L.R.
9 aprile 1998, n. 11 (1).
Norme
in materia di impatto ambientale (2) (3).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 aprile 1998, n. 26, S.O. n. 1.
(2)
Le direttive 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e 97/11/CE del
Consiglio del 3 marzo 1997, nonché il D.P.R. 12 aprile 1996, pubblicati nel
Bollettino Ufficiale in appendice alla presente legge, sono riportati come
provvedimento autonomi in quest'Opera.
(3)
Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 22.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Oggetto.
1.
La Regione dell'Umbria con la presente legge detta norme in materia di
valutazione di impatto ambientale nel rispetto delle disposizioni della
direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 337, come modificata dalla Direttiva
97/11/CE del 3 marzo 1997, e degli indirizzi di cui al D.P.R. 12 aprile 1996.
Art.
2
Soggetti
del procedimento.
1.
La Giunta regionale, sentiti gli enti locali territorialmente competenti, si
esprime sulla compatibilità ambientale delle opere individuate ai sensi della
presente legge, avvalendosi dell'ufficio competente che svolge l'istruttoria
promuovendo specifica conferenza dei servizi.
2.
Il soggetto pubblico o privato che predispone i progetti da sottoporre alla
procedura di valutazione di impatto ambientale è denominato soggetto
proponente.
Art.
3
Ambito
di applicazione.
1.
I progetti indicati nell'allegato A) di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e quelli
di ampliamento o trasformazione delle opere esistenti quando da tali interventi
derivi un impianto o un'opera che nel complesso presenti le caratteristiche
dell'Allegato "A", limitatamente agli interventi di ampliamento o
trasformazione, sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto
ambientale. Alla stessa procedura sono sottoposti i progetti indicati nell'allegato
B) di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, qualora ricadano, anche parzialmente, nelle
aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e
della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonché nelle aree di particolare
interesse agricolo, di particolare interesse naturalistico ambientale e in
quelle ove sono presenti risorse idriche, come specificatamente indicate dal
piano urbanistico territoriale ai sensi e per gli effetti della legge regionale
27 dicembre 1983, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni.
2.
Per i progetti di cui agli allegati A) e B) del D.P.R. 12 aprile 1996 i quali
ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree di cui al comma 1, le
soglie dimensionali sono ridotte nella misura prevista dall'articolo 1 comma 5
del D.P.R. 12 aprile 1996.
3.
Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale qualora
la Giunta regionale ne verifichi la necessità secondo le modalità di cui
all'art. 4 e sulla base degli elementi di cui all'Allegato D) del D.P.R. 12
aprile 1996:
a)
i progetti indicati nell'allegato B) di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, che non
ricadono nelle aree di cui al comma 1;
b)
gli interventi di ampliamento o trasformazione delle opere esistenti, quando da
tali interventi derivi un impianto o un'opera che nel complesso presenti le
caratteristiche e le dimensioni di quelle elencate nell'Allegato B) di cui al
D.P.R. 12 aprile 1996.
4.
Non sono assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale i
progetti di opere o di interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle
norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo
imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato
di
emergenza
ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Qualora l'opera
eseguita d'urgenza permanga per più di un anno sul territorio, essa verrà
sottoposta a interventi di mitigazione di impatto secondo verifiche e
prescrizioni formulate dalla Giunta regionale.
TITOLO
II
Norme
di procedura
Art.
4
Procedura
di verifica.
1.
I soggetti che intendono realizzare le opere di cui all'art. 3, comma 3,
sottopongono il relativo progetto alla procedura di verifica, presentando alla
Giunta regionale apposita domanda. Alla domanda sono allegati nel numero di
copie richieste:
a)
progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio
1994, n. 109;
b)
dichiarazione di cui all'articolo 5 comma 2, lett. e) resa nei termini di cui
al comma 9 dello stesso articolo;
c)
rapporto ambientale sottoscritto da tecnici abilitati contenente tutte le
informazioni e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti
che le opere possono avere sull'ambiente, tenuto conto degli elementi di
verifica di cui all'allegato D) del D.P.R. 12 aprile 1996.
