L.R. 2 marzo 1999, n. 3 (1).

Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 marzo 1999, n. 15.

 

 

Vedi L.R. 09 marzo 2000, n. 19.

Vedi L.R. 04 settembre 2001, n. 26.

Vedi L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 50, che modifica l’art. 126 della presente legge, e art. 51, che dispone l’abrogazione degli artt. 112 commi 1, 2, 3, 4 e 5, 113, 114 e 115.

Vedi L.R. 19 novembre 2001, n. 29 art. 19 che abroga gli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42 e 44.

Vedi L.R. 04 dicembre 2001, n. 35 art. 2 che abroga gli artt. 111 comma 2 e 115 comma 2 della presente legge.

Vedi L.R. 07 marzo 2002, n. 2 che modifica l’art. 85 della presente legge.

Vedi L.R. 31 luglio 2002, n. 14 art. 20, che abroga gli artt. 65 e 66 della presente legge.

Vedi L.R. 26 novembre 2002, n. 24 art. 16, che abroga l’art. 110 comma 1 lett. dd) della presente legge.

Vedi L.R. 16 dicembre 2002, n. 30 art. 1, che modifica l’art. 74 della presente legge.

Vedi L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Capo I - Oggetto e principi

 

Art. 1

Oggetto.

 

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L. 15 marzo 1997, n. 59 e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, così come richiamati ed integrati dalla L.R. 14 ottobre 1998, n. 34, attua il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi già esercitati dalla Regione o conferiti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998:

a) individua le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, da riservare alla Regione;

b) conferisce le funzioni ed i compiti amministrativi, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali.

2. La presente legge detta, anche, norme in materia di agricoltura, foreste ed economia montana, caccia e pesca, sulla base di quanto già previsto dalla L.R. 2 aprile 1998, n. 10, nonché in materia di delimitazione dei territori montani ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della L. 8 giugno 1990, n. 142.

 

 

Art. 2

Strumenti, procedure e modalità del conferimento.

 

1. Il conferimento da parte della Regione agli enti locali ed alle autonomie funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi nonché il trasferimento del patrimonio, delle strutture organizzative, del personale e delle risorse finanziarie, viene effettuato attraverso gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione e secondo le modalità ed i criteri previsti nella legge regionale n. 34 del 1998.

 

 

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

 

Capo I - Artigianato

 

Art. 3

Funzioni concernenti la materia artigianato.

 

1. Le funzioni e compiti amministrativi relativi alla materia artigianato, così come definita dall'articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono esercitati dalla Regione, dagli enti locali e dalle autonomie funzionali secondo le disposizioni del presente capo.

 

 

Art. 4

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni amministrative relativi:

a) alla disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato;

b) alla determinazione dei requisiti, dei criteri e dei presupposti per la concessione e la erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati;

c) alle attività inerenti il sistema informativo regionale e l'Osservatorio regionale dell'artigianato, e alla connessione con il Sistema informativo e osservatorio economico nazionale dell'artigianato (S.I.O.E.) di cui alla L. 3 ottobre 1987, n. 399;

d) allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione;

e) alla promozione e allo sviluppo dei servizi reali alle imprese;

f) alla valorizzazione, alla qualificazione e allo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale;

g) alla definizione delle intese con lo Stato per l'avvalimento dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della L. 25 luglio 1952, n. 949, nelle ipotesi di cofinanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 5

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Sono trasferite alle province le funzioni concernenti la erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate ai sensi della L.R. 12 marzo 1990, n. 5 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Art. 6

Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

1. Tutte le funzioni connesse con l'attività degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato a livello provinciale, così come disciplinate dalla L.R. 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

 

Capo II - Industria e insediamenti produttivi

 

Art. 7

Funzioni relative alla materia industria.

 

1. Le funzioni amministrative relative alla materia industria comprendono le attività indicate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 8

Funzioni riservate alla Regione .

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di industria, così come delegate dallo Stato ai sensi dell'articolo 19, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ivi compresa la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle industrie di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati.

 

 

Art. 9

Funzioni conferite alle province.

 

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate dalla L.R. 23 marzo 1995, n. 12, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

2. Sono sub-delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la concessione e la erogazione alle imprese industriali di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari.

 

 

Art. 10

Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 11

Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.

 

1. La Regione disciplina con legge le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Con la legge di cui al comma 1, la Regione detta anche criteri e procedure volti a garantire:

a) che la individuazione delle aree avvenga prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi;

b) che sia assicurata la partecipazione degli enti locali interessati, anche mediante accordi di programma.

 

 

Art. 12

Funzioni relative alla materia insediamenti produttivi.

 

1. Le funzioni relative agli insediamenti produttivi, sono quelle concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 13

Funzioni conferite ai comuni.

 

1. I comuni esercitano, anche in forma associata, le funzioni loro attribuite in materia di insediamenti produttivi dagli articoli 23, comma 1, e 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 14

Assistenza alle imprese e sportello unico per le attività produttive.

 

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di assistenza alle imprese di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998 assicura la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché agli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

2. Al fine di garantire una informazione capillare e completa in tutto il territorio regionale, la Regione, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, si avvale prioritariamente degli sportelli unici costituiti dai comuni in forma singola o associata ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. La Regione, in attuazione anche di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dall'articolo 13 della legge regionale n. 34 del 1998, sull'individuazione dei livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni attribuite ai comuni, promuove, con il concorso del Consiglio delle autonomie locali, le opportune intese tra i comuni al fine di favorire l'istituzione degli sportelli unici in ambiti di utenza adeguati.

4. La Regione, anche con la collaborazione delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, assicura agli sportelli unici la disponibilità di tutte le informazioni necessarie.

5. In caso di stipula di patti territoriali o contratti d'area, la gestione dello sportello unico può essere attribuita, sulla base delle intese di cui al comma 3, al soggetto pubblico responsabile del patto e del contratto.

 

 

Capo III - Energia

 

Art. 15

Funzioni relative alla materia energia.

 

1. Le funzioni relative alla materia energia concernono la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, così come indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 16

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. La Regione esercita le funzioni amministrative delegate dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché quelle già delegate dall'articolo 9 della L. 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quelle sub-delegate alle province dall'articolo 17, comma 2 della presente legge.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo 30, commi 2 e 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché le funzioni già attribuite dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 6, comma 1 della legge n. 10 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In riferimento all'articolo 15, la Regione adotta il Piano Energetico Regionale (P.E.R.) che costituisce lo strumento di attuazione della politica energetica regionale e ne fissa gli obiettivi con particolare riferimento agli aspetti ambientali, avvalendosi anche delle forme di incentivazione previste dalla legge n. 10 del 1991.

4. La Regione concorre alla elaborazione delle norme attuative sulle tipologie tecnico-costruttive ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 10 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 3, 5, 6, 16 e 17 della L. 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La Regione determina i requisiti, i criteri e i presupposti per la concessione e la erogazione degli ausili finanziari previsti dalla legge.

6. La Regione, per le finalità di cui alla legge n. 10 del 1991, può stipulare convenzioni e accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali e per programmi di diagnosi energetica.

7. La Regione concorre alla stipulazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 30, comma 2 della legge n. 9 del 1991.

8. La Regione svolge funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

 

 

Art. 17

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Le province, nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento previste dal piano regionale sull'uso delle fonti rinnovabili di energia, esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Sono sub-delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la erogazione e la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

3. Le province svolgono le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, ed in particolare quelle di cui all'articolo 31, comma 3 della legge n. 10 del 1991, salvo quelle attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 18.

 

Art. 18

Funzioni e compiti conferiti ai comuni.

 

1. I comuni esercitano le funzioni di controllo in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge n. 10 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni. I comuni con più di quarantamila abitanti esercitano, altresì, le funzioni di controllo previste dall'articolo 31, comma 3 della stessa legge, nonché quelle di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, all'articolo 4, comma 5 e all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993.

2. I comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedono, nell'ambito del piano regolatore generale, il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge n. l0 del 1991.

 

 

Capo IV - Miniere e risorse geotermiche

 

Art. 19

Funzioni relative alla materia miniere e risorse geotermiche.

 

1. Le funzioni amministrative relative alla materia miniere e risorse geotermiche concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività, così come indicate dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 20

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. La Regione esercita le funzioni delegate dall'articolo 34, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 1.

