L.R.
23 gennaio 1996, n. 3 (1).
Nuove
norme sul funzionamento dei gruppi consiliari (1-bis).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 31 gennaio 1996, n. 6.
(1-bis)
Legge modificata con L.R. 20 marzo 2001,
n. 7.
Art.
1
Funzionamento.
1.
L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi consiliari, per l'esplicazione dei loro
compiti, la disponibilità di strutture, servizi e personale, ed assegna ad essi
contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale secondo le norme della
presente legge.
Art.
2
Strutture
e servizi.
1.
A ciascun gruppo, in proporzione alla sua consistenza numerica, è assegnata una
sede arredata ed attrezzata secondo gli standard degli altri uffici del
Consiglio regionale.
2.
Con apposito atto l'Ufficio di presidenza determina la dotazione, le modalità e
i limiti di utilizzo di mezzi di comunicazione e di informazione, quali
terminali, telefax, personal computer, fotocopiatrici ed una o più linee
telefoniche interne ed esterne.
3.
I canoni di noleggio e le spese di utilizzazione delle attrezzature di cui al
comma 2 sono a carico del bilancio del Consiglio regionale entro i limiti
stabiliti dall'Ufficio di presidenza.
Art.
3
Personale.
1.
I Gruppi si avvalgono di segreterie di supporto tecnico-amministrativo con la
seguente dotazione organica:
a)
due unità per i gruppi da uno a tre consiglieri;
b)
tre unità per i gruppi da quattro a cinque consiglieri;
c)
cinque unità per i gruppi da sei a otto consiglieri;
d)
sei unità per i gruppi di nove consiglieri o più.
2.
Le segreterie sono equiparate ad un servizio, ai sensi del vigente ordinamento
degli uffici regionali, ed alla loro direzione è preposto un funzionario di
VIII qualifica.
Art.
4
Assegnazione
del personale.
1.
Alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica di ciascuna segreteria
provvede l'Ufficio di presidenza su proposta del presidente del Gruppo.
2.
Il personale può essere scelto tra il personale del ruolo unico regionale,
nonché tra quello dipendente da enti regionali, enti locali, dallo Stato e da
altri enti pubblici, in posizione di distacco o di comando, disposto
dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta dell'Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale.
3.
Per i posti non coperti ai sensi del precedente comma, i Gruppi consiliari
possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall'art. 3, a
contratti di prestazione d'opera e a rapporti di lavoro dipendente con
contratto privatistico fino ad un massimo di due unità per ciascun Gruppo, il
cui onere è anticipato mensilmente fino alla concorrenza, per ciascun
contratto, del trattamento lordo iniziale mensile spettante ad un dipendente
regionale di VI qualifica e degli eventuali maggiori oneri derivanti da
versamenti INPS, INAIL, e T.F.R.
4.
Tutti i rapporti di cui al comma precedente si intendono comunque cessati alla
scadenza di ciascuna legislatura.
5.
Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste dal comma 1 dell'art. 3,
ai gruppi consiliari è corrisposto un ulteriore importo pari al trattamento
economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con
esclusione delle quote INPS, INAIL e T.F.R.
Art.
5
Contributo
alle spese di funzionamento.
1.
Per le esigenze connesse all'attività dei Gruppi, fermo restando quanto
previsto all'art. 4, comma 3, è istituito per ciascun Gruppo un fondo per il
pagamento delle seguenti spese:
a)
stampa manifesti e pubblicazioni;
b)
studi convegni e consulenze;
c)
postali e telefoniche;
d)
trasferte, missioni e spese di rappresentanza;
e)
cancelleria;
f)
libri, riviste, giornali periodici e quotidiani.
2.
Il fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il cassiere
del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota mensile pari a L.
1.200.000 per ciascun Gruppo, quale ne sia la consistenza, più lire 400.000 per
ogni consigliere iscritto al Gruppo e all'eventuale somma di cui al comma 5 del
precedente art. 4.
Art.
6
Interessi
sui conti.
Gli
interessi maturati sui conti di cui all'articolo precedente sono accreditati
direttamente dal cassiere al bilancio del Consiglio regionale.
Art.
7
Controlli.
1.
I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di
presidenza entro il mese di febbraio di ogni anno, ai fini del controllo della corrispondenza
tra spese effettuate e finalità di cui al comma 1 dell'art. 5 e secondo lo
schema indicato nella tabella «A» allegata alla presente legge, una nota
riepilogativa dell'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente,
relativi alle spese di funzionamento di cui all'art. 5 e agli eventuali
contributi per il personale di cui all'art. 4, terzo comma. Unitamente alla
nota deve essere presentata la documentazione della situazione di cassa al 31
dicembre.
2.
Il mancato adempimento di tali prescrizioni determina la sospensione della
corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge.
3.
Alla fine della legislatura, e comunque in caso di estinzione o trasformazione
del gruppo, la nota riepilogativa è predisposta con riferimento al periodo ricompreso
fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
regionale, ovvero quella dell'estinzione o della trasformazione del Gruppo.
Alla
nota riepilogativa è allegato un inventario dei beni del Gruppo consiliare.
4.
I beni risultanti dall'inventario, all'inizio della legislatura successiva,
sono assegnati al Gruppo che subentra ovvero trasferiti al patrimonio del
Consiglio regionale.
Art.
8
Regolamento.
1.
L'Ufficio di presidenza, entro 30 giorni dall'approvazione della presente
legge, adotta un regolamento con il quale disciplina tempi e modalità per
l'erogazione dei contributi e delle quote di cui agli artt. 4 e 5.
Art.
9
Abrogazione.
1.
È abrogata la legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34 e successive
modificazioni.
Art.
10
Copertura
finanziaria.
1.
Gli oneri previsti nella presente legge gravano sul bilancio interno del
Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti recati dal bilancio
di previsione dell'esercizio in corso al capitolo 5 del bilancio del Consiglio
regionale.
Tabella
A
Nota
di riepilogo
(Anno:)EntrateContributi
per il funzionamentoContributi per il personaleTotale
entrateUscitePersonaleConsulenzeStudiLibriStampaPostaliTrasferteegiornalimanifestitelef.econvegnirivistepublicitaricancell.missioniTotaliFirmato:(Il
residente del Gruppo Consiliare)(Il Responsabile della Segreteria)