L.R.
22 giugno 1989, n. 20 (1).
Norme
per l'esercizio dell'attività professionale di direttore di albergo.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 giugno 1989, n. 26.
Art.
1
Obiettivi
e finalità.
1.
La Regione dell'Umbria, riconoscendo come essenziali ai fini dello sviluppo
economico e sociale l'attività turistico-ricettiva, promuove la ulteriore
qualificazione delle figure professionali che in essa operano.
2.
In tale ambito - ed in attuazione dell'art. 11 primo comma, della legge 17
maggio 1983, n. 217, «Legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» - la Regione
disciplina, con la presente legge, la figura professionale di direttore di
albergo.
Art.
2
Definizione.
1.
È direttore di albergo chi, professionalmente, presta la propria attività
presso una unità ricettiva alberghiera, con compiti di direzione amministrativa
e tecnica e con assunzione delle relative responsabilità gestionali ed
operative.
2.
L'attività in oggetto, quale che sia il rapporto contrattuale, deve comunque
essere prestata a titolo esclusivo e con continuità presso una determinata
unità ricettiva.
Art.
3
Obblighi
dei titolari di albergo.
1.
A ciascuna unità ricettiva alberghiera - autosufficiente sotto il profilo dei
servizi - che sia classificata a tre stelle con almeno 60 posti-letto, ovvero a
quattro stelle, a cinque stelle o a cinque stelle lusso, è preposto un
direttore di albergo, che può essere anche persona diversa dal titolare - che
costituisce punto di riferimento nel rapporto tra clientela e amministrazione
alberghiera.
2.
Nessuna unità ricettiva alberghiera, di cui al primo comma, può rimanere senza
direttore per più di 90 giorni.
3.
Il sindaco del Comune competente per territorio, dietro segnalazione
dell'Ufficio turismo-industria alberghiera della Regione, dispone la
sospensione dell'attività ricettiva alberghiera che abbia violato l'obbligo di
cui al primo e secondo comma.
4.
Durante la vacanza nella direzione dell'unità ricettiva, la proprietà è tenuta
ad affidare la supplenza ad altro soggetto, anche non abilitato ai sensi della
presente normativa, e deve darne notizia immediatamente alla Regione mediante
comunicazione scritta da inviarsi all'Ufficio turismo-industria alberghiera.
5.
Durante la supplenza, è facoltà della Regione disporre sopralluoghi presso
l'unità ricettiva, per accertare la funzionalità ed il buon andamento del
servizio.
Art.
4
Abilitazione
tecnico-professionale.
1.
L'attestato di abilitazione alla professione di direttore di albergo viene rilasciato
dalla Regione, previo superamento di apposito esame indetto ai sensi della
legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e del Reg. 12 luglio 1988, n. 21.
2.
La Regione può organizzare, anche mediante convenzioni con istituti, enti ed
associazioni, corsi di formazione e di preparazione all'esame di cui al comma 1
(2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 5 marzo 1999, n. 4.
Art.
5
Requisiti
di ammissione all'esame.
1.
Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione
di direttore di albergo occorre il possesso dei seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono
equiparati i cittadini extra-comunitari che hanno regolarizzato la propria
posizione ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40;
b)
godimento dei diritti civili e politici;
c)
età non inferiore agli anni diciotto;
d)
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma
conseguito all'estero, per il quale sia stata valutata l'equipollenza (3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 5 marzo 1999, n. 4.
Art.
6
Esame
di abilitazione.
1.
La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di direttore di albergo deve essere presentata alla Regione dell'Umbria
- Giunta regionale - Ufficio turismo-industria alberghiera, secondo le modalità
di cui al Reg. 12 luglio 1988, n. 21.
2.
Nella domanda gli aspiranti debbono indicare la lingua o le lingue estere nelle
quali intendono sostenere l'esame abilitante.
3.
Per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore di albergo
l'esame consiste nelle seguenti prove:
a)
Prova scritta:
tecnica
alberghiera: metodologie di conduzione alberghiera, della ristorazione e
turistico-ricettive;
nozioni
di marketing turistico-ricettivo; istituzioni di amministrazione e contabilità
alberghiera; nozioni di informatica; geografia turistica.
b)
Prova orale:
gli
argomenti della prova scritta, legislazione turistica regionale e nazionale,
nozioni elementari di diritto privato, cultura generale. Conversazione
obbligatoria in una o due lingue estere, di cui almeno una compresa tra quelle
di cui all'art. 4, lett. c) del Reg. 12 luglio 1988, n. 21.
