mancato o ritardato pagamento.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 20

 

(Sostituzione dell'art. 12)

 

1. L'articolo 12 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è

sostituito dal seguente:

 

"Art. 12

(Rinvio)

 

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le

disposizioni di cui alla vigente normativa regionale recante

"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le

violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti

da essa delegati o incaricati" e le disposizioni in materia di tasse

sulle concessioni governative.".

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, n. 30 -

"DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI

RIFIUTI SOLIDI"

 

ARTICOLO 21

 

(Sostituzione dell'art. 10)

 

1. L'articolo 10 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 è

sostituito dal seguente:

 

"Art. 10

(Sanzioni)

 

1. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre

al recupero dello stesso, si applica la sanzione amministrativa

tributaria di cui all'articolo 13 del D.lgs.  n. 471/1997 e successive

modificazioni.

 

2. Per violazioni diverse da quelle previste al comma 1 si applicano

le sanzioni previste all'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre

1995, n. 549, cosi come modificato dall'articolo 15 del D.lgs. n.

473/1997 e successive modificazioni.

 

3. Chiunque gestisce una discarica abusiva, e chiunque abbandona,

scarica o effettua deposito incontrollato dei rifiuti  è soggetto al

pagamento del tributo e alla sanzione amministrativa pari a tre volte

il tributo medesimo.

 

4. L'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge prescinde

dalla eventuale applicazione delle specifiche sanzioni previste dalle

norme statali vigenti. Parimenti permangono invariati gli obblighi

alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area utilizzata come

discarica abusiva, a prescindere dalle violazioni tributarie.

 

5. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può

essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto

anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

 

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle

disposizioni di cui alla vigente normativa regionale recante

"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le

violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti

da essa delegati.".

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

 

 

ARTICOLO 22

 

(Notifica atti)

 

1. Gli atti di accertamento emessi a seguito di violazioni di leggi

tributarie e le ordinanze di ingiunzione, emanate a seguito di atto

definitivo di accertamento di violazioni di leggi tributarie per il

recupero di tributi omessi, relative sanzioni e oneri accessori,

possono essere notificati ai soggetti interessati mediante

raccomandata postale con avviso di ricevimento.

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

 

ARTICOLO 23

 

(Estinzione crediti tributari d'importo minimo)

 

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla

riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie

comprensivi o costitutivi solo di sanzioni amministrative o interessi,

qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad

ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in lire

trentaduemila.

 

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1 si

fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione

per l'intero ammontare.

 

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito

tributario, comprensivo o costitutivo solo di sanzioni amministrative

o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio,

degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore

Sereni, deliberazione n.1 del 10 gennaio 2001, atto consiliare n. 461

(VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente

"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e

patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali", il 30 gennaio

2001.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente il 7

marzo 2001, con parere e relazione del Presidente Pacioni (atto

n.461/bis).

 

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19

marzo 2001, deliberazione n. 88.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 12 aprile 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Direzione regionale alle Risorse Finanziarie,

Umane e Strumentali (Ufficio Dirigenziale Temporaneo Entrate e

fiscalità regionali), in collaborazione con la Segreteria generale

della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della

Giunta regionale - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione

regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della

legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato

il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Note al titolo della legge:

 

- La legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 recante "Nuova disciplina

delle tasse sulle concessioni regionali" (pubblicata nel S.O. n.2 al

B.U.R. n.34 del 28 maggio 1980), è stata già modificata ed integrata

con leggi regionali 23 luglio 1981, n. 44 (in B.U.R. n. 42 del 3

agosto 1981), 14 maggio 1982, n. 22 (in B.U.R. n. 28 del 19 maggio

1982), 20 ottobre 1983, n. 40 (in B.U.R. n.67 del 24 ottobre 1983), 3

dicembre 1984, n. 47 (in B.U.R. n.87 del 5 dicembre 1984), 26 aprile

1985, n. 24 (in B.U.R. n.45 del 30 aprile 1985), 2 aprile 1986, n. 11

(in B.U.R. n.26 del 9 aprile 1986), 23 giugno 1986, n. 23 (in B.U.R.

n.48 del 25 giugno 1986), 21 dicembre 1987, n. 56 (in B.U.R. n.91 del

23 dicembre 1987), 23 maggio 1988, n.16 (in B.U.R. n.36 del 1° giugno

1988) e 24 ottobre 1989, n. 35 (in B.U.R. n.45 del 31 ottobre 1989).