2.
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione di cui
al comma 1 la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio
competente nonché sulla base degli elementi di verifica, dichiara la necessità
di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale,
ovvero la esclusione dello stesso da tale procedura dettando eventuali
prescrizioni. Il termine può essere rinnovato una sola volta per ulteriori
quindici giorni, in presenza di motivate necessità su conforme disposizione
della Giunta regionale, dandone comunicazione all'interessato.
3.
Il Presidente della Giunta regionale, decorsi i termini di cui al precedente
comma, nei quindici giorni successivi assume in merito le eventuali proprie
determinazioni sul progetto presentato.
4.
La inutile decorrenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'esclusione
del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.
5.
Le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 e l'elenco delle decorrenze dei termini
di cui al comma 4 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell'Umbria.
6.
Presso l'Area operativa assetto del territorio - piano urbanistico territoriale
competente per l'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale è
istituito un registro delle procedure di verifica, nel quale sono annotate le
domande e i relativi esiti; chiunque può prenderne visione senza formalità.
Art.
5
Procedura
di valutazione di impatto ambientale.
1.
Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera da assoggettare alla
procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 3, comma
1, presenta alla Giunta regionale apposita domanda.
2.
Alla domanda è allegata la seguente documentazione nel numero di copie
richiesto:
a)
progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio
1994, n. 109;
b)
studio di impatto ambientale, a firma di tecnici abilitati, redatto secondo
quanto previsto all'articolo 6 ed all'allegato C) del D.P.R. 12 aprile 1996 e
dagli articoli 3, 4, 5 e allegati I e II del D.P.C.M. 27 dicembre 1988;
c)
attestazione delle avvenute presentazioni di cui al comma 4;
d)
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di
avvenuta richiesta di pubblicazione di cui al comma 5;
e)
dichiarazione del sindaco sulla compatibilità urbanistica dell'opera.
3.
Ai soggetti i cui progetti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono assoggettati
alla procedura di valutazione di impatto ambientale, è richiesta a
completamento, la documentazione di cui al precedente comma.
4.
La domanda e la documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 sono
presentate, a cura del soggetto proponente, presso la Provincia e i Comuni nel
cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera, nonché presso gli Enti
di gestione delle aree naturali protette ricomprese nel progetto. La sola
domanda è presentata a cura del soggetto proponente presso i Comuni confinanti,
adiacenti al territorio in cui è prevista la realizzazione dell'opera. Entro e
non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Provincia,
i Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette comunicano il
proprio parere alla Giunta regionale (4).
5.
Alla domanda è data pubblicità, a cura e spese del soggetto proponente,
mediante pubblicazione di annuncio su uno dei quotidiani regionali di maggiore
diffusione e nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
6.
Il Comune o i Comuni nel cui territorio l'opera deve essere realizzata,
assicurano l'immediato deposito della domanda e degli allegati. Chiunque può
prenderne visione o estrarne copia a proprie spese e presentare osservazioni
alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 5 nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell'Umbria.
7.
Nel caso di progetti che possono determinare rilevanti impatti sul territorio
di altre regioni confinanti, la Giunta regionale trasmette la domanda e la
documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 alle Regioni interessate, le
quali comunicano il proprio parere nel termine di trenta giorni.
8.
La mancata acquisizione dei pareri di cui ai precedenti commi non determina la
improcedibilità dell'istruttoria.
9.
La dichiarazione del sindaco di cui al comma 2, lettera e), è resa entro venti
giorni dalla richiesta.
Art.
6
Conferenza
dei servizi.
1.
Accertata la completezza della documentazione, si procede all'istruttoria della
domanda mediante una conferenza dei servizi. A tal fine, la domanda e relativi
allegati, entro dieci giorni dal ricevimento sono trasmessi ai servizi
interessati ed agli altri Enti invitati alla conferenza dei servizi.
2.
