L.R.
5 dicembre 1997, n. 39 (1).
Grande
Giubileo del 2000. Costituzione di un fondo speciale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 dicembre 1997, n. 62.
Art.
1
Costituzione
di un fondo speciale.
1.
È costituito presso la Regione un fondo per contribuire a far fronte ai
programmi ed alle attività regionali concernenti esclusivamente il grande
Giubileo del 2000.
2.
Il fondo è utilizzato:
a)
per contribuire al cofinanziamento di progetti che la Regione intende
presentare ai sensi dell'art. 1 della L. 7 agosto 1997, n. 270;
b)
per promuovere e contribuire alla realizzazione di spettacoli, mostre ed eventi
culturali non previsti dalla L. 7 agosto 1997, n. 270, quali attività originali
e tipiche dell'offerta turistica e culturale dell'Umbria in occasione del Giubileo.
Art.
2
Modalità
di attuazione.
1.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione regionale, stabilisce i
progetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), la quota di finanziamento
regionale per la realizzazione di ciascun progetto nonché i programmi e le
modalità di realizzazione della attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b)
da attuare anche con altri soggetti pubblici e privati.
Art.
3
Norma
finanziaria.
1.
Alla costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è destinata,
per l'anno 1997, la somma di lire 1.500.000.000 da iscrivere in termini di
competenza e di cassa al cap. 9775 di nuova istituzione nel bilancio regionale
1997, denominato «Fondo per interventi concernenti il grande Giubileo del
2000».
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con pari
disponibilità del Fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1996,
elenco n. 5, n. ordine 6, allegato a detto bilancio.
3.
La disponibilità relativa all'anno 1996 di cui al comma 2 è iscritta nella
competenza dell'anno 1997 in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6, della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23.
4.
La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, legge di contabilità - è autorizzata ad apportare al
bilancio 1997 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di
cassa.
5.
Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata
annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69 comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.