2. La Regione determina i presupposti, i requisiti e i criteri per la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari dei permessi di ricerca o di concessione di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

3. La Giunta regionale determina annualmente l'ammontare dei canoni minerari e delle tariffe relative ad autorizzazioni, verifiche e collaudi, entro i limiti fissati con legge della Repubblica.

4. La Regione provvede a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati concernenti le informazioni acquisite dai titolari di permessi e di concessioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 21

Funzioni conferite alle province.

 

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonché le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere.

2. Sono sub-delegate alle province:

a) le funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti;

b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche;

c) la concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

 

 

Art. 22

Valutazione di impatto ambientale.

 

1. La Regione provvede alla valutazione di impatto ambientale dei progetti di ricerca e di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma, così come disciplinato dalla L.R. 9 aprile 1998, n. 11.

2. I comuni rilasciano i pareri di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale n. 11 del 1998 e partecipano alla conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'articolo 6 della legge medesima.

 

 

Art. 23

Modifiche della legge regionale n. 28 del 1980, relativa alla coltivazione di cave e torbiere.

 

1.  (2).

 

 

Capo V - Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

 

Art. 24

Funzioni e compiti conferiti alla Regione.

 

1. Le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono esercitate dalla Giunta regionale.

2. Lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'articolo 5 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, salva l'ipotesi di cui all'articolo 38, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 112 del 1998, è disposto con decreto del presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

3. Il Consiglio regionale procede alla designazione del componente del collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riservato alla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1993.

4. La Regione trasmette annualmente al Ministro dell'industria, commercio e artigianato una relazione sull'attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita l'unione regionale delle stesse. Per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la stesura della relazione, le camere di commercio trasmettono alla Regione gli statuti e le loro modificazioni, i bilanci corredati delle relazioni illustrative, nonché il consuntivo dei programmi attuati.

5. La Regione promuove forme di collaborazione con il sistema camerale e tra questo e il sistema degli enti locali.

 

 

Cap. VI - Fiere e mercati

 

Art. 25

Funzioni relative alla materia fiere e mercati.

 

1. Le funzioni amministrative relative alla materia fiere e mercati ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati, così come indicate dall'articolo 39, comma 1, prima parte del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 26

Funzioni riservate alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. La Regione esercita inoltre, le funzioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998, ponendo in essere ogni iniziativa idonea a favorire gli obiettivi ivi indicati.

 

 

Art. 27

Funzioni conferite ai comuni.

 

1. Oltre alle funzioni amministrative di cui all'articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 6 del 1997, i comuni esercitano, anche in forma associata, e nelle zone montane, anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative loro trasferite dall'articolo 41, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Capo VII - Commercio

 

Art. 28

Funzioni relative alla materia commercio.

 

1. Le funzioni amministrative relative alla materia commercio ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, di commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali

di vendita, nonché quelle concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio, così come indicate dall'articolo 39, comma 1, seconda parte del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 29

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione i compiti e le funzioni amministrative relative:

a) alle competenze già delegate ai sensi degli articoli 52, comma 1 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

b) alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio nonché allo sviluppo dei servizi reali alle piccole e medie imprese;

c) alla programmazione, nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale, anche avvalendosi per l'organizzazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), di corsi di qualificazione tecnica e manageriale degli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

d) alla determinazione dei requisiti, dei criteri e dei presupposti per la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati;

e) allo studio, alla ricerca e alla programmazione in materia di consumi; alla promozione dell'associazionismo tra consumatori alla cura degli osservatori regionali dei prezzi, consumi, tariffe e tributi locali.

 

 

Art. 30

Funzioni conferite alle province.

 

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

2. Sono inoltre, trasferite le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione dei corsi di qualificazione tecnica e manageriale degli operatori commerciali con l'estero. Le province, per l'esercizio delle funzioni, possono avvalersi anche dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

 

 

Art. 31

Funzioni e compiti conferiti ai comuni.

 

1. Sono trasferiti ai comuni i compiti e le funzioni amministrative relativi:

a) all'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di ogni genere;

b) al controllo sui numeri isolati di arte varia e sull'impiego degli artisti extracomunitari.

 

 

Art. 32

Disciplina del commercio.

 

1. Sono fatte salve le funzioni ed i compiti conferiti alla Regione, alle province, ai comuni dalla disciplina di settore dettata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.

 

 

Capo VIII - Turismo

 

Art. 33

Funzioni concernenti la materia turismo.

 

1. Le funzioni concernenti la materia turismo ed industria alberghiera, così come definita dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprendono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

 

 

Art. 34

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. La Regione promuove la valorizzazione e lo sviluppo del turismo, nel quadro delle linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) allo studio, alla ricerca e alla programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e assistenza al turista;

b) alla promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale nonché delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti nel territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva;

c) ai criteri per l'organizzazione, anche in forma telematica ed informatizzata, nell'ambito del sistema informativo regionale, o di altri sistemi, della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;

d) all'istituzione e al funzionamento dell'osservatorio regionale sul turismo di cui alla L.R. 8 agosto 1996, n. 20;

e) alla programmazione e al coordinamento in relazione ai profili professionali inerenti al turismo, in collegamento con gli altri soggetti pubblici competenti nonché all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche e alla tenuta dei relativi elenchi ricognitivi;

f) alla programmazione e al coordinamento in materia di intermediazione turistica e di agenzie di viaggio e turismo;

g) alla determinazione dei requisiti minimi e delle modalità di funzionamento ed esercizio delle attività compiute dalle associazioni senza scopo di lucro e dalle pro-loco;

h) alla determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle imprese ed alle associazioni turistiche di contributi, sovvenzioni ed incentivi, comunque denominati;

i) alle funzioni di vigilanza e controllo sugli enti strumentali del comparto turistico;

l) alla tenuta dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo;

m) alla tenuta dell'elenco delle strutture ricettive;

n) alla classificazione delle strutture ricettive.

 

 

Art. 35

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative:

a) al rilascio della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo di cui alla L.R. 16 febbraio 1998, n. 5, dandone comunicazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo ivi previsto;

b) alla realizzazione di corsi finalizzati all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, nell'ambito degli strumenti programmatori regionali ed in conformità con le leggi regionali sulle professioni turistiche;

c) alla concessione e all'erogazione alle imprese di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate ai sensi della legge regionale n. 20 del 1996.

 

 

Art. 36

Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alla tenuta del registro dei titolari e dei gestori di imprese turistiche di cui alla L.R. 30 agosto 1988, n. 37.

 

 

Art. 37

Funzioni e compiti conferiti ai comuni.

 

1. Sono trasferite ai comuni, oltre le funzioni ed i compiti amministrativi loro conferiti dalla legislazione nazionale e regionale di settore, quelle relative:

a) alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle norme in materia di esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo di cui alla L.R. 22 giugno 1989, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

b) alla gestione del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della L. 17 maggio 1983, n. 217.

 

 

Art. 38

Modifica della legge regionale n. 5 del 1998, relativa alla disciplina dell'attività di agenzie di viaggio e turismo.

 

1.  (3).

 

 

Capo IX - Modificazioni e integrazioni L.R. 8 agosto 1996, n. 20, relativa all'organizzazione turistica regionale

 

Art. 39

Trasferimento funzioni dei servizi turistici territoriali.

 

1. Le funzioni ed i compiti svolti sul territorio dai servizi turistici territoriali - IAT, sono trasferiti ai comuni.

2. I beni mobili e immobili e le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attualmente svolti dai servizi turistici territoriali - IAT, sono trasferiti ai comuni, secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 19 della legge regionale n. 34 del 1998.

3. I comuni, già ricompresi negli ambiti operativi dei servizi turistici territoriali - IAT, si associano secondo le forme previste dal Capo VIII della L. 8 giugno 1990, n. 142, per l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici locali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I beni mobili ed immobili, il personale e le risorse finanziarie funzionali alla organizzazione e alla gestione dei servizi turistici territoriali sono messi a disposizione, da parte dei comuni cui sono stati trasferiti, della struttura associativa costituita ai sensi del comma 3.

5. Il trasferimento ai comuni dei beni, del personale e delle risorse finanziarie ed il concreto esercizio delle funzioni è subordinato alla costituzione delle strutture associative, ai sensi del comma 3.

5-bis. Entro un anno dalla costituzione delle forme associative previste dal comma 3, la Giunta regionale procede, anche su proposta dei Comuni, alla verifica della adeguatezza degli ambiti territoriali ivi individuati (4).