La conferenza è convocata entro i quindici giorni successivi alla scadenza del
termine di cui all'articolo 5, comma 6, previo avviso ai soggetti di cui al
comma 3 da parte del responsabile del procedimento. La conferenza si conclude
nei successivi quaranta giorni ed esamina, oltre ai rapporti istruttori, tutte
le osservazioni pervenute. L'avviso di convocazione è inviato al soggetto
proponente.
3.
Alla conferenza sono invitati a partecipare gli enti di cui al comma 4
dell'articolo 5, gli enti e gli organi centrali o periferici dello Stato
coinvolti nel procedimento, nonché il soggetto titolare delle funzioni
dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 21
gennaio 1994, n. 61.
Partecipano
altresì alla conferenza dei servizi i responsabili, o loro delegati, dei
servizi regionali coinvolti nel procedimento, garantendo comunque la presenza
di professionalità riferite all'economia, alla chimica, geologia, scienze
naturali, biologia, agronomia, igiene, sanità, meteorologia, sociologia e
architettura. Il soggetto proponente ha diritto a presenziare alle riunioni per
l'eventuale contraddittorio di cui all'articolo 9, comma 4 del D.P.R. 12 aprile
1996, avvalendosi della facoltà di eventuale assistenza tecnico-legale.
4.
Le determinazioni concordate nell'ambito della conferenza sostituiscono a tutti
gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta, gli assensi, i pareri e gli
atti abilitativi richiesti per l'esecuzione e la realizzazione dell'opera.
5.
Al termine dell'istruttoria ed in relazione alle determinazioni della
conferenza dei servizi è predisposta una relazione conclusiva sulla base della
quale la Giunta regionale pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale di
cui all'articolo 7.
6.
La relazione conclusiva è redatta dal responsabile del procedimento entro venti
giorni dalla conclusione della conferenza dei servizi ed è comprensiva dei
risultati del contraddittorio previsto dal presente articolo e della
valutazione di ogni singola osservazione. Nei successivi quindici giorni la
Giunta regionale si esprime sulla compatibilità ambientale dell'opera.
7.
Qualora la particolare complessità dell'opera oggetto di verifica e di
procedura di valutazione di impatto ambientale richieda l'apporto di
particolari competenze derivanti da professionalità ed esperienza, il
responsabile del procedimento propone alla Giunta regionale di acquisire, nella
conferenza dei servizi, specifiche e qualificate valutazioni di appositi
esperti, pur restando fermi i tempi per l'espletamento della procedura.
Art.
7
Giudizio
di compatibilità ambientale.
1.
La Giunta regionale pronuncia il giudizio motivato in ordine alla compatibilità
ambientale dell'intervento, valido per 5 anni dalla data dell'emanazione,
dettando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il
monitoraggio delle opere o degli impianti, nonché le modalità con le quali sono
fornite le necessarie garanzie di natura finanziaria attraverso la stipula di
apposita convenzione, o atto d'obbligo, registrata e trascritta.
2.
Per le materie non di competenza regionale, qualora non valutate nell'ambito
della conferenza dei servizi, il soggetto proponente dovrà acquisire gli atti autorizzativi
competenti.
3.
Il giudizio di compatibilità ambientale è trasmesso all'Amministrazione
competente al rilascio del provvedimento amministrativo, che consente in via
definitiva la realizzazione dell'opera, la quale si uniforma a quanto ivi stabilito.
Il giudizio di compatibilità ambientale è altresì trasmesso al soggetto
proponente.
4.
In ogni caso è fatto divieto di dare corso all'inizio dei lavori in mancanza
del giudizio di compatibilità ambientale.
5.
Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale sono comunicati
anche ai soggetti convocati per la partecipazione al procedimento e sono
pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
Art.
8
Intese
regionali.
1.
Nel caso di progetti ricadenti in parte sul territorio di altre regioni
confinanti, il giudizio di compatibilità ambientale è reso dalle Regioni
interessate, promuovendo le intese di cui all'articolo 11 del D.P.R. 12 aprile
1996.
TITOLO
III
Disposizioni
finali
Art.
9
Archivio
degli studi di impatto ambientale e informazione al Ministero dell'ambiente.
