L.R. 22 giugno 1989, n. 20 (1).

Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore di albergo.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 giugno 1989, n. 26.

 

 

Art. 1

Obiettivi e finalità.

 

1. La Regione dell'Umbria, riconoscendo come essenziali ai fini dello sviluppo economico e sociale l'attività turistico-ricettiva, promuove la ulteriore qualificazione delle figure professionali che in essa operano.

2. In tale ambito - ed in attuazione dell'art. 11 primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» - la Regione disciplina, con la presente legge, la figura professionale di direttore di albergo.

 

 

Art. 2

Definizione.

 

1. È direttore di albergo chi, professionalmente, presta la propria attività presso una unità ricettiva alberghiera, con compiti di direzione amministrativa e tecnica e con assunzione delle relative responsabilità gestionali ed operative.

2. L'attività in oggetto, quale che sia il rapporto contrattuale, deve comunque essere prestata a titolo esclusivo e con continuità presso una determinata unità ricettiva.

 

 

Art. 3

Obblighi dei titolari di albergo.

 

1. A ciascuna unità ricettiva alberghiera - autosufficiente sotto il profilo dei servizi - che sia classificata a tre stelle con almeno 60 posti-letto, ovvero a quattro stelle, a cinque stelle o a cinque stelle lusso, è preposto un direttore di albergo, che può essere anche persona diversa dal titolare - che costituisce punto di riferimento nel rapporto tra clientela e amministrazione alberghiera.

2. Nessuna unità ricettiva alberghiera, di cui al primo comma, può rimanere senza direttore per più di 90 giorni.

3. Il sindaco del Comune competente per territorio, dietro segnalazione dell'Ufficio turismo-industria alberghiera della Regione, dispone la sospensione dell'attività ricettiva alberghiera che abbia violato l'obbligo di cui al primo e secondo comma.

4. Durante la vacanza nella direzione dell'unità ricettiva, la proprietà è tenuta ad affidare la supplenza ad altro soggetto, anche non abilitato ai sensi della presente normativa, e deve darne notizia immediatamente alla Regione mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Ufficio turismo-industria alberghiera.

5. Durante la supplenza, è facoltà della Regione disporre sopralluoghi presso l'unità ricettiva, per accertare la funzionalità ed il buon andamento del servizio.

 

 

Art. 4

Abilitazione tecnico-professionale.

 

1. L'attestato di abilitazione alla professione di direttore di albergo viene rilasciato dalla Regione, previo superamento di apposito esame indetto ai sensi della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e del Reg. 12 luglio 1988, n. 21.

2. La Regione può organizzare, anche mediante convenzioni con istituti, enti ed associazioni, corsi di formazione e di preparazione all'esame di cui al comma 1 (2).

 

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 5 marzo 1999, n. 4.

 

 

Art. 5

Requisiti di ammissione all'esame.

 

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di direttore di albergo occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extra-comunitari che hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) età non inferiore agli anni diciotto;

d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma conseguito all'estero, per il quale sia stata valutata l'equipollenza (3).

 

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 5 marzo 1999, n. 4.

 

 

Art. 6

Esame di abilitazione.

 

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di direttore di albergo deve essere presentata alla Regione dell'Umbria - Giunta regionale - Ufficio turismo-industria alberghiera, secondo le modalità di cui al Reg. 12 luglio 1988, n. 21.

2. Nella domanda gli aspiranti debbono indicare la lingua o le lingue estere nelle quali intendono sostenere l'esame abilitante.

3. Per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore di albergo l'esame consiste nelle seguenti prove:

a) Prova scritta:

tecnica alberghiera: metodologie di conduzione alberghiera, della ristorazione e turistico-ricettive;

nozioni di marketing turistico-ricettivo; istituzioni di amministrazione e contabilità alberghiera; nozioni di informatica; geografia turistica.

b) Prova orale:

gli argomenti della prova scritta, legislazione turistica regionale e nazionale, nozioni elementari di diritto privato, cultura generale. Conversazione obbligatoria in una o due lingue estere, di cui almeno una compresa tra quelle di cui all'art. 4, lett. c) del Reg. 12 luglio 1988, n. 21.

4. Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia conseguito l'idoneità nella prova scritta.

L'idoneità finale si consegue ottenendo esito positivo in entrambe le prove della sessione.

5. Chi, avendo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore di albergo per una sola lingua estera, intendesse estendere la propria abilitazione ad una seconda allo scopo di ottenere i requisiti previsti al secondo comma, dell'art. 7, può, in una successiva sessione, sostenere il solo colloquio nella lingua estera prescelta.

 

 

Art. 7

Elenco regionale.

 

1. L'esercizio della professione di direttore di albergo è subordinato all'iscrizione nell'elenco regionale, istituito ai sensi del comma 2.

2. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco dei direttori di albergo residenti nella Regione dell'Umbria.

Nell'elenco sono iscritti a domanda:

a) coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale ai sensi dell'art. 3;

b) coloro che hanno conseguito analoga abilitazione presso altra regione;

c) i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che documentino il possesso delle conoscenze e attitudini generali e professionali richieste per l'abilitazione all'esercizio della professione mediante certificazione dell'effettivo svolgimento in uno Stato membro, dell'attività di direttore di albergo in analogia a quanto disposto dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.

3. La Giunta regionale con proprio atto, stabilisce le modalità per la documentazione dei requisiti di cui al comma 2, lett. a) e b) (4).

 

(4) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 5 marzo 1999, n. 4. Vedi, anche, l'art. 4 della stessa legge.

 

 

Art. 8

Divieti e sanzioni.

 

1. È fatto divieto a chiunque di esercitare la professione di direttore di albergo in violazione delle norme della presente legge.

2. È inoltre fatto divieto a chiunque di avvalersi della prestazione professionale, quale direttore di albergo, di soggetto non iscritto nell'Albo regionale, ovvero la cui iscrizione è sospesa.

3. La violazione delle citate norme comporta la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

4. In caso di violazione, da parte di un direttore di albergo, di norme regolanti il settore turistico-ricettivo in materia di tariffe e registrazione dei clienti, nonché per comprovati comportamenti gravemente offensivi nei confronti della clientela e contrari alla deontologia professionale e ai doveri dell'ospitalità, si applica:

a) una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 in occasione della prima violazione;

b) la sospensione dall'Albo regionale professione, in caso di recidiva;

c) la cancellazione dall'Albo regionale in caso di recidiva reiterata.

 

 

Art. 9

Vigilanza e controllo.

 

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale.

2. Nei casi di trasgressione a norme di deontologia professionale e/o a principi di ospitalità turistica, la Giunta regionale preventivamente acquisisce motivato parere da parte di apposita Commissione così composta:

a) un dirigente dell'Ufficio turismo-industria alberghiera che la presiede;

b) due rappresentanti della categoria degli albergatori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti in Umbria;

c) un rappresentante della categoria di direttore di albergo;

d) il direttore dell'azienda di promozione turistica competente per territorio.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Ufficio turismo ed industria alberghiera di livello non inferiore al VI (5).

 

(5) Per il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla vigilanza e al controllo di cui al presente articolo, vedi l'art. 37, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

 

 

Art. 10

Norma transitoria.

 

1. Tutti coloro i quali, residenti in un comune dell'Umbria, alla data del 1° marzo 1989 svolgono le funzioni di direttore di albergo in aziende ricettive di cui all'art. 3, nonché coloro i quali - alla data di entrata in vigore della presente legge - le abbiano svolte continuativamente per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, sono iscritti a domanda nell'Albo regionale dei direttori di albergo.

2. La domanda, in carta legale e con firma autenticata, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, alla Regione dell'Umbria - Giunta regionale - Ufficio turismo-industria alberghiera, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ad essa l'interessato deve allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dai titolari delle aziende ricettive presso le quali ha prestato servizio, da cui risultino tutti gli estremi del servizio svolto, nonché certificato attestante la residenza in un comune dell'Umbria.