Reg. 2 novembre 1998, n. 35 (1).

Criteri e modalità, ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per la applicazione della L.R. 20 gennaio 1981, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali.

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 18 novembre 1998, n. 68.

 

Art. 1

Finalità.

 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 della L.R. 9 agosto 1991, n. 21, i criteri e le modalità per l'applicazione della L.R. 20 gennaio 1981, n. 7 come modificata dalla L.R. 2 maggio 1983, n. 11, L.R. 26 aprile 1985, n. 26, L.R. 3 maggio 1990, n. 35, L.R. 3 maggio 1990, n. 37, L.R. 29 aprile 1991, n. 9, L.R. 19 febbraio 1992, n. 4, L.R. 17 novembre 1994, n. 36 e L.R. 24 giugno 1998, n. 22, recante: «Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali»

 

 

Art. 2

Modulistica.

 

1. La Giunta regionale predispone la modulistica necessaria per dare attuazione al presente regolamento e definisce le modalità procedimentali.

 

 

Art. 3

Criteri per l'inserimento delle proposte nel piano annuale.

 

1. Ai fini delle formazioni del piano annuale sono presi in considerazione in fase istruttoria esclusivamente i soggetti che:

a) richiedano alla Regione dell'Umbria un apporto finanziario non superiore al 30 per cento della spesa complessiva preventivata;

b) se già beneficiari di finanziamenti a carico dei Piani per le attività culturali dei due anni precedenti, alla data dell'inoltro siano in regola con almeno la prima delle rendicontazioni previste all'art. 8 della L.R. 20 gennaio 1981, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 4

Formazione del piano per le attività culturali.

 

1. La Giunta regionale propone al Consiglio per l'approvazione il piano per le attività culturali, formato in base a quattro distinte graduatorie corrispondenti alle categorie indicate dal comma 3, ad eccezione della lettera d).

2. Le proposte in regola con i requisiti di legge e del presente regolamento sono assegnate, in fase istruttoria, ad una delle seguenti categorie:

a) festival;

b) soggetti produttori;

c) soggetti diffusori della cultura coreutica, musicale, teatrale e videocinematografica;

d) iniziative della Regione;

e) iniziative prevalentemente amatoriali, destinate ad ambiti locali.

3. Al fine di favorire la produttività e l'efficacia dei finanziamenti regionali, e onde evitare la dispersione delle risorse, ogni apporto finanziario non può essere inferiore a 10 milioni di lire per le categorie a), b), c), e a 3 milioni per la categoria e).

 

 

Art. 5

Elenco dei requisiti oggetto di valutazione ai fini delle graduatorie.

 

1. Ai fini della formazione delle graduatorie delle categorie a), b), c) di cui all'art. 4, comma 2 sono attribuiti punteggi ai seguenti requisiti paritetici:

a) operatività svolta in modo continuativo nell'ambito regionale con specifico riferimento agli ultimi due anni;

b) stabilità della struttura organizzativa con particolare riguardo alla professionalità dei soggetti in essa inseriti a livello artistico e tecnico;

c) acquisizione di contributi da parte dello Stato e suoi organismi e/o della Comunità Europea, negli ultimi due anni;

d) numero delle prestazioni gratuite e non effettuate nel corso dell'anno precedente;

e) disponibilità di una sede di spettacolo per l'attività preventivata;

f) numero del personale artistico e tecnico residente in Regione di cui si prevede l'impiego.

2. Per la formazione delle graduatorie delle categorie a) (festival) e b) (soggetti produttori) è attribuito punteggio anche al seguente requisito:

a) produzioni effettuate nel corso dell'anno precedente dai festival e dai soggetti produttori.

3. Per la formazione della graduatoria della categoria e) (iniziative prevalentemente amatoriali, destinate ad ambiti locali) sono attribuiti punteggi ai seguenti requisiti paritetici:

a) disponibilità di una sede di spettacolo per l'attività preventivata;

b) attestazione del numero del personale artistico e tecnico previsto per la realizzazione dell'iniziativa;

c) previsione di contributi da parte dei Comuni e/o sponsor locali.

 

 

Art. 6

Criteri per l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie.

 

1. Ai fini della formazione delle graduatorie viene attribuito un punteggio in base ai requisiti di cui all'art. 5. Per ogni requisito il punteggio va da un minimo di 1 ad un massimo di 3, così assegnato:

a) assenza assoluta di un requisito: punti 0;

b) grave insufficienza di un requisito, rispetto alla media di tutti i soggetti proponenti: punti 1;

c) possesso di un requisito in misura pari alla media di tutti i soggetti richiedenti: punti 2;

d) eccellenza in un requisito, rispetto alla media di tutti i proponenti: punti 3.

2. A parità di punteggio in graduatoria, prevalgono i soggetti privati sugli enti pubblici.

3. La somma dei singoli punteggi dà la votazione finale del soggetto proponente. Tutte le votazioni finali vengono collocate in ordine decrescente a formare le quattro graduatorie.