L.R. 7 aprile 1999, n. 8 (1).

Costituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata (1-bis).

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 14 aprile 1999, n. 21.

(1-bis) Legge modificata con L.R. 16 luglio 2001, n. 17.

 

 

Art. 1

Fondo regionale per la programmazione negoziata.

 

1. È costituito presso la Regione un fondo per contribuire alla realizzazione, nell'ambito delle priorità individuate negli strumenti di programmazione regionale, di iniziative di programmazione negoziata per lo sviluppo locale (patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma) di cui all'art. 2, comma 203 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

 

 

Art. 2

Modalità di attuazione e gestione.

 

1. Ai fini della individuazione dei progetti cofinanziabili con il fondo, la Giunta regionale definisce, sulla base dei criteri e delle priorità di intervento stabiliti dal Consiglio regionale, l'entità e le forme del cofinanziamento di progetti e programmi inseriti all'interno delle proposte di iniziative di programmazione negoziata di cui all'art. 1.

 

 

Art. 3

Norma finanziaria.

 

1. Alla costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è destinata, per l'anno 1999, la somma di lire 8.023.000.000 da iscrivere nei termini di competenza e di cassa al cap. 9780 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1999, denominato «Fondo regionale per la programmazione negoziata».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con pari disponibilità del fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1998, elenco n. 5, n. ordine 2, allegato a detto bilancio.

3. La disponibilità relativa all'anno 1998 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 1999 in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23.

4. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare al bilancio 1999 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 2000 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

Art. 4

Comitato tecnico-scientifico.

 

1. In sede di prima applicazione il fondo opererà a sostegno di progetti e azioni ricompresi nelle seguenti iniziative di programmazione negoziata che hanno già concluso positivamente l'iter procedurale nazionale: Contratto d'area Terni-Narni-Spoleto, Patto territoriale dell'Appennino centrale e Patto

territoriale Valdichiana-Amiata-Trasimeno-Orvietano.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.