5-ter. I Comuni destinatari dei trasferimenti, possono individuare nella Comunità montana, il soggetto per la gestione associata delle funzioni (5).

 

 

Art. 40

Modificazioni e integrazioni articolo 5 legge regionale n. 20 del 1996.

 

1. Al comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1996, dopo le parole «Ai Comuni» è soppresso il periodo: «, anche avvalendosi della collaborazione tecnica dei servizi turistici territoriali di cui al successivo articolo 16,».

2.  (6).

 

 

Art. 41

Integrazioni articolo 8 legge regionale n. 20 del 1996.

 

1.  (7).

 

 

Art. 42

Modificazione articolo 15 legge regionale n. 20 del 1996.

 

1. Al comma 4, dell'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 1996, dopo le parole «Azienda di promozione turistica» sono soppresse le parole «e di ciascun servizio turistico territoriale - IAT, di cui all'articolo 16,».

 

 

Art. 43

Patrimonio.

 

1. I beni immobili di proprietà della A.P.T. regionale, necessari allo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 39, o comunque utili allo svolgimento della promozione, dell'offerta e dell'accoglienza turistica, sono trasferiti ai comuni nei quali sono situati, secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale n. 34 del 1998.

 

 

Art. 44

Modificazione articolo 18 legge regionale n. 20 del 1996.

 

1. Al comma 5, dell'articolo 18 della legge regionale n. 20 del 1996, dopo la parola «immobiliare» è soppresso il periodo: «avvalendosi dei servizi territoriali di cui all'articolo 16».

 

 

Capo X - Disposizioni comuni

 

Art. 45

Funzioni generali riservate alla Regione.

 

1. Nell'ambito delle materie del presente titolo, sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) al concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore, ivi compreso il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree interessate da programmi comunitari;

b) alle intese e alle concertazioni che regolano i rapporti della Regione con la Comunità europea, lo Stato e le altre regioni;

c) all'approvazione di piani pluriennali e annuali per il coordinamento e l'armonizzazione in un quadro unitario degli interventi e alla verifica della relativa attuazione;

d) alla realizzazione di programmi di sviluppo territoriale o settoriale, attuati secondo la procedura negoziale, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, che richiedano l'unitario esercizio a livello regionale, ivi comprese le funzioni e gli adempimenti relativi alla concessione ed erogazione di ausili finanziari da essi previsti;

e) al coordinamento dei sistemi informativi al fine del miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, anche con la collaborazione delle province e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. A tal fine, la Regione individua forme di raccordo delle strutture e degli sportelli unici istituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dall'articolo 14 della presente legge;

f) alla determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione, enti locali, autonomie funzionali e soggetti privati;

g) al coordinamento per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti e dell'internazionalizzazione delle imprese;

h) alla definizione di speciali qualità delle imprese ai fini della concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici;

i) ai rapporti con le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

 

 

Art. 46

Funzioni riservate alla Regione in materia di accesso al credito.

 

1. Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998, tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nelle materie di cui al presente titolo, sono ricomprese anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato secondo i principi contenuti nel decreto legislativo n. 123 del 1998, i controlli sulla sua effettiva destinazione, e la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito e con l'Artigiancassa.

2. Le funzioni di cui al comma 1, comprendono le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

 

 

Art. 47

Funzioni riservate alla Regione in materia di commercializzazione dei prodotti e internazionalizzazione delle imprese.

 

1. La Regione, sulla base degli indirizzi forniti dal CIPE ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 definisce le politiche ed i programmi rivolti ai processi di commercializzazione dei prodotti e internazionalizzazione delle imprese, per i settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale, del turismo, del commercio e dei servizi.

2. Le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono riservate alla Regione che esercita altresì quelle previste dall'articolo 18, comma 2 dello stesso decreto, nel rispetto del principio di concorrenza con lo Stato.

3. La Regione favorisce la gestione unitaria delle attività di promozione economica tra tutti i soggetti operanti nel settore, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della L. 25 marzo 1997, n. 68 recante norme di riforma dell'I.C.E.

4. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, la Regione istituisce un apposito soggetto dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile, al quale possono aderire tutti i soggetti pubblici interessati.

 

 

Art. 48

Fondo unico regionale industria.

 

1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali, nel quale confluiscono le risorse provenienti dallo Stato per l'industria ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno per l'industria.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del bilancio di previsione, definisce il riparto, tra le diverse tipologie di intervento, delle risorse finanziarie del fondo regionale nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

 

Capo I - Territorio e urbanistica

 

Art. 49

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni relative alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio regionale, con riferimento ai valori ambientali e naturali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza regionale.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative individuate dalla L.R. 2 settembre 1974, n. 53, L.R. 18 agosto 1989, n. 26, L.R. 17 aprile 1991, n. 6, L.R. 10 aprile 1995, n. 28, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Sono, in particolare, riservate alla Regione le funzioni concernenti la localizzazione nel territorio regionale, sentiti i comuni interessati, delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali.

 

 

Capo II - Edilizia residenziale pubblica

 

Art. 50

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1998, relative:

a) al concorso, d'intesa con i comuni, alla elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale;

b) alla specificazione di criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e degli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito;

c) alla determinazione, d'intesa con i comuni, del fabbisogno abitativo;

d) alla determinazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

e) alla formazione dei piani e dei programmi di intervento;

f) alla determinazione delle modalità di incentivazione, anche finanziaria;

g) all'indicazione dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti tra le varie categorie di operatori e per la scelta di questi ultimi;

h) alle determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari;

i) alla verifica dell'attuazione dei programmi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie;

l) alla determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi per la realizzazione degli interventi;

m) alla determinazione di limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;

n) alla promozione di iniziative di sperimentazione e ricerca;

o) ai criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa e alla fissazione dei relativi canoni;

p) alle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti;

q) all'ordinamento, alla istituzione, alla vigilanza e al controllo degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.);

r) alle linee guida per la progettazione e realizzazione di alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero;

s) ai criteri per l'esercizio della vigilanza amministrativo-finanziaria sulle cooperative edilizie ammesse al godimento di contributi pubblici;

t) alla gestione ed attuazione degli interventi relativi alla realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, attraverso gli I.E.R.P.

 

 

Art. 51

Funzioni e compiti conferiti ai comuni.

 

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

a) all'individuazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

b) all'individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio;

c) alla concessione di contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi;

d) all'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

e) all'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;

f) alla vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;

g) all'autorizzazione della cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

h) all'autorizzazione della cessione o locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata.

2. Sono attribuite ai comuni, nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, ed in particolare:

a) la formazione e gestione dei bandi di concorso;

b) la formazione ed approvazione delle graduatorie per l'assegnazione;

c) la promozione della mobilità degli assegnatari in ambito comunale;

d) la gestione delle riserve di alloggi, i provvedimenti di decadenza e di revoca e la comminazione di misure per l'occupazione e la detenzione degli alloggi senza titolo.

 

 

Capo III - Funzioni di carattere generale in materia ambientale e protezione della flora e della fauna

 

Art. 52

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di protezione della flora e della fauna, di cui agli articoli 70 e 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare, quelle relative:

a) alla specificazione di obiettivi ed iniziative conseguenti al recepimento, nel territorio regionale, di convenzioni internazionali e direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente;

b) alla specificazione di valori limite, standards, obiettivi di qualità e sicurezza necessari per il raggiungimento di livelli adeguati di tutela ambientale sul territorio regionale;

c) alla promozione di programmi di informazione ed educazione ambientale in ambito regionale;

d) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile in ambito regionale;

e) all'adozione di misure d'urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale in ambito regionale;

f) alla determinazione delle priorità dell'azione ambientale attraverso specifici piani e programmi;

g) al coordinamento degli interventi ambientali attuati dagli enti locali;

h) alla promozione di intese, accordi di programma e convenzioni per l'attuazione di programmi regionali richiedenti iniziative coordinate con lo Stato ed altri enti pubblici o privati;

i) alla ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari interventi e alla loro assegnazione agli enti realizzatori;

l) alle competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, ad eccezione di quelle necessarie per l'esercizio delle funzioni di competenza statale.

 

 

Art. 53

Funzioni e compiti conferiti agli enti locali.

