L.R.
18 novembre 1998, n. 37 (1).
Norme
in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre
1997, n. 422.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 novembre 1998, n. 69, S.O. n. 1.
Legge
modificata con L.R. 16 luglio 2001, n.
16.
Legge
modificata con L.R. 27 marzo 2002, n. 03.
Legge
modificata con L.R. 16 dicembre 2002, n.
31.
TITOLO
I
Principi
fondamentali e finalità
Capitolo
I - Principi fondamentali
Art.
1
Principi
programmatici comunitari e nazionali.
1.
La Regione dell'Umbria assume come riferimenti programmatici di politica regionale
della mobilità gli atti di indirizzo adottati dalle istituzioni comunitarie.
2.
La Regione adotta le iniziative necessarie affinché il sistema del trasporto
pubblico locale sia coerente con le opzioni programmatiche contenute nello
schema di sviluppo dello spazio europeo (S.S.S.E.).
3.
La Regione, nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del D.Lgs. 19
novembre 1997, n. 422, di seguito chiamato decreto legislativo, in materia di
trasporto pubblico locale, persegue l'obiettivo di un coerente inserimento del
sistema umbro dei trasporti nel quadro delle scelte nazionali contenute nel
piano generale dei trasporti.
Art.
2
Principi
programmatici regionali.
1.
La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto
regionale, promuovendo interventi finalizzati al coordinamento dei modi di
trasporto, alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle
relative strutture, in armonia con i principi dello Statuto regionale e con i
contenuti del piano urbanistico territoriale.
2.
La Regione, per le finalità di cui al comma 1:
a)
assicura un sistema integrato di trasporto capace di garantire il diritto dei
cittadini alla mobilità, favorendo il superamento delle barriere che ne
limitano l'accessibilità;
b)
concorre alla realizzazione di un equilibrato sviluppo economico e sociale
dell'intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunità di
spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro;
c)
promuove un sistema di mobilità sostenibile coerente con gli obiettivi di
salvaguardia dell'ambiente e di vivibilità delle aree urbane e assicura
identiche condizioni di servizi allo spazio rurale.
Capitolo
II - Finalità
Art.
3
Finalità.
1.
La Regione disciplina il trasporto pubblico locale conferendo agli enti locali
le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale e a tal
fine:
a)
promuove il miglioramento della mobilità urbana, da conseguire attraverso la
valorizzazione e qualificazione del trasporto pubblico, nonché il contenimento
del traffico privato mediante l'offerta di altri sistemi di trasporto di
adeguata efficacia temporale o attraverso la costituzione di centri di servizio
localizzati nelle aree di sosta;
b)
garantisce il miglioramento dell'offerta della mobilità extraurbana, anche
tramite l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto compresi i servizi
a chiamata, nonché quelli disciplinati dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21 e quelli
indicati all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo;
c)
promuove e sostiene il trasporto aereo ai fini dell'inserimento dell'Umbria
nella rete dei collegamenti nazionali ed internazionali;
d)
promuove i collegamenti tra le sponde del Lago Trasimeno, garantendo adeguati
collegamenti agli abitanti dell'isola Maggiore;
e)
determina con il concorso degli enti locali il livello dei servizi
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di
mobilità dei cittadini;
f)
persegue l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei servizi,
garantendone adeguati livelli di qualità e sicurezza;
g)
incentiva il riassetto organizzativo del trasporto pubblico locale, favorendo
il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di
concorrenzialità nell'affidamento dei servizi;
h)
favorisce ed incentiva la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi
in società per azioni;
i)
regola l'esercizio del trasporto pubblico locale mediante contratti di servizio
e criteri di trasparenza, di economicità ed efficienza al fine di assicurare
una piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili al netto dei proventi
tariffari;
1)
determina l'integrazione tariffaria fra modi, tipi e vettori del trasporto
pubblico locale;
m)
assicura il monitoraggio della mobilità regionale, garantendo l'accesso alle
informazioni agli enti locali, alle aziende e ai cittadini utenti del trasporto
pubblico, con la salvaguardia dei diritti di riservatezza delle imprese e
quelli stabiliti dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675;
n)
coordina, attraverso specifici studi e atti di indirizzo, le politiche di
pianificazione del territorio con quelle dei trasporti, anche in attuazione a
quanto previsto dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, artt. 2 e 3, e dalla L.R. 16
dicembre 1997, n. 46.
Art.
4
Trasporto
pubblico locale.
1.
I servizi di trasporto pubblico locale, definiti dall'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo, sono effettuati:
a)
per ferrovie;
b)
per via aerea;
c)
per via d'acqua;
d)
su strada;
e)
con altri sistemi su sede fissa.
Art.
5
Servizi
ferroviari.
1.
La Regione esercita le funzioni e svolge i compiti di programmazione e
amministrazione inerenti ai servizi ferroviari così come previsti dagli artt. 8
e 9 del decreto legislativo e dall'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
promuovendo anche specifiche intese con gli enti locali, al fine di realizzare
l'integrazione fra i servizi ferro-gomma. L'accordo di programma sancisce la
proprietà pubblica delle infrastrutture.
2.