Il testo coordinato della tariffa è stato pubblicato nel S.O. n.2 al

B.U.R. n.51 del 13 dicembre 1989.

 

- La legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 recante "Disciplina del

tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", è

pubblicata nel B.U.R. n.52 del 29 ottobre 1997.

 

Note all'art. 1, comma unico:

 

- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante "Riforma

delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di

imposta sul valore aggiunta e di riscossione dei tributi, a norma

dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n.

662" (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.5 dell'8 gennaio 1998), è stato

modificato ed integrato con decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203

(in G.U. n.151 del 1° luglio 1998), con legge 23 dicembre 1999, n. 488

(in S.O. alla G.U. n.302 del 27 dicembre 1999) e con decreto

legislativo 30 marzo 2000, n. 99 (in G.U. n.96 del 26 aprile 2000).

 

- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante

"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le

violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,

della L. 23 dicembre 1996, n. 662" (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.5

dell'8 gennaio 1998), è stato modificato ed integrato con decreti

legislativi 5 giugno 1998, n. 203 (in G.U. n.151 del 1° luglio 1998),

19 novembre 1998, n. 422 (in G.U. n.287 del 9 dicembre 1998), 30 marzo

2000, n. 99 (in G.U. n.96 del 26 aprile 2000) e 30 dicembre 1999, n.

506 (in S.O. alla G.U. n.306 del 31 dicembre 1999).

 

- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 recante "Revisione

delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari,

sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a

norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre

1996, n. 662" (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.5 dell'8 gennaio 1998),

è stato modificato ed integrato con decreti legislativi 5 giugno 1998,

n. 203 (in G.U. n.151 del 1° luglio 1998) e 30 marzo 2000, n. 99 (in

G.U. n.96 del 26 aprile 2000).

 

- La legge 27 luglio 2000, n. 212 recante "Disposizioni in materia di

statuto dei diritti del contribuente", è pubblicata nella G.U. n.177

del 31 luglio 2000.

 

Nota all'art. 2, comma unico:

 

- Il testo degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è il

seguente:

 

"Art. 16. Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

 

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate

dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui

le violazioni si riferiscono.

 

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione,

a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli

elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di

seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità

nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole

violazioni.

 

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il

trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la

controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della

sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi

edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun

tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle

sanzioni accessorie.

 

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i

soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine,

produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si

considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi

dell'articolo 18.

 

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene

improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine

alla contestazione.

 

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle

somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con

l'indicazione dei benefìci di cui al comma 3 ed altresì l'invito a

produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a

definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione

dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

 

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di

decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le

sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle

deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato

entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure

cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

 

Art.17. Irrogazione immediata.

 

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate

al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa

contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle

disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo

medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di

rettifica, motivato a pena di nullità.

 

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari

ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un

quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi

relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la

proposizione del ricorso.

 

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa

contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei

tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli

articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia

di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli

54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta

sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,

in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma

2 e nell'articolo 16, comma 3".

 

Nota all'art. 3, comma unico:

 

- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 471 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è il seguente:

 

"Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti.

 

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i

versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di

conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione,

detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in

acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa

pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in

seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in

sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore

imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti

riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale

o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione

finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici

giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto

dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari

ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si

applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli

articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n.600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al

comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un

tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

 

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando

i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o

concessionario diverso da quello competente".

 

Note all'art. 4, comma 1:

 

- Il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è

il seguente:

 

"Art. 6. Cause di non punibilità. omissis

 

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata

da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di

applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da

indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la

dichiarazione e per il pagamento.

omissis".

 

- Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.

212 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è il seguente:

 

"Art. 10. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del

contribuente. omissis

 

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende

da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'àmbito di

applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera

violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di

disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere

causa di nullità del contratto".

