L.R. 5 febbraio 1991, n. 3 (1).

Aumento della tassa regionale di circolazione (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 febbraio 1991, n. 7.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 così come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'aliquota della tassa automobilistica regionale è stabilita nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale, prevista dall'art. 4-bis del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con legge 27 novembre 1989, n. 384.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (3).

 

 

 

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.