 

1. Sono delegate agli enti locali, individuati dal Consiglio regionale in sede di approvazione dei programmi regionali di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche e delle azioni da svolgere e secondo il criterio di adeguatezza, le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi medesimi.

 

 

Capo IV - Valutazione di impatto ambientale

 

Art. 54

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), ivi comprese le categorie di opere, gli interventi e le attività individuate con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 71, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che vengono esercitate, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 9 aprile 1998, n. 11.

 

 

Cap. V - Attività a rischio di incidente rilevante

 

Art. 55

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidente rilevante, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, relative alle attività industriali soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, ivi compresi i provvedimenti previsti dall'istruttoria tecnica, nonché le funzioni relative alla individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante e alla assunzione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale.

2. La Regione attraverso specifiche normative stabilisce i raccordi tra i soggetti incaricati di svolgere le istruttorie, salvaguardando con il coinvolgimento degli enti locali interessati e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), la sicurezza del territorio e della popolazione.

 

 

Capo VI - Aree ad elevato rischio ambientale

 

Art. 56

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998, in particolare la Regione:

a) individua, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, comportanti rischio per l'ambiente e la popolazione;

b) dichiara lo stato di elevata crisi ambientale;

c) predispone ed approva i piani di risanamento, con la individuazione delle priorità di intervento.

 

 

Art. 57

Funzioni e compiti conferiti agli enti locali.

 

1. Sono delegate agli enti locali, individuati dal Consiglio regionale in sede di approvazione dei programmi regionali di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c), tenuto conto delle caratteristiche e delle azioni da svolgere e secondo il criterio di adeguatezza le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi medesimi.

 

 

Capo VII - Aree naturali protette

 

Art. 58

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) alla programmazione in generale e quella in materia di educazione ambientale;

b) all'istituzione e alla delimitazione con legge regionale delle aree naturali protette, nonché della loro promozione di carattere generale;

c) alla programmazione relativa ai finanziamenti a destinazione vincolata dello Stato e della Unione europea, ferme restando le competenze di esecuzione esercitate secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni della presente legge;

d) all'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione delle aree naturali protette di ambito interprovinciale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8 della L.R. 3 marzo 1995, n. 9, nonché, nei casi previsti dalla stessa legge, all'approvazione degli atti adottati dal medesimo soggetto e all'esercizio dei poteri di vigilanza;

e) alle attività relative alla gestione delle aree naturali protette di livello interregionale, attraverso opportuni accordi e convenzioni, ivi compresi interventi di sistemazione, autorizzazione, vigilanza.

 

 

Art. 59

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative alle aree naturali protette ricadenti nel territorio di una provincia, concernenti l'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione delle aree medesime, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8 della L.R. 3 marzo 1995, n. 9, d'intesa con gli enti locali interessati, nonché, nei casi previsti dalla stessa legge, l'approvazione degli atti adottati dal medesimo soggetto e all'esercizio dei poteri di vigilanza.

 

 

Art. 60

Modificazioni della legge regionale n. 9 del 1995, relativa alla tutela dell'ambiente e alle aree naturali protette.

 

1. All'articolo 9, comma 2 della L.R. 3 marzo 1995, n. 9, sono soppresse le parole «dai presidenti delle Amministrazioni provinciali».

2. All'articolo 11, comma 2 della legge regionale n. 9 del 1995, le parole «Giunta regionale e reso esecutivo con decreto del Presidente» sono sostituite dalla parola «provincia».

3. Agli articoli 12, comma 6, 13, comma 1, 14, comma 2 e 24 della legge regionale n. 9 del 1995, le parole «Giunta regionale» sono sostituite con la parola «provincia».

4. Le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle aree naturali protette di ambito interprovinciale.

 

 

Capo VIII - Inquinamento delle acque

 

Art. 61

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di inquinamento delle acque, di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 112 del 1998, relative:

a) alla programmazione, al coordinamento, all'indirizzo e al controllo sull'attività delle Autorità di ambito, come individuate dall'articolo 12 della L.R. 5 dicembre 1997, n. 43;

b) alla determinazione di criteri per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;

c) all'emanazione di norme tecniche specifiche per la regolamentazione delle attività di smaltimento di liquami e fanghi;

d) alla definizione di criteri e metodologie per le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque e degli scarichi;

e) alla predisposizione e all'adozione dei piani di risanamento delle acque, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 43 del 1997;

f) ai criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

g) ai criteri generali di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

h) ai criteri per la individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236;

i) ai criteri di monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne.

 

 

Art. 62

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Sono trasferite alle province, che le esercitano avvalendosi del supporto e della consulenza dell'A.R.P.A., come previsto dall'articolo 3 della L.R. 6 marzo 1998, n. 9, le funzioni amministrative in materia di inquinamento delle acque, ed in particolare quelle relative:

a) al controllo degli scarichi, anche nelle unità geologiche, e al rilascio delle relative autorizzazioni, salvo quelle nelle pubbliche fognature;

b) alla tutela idrica del sottosuolo;

c) all'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988;

d) alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

e) al monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

f) al monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne;

g) alla delimitazione delle zone non balneabili.

 

 

Capo IX - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

 

Art. 63

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche e sonore relative:

a) alla formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

b) alla fissazione dei valori di qualità dell'aria e delle emissioni degli impianti;

c) all'indirizzo e coordinamento nell'ambito dei piani di cui alla lettera a), dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinamenti atmosferici, all'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

d) ai pareri, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità, previsti dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 64

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Sono trasferite alle province, che le esercitano avvalendosi del supporto e della consulenza dell'A.R.P.A., come previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1998, le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, di cui all'articolo 84 decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:

a) alle autorizzazioni concernenti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni inquinanti;

b) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;

c) alla rilevazione, al controllo e alla disciplina integrativa sul rispetto dei limiti massimi di accettabilità delle emissioni inquinanti prodotte da sorgenti fisse;

d) alla rilevazione, al controllo, alla disciplina e alla prevenzione delle emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse;

e) al rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici e alla istituzione dei relativi corsi di formazione.

 

 

Capo X - Gestione dei rifiuti

 

Art. 65

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), 1), m), n) e n-bis) dell'articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

2. È, inoltre, riservata alla Regione la costituzione di un osservatorio regionale per lo studio ed il monitoraggio della produzione, dello smaltimento e recupero dei rifiuti, quale strumento di supporto e di ausilio per la elaborazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

 

 

Art. 66

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Sono confermate in capo alle province le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che le esercitano con le modalità fissate, rispettivamente, dagli articoli 27 e 28 del medesimo decreto.

 

 

Capo XI - Risorse idriche e difesa del suolo

 

Art. 67

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) alla difesa e consolidamento dei versanti, delle aree instabili nonché alla difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di dissesto;

b) ai piani e programmi di intervento nei bacini idrografici di rilievo nazionale, di cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183 ed all'adeguamento dei piani territoriali regionali;

c) ai piani e programmi di intervento per la tutela ambientale, di cui alla L. 28 agosto 1989, n. 305;

d) all'aggiornamento e alla modifica del piano regolatore generale degli acquedotti e alla formulazione dei pareri in materia di programmazione nazionale generale o di settore, della destinazione delle risorse idriche;

e) alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche di intesa con le regioni interessate, qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni.

 

 

Art. 68

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, di cui agli articoli 86 e 89 decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:

a) ai compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché a quelli di pronto intervento, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi compresi l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;

b) agli sbarramenti di ritenuta di cui al D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, che non superino i quindici metri d'altezza e non determinino un invaso superiore a un milione di metri cubi;

c) alla ricarica artificiale delle acque sotterranee di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 e alla L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) agli approvvigionamenti idrici di emergenza, all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali sub-provinciali e all'adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988;

e) al rilascio delle concessioni per le piccole derivazioni di acque pubbliche, nonché di quelle relative alle grandi derivazioni che sono esercitate, in attesa dell'entrata in vigore del piano di bacino, sulla base di intese tra le province interessate e la Regione;

f) alla disciplina relativa alla ricerca, all'estrazione ed alla utilizzazione delle acque sotterranee, ivi compresa la tutela idrica del sottosuolo;

g) alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, sulla base di programmi annuali predisposti d'intesa con la Regione;

h) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua funzionali alla regimazione idraulica;

i) alle concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi;

l) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, anche ai sensi dell'articolo 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 36;

m) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti e concessioni, ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del regio decreto n. 1775 del 1933.