4.
Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia conseguito l'idoneità
nella prova scritta.
L'idoneità
finale si consegue ottenendo esito positivo in entrambe le prove della
sessione.
5.
Chi, avendo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di
direttore di albergo per una sola lingua estera, intendesse estendere la
propria abilitazione ad una seconda allo scopo di ottenere i requisiti previsti
al secondo comma, dell'art. 7, può, in una successiva sessione, sostenere il
solo colloquio nella lingua estera prescelta.
Art.
7
Elenco
regionale.
1.
L'esercizio della professione di direttore di albergo è subordinato
all'iscrizione nell'elenco regionale, istituito ai sensi del comma 2.
2.
È istituito presso la Giunta regionale l'elenco dei direttori di albergo
residenti nella Regione dell'Umbria.
Nell'elenco
sono iscritti a domanda:
a)
coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale ai sensi dell'art. 3;
b)
coloro che hanno conseguito analoga abilitazione presso altra regione;
c)
i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che documentino il possesso delle
conoscenze e attitudini generali e professionali richieste per l'abilitazione
all'esercizio della professione mediante certificazione dell'effettivo
svolgimento in uno Stato membro, dell'attività di direttore di albergo in
analogia a quanto disposto dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 23 novembre
1991, n. 392.
3.
La Giunta regionale con proprio atto, stabilisce le modalità per la
documentazione dei requisiti di cui al comma 2, lett. a) e b) (4).
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 5 marzo 1999, n. 4. Vedi, anche,
l'art. 4 della stessa legge.
Art.
8
Divieti
e sanzioni.
1.
È fatto divieto a chiunque di esercitare la professione di direttore di albergo
in violazione delle norme della presente legge.
2.
È inoltre fatto divieto a chiunque di avvalersi della prestazione
professionale, quale direttore di albergo, di soggetto non iscritto nell'Albo
regionale, ovvero la cui iscrizione è sospesa.
3.
La violazione delle citate norme comporta la comminazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4.
In caso di violazione, da parte di un direttore di albergo, di norme regolanti
il settore turistico-ricettivo in materia di tariffe e registrazione dei
clienti, nonché per comprovati comportamenti gravemente offensivi nei confronti
della clientela e contrari alla deontologia professionale e ai doveri
dell'ospitalità, si applica:
a)
una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 in occasione della
prima violazione;
b)
la sospensione dall'Albo regionale professione, in caso di recidiva;
c)
la cancellazione dall'Albo regionale in caso di recidiva reiterata.
Art.
9
Vigilanza
e controllo.
1.
La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente
legge sono esercitate dalla Giunta regionale.
2.
Nei casi di trasgressione a norme di deontologia professionale e/o a principi
di ospitalità turistica, la Giunta regionale preventivamente acquisisce
motivato parere da parte di apposita Commissione così composta:
a)
un dirigente dell'Ufficio turismo-industria alberghiera che la presiede;
b)
due rappresentanti della categoria degli albergatori designati dalle
associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti in
Umbria;
c)
un rappresentante della categoria di direttore di albergo;
d)
il direttore dell'azienda di promozione turistica competente per territorio.
Svolge
le funzioni di segretario un dipendente dell'Ufficio turismo ed industria
alberghiera di livello non inferiore al VI (5).
(5)
Per il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla vigilanza e al
controllo di cui al presente articolo, vedi l'art. 37, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
10
Norma
transitoria.
1.
Tutti coloro i quali, residenti in un comune dell'Umbria, alla data del 1°
marzo 1989 svolgono le funzioni di direttore di albergo in aziende ricettive di
cui all'art. 3, nonché coloro i quali - alla data di entrata in vigore della
presente legge - le abbiano svolte continuativamente per almeno due anni
nell'ultimo quinquennio, sono iscritti a domanda nell'Albo regionale dei
direttori di albergo.
2.
La domanda, in carta legale e con firma autenticata, deve essere inoltrata, a
pena di decadenza, alla Regione dell'Umbria - Giunta regionale - Ufficio
turismo-industria alberghiera, entro e non oltre 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3.
Ad essa l'interessato deve allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio
rilasciata dai titolari delle aziende ricettive presso le quali ha prestato
servizio, da cui risultino tutti gli estremi del servizio svolto, nonché
certificato attestante la residenza in un comune dell'Umbria.