L.R. 7 marzo 1994, n. 7 (1).

Sub delega ai Comuni delle funzioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 16 marzo 1994, n. 11.

 

 

Capo I - Decentramento delle funzioni amministrative

 

Art. 1

Oggetto.

 

1. Con la presente legge la Regione disciplina le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 e dal relativo regolamento di esecuzione, adottato con D.M. 4 giugno 1993, n. 248, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

Art. 2

Sub-delega ai Comuni.

 

1. Sono sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, delegate al Presidente della Giunta regionale dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, nel rispetto della presente legge e degli indirizzi attuativi emanati dalla Giunta regionale.

2. Il Sindaco è sub-delegato ad esercitare le seguenti funzioni amministrative:

a) la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398 così come disciplinato dall'art. 19 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248 e dall'art. 3 della presente legge;

b) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'art. 2 commi 3 e 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112;

c) il sub-ingresso per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda così come disciplinato dall'art. 16 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248;

d) l'estensione merceologica della autorizzazione alla vendita ai sensi della legislazione vigente;

e) la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 1991, n. 112;

f) l'irrogazione delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 6 della legge 28 marzo 1991, n. 112.

3. Il Sindaco, accertata la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti soggettivi previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 e dal relativo regolamento di esecuzione provvede al rilascio della autorizzazione nell'ambito dei parametri di cui all'art. 5, comma 2, fornendo trimestralmente alla Regione i dati sulle autorizzazioni e sui posteggi assentiti.

4. I Comuni danno comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio ed agli altri Comuni interessati, delle avvenute cessazioni di attività.

 

 

Art. 3

Conversione dette autorizzazioni.

 

1. Entro il periodo di un anno dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, i Comuni effettuano la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, in autorizzazioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112, con le modalità previste dall'art. 19 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248.

2. La competenza alla conversione delle autorizzazioni di cui al comma 1, spetta al Comune di residenza del titolare della autorizzazione, ovvero ad uno dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti a scelta dell'interessato, qualora il titolare dell'autorizzazione sia residente fuori regione.

3. Il Comune che ha provveduto alla conversione del titolo autorizzativo deve darne immediata comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio e, nei casi in cui il titolo autorizzativo convertito riguardi posteggi siti in altri comuni, a tutti i Comuni interessati.

 

 

Capo II - Indirizzo e vigilanza

 

Art. 4

Criteri di indirizzo e di programmazione.

 

1. Il Consiglio regionale emana i criteri programmatori previsti dall'art. 2, comma 3 della legge 28 marzo 1991, n. 112.

 

 

Art. 5

Funzioni di coordinamento e di indirizzo della Regione.

 

1. La Giunta regionale coordina l'esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di commercio su aree pubbliche, mediante l'emanazione di direttive ai Comuni.

2. La Giunta regionale fissa, nel rispetto dei criteri programmatori di cui all'art. 4, e sentita la commissione di cui all'art. 4 punto 3 della legge 28 marzo 1991, n. 112, le modalità e i parametri numerici, nell'ambito dei quali è consentito da parte del sindaco, il rilascio di nuove autorizzazioni.

3. La Giunta regionale emana entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli indirizzi attuativi per l'esecuzione della stessa.

4. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente commissione consiliare sullo stato di applicazione dei criteri di indirizzo e programmatori di cui all'art. 4.

 

 

Art. 6

Vigilanza e potere sostitutivo.

 

1. La funzione di vigilanza spetta alla Giunta regionale.

2. Nei casi di accertata inerzia o ingiustificato ritardo, per ciò che attiene agli atti obbligatori relativi alle funzioni amministrative sub-delegate, la Giunta regionale nomina un Commissario per l'adozione dei necessari provvedimenti, che si avvale delle strutture dei Comuni delegati.

 

 

Capo III - Norme finali

 

Art. 7

Ricorsi.

 

1. Avverso i provvedimenti adottati dai Comuni, è consentita opposizione al Sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla loro emanazione.

2. In caso di rigetto dell'opposizione il provvedimento, comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, dovrà essere motivato dopo aver acquisito il parere del competente ufficio regionale.

 

 

Art. 8

Norme transitorie.

 

1. Le istanze di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112 che siano state inoltrate alla Regione od ai Comuni a partire dalla data di entrata in vigore di tale legge, dovranno essere ripresentate con le modalità e nei termini previsti dai criteri regionali di cui all'art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.