2. Le funzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, sono esercitate dalle province al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 29, comma 3 e nei limiti di cui all'articolo 89, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. Le province, nell'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a) e g) del comma 1, nei comprensori di bonifica individuati ai sensi della L.R. 25 gennaio 1990, n. 4, si avvalgono, di norma, salvo motivate ragioni, dei Consorzi di bonifica o delle comunità montane, laddove i Consorzi di bonifica non siano stati costituiti.

 

 

Capo XII - Opere pubbliche

 

Art. 69

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. È riservata alla Regione la programmazione delle opere pubbliche non espressamente mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere c), d), e) e f) del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Sono, inoltre, riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) all'individuazione delle zone sismiche e alla formazione ed aggiornamento dell'elenco relativo;

b) alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relativa ai progetti di opere pubbliche di competenza regionale;

c) alla programmazione e al finanziamento delle opere di ripristino conseguenti ad eventi bellici o a calamità naturali.

 

 

Art. 70

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative:

a) all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;

b) alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza provinciale.

 

 

Art. 71

Funzioni e compiti conferiti ai comuni.

 

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative al ripristino degli edifici privati danneggiati da eventi bellici.

 

 

Art. 72

Funzioni e compiti conferiti agli enti locali.

 

1. Sono delegate agli enti locali, da individuarsi secondo il criterio di adeguatezza, in ragione delle caratteristiche degli interventi da realizzare, le funzioni in materia di opere pubbliche relative:

a) all'edilizia di culto;

b) alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato;

c) alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), gli enti locali delegati, ove gli interventi non riguardino opere di proprietà degli stessi esercitano le funzioni istruttorie e di controllo, assegnando il contributo previsto alla diretta gestione del soggetto pubblico o privato titolare del bene; possono inoltre, previa convenzione con il soggetto pubblico o privato titolare del bene, fungere direttamente da stazione appaltante.

 

 

Capo XIII - Viabilità

 

Art. 73

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria regionale e la disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione e manutenzione; la Regione provvede agli interventi di carattere interregionale mediante accordi di programma con le regioni interessate. È altresì, riservata alla Regione, d'intesa con le province interessate, la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

 

 

Art. 74

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Sono trasferite alle province le funzioni di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza. Le province svolgono le funzioni di propria competenza nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati dalla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.

 

 

Capo XIV - Trasporti

 

Art. 75

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative conferite dall'articolo 105, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998, con esclusione del rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera a), comma 2 dello stesso articolo 105, già delegate alle province dall'articolo 18 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37, in materia di trasporto pubblico locale.

 

 

Art. 76

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Le province, oltre alle funzioni già delegate dalla legge regionale n. 37 del 1998, esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 105, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Capo XV - Protezione civile

 

Art. 77

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative attribuite dall'articolo 108, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998, relative:

a) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi;

b) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale del vigili del fuoco;

c) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225 del 1992;

d) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

e) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa la individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla L. 14 febbraio 1992, n. 185;

f) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera f) è istituita presso il dipartimento della protezione civile, la Consulta regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato che operano nel campo della protezione civile ed ambientale iscritte al Registro regionale di cui alla L.R. 25 maggio 1994, n. 15 e dei gruppi comunali di protezione civile, con compiti di raccordo tra le associazioni e i gruppi stessi e di consulenza nei confronti della Giunta regionale, per la programmazione e per la ripartizione dei fondi per il volontariato di protezione civile.

3. La Giunta regionale con proprio atto individua le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta.

 

 

Art. 78

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Le province esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 108, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 79

Funzioni e compiti conferiti ai comuni.

 

1. I comuni esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla Comunità

 

Capo I - Tutela della salute

 

Art. 80

Funzioni concernenti le materie della salute umana e della sanità veterinaria.

 

1. La Regione esercita le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle materie della salute umana e della sanità veterinaria, così come indicati dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 112 del 1998, non riservati allo Stato.

2. Sono riservate, in particolare, alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:

a) all'approvazione dei piani e programmi non aventi rilievo e applicazione nazionale;

b) all'adozione dei provvedimenti puntuali per l'erogazione delle prestazioni;

c) alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché, alla vigilanza successiva, ivi compresa la verifica della applicazione della buona pratica di laboratorio;

d) alle verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 112 del 1998;

e) all'adozione dei provvedimenti d'urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica qualora l'emergenza abbia una dimensione sovracomunale;

f) alla pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni previste dagli articoli 7 e 9 stessa legge, riservate allo Stato e ferme restando le competenze del sindaco di cui agli articoli 2, comma 1, e 6 della stessa legge;

g) all'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e alle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, ivi comprese quelle di vigilanza amministrativa, di controllo, di indirizzo e di verifica e quelle relative alla disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento;

h) alla vigilanza ed al controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché le funzioni già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali;

i) alla vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale;

l) al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione a concorsi indetti a livello regionale e infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le ASL per l'assistenza generica e specialistica di cui alla L. 10 luglio 1960, n. 735, e all'articolo 26 del D.P.R. 20

dicembre 1979, n. 761.

3. La Regione esercita, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi delegati ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998, concernenti i prodotti cosmetici.

 

 

Art. 81

Avvalimento S.S.R. (8).

 

1. La Regione, per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio o esecutivo può avvalersi degli uffici e delle strutture del servizio sanitario regionale.

 

 

Capo II - Servizi sociali

 

Art. 82

Funzioni e compiti relativi alla materia servizi sociali.

 

1. Le funzioni ed i compiti concernenti la materia servizi sociali comprendono le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia, così come definite dall'articolo 128, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 83

Ripartizione delle funzioni e dei compiti in materia di servizi sociali.

 

1. Le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali, di cui all'articolo 132, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono individuate e ripartite tra la Regione e gli enti locali, ai sensi della L.R. 23 gennaio 1997, n. 3.

2. Le funzioni amministrative concernenti la promozione e il coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, di cui all'articolo 132, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono ripartite tra la Regione e gli enti locali ai sensi della L.R. 2 novembre 1993, n. 12 e della L.R. 25 maggio 1994, n. 15.

 

 

Art. 84

Funzioni e compiti riservati alla Regione in materia di invalidi civili.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:

a) alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

b) alla definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal D.P.R. 21 settembre 1994, n 698 emanato in attuazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537;

c) alla definizione dei criteri di semplificazione del procedimento ai fini dell'ammissibilità dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile anche nell'ambito di procedimenti, diversi da quelli le cui funzioni sono attribuite ai comuni, per l'accesso a prestazioni e benefici riservati alle persone disabili.

 

 

Art. 85

Funzioni conferite ai comuni in materia di invalidi civili.

 

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative alla concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili dall'articolo 130, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 86

Funzioni conferite alle aziende sanitarie in materia di invalidi civili.

 

1. Gli accertamenti sanitari dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché dell'handicap derivante dall'invalidità ai sensi dell'articolo 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, in conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 11 della legge n. 537 del 1993, sono svolti dalle aziende sanitarie di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, tramite le commissioni sanitarie operanti presso di esse, composte come previsto dalla L. 15 ottobre 1990, n. 295 e come integrate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992.

 

 

Art. 87

Fondo regionale per l'assistenza sociale.

 

1. Le risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ed assegnate alla Regione concorrono a formare il Fondo regionale per l'assistenza sociale di cui alla L.R. 23 gennaio 1997, n 3.

 

 

Art. 88

Modifica e integrazione della legge regionale n. 3 del 1997, relativa al riordino funzioni socio-assistenziali.

 

1.  (9).

2. All'articolo 35, comma 1 della legge regionale n. 3 del 1997 le parole «con le modalità di cui all'articolo 28», sono sostituite dalle seguenti «anche in forma associata negli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano sociale regionale».

3.  (10).

 

 

Capo III - Istruzione scolastica

 

Art. 89

Programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico.

 

1. La programmazione e la gestione del servizio scolastico ricomprendono l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e la continua erogazione dei servizi di istruzione, come definiti dall'articolo 136 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 90

Funzioni riservate alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:

a) alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) alla programmazione della rete scolastica nell'ambito del piano regionale, nei limiti delle disponibilità umane e finanziarie e sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) alla suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento della offerta formativa;

d) alla determinazione del calendario scolastico;

e) ai contributi alle scuole non statali;

f) alle iniziative e alle attività di promozione relative all'ambito delle funzioni di cui alle precedenti lettere;

g) alla formulazione del parere al Ministro della pubblica istruzione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo delle scuole di ogni ordine e grado.

