Reg.
15 dicembre 1989, n. 41 (1).
Regolamento
interno della Consulta per le questioni comunitarie (2).
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 20 dicembre 1989, n 52.
(2)
La Consulta per le questioni comunitarie è stata soppressa dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
1
1.
Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge
regionale 3 dicembre 1984, n. 46, disciplina l'organizzazione ed il
funzionamento della Consulta regionale per le questioni comunitarie (3).
(3)
La Consulta per le questioni comunitarie è stata soppressa dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
2
1.
Nello svolgimento della propria attività la Consulta è assistita dall'Ufficio
coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari.
2.
La Consulta può avvalersi altresì della collaborazione di altri uffici
regionali, nonché di esperti per le questioni attinenti alle proprie finalità
(4).
(4)
La Consulta per le questioni comunitarie è stata soppressa dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
3
1.
I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura
regionale.
2.
Nell'ipotesi di assenza di un componente, senza giustificato motivo, a tre
sedute consecutive, lo stesso è dichiarato decaduto con deliberazione della
Consulta.
3.
Alla sostituzione dei componenti cessati per dimissioni, decadenza o morte
provvede il Presidente della Giunta regionale previa designazione o elezione da
parte, dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale
n. 46/1984 come modificato dalla legge regionale 26 aprile 1985, n. 30 (5).
(5)
La Consulta per le questioni comunitarie è stata soppressa dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
4
1.
La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo
delegato.
2.
La Consulta si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni volta che il Presidente
lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di un terzo dei componenti o di uno
degli Organi della Regione (6).
(6)
La Consulta per le questioni comunitarie è stata soppressa dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
5
1.
Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza
della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, che deve avvenire
nello stesso giorno della prima convocazione, è necessaria la presenza di
almeno un quarto dei componenti.
2.
Le determinazioni della Consulta sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
3.
La convocazione della Consulta deve essere diramata dal Presidente, unitamente
all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della seduta.
4.
Ciascun componente della Consulta può chiedere l'iscrizione di argomenti
all'ordine del giorno (7).
(7)
La Consulta per le questioni comunitarie è stata soppressa dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
6
1.
Le votazioni sono effettuate di norma a scrutinio palese.
2.
Ogni volta che la decisione investa persone, nonché ne faccia richiesta almeno
un terzo dei componenti, si procede a scrutinio segreto (8).
(8)
La Consulta per le questioni comunitarie è stata soppressa dall'art. 1 e dalla
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Art.
7
1.
Il Presidente svolge i seguenti compiti:
a)
rappresenta la Consulta;
b)
convoca e presiede le sedute, fissandone l'ordine del giorno;
c)
dà esecuzione alle delibere della Consulta;
d)
cura i rapporti con gli organi regionali;
e)
coordina l'attività delle commissioni;
f)
cura i rapporti con i mezzi di informazione, garantendo anche una corretta
conoscenza delle posizioni minoritarie (9).
(9)
La Consulta per le questioni comunitarie è stata soppressa dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
8
1.
Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere l'oggetto delle
discussioni, le determinazioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2.
Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario
dell'Ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari, nominato
dalla Giunta regionale (10).
(10)
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Art.
9
1.
La Consulta si articola in commissioni, che svolgono attività di studio e
proposta.
2.
Le competenze delle singole commissioni sono individuate con deliberazioni
della Consulta.
3.
Ciascun componente della Consulta deve essere presente in almeno una
commissione.
4.
Ogni commissione elegge tra i suoi membri un coordinatore (11).
(11)
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Art.
10
1.
La Consulta istituisce al proprio interno un Comitato di presidenza, di cui
fanno parte, oltre al Presidente, i coordinatori delle commissioni.
2.
Le competenze del Comitato sono individuate dalla Consulta con propria
deliberazione; ad esso non possono comunque essere demandati compiti che
spettano alla Consulta nella sua interezza (12).
(12)
La Consulta per le questioni comunitarie è stata soppressa dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.