La Giunta regionale, per la gestione unitaria dei servizi ferroviari regionali,
affida la gestione con contratti di servizio, promuovendo la costituzione di
una società a compartecipazione pubblico-privata.
3.
La società di gestione di cui al comma 2, in conformità alla normativa vigente,
è tenuta a separare sul piano della contabilità le attività relative
all'esercizio dei servizi di trasporto da quelle della gestione
dell'infrastruttura ferroviaria.
4.
I servizi interferenti con quelli ferroviari, di cui al comma 1, ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n. 771 del 1955, non sono consentiti. La Giunta
regionale, fatte salve, fino al raggiungimento degli obiettivi del piano
regionale dei trasporti, le autorizzazioni in essere al 31 dicembre 1997,
rilascia, a carattere provvisorio ed in via del tutto eccezionale, specifiche e
singole autorizzazioni.
Art.
6
Servizi
aerei.
1.
La Regione esercita funzioni e compiti delegati ai sensi dell'art. 10, comma 1
del decreto legislativo.
2.
La Regione sostiene e promuove lo sviluppo dell'aeroporto regionale
dell'Umbria.
3.
I servizi di trasporto pubblico locale assicurano adeguati collegamenti con i
servizi dell'aeroporto regionale dell'Umbria.
Art.
7
Definizione
dei servizi di trasporto pubblico locale.
1.
I servizi di trasporto pubblico locale su gomma si distinguono in:
a)
comunali;
b)
provinciali;
c)
regionali;
d)
interregionali.
2.
Sono servizi di linea comunali quelli svolti nell'ambito del territorio di un
comune e quelli che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario o con
l'aeroporto situati anche nel territorio di comuni limitrofi.
3.
Sono servizi di linea provinciali quelli che collegano in modo continuativo il
territorio di due o più comuni, ovvero il territorio dei comuni con il
capoluogo di provincia.
4.
Sono servizi di linea regionali quelli che collegano il territorio delle due
province.
5.
Sono servizi di linea interregionali quelli che collegano il territorio della
Regione Umbria con quello di una o più regioni limitrofe.
TITOLO
II
Ambiti
e strumenti di programmazione
Capitolo
I - Ambiti di programmazione
Art.
8
Ambito
di traffico regionale e interregionale.
1.
L'ambito di traffico regionale è costituito dall'insieme dei servizi di
trasporto che collegano il territorio delle due province. L'ambito di traffico interregionale
è costituito dall'insieme di servizi che collegano la Regione Umbria con le
Regioni limitrofe.
2.
Nell'ambito di traffico regionale, di cui al comma 1 viene definita
unitariamente la rete integrata dei servizi ferroviari.
Art.
9
Bacino
di traffico provinciale.
1.
Per bacino di traffico provinciale si intende l'unità territoriale entro la
quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in
rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze
lavorative, scolastiche, sociali e turistiche.
2.
Il territorio regionale, ai fini della programmazione da parte delle Province è
suddiviso, in via transitoria, in bacini di traffico così come individuati
dalla L.R. 17 agosto 1979, n. 44, art. 7.
3.
Il Piano regionale dei trasporti definisce i criteri e le priorità per
l'individuazione da parte delle Province, ai soli fini della programmazione,
dei bacini, indicando le modalità per favorire la gestione unitaria del
servizio nell'intero ambito regionale.
Art.
10
Ambito
di traffico comunale.
1.
I Comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico di cui al D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285, integrano i medesimi con i piani di trasporto, previsti
dall'art. 13, che contengono anche l'eventuale individuazione di servizi
diversi da quelli minimi.
2.
Le Province promuovono, fra i Comuni, di cui al comma 1, e quelli ad essi
limitrofi, anche se appartenenti a territori provinciali diversi, per la
programmazione di servizi di trasporto pubblico locale, specifiche intese da
raggiungere secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale
approvata dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 15 settembre 1998, n. 584.
Capitolo
II - Strumenti di programmazione
Art.
11
Piano
regionale dei trasporti.
1.
La Regione adotta il piano regionale dei trasporti, anche al fine di realizzare
l'integrazione fra i sistemi di trasporto su sede fissa compreso quello
ferroviario, su gomma, aerei e lacuali, nonché delle relative infrastrutture.
Tale piano, nel rispetto delle esigenze di organizzazione del territorio e
della mobilità, configura un sistema coordinato dei trasporti, in conformità ai
principi e alle scelte del Piano urbanistico territoriale, degli atti di
programmazione della Regione e della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.
2.