 

 

Art. 91

Riordino delle funzioni.

 

1. La Regione provvede al riordino delle funzioni conferite in materia di programmazione e gestione del servizio scolastico.

 

 

Art. 92

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Le province esercitano le funzioni e i compiti loro attribuiti dall'articolo 139, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 93

Funzioni e compiti conferiti ai comuni.

 

1. I comuni esercitano le funzioni e i compiti loro attribuiti dall'articolo 139, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché, in collaborazione con le comunità montane e le province, quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche.

 

 

Capo IV - Formazione professionale

 

Art. 94

Funzioni e compiti concernenti la materia formazione professionale.

 

1. Le funzioni e i compiti relativi alla materia formazione professionale concernono le attività indicate dall'articolo 141 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 95

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:

a) alla programmazione pluriennale ed annuale della formazione professionale, compresa quella del personale del servizio sanitario nazionale, dell'orientamento professionale e della promozione educativa ed educazione permanente;

b) agli adempimenti, avvalendosi anche delle province, connessi all'attività di alta formazione di interesse interregionale o che richiedano una gestione unitaria a livello regionale;

c) agli adempimenti connessi ai rapporti con l'Unione europea e alla attuazione e controllo della realizzazione dei programmi comunitari, con particolare riferimento al monitoraggio, al controllo di gestione, alla valutazione dell'efficacia, agli adempimenti finalizzati ai saldi contabili, ai certificati di esecuzione e alla rendicontazione e ad ogni altro adempimento ad essi connesso;

d) alla programmazione, in raccordo con le province, delle iniziative volte a realizzare l'integrazione tra i sistemi educativi-formativi e quello produttivo;

e) all'osservazione del mercato del lavoro e delle professioni per il miglioramento delle politiche del lavoro e all'indicazione alle province sulle tendenze del mercato del lavoro e dei relativi fabbisogni formativi;

f) alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale della Regione e degli enti, agenzie e istituti regionali;

g) alla formazione professionale del personale del servizio sanitario, che richiede una gestione unitaria a livello regionale.

 

 

Art. 96

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Sono trasferite alle province le funzioni in materia di formazione, orientamento professionale ed educazione permanente, ivi comprese quelle di cui all'articolo 144, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate dall'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le province organizzano ed attuano i servizi di orientamento professionale, collocati all'interno dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, in forma integrata agli altri servizi per le politiche del lavoro ed in raccordo con gli altri enti locali.

 

 

Art. 97

Modificazioni della legge regionale n. 69 del 1981, relativa al sistema formativo regionale.

 

1. La rubrica dell'articolo 5, della L.R. 21 ottobre 1981, n. 69, è modificata come segue: «Trasferimento delle funzioni amministrative.» Al comma 1 dello stesso articolo la parola «delegate» è sostituita dalla parola: «trasferite».

 

 

Capo V - Beni e attività culturali

 

Art. 98

Funzioni e compiti concernenti la materia beni e attività culturali.

 

1. Le funzioni ed i compiti relativi alla materia beni e attività culturali comprendono le attività di tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali, dei beni ambientali, nonché le attività culturali ad essi connessi, così come definiti dall'articolo 148, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 99

Tutela e conservazione dei beni culturali.

 

1. La Regione e gli enti locali concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla attività di conservazione dei beni culturali, intesa come attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali ed ambientali.

2. Ferme restando le funzioni amministrative esercitate dalla Regione in ordine alla tutela dei beni bibliografici di cui agli articoli 7 e 9 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e all'articolo 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione coopera con lo Stato alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione dei beni culturali, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta e la elaborazione dei dati a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 149, comma 4, lettera e) del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. La Regione, le province ed i comuni possono formulare proposte ai fini di:

a) apposizione di vincolo diretto o indiretto di interesse storico o artistico e vigilanza su beni vincolati;

b) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico.

4. La Regione, le province ed i comuni possono esercitare, ove lo Stato rinunci, il diritto di prelazione di cui all'articolo 31 della L. 1° giugno 1939, n. 1089.

 

 

Art. 100

Gestione dei beni culturali.

 

1. Le province e i comuni provvedono alla gestione dei musei e degli altri beni culturali trasferita ai sensi dell'articolo 150, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e a tal fine esercitano le attività concernenti:

a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale; i servizi aggiuntivi; le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;

b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;

c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. La Regione detta con legge le norme generali sull'organizzazione, funzionamento e sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione sia trasferita ai sensi del comma 1.

 

 

Art. 101

Valorizzazione dei beni culturali.

 

1. La Regione e gli enti locali curano, anche mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali, anche con lo Stato, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ponendo in essere, a tal fine, ogni attività diretta a migliorarne le condizioni di conoscenza e conservazione e ad incrementarne la fruizione ai sensi dell'articolo 152, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 102

Promozione delle attività culturali.

 

1. La Regione e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività rivolte a formare e diffondere le espressioni della cultura e dell'arte, ponendo in essere, a tal fine, ogni iniziativa diretta a suscitarne lo sviluppo e la diffusione ed a sostenerle, ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 

Art. 103

Commissione regionale per i beni e le attività culturali.

 

1. La Giunta regionale promuove la costituzione della Commissione regionale per i beni e le attività culturali, composta secondo quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell'articolo 155 dello stesso decreto legislativo.

2. La Giunta regionale approva il regolamento per il funzionamento della Commissione regionale per i beni e le attività culturali.

3. La Commissione regionale per i beni e le attività culturali è costituita con decreto del Presidente della Giunta

4. La Commissione regionale per i beni e le attività culturali costituisce strumento di cooperazione strutturale e funzionale tra lo Stato, la Regione e gli enti locali per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per la promozione delle attività culturali.

 

 

Capo VI - Spettacolo

 

Art. 104

Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali.

 

1. La Regione e gli enti locali promuovono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, azioni coordinate di intervento nel settore dello spettacolo al fine di incrementare le attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive, valorizzandone la qualità e la progettualità, anche al fine di un migliore equilibrio delle presenze, dei soggetti e delle attività teatrali sull'intero territorio regionale.

2. La Regione provvede alla programmazione degli interventi diretti alla promozione dello sviluppo, della qualificazione e della produzione delle attività di cui al comma 1.

 

 

Capo VII - Sport

 

Art. 105

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) alla programmazione degli impianti sportivi, attraverso il programma pluriennale delle opere pubbliche ed il piano attuativo annuale e di intervento di settore;

b) alla programmazione delle iniziative di promozione sportiva e motorio-ricreativa e delle manifestazioni sportive, così come disciplinata dalla L.R. 4 luglio 1997, n. 21;

c) alla tutela della salute dei cittadini nell'esercizio della pratica sportiva e motorio-ricreativa;

d) alla tutela della salute dei cittadini ed alla regolamentazione dei Centri di attività motoria (C.A.M.) di cui al titolo IV della legge regionale n. 21 del 1997 e al Reg. 29 maggio 1998, n. 16.

 

 

Art. 106

Funzioni conferite alle province.

 

1. Sono trasferite alle province le funzioni relative alla concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e d) della legge regionale n. 21 del 1997.

 

 

Art. 107

Funzioni conferite ai comuni.

 

1. I comuni esercitano le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'apertura e all'esercizio dei C.A.M..

 

 

TITOLO V

Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

 

Capo I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

 

Art. 108

Funzioni concernenti la polizia amministrativa.

 

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale sono quelli relativi alle misure di cui all'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. La Regione e gli enti locali, nelle materie di cui alla presente legge, esercitano tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa non riservati allo Stato, ivi compresi l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della L.R. 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alla Regione è riservato, ai sensi dell'articolo 162, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. I comuni esercitano, in particolare, le funzioni ed i compiti ad essi trasferiti ai sensi dell'articolo 163, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

5. Le province esercitano, in particolare, le funzioni ed i compiti ad esse trasferite ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

6. La Regione e gli enti locali disciplinano, rispettivamente con legge e con regolamento, il servizio di polizia amministrativa, in conformità ai principi di cui al Titolo V della Costituzione ed a quelli stabiliti dalle leggi dello Stato nelle materie ad esso riservate.

