L.R. 28 agosto 1995, n. 38 (1).

Partecipazione ed adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 settembre 1995, n. 45.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La Giunta regionale, in armonia con gli articoli 4, 7 e 17 dello Statuto è autorizzata a partecipare, in concorso con le altre istituzioni pubbliche, religiose e civili, e con le organizzazioni sociali, alla Fondazione «Umbria contro l'usura», purché lo scopo indicato nell'atto costitutivo e nello statuto sia quello di soccorrere e prestare assistenza, anche legale, a chiunque, vittima di usura, si sia rivolto all'autorità giudiziaria ed altresì di porre in essere ogni iniziativa idonea per la prevenzione del fenomeno dell'usura, concorrendo a tutelare ed a promuovere nella collettività regionale una cultura della legalità.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità, la fondazione potrà concedere sussidi e prestare idonee garanzie per agevolare l'accesso al credito a favore di vittime dell'usura, secondo le norme dello statuto.

 

 

Art. 2

Costituzione della Fondazione.

 

1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, è autorizzato su conforme deliberazione della Giunta regionale, al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione dell'Umbria in qualità di ente fondatore.

 

 

Art. 3

Norma finanziaria.

 

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di L. 250.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, come segue:

- quanto a L. 150.000.000 al cap. 790 di nuova istituzione denominato: «Concorso della Regione dell'Umbria alla costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione Umbria contro l'usura»;

- quanto a L. 100.000.000 al cap. 795 di nuova istituzione denominato: «Contributo annuale della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura».

2. All'onere complessivo di L. 250.000.000 di cui al precedente comma si fa fronte con la disponibilità che sarà appositamente prevista nel fondo globale al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa per il 1995.

3. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa, di cui ai precedenti commi, sarà annualmente stabilita con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

Art. 4

Relazione annuale.

 

1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio, entro il 31 marzo, una relazione sulla attività svolta dalla Fondazione nell'anno precedente, anche al fine di concorrere a monitorare l'andamento del fenomeno dell'usura nel territorio regionale.