L.R. 5 dicembre 1997, n. 39 (1).

Grande Giubileo del 2000. Costituzione di un fondo speciale.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 dicembre 1997, n. 62.

 

Art. 1

Costituzione di un fondo speciale.

 

1. È costituito presso la Regione un fondo per contribuire a far fronte ai programmi ed alle attività regionali concernenti esclusivamente il grande Giubileo del 2000.

2. Il fondo è utilizzato:

a) per contribuire al cofinanziamento di progetti che la Regione intende presentare ai sensi dell'art. 1 della L. 7 agosto 1997, n. 270;

b) per promuovere e contribuire alla realizzazione di spettacoli, mostre ed eventi culturali non previsti dalla L. 7 agosto 1997, n. 270, quali attività originali e tipiche dell'offerta turistica e culturale dell'Umbria in occasione del Giubileo.

 

 

Art. 2

Modalità di attuazione.

 

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione regionale, stabilisce i progetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), la quota di finanziamento regionale per la realizzazione di ciascun progetto nonché i programmi e le modalità di realizzazione della attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) da attuare anche con altri soggetti pubblici e privati.

 

 

Art. 3

Norma finanziaria.

 

1. Alla costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è destinata, per l'anno 1997, la somma di lire 1.500.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 9775 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1997, denominato «Fondo per interventi concernenti il grande Giubileo del 2000».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con pari disponibilità del Fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1996, elenco n. 5, n. ordine 6, allegato a detto bilancio.

3. La disponibilità relativa all'anno 1996 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 1997 in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

4. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità - è autorizzata ad apportare al bilancio 1997 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69 comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.