 

 

TITOLO VI

Conferimento di funzioni amministrative in agricoltura e foreste, caccia e pesca, rideterminazione dei territori montani ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142

 

Capo I - Ambito di applicazione

 

Art. 109

Ambito di applicazione.

 

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo costituiscono integrazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. l0 del 1998 con specifico riferimento alle materie dell'agricoltura, delle foreste ed economia montana, della caccia e pesca e danno attuazione all'articolo 28, commi 2 e 3 della legge n. 142 del 1990, in materia di delimitazione dei territori montani.

 

 

Capo II - Agricoltura

 

Art. 110

Funzioni e compiti conferiti alle comunità montane.

 

1. Sono trasferiti alle comunità montane, i compiti e le funzioni amministrativi relative:

a) al riconoscimento del diritto ai benefici fiscali a favore dei coltivatori diretti previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604 per la formazione della piccola proprietà contadina;

b) al riconoscimento delle agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della L. 21 febbraio 1977, n. 36;

c) all'attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento dei benefici fiscali a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge n. 36 del 1977;

d) alla gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.), ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione dei ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 della L.R. 25 gennaio 1990, n. 4;

e) alle attività istruttorie relative agli interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito delle calamità naturali previste dall'articolo 3 della L. 14 febbraio 1992, n. 185;

f) alle attività connesse al servizio a favore degli Utenti Motori Agricoli, con esclusione dei compiti previsti dall'articolo 18 del D.M. 6 agosto 1963;

g) alle rilevazioni statistiche già attribuite alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

h) all'autorizzazione all'acquisto di presidi sanitari appartenenti alla I e II classe, disciplinate dall'articolo 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

i) agli accertamenti finalizzati all'attribuzione dei benefici previsti dall'articolo 12 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, come integrato dall'articolo 7 della L. 16 ottobre 1975, n. 493, con esclusione del riparto dei fondi, delle convenzioni con gli Istituti di credito e dei rendiconti complessivi da presentare al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero del tesoro, che rimangono di competenza della Giunta regionale;

l) al rilascio del parere della licenza relativa all'attività sementiera ai sensi della L. 20 aprile 1976, n. 195;

m) al rilascio del parere per l'abbattimento di piante di olivi ai sensi del decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475;

n) al controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla L.R. 28 agosto 1995, n. 39;

o) all'autorizzazione per attività vivaistica e vendita di semi e piante ai sensi della L. 18 giugno 1931, n. 987;

p) all'abilitazione all'esercizio delle attività di operatore agrituristico di cui alla L.R. 14 agosto 1997, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, dandone comunicazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco ivi previsto;

q) all'individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della L. 4 agosto 1978, n. 440 e della L.R. 29 maggio 1980, n. 59;

r) al rilascio delle certificazioni agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle L. 28 gennaio 1977, n. 10 e la legge n. 6 del 1977, nonché della L. 9 maggio 1975, n. 153;

s) alle vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della L. 3 maggio 1982, n. 203;

t) alla richiesta dei pareri per la realizzazione di elettrodotti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della L.R. 11 agosto 1983, n. 31, ad eccezione di quelli che interessano i territori di più di una comunità montana che rimangono in capo alla Regione;

u) ai pareri relativi alle estinzioni anticipate alle restrizioni ipotecarie ed accolli di operazioni creditizie agrarie agevolate;

v) al regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione di cui ai regolamenti C.E.E. n. 1272 del 1988 e n. 2328 del l991, esercitate in conformità. direttive regionali;

z) alla raccolta e alla tenuta delle dichiarazioni vitivinicole e delle dichiarazioni delle giacenze vini e/o mosti;

aa) agli accertamenti delle condizioni richieste agli impianti viticoli per l'iscrizione all'albo dei vigneti per la produzione dei vini D.O.C.;

bb) agli accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianti e nuovi impianti;

cc) al rilascio del nulla-osta per accedere ai benefici per il potenziamento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico previsti dall'articolo 5, comma unico, lettera c) L.R. 24 aprile 1979, n. 17;

dd) alla concessione dei benefici di cui all'articolo 3, comma l, lettere a), b), c), d), e), h) ed i) della L.R. 22 gennaio 1986, n. 6;

ee) alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 1986;

ff) alla vigilanza di cui all'articolo 31 del D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di riproduzione animale;

gg) all'attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2066 del 1992 «Premio speciale ai produttori di carni bovine e per il mantenimento delle vacche nutrici», e del Regolamento C.E.E. n. 2069 del 1992 «Premi ai produttori di carni ovine e caprine»;

hh) alle funzioni ed agli accertamenti in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2201 del 1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996;

ii) al prelievo di campioni su prodotti finiti presso le aziende locali di trasformazione di foraggi essiccati richiedenti i benefici comunitari di cui ai regolamenti U.E. n. 603 del 1995 del Consiglio del 21 febbraio 1995, n. 785 del 1995 della Commissione del 6 aprile 1995 e n. 1794 del 1997 della Commissione del 17 settembre 1997, sulla base di direttive della Regione cui è riservata l'intera funzione di organo di controllo definita in «unico referente a livello territoriale regionale» dei regolamenti sopra indicati.

 

 

Art. 111

Conferimento di funzioni e compiti ai comuni.

 

1. Nei territori di Foligno, Perugia e Terni le funzioni amministrative di cui all'articolo 110 sono trasferite ai rispettivi comuni che possono affidarle, in tutto o in parte, ad una delle comunità montane limitrofe.

2. Le funzioni amministrative, di cui all'articolo 110, sono trasferite ai comuni di Torgiano, Bastia, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Porano e San Gemini.

 

 

Capo III - Foreste ed economia montana

 

Art. 112

Funzioni riservate alla Regione.

 

1. Nel quadro di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1998, sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione generale e di determinazione degli obiettivi degli indirizzi operativi relativi al settore foreste ed economia montana.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano forestale regionale (P.F.R.), che costituisce quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere ed interventi e per l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale.

3. Il P.F.R. ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo P.F.R.

4. Il P.F.R. è attuato con i programmi annuali di cui alla L.R. 16 dicembre 1983, n. 47.

5. Sono di competenza della Giunta regionale:

a) la formazione e l'aggiornamento del sistema formativo forestale;

b) il coordinamento dell'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, in base agli indirizzi contenuti nei programmi di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a) e l'approvazione del piano annuale degli interventi ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 4 agosto 1987, n. 37;

c) l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale.

6. La Regione, per la gestione delle attività connesse al vivaismo pubblico del Vivaio forestale regionale, può istituire ai sensi dell'articolo 16, comma 2 dello Statuto regionale, un'Azienda, anche in forma di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, alla quale possono aderire i comuni e gli enti montani interessati, nonché i soggetti imprenditoriali privati.

7. La Giunta regionale è delegata agli adempimenti connessi alla costituzione dell'Azienda.

 

 

Art. 113

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1979, alla legge regionale n. 47 del 1983 e alla legge regionale n. 37 del 1987, relative alla gestione del patrimonio agro-forestale regionale, agli interventi per il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico dei territori collinari e montani, alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

 

1.  (11).

2.  (12).

3.  (13).

 

 

Art. 114

Funzioni e compiti conferiti alle comunità montane.

 

l. Sono trasferite alle comunità montane:

a) le funzioni amministrative già delegate alle medesime con L.R. 18 marzo 1980, n. 19 e L.R. 8 giugno 1981, n. 32 concernenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale;

b) le funzioni amministrative di cui agli articoli 15 e 18 della L.R. 18. novembre 1987, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle di cui all'articolo 4 della L.R. 27 giugno 1983, n. 21;

c) le funzioni amministrative di cui all'articolo 9, commi l e 3, all'articolo 12, commi 8 e 9, all'articolo 16, comma 3, quando l'impianto non è eseguito direttamente dalla comunità montana, e all'articolo 18, comma l della L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.

2. Sono delegate alle comunità montane:

a) le funzioni amministrative di cui all'articolo 6 della L.R. 8 giugno 1981, n. 32;

b) le funzioni amministrative di cui all'articolo 16, comma 2 della L.R. 8 giugno 1984, n. 29;

c) gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi. Le comunità montane possono a tal fine impiegare personale e mezzi nell'ambito dell'intero territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe. Nei territori dei comuni di Perugia, Terni e Foligno continuano ad operare le comunità montane nelle quali gli stessi sono ricompresi prima dell'entrata in vigore della presente legge;

d) la tenuta dell'elenco delle ditte tagliaboschi autorizzate ai sensi della legge regionale n. 32 del 1981.