Il Piano, in particolare:
a)
individua le azioni politico amministrative della Regione nel settore dei
trasporti e della viabilità per adeguare il livello del sistema delle
infrastrutture agli standard europei;
b)
individua le infrastrutture necessarie allo svolgimento della mobilità
regionale e dei servizi di trasporto;
c)
contiene gli indirizzi generali per la pianificazione del trasporto pubblico
regionale e locale, nonché gli obiettivi e le linee per l'attuazione di una
rete di servizi regionale integrata con quella nazionale e interregionale;
d)
individua le misure atte a sviluppare i servizi ferroviari regionali e su sede
fissa, anche al fine di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di
percorrenza e l'impatto ambientale;
e)
stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento dei piani di
bacino, dei piani comunali, di quelli di cui all'art. 10, comma 2, e dei
servizi minimi, nonché dei programmi triennali di cui all'art. 14, comma 3, del
decreto legislativo;
f)
stabilisce i criteri per l'individuazione da parte degli enti locali di
interventi destinati alle persone a ridotta capacità motoria;
g)
individua le linee fondamentali dell'organizzazione del sistema regionale del
trasporto merci e della logistica;
h)
stabilisce i criteri per l'individuazione delle aree a domanda debole;
i)
individua i criteri per la determinazione delle tariffe;
l)
individua i criteri per la valutazione degli elementi esterni del costo delle
varie modalità del trasporto pubblico locale in attuazione all'art. 16, comma
2, lettera b) del decreto legislativo;
m)
individua le linee fondamentali per lo sviluppo del trasporto aereo;
n)
individua le linee per la rete ciclopedonale nel territorio regionale;
o)
definisce i parametri attraverso i quali ripartire le risorse finanziarie
relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale.
3.
La Giunta regionale promuove, anche d'intesa con gli Enti locali, studi,
ricerche e progetti per favorire il conseguimento degli obiettivi contenuti nel
piano regionale dei trasporti.
4.
Il piano regionale ha validità sei anni.
Art.
12
Piani
di bacino.
1.
I piani per l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico nei bacini di
cui all'art. 9, sono predisposti e approvati dalle Province, in conformità agli
indirizzi contenuti nel piano regionale dei trasporti di cui all'art. 11 e
hanno validità triennale.
2.
Tali piani in particolare:
a)
determinano l'integrazione tra i diversi modi di trasporto eliminando sulla
base di criteri di gradualità fissati nel piano regionale dei trasporti,
servizi interferenti con quelli su sede fissa;
b)
individuano la rete dei servizi di cui al comma 3, art. 7;
c)
individuano le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento
dell'offerta dei servizi di trasporto e indicano le modalità per
l'effettuazione degli stessi in conformità all'art. 14, comma 5 del decreto
legislativo;
d)
individuano gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del
trasporto pubblico locale;
e)
definiscono, in ottemperanza al regolamento C.E.E. n. 1191 del 1969, modificato
dal regolamento n. 1893 del 1991, le modalità di servizio che, assicurando, in
condizione analoghe, la fornitura di servizi sufficienti, comportano il minimo
costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni di cui all'art.
16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo;
f)
individuano i servizi contenuti nelle unità di rete di cui all'art. 14 per
l'espletamento delle singole procedure concorsuali finalizzate all'affidamento
dei servizi;
g)
individuano interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta
capacità motoria in ottemperanza all'art. 26 della L. 5 febbraio 1992, n. 104
prevedendone l'attuazione da parte dei Comuni.
3.
La Provincia approva i piani di bacino previe conferenze partecipative, secondo
quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale approvata dal Consiglio
regionale con Delib.C.R. 15 settembre 1998, n. 584.
4.
La Provincia definisce i piani di bacino e la rete dei servizi che collegano
due o più bacini tenuto conto dei pareri espressi in sede di conferenza
partecipativa.
5.
Alla conferenza è invitata la Regione.
Art.
13
Piani
di trasporto comunali.
1.
I piani riguardanti l'ambito di traffico di cui all'art. 10 sono predisposti
dai Comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico di cui al D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 individuati da un atto di Giunta.
2.
Tali piani in particolare:
a)
contengono la rete dei servizi compresi nell'ambito di traffico comunale ed
eventualmente i servizi individuati all'art. 10, comma 2;
b)
individuano le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento
dell'offerta dei servizi di trasporto, nonché le modalità per l'effettuazione
dei servizi anche in conformità all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo;
c)
individuano gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del
trasporto pubblico locale;
d)
individuano, in ottemperanza al regolamento C.E.E. n. 1191 del 1969, modificato
dal regolamento n. 1893 del 1991, le modalità di servizio che, assicurando in
condizioni analoghe la fornitura di servizi sufficienti comportano il minimo
costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni di cui all'art.
16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo;
e)
individuano i servizi contenuti nelle unità di rete per l'espletamento delle
singole procedure concorsuali finalizzate all'affidamento dei servizi;
f)
individuano interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta
capacità motoria.
Art.
14
Unità
di rete.
1.
Per unità di rete si intende il complesso dei servizi di trasporto pubblico
locale contenuti nei piani di competenza dei rispettivi enti locali.
2.
Per l'affidamento dei servizi vengono espletate procedure concorsuali riferite
all'unità di rete di cui al comma 1, con esclusione dei servizi in aree a
domanda debole, di quelli destinati a persone con ridotta capacità motoria e
dei servizi di collegamento con le reti primarie su gomma, per ciascuno dei
quali vengono espletate procedure concorsuali autonome.
3.
In nessun caso è consentito l'affidamento dei servizi in subconcessione.
4.
Per l'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 2, si applica la procedura
ristretta di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.
158.
Art.
15
Programmi
triennali.
1.
Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con
riferimento ai servizi minimi la Giunta regionale, in attuazione al piano regionale
dei trasporti definisce indicazioni e criteri per la predisposizione e adozione
dei programmi triennali di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo,
nonché per la ripartizione e attribuzione delle risorse destinate al
finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti.
2.
La Provincia adotta, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le
associazioni dei consumatori i programmi triennali di cui all'art. 14, comma 3,
del decreto legislativo, che individuano:
a)
la rete e l'organizzazione dei servizi minimi compresi nei piani relativi agli
ambiti di programmazione di cui agli articoli 12 e 13, nonché i servizi
regionali su gomma;
b)
le risorse da destinare all'esercizio di ogni unità di rete e agli
investimenti;
c)
le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
d)
le iniziative per l'integrazione modale e tariffaria;
e)
le modalità di determinazione delle tariffe ordinarie e speciali;
f)
il sistema di monitoraggio dei servizi;
g)
le azioni per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento
ambientale.
3.
La Provincia, ai fini dell'adozione del programma triennale, tenendo anche
conto delle proposte dei Comuni, elabora la proposta del programma medesimo e
convoca una apposita conferenza partecipativa.
4.
La Provincia, entro 30 giorni dallo svolgimento della conferenza partecipativa,
trasmette la proposta del programma triennale alla Giunta regionale che lo
approva entro 60 giorni, apportando le modifiche necessarie al fine di
assicurare la conformità con quanto previsto al comma 1.
Art.
16
Investimenti.
1.
La Giunta regionale predispone la programmazione degli investimenti
raccordandola con quella dello Stato e degli Enti locali mediante la
sottoscrizione di appositi accordi di programma.
2.
Per l'individuazione delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto incluso il
materiale rotabile ferroviario, nonché dell'ammontare delle risorse necessarie,
delle fonti di finanziamento, degli accordi di programma fra i soggetti
interessati e i rispettivi tempi di realizzazione, si applicano le norme di cui
all'art. 15 del decreto legislativo.
3.
Per quanto attiene i mezzi di trasporto e le relative attrezzature e beni
strumentali, la Giunta regionale, previa intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM,
approva specifici piani contenenti:
a)
l'individuazione dei mezzi di trasporto anche non convenzionali finalizzati ad
assicurare la completa mobilità dei cittadini compresi quelli a ridotta
capacità motoria;
b)
le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento;
c)
i soggetti assegnatari dei mezzi.
4.
La Giunta regionale, per gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, tiene conto
delle seguenti priorità:
a)
investimenti che riducono al minimo l'impatto ambientale e la congestione del
traffico;
b)
investimenti che determinano il maggior cofinanziamento da parte degli Enti
locali;
c)
investimenti per favorire la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria.
5.
Le risorse sono assegnate alle Province nell'ambito delle priorità e secondo
gli accordi di programma sottoscritti. La Provincia esercita le funzioni di
vigilanza sull'applicazione degli stessi.
TITOLO
III
Funzioni,
competenze e organizzazione dei servizi di T.P.L.
Capitolo
I - Funzioni e competenze
Art.
17
Funzioni
e competenze della Regione.
1.
La Regione svolge i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico
di interesse regionale e locale, di cui agli artt. 8, 9, 10 e 14 del decreto
legislativo, nonché i compiti di indirizzo coordinamento, allocazione delle
risorse, vigilanza, monitoraggio, nei limiti della presente legge e del decreto
legislativo.
2.
In particolare:
a)
redige il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti in armonia
con le previsioni del piano urbanistico territoriale e tenendo conto della
programmazione degli Enti locali;
b)
definisce gli indirizzi di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) e comma 3 del
decreto legislativo;
c)
provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie fra le
Province per l'esercizio dei servizi minimi individuati nei programmi triennali
e per gli investimenti;
d)
svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, relative ai servizi di
trasporto su gomma di gran turismo e di interesse regionale ed interregionale,
anche su proposta degli enti locali e le funzioni amministrative relative ai
servizi di gran turismo e di interesse interregionale;
e)
svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione,
relative ai servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo
e all'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
f)
approva i piani triennali e definisce i servizi minimi;
g)
svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività
conferite agli enti locali per effetto della presente legge;
h)
garantisce il funzionamento dell'Osservatorio del sistema trasportistico
regionale in attuazione all'art. 3, nell'ambito del sistema informativo
territoriale di cui alla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, artt. 35 e 36;
i)
contribuisce a promuovere lo sviluppo dell'Aeroporto regionale dell'Umbria e
del complesso dei servizi aerei.
3.
Il Consiglio regionale svolge le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b) e
la Giunta regionale quelle di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h) ed
i).
Art.
18
Funzioni
e competenze della Provincia.
1.
In attuazione dell'art. 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo, sono delegate
alla Provincia, nelle forme e con le modalità di cui alla presente legge, le
seguenti funzioni di programmazione e di amministrazione.
2.