 

Nota all'art. 5, comma unico:

 

- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è il seguente:

 

"Art . 13. Ravvedimento.

 

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già

constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche

o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o

i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

 

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o

di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni

dalla data della sua commissione;

 

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e

delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione

della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata

commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione

periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

 

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della

presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con

ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo

di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione

periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se

questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

 

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito

contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o

della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi

moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

 

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il

ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine

di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

 

4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività

di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della

sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione

o dall'errore.

 

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a

integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori

circostanze che importino l'attenuazione della sanzione".

 

Nota all'art. 7, comma 2:

 

- Il testo dell'articolo 24, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è

il seguente:

 

"Art. 24. Riscossione della sanzione. omissis

 

2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente

consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche

disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta.

In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

 

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore

decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo

entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta".

 

Nota all'art. 8, comma unico:

 

- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è il seguente:

 

"Art. 7. Criteri di determinazione della sanzione.

 

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità

della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera

da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze,

nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

 

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti

fiscali.

 

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di

chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della

stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in

dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa

indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di

disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono

e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione,

presentano profili di sostanziale identità.

 

4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la

sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e

la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo".

 

Note all'art. 9, commi 2 e 4:

 

- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472, si veda la nota all'art. 2, comma unico.

 

- Il testo dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è

il seguente:

 

"Art. 20. Decadenza e prescrizione. omissis

 

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive

nel termine di cinque anni.

L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la

prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento".

 

Nota all'art. 11, comma 1:

 

- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è il seguente:

 

"Art. 18. Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.

 

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle

commissioni tributarie.

 

2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non

sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso, nel

termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento,

ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità

giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adìta anche dopo la

decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua

notificazione.

Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo è

proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione

della sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni.

 

3. In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce

l'autorità giudiziaria, il ricorso amministrativo è improponibile,

quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia

pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel

termine di centottanta giorni dalla notificazione della decisione di

improcedibilità.

 

4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorità

giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti

dall'articolo 19".

 

Note all'art. 12, comma unico:

 

- Il testo dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472 (si vedano le note all'art. 1, comma unico), è

il seguente:

 

"Art. 25. Disposizioni transitorie.

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni

non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata

irrogata alla data della sua entrata in vigore.

 

2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in

corso alla data indicata nel comma 1.

 

3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle

sanzioni, entro il 18 dicembre 1998, dagli autori della violazione e

dai soggetti obbligati in solido con il pagamento di una somma pari al

quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante

dall'ultima sentenza o decisione amministrativa.

È' comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione

non si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3.

 

3-bis. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei

redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non

incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si

applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede

alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito

dell'ufficio.

 

3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni

presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se

l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel

termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

 

3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi

esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale

delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini

delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini

dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte della metà per i

contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei

tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime,

contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari

del servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese

successivo a quello di consegna del ruolo.

 

3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma

3-quater, inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l'ultimo

giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione

stessa.

 

3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle

eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono

integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 3-quater,

il debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa

notifica, da parte del concessionario, della relativa cartella.

 

3-septies. La remunerazione spettante al concessionario sulle somme

riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma

3-quater è determinata con decreto del Ministro delle finanze".

 

- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.

203 recante "Disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 18

dicembre 1997, n. 471, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.Lgs. 18

dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative

tributarie" (pubblicato nella G.U. n.151 del 1° luglio 1998), è il

seguente:

 

"Art. 5. Decorrenza.

 

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal

1° aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti

negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d),

ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso più

sfavorevole al contribuente".

 

Nota all'art. 13, comma unico:

 

- Per i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473, e per

la legge 27 luglio 2000, n. 212, si vedano le note all'art. 1, comma

unico.

 

- Il testo aggiornato e coordinato delle leggi regionali 28 maggio

1980, n.57 e 21 ottobre 1997, n.30, con le modifiche e le integrazioni

introdotte dalla presente legge, sarà pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Umbria del 4 luglio 2001.