 

 

Art. 115

Conferimento di funzioni e compiti ai comuni.

 

l. Nei territori di Foligno, Perugia e Terni, le funzioni amministrative trasferite o delegate alle comunità montane, rispettivamente dai commi 1 e 2, dell'articolo 114, sono trasferite o delegate agli stessi comuni, con esclusione di quanto previsto dalla lettera c), comma 2 dell'articolo 114.

2. Le funzioni amministrative trasferite o delegate alle comunità montane, rispettivamente dai commi l e 2 dell'articolo 114, sono trasferite o delegate ai comuni di Torgiano, Bastia, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Porano e San Gemini.

 

 

Capo IV - Caccia

 

Art. 116

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

l. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, la promozione di studi, di ricerche e di interventi sull'ambiente e sulla fauna e la redazione del calendario venatorio.

 

 

Art. 117

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di gestione faunistica caccia, in particolare quelle relative:

a) all'adozione dei piani faunistico-venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali-intervento;

b) all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico;

c) alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati;

d) all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e alle autorizzazioni connesse alle diverse forme di caccia.

 

 

Capo V - Pesca

 

Art. 118

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

 

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) all'elaborazione e all'approvazione dei piani pluriennali per la conservazione e valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici;

b) alla ricerca e alla sperimentazione finalizzate all'acquisizione di elementi conoscitivi e al supporto della programmazione, con particolare riferimento all'elaborazione ed all'aggiornamento della carta ittica regionale.

 

 

Art. 119

Funzioni e compiti conferiti alle province.

 

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative concernenti la gestione, la tutela e conservazione del patrimonio ittico e la pesca nelle acque interne ed, in particolare, quelle relative:

a) all'elaborazione e all'approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittiofaunistica, articolati per bacini idrografici;

b) all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti;

c) ai ripopolamenti;

d) al rilascio delle licenze di pesca;

e) all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica;

f) al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali.

 

 

Capo VI - Ridelimitazione dei territori montani ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142

 

Art. 120

Ridelimitazione dei territori montani ai sensi della legge n. 142 del 1990.

 

1. In attuazione dell'articolo 28, comma 2 della L. 8 giugno 1990, n. 142, sono esclusi dalle comunità montane i comuni di Perugia, Foligno e Terni, aventi ciascuno una popolazione complessiva superiore ai 40.000 abitanti.

2. I benefici e gli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla Comunità Europea o dalle leggi statali e regionali, compresi quelli di cui alla L. 31 gennaio 1994, n. 97, sono estesi ai territori montani dei comuni non ricompresi nelle zone omogenee delle comunità montane.

 

 

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

 

Art. 121

Funzioni già conferite alla Regione e agli enti locali ed esercizio effettivo funzioni conferite.

 

1. La Regione, i comuni, le province e gli altri enti locali continuano ad esercitare le funzioni e svolgono i compiti loro conferiti dalle leggi statali e regionali vigenti al momento della entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1998 nelle materie da questo disciplinate, salvo diversa espressa previsione del decreto legislativo medesimo e sempre che non risultino diversamente conferiti dalle norme della presente legge.

2. L'esercizio effettivo delle funzioni conferite agli enti locali, concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della decreto legislativo n. 34 del 1998, avviene dopo l'entrata in vigore della legge regionale di recepimento del decreto legislativo n. 123 del 1998 e comunque non oltre l'anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

3. La legge regionale di attuazione del decreto legislativo n. 123 del 1998 per quanto attiene i settori dell'industria dell'artigianato e della cooperazione di produzione e lavoro, persegue gli obiettivi della unificazione degli interventi secondo i criteri di definizione dell'impresa adottati dall'Unione europea, della

semplificazione, dello snellimento e dell'accelerazione delle procedure amministrative, prevedendo anche l'affidamento a soggetti terzi, in particolare per le procedure di tipologia automatica prevista dal decreto medesimo, della erogazione dei contributi a favore delle imprese.

4. Fino all'entrata in vigore della normativa di cui al comma 2, trovano applicazione in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 123 del 1998.

5. Le funzioni e i compiti amministrativi conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 112 del 1998 non espressamente trasferiti, attribuiti o delegati ai comuni, alle province, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali, dalla presente legge, devono intendersi riservati alla Regione.

 

 

Art. 122

Subentro convenzioni.

 

1. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni, di cui agli articoli 15, comma 1 e 19, comma 12 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono deliberate dalla Giunta regionale, che provvede agli eventuali adeguamenti affinché sia garantita la coerenza con l'organizzazione delle funzioni delegate o trasferite.

 

 

Art. 123

Esito dell'intesa.

 

1. In tutti i casi in cui è previsto che gli enti locali esercitino una funzione o un compito d'intesa con la Regione, qualora l'intesa non venga raggiunta nel termine di sessanta giorni da quando la stessa è stata promossa, si provvede nei successivi trenta giorni con decreto del Presidente della Giunta.

 

 

Art. 124

Individuazione materie, livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite e potere sostitutivo.

 

1. Il Consiglio regionale, secondo la procedura prevista dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1998, individua con deliberazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, quali funzioni vanno svolte in forma associata dai comuni di minore dimensione demografica e per ognuna di esse il livello ottimale di esercizio.

2. I comuni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1998, entro 180 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1, esercitano le funzioni in forma associata, avendo individuato autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie.

3. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Giunta regionale esercita, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 15, comma 8, lettera e) della legge regionale n. 34 del 1998, il potere sostitutivo previsto dall'articolo 13, comma 3 della stessa legge.

 

 

Art. 125

Riserva di approvazione di atti.

 

1. Le approvazioni degli atti previste dagli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale n. 9 del 1995, restano di competenza della Regione, pur in presenza di effettivo esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 59, qualora agli atti stessi sia stato dato formale inizio secondo l'iter previsto dalla previgente normativa.

 

 

Art. 126

Esercizio provvisorio e potere sostitutivo.

 

1. In attesa della legge regionale di riordino territoriale delle comunità montane, i comuni di cui agli articoli 111, comma 2, e 115, comma 2, esercitano le funzioni amministrative previste, rispettivamente, dagli articoli 110 e 114, commi 1 e 2, affidandole ad una delle comunità montane limitrofe.

2. Qualora i comuni di cui al comma 1, non procedano all'affidamento delle funzioni ivi previste ad una delle comunità montane limitrofe, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore ai 90 giorni, procede in via sostitutiva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera e) della legge regionale n. 34 del 1998.

 

 

Art. 127

Rinnovo degli organi delle comunità montane.

 

1. Si procede al rinnovo degli organi delle comunità montane così come ridelimitate dall'articolo 120, alla scadenza naturale degli attuali Consigli delle stesse.

 

 

Art. 128

Riordino e semplificazione delle norme di settore.

 

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle normative di settore.

 

 

Art. 129

Abrogazione di norme.

 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il terzo comma, dell'articolo 5 della L.R. 21 ottobre 1981, n. 69;

b) il comma 3, dell'articolo 1 della L.R. 28 agosto 1995, n. 40;

c) l'articolo 16, della L.R. 8 giugno 1996, n. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 marzo 1999, n. 15.

(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 20, L.R. 8 aprile 1980, n. 28.

(3) Sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'art. 5, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

(4) Comma aggiunto dall'art. 12, L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

(5) Comma aggiunto dall'art. 12, L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

(6) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 5, R. 8 agosto 1996, n. 20.

(7) Aggiunge la lettera m) al comma 7 dell'art. 8, L.R. 8 agosto 1996, n. 20.

(8) Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 novembre 1999, n. 1609.

(9) Sostituisce, con i commi 1 e 1-bis, l'originario comma 1 dell'art. 34, L.R. 23 gennaio 1997, n. 3.

(10) Sostituisce, con le lettere a), b), c) e d), i numeri I e II della lettera b) del comma 1 dell'art. 46, L.R. 23 gennaio 1997, n. 3.

(11) Sostituisce il quinto comma dell'art. 6, L.R. 14 maggio 1979, n. 23.

(12) Sostituisce il secondo comma dell'art. 4, L.R. 16 dicembre 1983, n. 47.

(13) Sostituisce l'art. 4, L.R. 4 agosto 1987, n. 37.