In particolare la Provincia:
a)
approva la rete dei servizi di cui al comma 3, art. 7, compresi i servizi
lacuali;
b)
predispone ed adotta i programmi triennali di cui all'art. 15;
c)
espleta le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, compresi quelli
regionali, e la stipula dei relativi contratti per i servizi di bacino e per
quelli che collegano più bacini. Qualora i servizi interessino il territorio
delle due Province, le relative funzioni sono conferite alla Provincia nel cui
territorio il servizio origina;
d)
eroga ai Comuni le risorse finanziarie per gli obblighi derivanti dai contratti
di servizio, come previsto nei programmi triennali;
e)
stipula gli accordi di programma per gli investimenti di cui all'art. 16,
nonché assegna ai Comuni i contributi previsti;
f)
svolge le funzioni in materia sanzionatoria relative ai compiti conferiti con
la presente legge, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 5 dicembre 1997, n.
42;
g)
svolge le funzioni relative all'accertamento di cui all'art. 5, ultimo comma
del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, relative al riconoscimento, ai fini della
sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della
idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle
fermate;
h)
rilascia l'autorizzazione di cui agli artt. 82 e 87 del D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285;
i)
svolge le funzioni amministrative relative all'esercizio dei servizi regionali
su gomma;
l)
svolge le funzioni di cui all'art. 10, comma 2.
3.
Vigila sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui
risultati del medesimo e invia alla Regione i dati e i risultati della
rendicontazione relativa ai contratti di servizio.
4.
Sono attribuite alle Province, ai sensi del decreto legislativo, le seguenti
funzioni:
a)
la predisposizione e l'approvazione dei piani di bacino;
b)
l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri
finanziari a carico del proprio bilancio o in cofinanziamento con i Comuni;
c)
i compiti amministrativi e le funzioni nel settore del trasporto lacuale.
5.
Coordina nel complesso le politiche di trasporto pubblico locale di tutti gli
altri enti locali (2).
Art.
19
Funzioni
e competenze del Comune.
1.
In attuazione all'art. 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo, sono delegate
al Comune le funzioni di programmazione e amministrative nelle forme e con le
modalità di cui alla presente legge.
2.
In particolare il Comune:
a)
svolge le funzioni relative all'affidamento dei servizi di competenza e
concorre alla individuazione della rete dei servizi dei piani di cui agli artt.
12 e 13;
b)
partecipa alla programmazione dei servizi destinati alla mobilità delle persone
a ridotta capacità motoria di cui all'art. 26, comma 3, della L. 5 febbraio
1992, n. 104 e svolge le funzioni amministrative per la relativa gestione;
c)
partecipa alla definizione dei programmi triennali di cui all'art. 15;
d)
partecipa, anche attraverso gli accordi di programma, alla definizione degli
investimenti di cui all'art. 16;
e)
svolge gli adempimenti di cui all'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo,
sentite le Comunità montane e le Organizzazioni sindacali, anche previa intesa
con i Comuni limitrofi, relativi ai servizi di trasporto pubblico nei territori
a domanda debole, proponendone l'inclusione nei programmi triennali;
f)
svolge, se compreso fra i Comuni di cui all'art. 10, comma 1, le funzioni
relative all'affidamento dei servizi e alla stipula dei contratti, riguardanti
i servizi individuati con le modalità di cui all'art. 10, comma 2;
g)
eroga il corrispettivo previsto dai contratti di servizio;
h)
svolge le funzioni in materia sanzionatoria, relativamente a quelle conferite
con la presente legge, salvo quanto previsto dalla L.R. 5 dicembre 1997, n. 42;
i)
rilascia l'autorizzazione di cui agli artt. 82 e 87 del D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285;
l)
svolge le funzioni relative all'accertamento di cui all'art. 5, ultimo comma
del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, relativi al riconoscimento, ai fini della
sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della
idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché nell'ubicazione delle
fermate.
3.
Vigila sulla regolarità, sulla qualità e sui risultati del servizio e invia
alla Provincia i dati ed i risultati della rendicontazione annuale previsti dai
contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi
Enti.
4.
Sono attribuite ai Comuni, ai sensi del decreto legislativo, le seguenti
funzioni:
a)
la predisposizione e l'approvazione dei piani comunali di cui all'art. 13;
b)
l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri
finanziari a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento
con la Provincia.
Art.
20
Servizi
per i territori montani.
1.
Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo, per i servizi di
trasporto aggiuntivi a quelli minimi individuati da Province, Comuni e Comunità
montane, l'atto di individuazione dei medesimi è trasmesso alla Giunta
regionale che, entro 30 giorni può formulare osservazioni. L'avvenuto decorso
del suddetto termine costituisce espressione della prevista intesa.
Capitolo
II - Organizzazione dei servizi
Art.
21
Servizi
minimi.
1.