1.
Ai fini della conservazione della documentazione e degli studi di impatto
ambientale, dei documenti e degli atti inerenti i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale conclusi, si applicano le disposizioni regionali in
materia di conservazione e pubblicità degli atti e relative documentazioni.
2.
A cura della Giunta regionale, con cadenza annuale, viene data informazione al
Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale in corso, nonché ogni altra utile
informazione.
Art.
10
Azioni
cautelari.
1.
Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali e locali in materia
e le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora i lavori
per la realizzazione delle opere di cui agli elenchi degli allegati A) e B) del
D.P.R. 12 aprile 1996 siano iniziati in assenza del giudizio di compatibilità
ambientale,
ovvero senza che sia stata avviata la procedura di verifica nei casi previsti
dall'articolo 3, comma 3, il sindaco del Comune interessato ordina l'immediata
sospensione dei lavori fino all'emanazione del giudizio di compatibilità
ambientale, ovvero all'esito della verifica ed assegna un termine perentorio
per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica.
2.
Qualora le opere siano state realizzate in difformità dal provvedimento di
compatibilità ambientale o dalle prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo
4, o comunque in violazione della presente legge, il sindaco del Comune
interessato ordina la immediata sospensione dei lavori ed assegna al soggetto
proponente un termine non superiore a 6 mesi per i necessari adeguamenti.
3.
Qualora le opere realizzate sulla base degli esiti della procedura di
valutazione di impatto ambientale non siano utilizzate secondo le prescrizioni
e modalità stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, il sindaco
ordina la sospensione dell'utilizzazione dell'opera e fissa un termine per
consentire l'uso conforme della stessa. Decorso inutilmente tale termine, il
sindaco inibisce l'uso delle opere stesse.
4.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave e ferme le sanzioni
amministrative di legge, il sindaco applica nei confronti del soggetto inadempiente
una ammenda corrispondente ai danni ambientali provocati, in maniera diretta ed
indiretta, determinati con apposita conferenza di servizi, alla quale
partecipano i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, eventualmente coadiuvati
da specifiche professionalità.
5.
Qualora il sindaco non abbia proceduto agli adempimenti previsti ai commi 1, 2,
3 e 4, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.
Art. 11
Norma finale.
1.
La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, determina:
a)
gli schemi di domanda di cui agli articoli 4 e 5;
b)
lo schema dell'annuncio da pubblicare di cui all'articolo 5, comma 5;
c)
lo schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo, di cui all'articolo 7
comma 1, per garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel giudizio di
compatibilità ambientale;
d)
i periodi di sospensione dei termini fissati nella presente legge, da
aggiornarsi annualmente.
2.
La Giunta regionale, scaduti i termini fissati dalla direttiva comunitaria
97/11/CE del 3 marzo 1997 per il suo recepimento nell'ordinamento legislativo
nazionale, si impegna ad adottare e presentare al Consiglio regionale, entro i
successivi novanta giorni, una specifica normativa per il recepimento della
direttiva comunitaria.
Art.
12
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di
lire 50.000.000, da iscrivere in termini di competenza e di cassa al capitolo
5820 di nuova istituzione denominato "Spese per istruttorie, studi,
indagini, consulenze, pubblicazioni in materia di valutazione di impatto
ambientale".
2.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con quota della disponibilità
che sarà appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 6120 dello stato
di previsione della spesa del bilancio 1998.
3.
La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni - è autorizzata ad apportare al
bilancio di previsione 1998 le conseguenti variazioni sia in termini di
competenza che di cassa.
4.
Per gli anni 1999 e successivi l'onere di cui al precedente comma 1, sarà
annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Appendice
(5)
(4)
Vedi l'art. 22, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
(5)
Le direttive 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e 97/11/CE del
Consiglio del 3 marzo 1997, nonché il D.P.R. 12 aprile 1996, pubblicati nel
Bollettino Ufficiale in appendice alla presente legge, sono riportati come
provvedimento autonomi in quest'Opera.