L.R.
24 gennaio 1994, n. 1 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1994 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 febbraio 1994, n. 5.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1994 è stato poi approvato con L.R. 21 giugno
1994, n. 18.
Articolo
unico
1.
Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23,
legge regionale di contabilità, sono autorizzati, per il primo trimestre
dell'anno finanziario 1994 l'accertamento e la riscossione delle entrate,
nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del
bilancio
per l'anno 1993, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo
dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli
stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1993.
2.
Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 1994
le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale
bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento
frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o
comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque
reiscritte alla competenza dell'anno 1994 ai sensi e per gli effetti dell'art.
53, quinto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con L.R. 19
luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la
limitazione di cui al precedente primo comma.
4.
Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1994 in conto
residui passivi propri, nonché gli impegni ed i pagamenti in conto residui di
stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso
primo comma del presente articolo.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.