L.R.
29 agosto 1989, n. 32 (1).
Interventi
in agricoltura. Variazione al bilancio preventivo regionale per l'esercizio
finanziario 1989 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 13 settembre 1989, n. 37, S.O., n. 1.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1989 è stato approvato con L.R. 2 maggio 1989,
n. 13.
Art.
1
1.
È autorizzata, per l'anno 1989, la complessiva spesa di lire 35.465.000.000 in
termini di competenza e di lire 31.685.689.150 in termini di cassa per gli
interventi in agricoltura e foreste indicati nella tabella n. 3 allegata alla
presente legge.
2.
È, altresì, accantonata, sul fondo globale del cap. 9710, la somma di lire
2.304.310.850 in termini di competenza e di cassa per far fronte a successivi
provvedimenti per la realizzazione di programmi di area in materia di
agricoltura.
3.
Gli interventi previsti al primo comma della presente legge saranno realizzati
in conformità del programma adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
8 novembre 1986, n. 752.
4.
All'onere di complessive lire 37.769.310.850 di cui ai precedenti commi 1 e 2
si fa fronte come segue:
-
quanto a lire 30.818.000.000 con la quota di spettanza della Regione Umbria
sullo stanziamento dell'anno 1989 di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8
novembre 1986, n. 752, come da riparto effettuato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica con delibera del 2 maggio
1989;
-
quanto a lire 2.722.000.000 con la quota di spettanza della Regione Umbria
sullo stanziamento dell'anno 1989 di cui all'art. 6 della stessa legge n.
752/1986, parimenti ripartito dal CIPE con la medesima delibera del 2 maggio
1989;
-
quanto a lire 4.229.310.850 con le operazioni di storno dai capitoli dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989,
indicate nella allegata tabella n. 2.
5.
L'art. 1, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1988, n. 41, è così
sostituito: «4. Con leggi di bilancio o di variazione dello stesso sarà
disposto, nell'esercizio 1990, avvalere sulle assegnazioni recate per detto anno
dall'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, il reintegro degli
stanziamenti di cui alla tabella n. 3 allegata alla presente legge».
6. (3).
(3)
Sostituisce il comma 4 dell'art. 1, L.R. 1° settembre 1988, n. 41.
Art.
2
l.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1989 sono apportate le
variazioni di cui alle tabelle n. l, 2 e 3 allegate alla presente legge.
2.
La descrizione del cap. 7667 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale è così sostituita: «Spese per impianti cooperativi di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici».
3.
La denominazione del capitolo 3910 dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale è così sostituita: «Fondo per far fronte agli oneri di
carattere generale derivanti dall'applicazione del Reg. CEE n. 797/85 e della
L.R. n. 11/1988».
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Allegati
(4).
(4)
Gli allegati, che si omettono, contengono le variazioni al bilancio di
previsione per il 1989, approvato con L.R. 2 maggio 1989, n. 13.