L.R.
15 marzo 2000, n. 20 (1).
Organi
delle Comunitā montane.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 marzo 2000, n. 17, ediz. straord.
Art.
1
Finalitā.
1.
La presente legge detta norme per l'attuazione dell'articolo 4, lett. b) ed e),
e dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come sostituito
dall'articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265.
Art.
2
Contenuti
dello Statuto.
1.
Le Comunitā montane hanno autonomia statutaria in armonia con i principi
fissati dalle leggi statali e regionali.
2.
Lo statuto contiene le norme fondamentali per l'organizzazione della Comunitā
montana e, in particolare, la denominazione, la sede, le finalitā, le
attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici, le forme della
collaborazione ed i rapporti con gli altri enti pubblici del territorio, le
norme sull'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti
amministrativi, gli indirizzi per la partecipazione di famiglie, associazioni,
comunitā ed imprese private all'attivitā della Comunitā montana, le procedure
di concertazione per l'approvazione dei piani e dei programmi.
Art.
3
Composizione
dell'organo rappresentativo.
1.
L'organo rappresentativo delle Comunitā montane č composto da tre
rappresentanti di ogni Comune associato, eletti ai sensi del comma 2
dell'articolo 28 della legge n. 142/1990, con un numero di abitanti inferiore
ai quindicimila e da sei rappresentanti per gli altri Comuni. Deve essere
garantita la rappresentanza delle minoranze, con voto limitato a due, nel primo
caso, e con voto limitato a quattro, nell'altro caso.
2.
I membri di competenza dei Comuni in seno all'organo rappresentativo della
Comunitā montana sono nominati a seguito del rinnovo dei rispettivi consigli
comunali, entro trenta giorni dall'insediamento degli stessi.
3.
I componenti scaduti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi
rappresentanti e comunque non oltre il termine di cui al comma 2.
Art.
4
Composizione
dell'organo esecutivo.
1.
L'organo esecutivo č composto dal presidente e da un numero di componenti non
inferiore a quattro e non superiore a sei, eletti dall'organo rappresentativo
nel proprio seno.
Art.
5
Presidente.
1.
Il presidente č eletto dall'organo rappresentativo, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, tra i suoi componenti.
2.
La carica di presidente č cumulabile con quella di sindaco.
Art.
6
Competenze
degli organi.
1.
Le competenze dell'organo rappresentativo, di quello esecutivo e del presidente
sono quelle individuate dagli articoli 32, 35 e 36 della legge n. 142/1990 e
successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili, e dallo
statuto.
Art.
7
Revisore
dei conti.
1.
Il revisore dei conti č nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57,
comma 8 della legge n. 142/1990.