La Giunta regionale, in attuazione all'art. 16 del decreto legislativo,
definisce, previa conferenza partecipativa di cui all'art. 6 della legge
regionale approvata dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 15 settembre 1998,
n. 584 sentite le Organizzazioni sindacali confederali e le Associazioni dei
consumatori, il livello dei servizi minimi in termini qualitativamente e
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei
cittadini, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle
seguenti priorità:
a)
collegare i nuclei e i centri abitati alla rete dei servizi amministrativi,
socio-sanitari, culturali, nonché garantire il pendolarismo scolastico e
lavorativo, assicurando idonea accessibilità a tutti i cittadini che si trovano
nel territorio della Regione;
b)
privilegiare, nelle aree per la residenza e per gli insediamenti produttivi, la
riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento da emissioni;
c)
assicurare la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria;
d)
utilizzare le forme di trasporto che maggiormente valorizzano le qualità
naturali e storico culturali del territorio regionale.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, i piani previsti agli artt. 12 e 13, nonché
i programmi di cui all'art. 15, anche per conseguire gli obiettivi fissati
dall'art. 16 del decreto legislativo, individuano, sulla base delle risorse
disponibili, prioritariamente:
a)
l'integrazione fra le reti di trasporto, garantendo, in particolare, servizi di
adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa, con frequenza
cadenzata secondo la programmazione degli stessi;
b)
l'eliminazione dei servizi su gomma interferenti con quelli su sede fissa,
destinando gli investimenti disponibili all'adeguamento, all'ammodernamento e
all'ampliamento dei servizi ferroviari e degli altri su sede fissa, per conseguire
adeguati tempi di percorrenza e frequenza temporale.
3.
La Giunta regionale destina prioritariamente, per la realizzazione di quanto
stabilito al comma 2, relativamente agli investimenti necessari, le risorse
previste negli accordi di programma sottoscritti con lo Stato, di cui all'art.
15 del decreto legislativo, anche, con l'eventuale utilizzo dei fondi previsti
dalla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.
Art.
22
Modalità
per l'affidamento dei servizi.
1.
In attuazione all'art. 18 del decreto legislativo, gli enti concedenti affidano
i servizi di trasporto pubblico locale, con eccezione di quelli di cui agli
artt. 8 e 9 del decreto legislativo, ciascuno secondo la propria competenza,
con procedure concorsuali.
2.
Gli eventuali soci privati delle società pubbliche o a capitale pubblico che
gestiscono i servizi sono individuati tramite procedure concorsuali, anche in
conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di
servizi e sulla costituzione delle società miste.
3.
Non sono ammesse alle procedure concorsuali di cui al comma 1, le società
controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o comunque
azioniste o detentrici di quote sociali delle stesse, qualora alla procedura
concorsuale partecipi la società controllante, o collegata o azionista.
4.
Per le finalità di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo, i servizi
possono essere affidati direttamente alle società derivanti dalla
trasformazione per un periodo non superiore a due anni con la stipula del
relativo contratto di servizio. Decorso tale termine i servizi sono affidati
facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui al presente articolo.
5.
Gli enti concedenti, per l'individuazione del gestore dei servizi di trasporto
pubblico locale, valutano sempre e comunque anche la qualità del servizio
offerto.
6.
Per le finalità di cui al comma 1, sono ammesse alle procedure concorsuali le
imprese di trasporto con documentata esperienza nel settore.
Art.
23
Contratti
di servizio.
1.
I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico
locale con qualsiasi modalità effettuati e sono stipulati, per i servizi di
rispettiva competenza, dagli enti concedenti con le imprese affidatarie. La
Regione sottoscrive i contratti relativi nei limiti dei servizi minimi a
garanzia della relativa copertura finanziaria.
2.
Agli oneri a carico degli enti contraenti, previsti dai contratti di servizio,
devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili.
3.
I contratti di servizio contengono iniziative per un miglioramento del rapporto
ricavi e costi.
4.
Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone lo
schema per i bandi di gara e per i contratti di servizio.
Art.
24
Contenuto
dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei servizi.
1.
I contratti di servizio sono stipulati ai sensi dell'art. 19 del decreto
legislativo e in particolare contengono:
a)
il periodo di validità comunque non superiore a sei anni;
b)
l'oggetto del contratto;
c)
le caratteristiche dei servizi offerti e il programma analitico di esercizio;
d)
i casi in cui può o deve essere variato il programma;
e)
l'impegno dell'affidatario ad utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a
garantire la sicurezza e la qualità del servizio;
f)
gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione,
comfort e pulizia dei veicoli utilizzati nonché in termini di regolarità e di
affidabilità dei servizi, di puntualità delle singole corse, di informazione
all'utenza, di rispetto per l'ambiente e della carta dei servizi;
g)
la struttura tariffaria adottata;
h)
gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria per
le prestazioni oggetto del contratto nonché gli eventuali incentivi dipendenti
dal miglioramento dell'efficienza, le modalità e i tempi dei rispettivi
pagamenti, gli eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura
tariffaria;
i)
l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale;
l)
i casi di revisione degli importi pattuiti e i limiti di percentuali entro cui
può essere prevista la revisione;
m)
le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria
del servizio;
n)
le sanzioni in caso di mancata osservanza del contenuto del contratto e i casi
di risoluzione del medesimo;
o)
la ridefinizione dei rapporti relativamente ai lavoratori dipendenti e al
capitale investito dall'affidatario, in caso di discontinuità nell'entità dei
servizi durante il periodo del contratto;
p)
l'obbligo di applicare per le singole tipologie di servizio i rispettivi
livelli di contrattazione collettiva;
q)
l'obbligo dell'affidatario di fornire, su supporto cartaceo o informatico i
dati riguardanti la qualità, la carta dei servizi e la rendicontazione annuale
dei dati di bilancio riclassificati ai sensi della normativa vigente o di
specifiche disposizioni regionali;
r)
le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte
dell'ente affidante;
s)
le procedure da osservare in caso di controversie.
