L.R.
21 dicembre 1989, n. 42 (1).
Adeguamento
delle indennità di presenza ai componenti del Comitato regionale di controllo e
delle sue sezioni.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 1989, n 53.
Art.
1
Nuova
misura dell'indennità.
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1990, ai componenti effettivi e supplenti del
Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate è corrisposta una
indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del
Collegio nella misura di:
a)
lire 90.000 al Presidente;
b)
lire 65.000 agli altri componenti.
Art.
2
Indennità
collegate.
1.
Le indennità dei componenti di organismi regionali, la cui determinazione è
collegata alla misura dell'indennità dei componenti del Comitato regionale di
controllo restano invariate negli importi stabiliti ai sensi della L.R. 14
aprile 1987, n. 22.
Art.
3
Norma
finanziaria.
1.
L'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 97.000.000,
graverà sul cap. 250 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali
dal 1990 in poi e troverà copertura finanziaria nella previsione del programma
1.03.1.03 del bilancio pluriennale 1990/1992.