2.
L'affidatario, in particolare, è comunque tenuto al rispetto dei seguenti
obblighi, anche se non espressamente contenuti nel contratto:
a)
garantire la puntualità, la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio;
b)
ad utilizzare mezzi e materiale rotabile aventi requisiti previsti dalle norme
vigenti, in particolare autobus immatricolati da non più di 15 anni;
c)
ad applicare al personale dipendente, che deve essere in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, i contratti collettivi della categoria di
appartenenza;
d)
a garantire un servizio di qualità e di informazione all'utenza;
e)
a fornire all'ente affidante, alla Regione e alla Provincia, i dati ritenuti
necessari e richiesti dagli stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
f)
ad adottare la carta dei servizi, di cui alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994.
3.
I contratti di servizio sono aggiornati ogni tre anni, sulla base dei programmi
triennali di cui all'art. 15. Nel caso che non comportino oneri aggiuntivi, i
gestori dei servizi sono tenuti immediatamente ad adeguarsi senza alcun
ulteriore contributo.
4.
L'ente concedente, in particolare è tenuto:
a)
ad assicurare la copertura finanziaria per il periodo di vigenza del contratto;
b)
ad assicurare il trasferimento delle risorse nel rispetto delle scadenze
previste nel contratto;
c)
a rispettare le condizioni d'esercizio indicate nel contratto stesso.
5.
Nel contratto di servizio, per la risoluzione delle eventuali controversie
conseguenti all'applicazione del comma 3, è previsto un Collegio arbitrale.
6.
Il Collegio di cui al comma 5, è composto da un rappresentante dell'ente concedente,
un rappresentante del gestore, e un componente con funzioni di presidente,
sorteggiato tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti con almeno 5
anni di iscrizione.
7.
Per ricavi di traffico si intendono i ricavi derivanti dai titoli di viaggio
venduti, dalla pubblicità sui mezzi di trasporto e gli eventuali contributi
versati dagli enti locali a compensazione di tariffe agevolate o di mancati
adeguamenti tariffari.
8.
Per l'affidamento dei servizi, nei piani di competenza degli Enti locali,
devono essere indicate le potenzialità di remunerazione dei servizi ivi
previsti, individuate sulla base degli introiti accertati negli ultimi tre anni
o di quelli presunti per le linee di nuova istituzione.
9.
I dati relativi alla redditività e ai costi dei servizi possono essere riferiti
ad aree omogenee di servizio qualora non siano disponibili quelli per linea.
Tali dati sono comunicati alla Regione da Province e Comuni entro il termine
perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque
annualmente,
per essere messi a disposizione degli enti concedenti e della pianificazione
regionale.
Art.
25
Modalità
di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi.
1.
In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente gestore si applicano le
seguenti disposizioni:
a)
al gestore che cessa il servizio per qualsiasi causa non spetta alcun
indennizzo;
b)
il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è
disciplinato dall'art. 26, allegato A), al R.G. 8 gennaio 1931, n. 148, con
l'applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria,
nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere;
c)
i beni strumentali acquistati con contributi pubblici, sono ceduti all'impresa
subentrante al prezzo di mercato risultante dai listini prezzi delle riviste a
livello nazionale più accreditate, abbattuto della percentuale di finanziamento
pubblico utilizzata al momento dell'acquisto ed incrementato del valore residuo
iscritto al bilancio derivante da interventi di grande manutenzione.
2.
In sede di approvazione di bilancio, i gestori dei servizi del trasporto
pubblico locale, redigono, separatamente, l'elenco dei beni strumentali con
l'indicazione del valore economico determinato con le modalità di cui al comma
1, lettera c) e ne trasmettono copia all'ente concedente.
Art.
26
Assetto
societario delle aziende di trasporto pubblico locale.
1.
In conformità alle disposizioni della L. 28 dicembre 1995 n. 549, art. 2, comma
51, lettera a), e ai principi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 4,
lettera b), al fine di separare i compiti di programmazione da quelli di
gestione e produzione dei servizi e al fine di contribuire all'effettivo
superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi e
all'introduzione di regole di concorrenzialità, la Regione promuove la
riduzione delle quote di partecipazione di ogni singola istituzione concedente
al di sotto dei limiti previsti dal codice civile per le società collegate,
favorendo l'ingresso di altre istituzioni.
2.
Le istituzioni concedenti, al 10 gennaio 2001, non possono superare la misura
del 35 per cento, quale quota di partecipazione nelle aziende di trasporto
pubblico locale.
3.
Dal 1° gennaio 2001 ferma restando la competenza dell'ente locale in ordine
alla stipula dei contratti di servizio e ad ogni successivo adempimento,
qualora non sia stata raggiunta la quota di cui al comma 2, le procedure concorsuali
per la scelta del gestore dei servizi vengono espletate dalla Regione.
Art.
27
Normativa
europea.
1.
I contratti di servizio sono predisposti nel rispetto delle disposizioni
contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/C.E.E.,
così come modificato dal regolamento 1893/91/C.E.E., nonché nel rispetto dei
principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla Carta
dei servizi, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 gennaio 1994.
Art.
28
Comunità
tariffaria.
1.
La Giunta regionale stabilisce le modalità per la realizzazione della comunità
tariffaria. Gli Enti locali sono tenuti all'attuazione della stessa, anche con l'inserimento
prioritario degli oneri necessari nei programmi di cui all'articolo 15.
2.
Le aziende che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale devono
adeguare le tecnologie dei mezzi di trasporto a quelle idonee a realizzare la
comunità tariffaria.
Art.
29
Immatricolazione
autovetture.
1.
I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nei casi previsti
all'art. 7, comma 1, della L. l5 gennaio 1992, n. 21, possono immatricolare
l'autovettura a nome degli organismi previsti nel suddetto comma 1.
TITOLO
IV
Norme
finali, finanziarie e transitorie
Art.
30
Poteri
sostitutivi regionali.
1.
In caso di inerzia da parte degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni
conferite, la Giunta regionale dispone specifici interventi sostitutivi con le
modalità previste nella legge regionale approvata dal Consiglio regionale con
Delib.C.R. 15 settembre 1998, n. 584.
Art.
31
Vigilanza
e controllo.
1.
Gli enti concedenti esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici
per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto
pubblico locale di rispettiva competenza.
2.
I funzionari, ai quali sono attribuiti i compiti di vigilanza, devono essere
muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dalle amministrazioni di
appartenenza.
Art.
32
Norma
finanziaria.
1.
Per il finanziamento di quanto previsto nella presente legge è istituito il
fondo regionale trasporti.
2.
Le risorse destinate al trasporto pubblico locale sono allocate in separati
capitoli di bilancio e in particolare:
a)
risorse destinate all'effettuazione dei servizi ferroviari;
b)
risorse-destinate agli investimenti per i servizi ferroviari e dell'aeroporto
regionale dell'Umbria;
c)
risorse destinate all'effettuazione dei servizi su sede fissa esclusi quelli
ferroviari;
d)
risorse destinate agli investimenti della rete dei servizi su sede fissa,
esclusa la rete ferroviaria;
e)
risorse destinate all'effettuazione dei servizi su gomma e lacuali;
f)
risorse destinate agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e
materiale rotabile per i servizi su gomma e lacuali.
3.
La Giunta regionale provvede annualmente all'assegnazione delle risorse in
attuazione della presente legge, dettando anche i criteri per garantire quote
di risorse minime su cui ogni Ente locale può fondare la sua programmazione di
settore.
4.
Le risorse destinate ai servizi su gomma non devono essere inferiori allo
stanziamento previsto per le medesime finalità nella legge di bilancio 1998.
5.
All'onere derivante dalle funzioni conferite con la presente legge si provvede
annualmente con legge di bilancio.
6.
Con legge di bilancio o di variazione dello stesso si provvederà alle
necessarie dotazioni regionali.
Art.
33
Modifiche
della L.R. 13 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.
1. (3).
2. (4).
Art.
34
Norme
transitorie.
1.
La Regione approva il piano regionale dei trasporti entro sei mesi dalla
promulgazione della presente legge.
2.
Gli Enti locali adempiono a quanto previsto agli articoli 9, 12, 13, 14, e 15
entro sei mesi dalla pubblicazione del piano regionale di cui al comma 1.
3.
Le risorse destinate all'effettuazione dei servizi del trasporto pubblico locale,
esclusi i servizi ferroviari ed aerei, sono ripartite fino al 2000 in
conformità alla L.R. 15 gennaio 1997, n. 2 e alla L.R. 5 dicembre 1997, n. 42,
articolo 7.
4.
Le concessioni e gli altri atti di affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale, comprese le sub concessioni, in essere alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, sono prorogati, fino al 31 dicembre 2000,
stipulando contratti di servizio dal 1° gennaio 2000.
5.
Le procedure concorsuali di cui alla presente legge sono espletate in tempo
utile per l'affidamento dei servizi dal 1° gennaio 2001.
6.
In sede di prima applicazione della presente legge, la rete dei servizi minimi,
compresi quelli ferroviari, può essere individuata prima dell'approvazione del
piano regionale dei trasporti e degli atti pianificatori degli enti locali da
parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con
le procedure di cui all'articolo 21, al fine di garantire il rispetto dei tempi
previsti al precedente comma 5.
Art.
35
Abrogazione
di norme.
1.
Sono abrogate, dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti norme:
a)
L.R. 4 novembre 1981, n. 74;
b)
L.R. 17 agosto 1979, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, ad
esclusione dell'art. 7 e dell'art. 12, comma 5;
c)
L.R. 13 marzo 1995, n. 10, ad esclusione degli articoli 10 e 11, e dell'art. 9
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001;
d)
L.R. 20 agosto 1981, n. 58;
e)
L.R. 11 agosto 1982, n. 34.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(2)
Vedi, anche, l'art. 75, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
(3)
Aggiunge i commi 3 e 4 all'art. 10, L.R. 13 marzo 1995, n. 10.
(4)
Aggiunge il n. 18) al comma 1 dell'art. 11, L.R. 13 marzo 1995, n. 10.