L.R.
22 giugno 1989, n. 18 (1).
Norme
per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida
speleologica e guida equestre.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 giugno 1989, n. 26.
Art.
1
Finalità.
1.
In attuazione dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro
per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta turistica», le presenti norme disciplinano l'esercizio delle
professioni di guida escursionistica, di guida speleologica e di guida equestre
nella Regione dell'Umbria.
Art.
2
Definizione
delle attività.
1.
È guida escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o
gruppi di persone in escursioni all'aria aperta, anche attraverso tracciati e
sentieri prefissati, affrontando difficoltà di percorso non superiori al
secondo grado ed assicurando la necessaria assistenza tecnica, al di fuori
delle attività disciplinate dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante
«Ordinamento della professione di guida alpina».
2.
È guida speleologica chi, per professione, accompagna, persone singole o gruppi
di persone nelle esplorazioni di grotte, anfratti sotterranei e cavità
naturali, assicurando la necessaria assistenza tecnica e le cognizioni
speleologiche nel corso dell'escursione.
3.
È guida equestre chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di
persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria
assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di
transito.
Art.
3
Licenza
per l'esercizio della professione.
1.
Le attività professionali di guida escursionistica, di guida speleologica e di
guida equestre possono essere esercitate, nel territorio della Regione
dell'Umbria, subordinatamente al possesso di apposita licenza rilasciata dal
Comune in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
2.
La licenza viene rilasciata a chi, residente in un Comune dell'Umbria, abbia
conseguito l'attestato di abilitazione di cui all'articolo 5.
3.
Essa deve contenere:
a)
cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché luogo di residenza
dell'interessato;
b)
estremi dell'attestato di abilitazione per l'esercizio della professione;
c)
lingua estera per la quale sia stata eventualmente concessa l'abilitazione.
4.
La licenza è rinnovata annualmente, dietro domanda dell'interessato, da
presentarsi prima della data di scadenza, corredata del certificato medico di
idoneità fisica di cui all'articolo 5, lettera f) di data non anteriore a
trenta giorni.
5.
Il rilascio di ciascuna licenza, come pure ogni variazione, sospensione e
revoca, deve essere immediatamente comunicata dal Comune alla Regione, Ufficio
turismo-industria alberghiera.
Art.
4
Esenzioni
dall'obbligo della licenza.
1.
È esentato dall'obbligo di munirsi della licenza:
a)
chi svolge senza compenso le attività di cui alla presente legge in favore di
soci ed assistiti degli enti di carattere associativo operanti nel settore del
turismo e del tempo libero, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 maggio
1983, n. 217;
b)
chi svolge attività speleologica, escursionistica o equestre nell'ambito del
C.A.I. e della F.I.S.E. ovvero i circoli ed associazioni a carattere sportivo,
nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, ivi compresa quella di
istruzione e tirocinio.
Art.
5
Abilitazione
tecnico-professionale.
1.
Il rilascio della licenza da parte del Comune è subordinato al conseguimento
della abilitazione tecnico-professionale, che viene rilasciata in seguito ad
apposita sessione di esami, organizzata periodicamente dalla Regione
dell'Umbria, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e del Reg. 12
luglio 1988, n. 21.
2.
A detta sessione di esami può prendere parte qualsiasi persona in possesso dei
seguenti requisiti:
a)
maggiore età;
b)
cittadinanza italiana o di Stato membro della C.E.E.;
c)
godimento dei diritti civili e politici;
d)
titolo di studio di scuola secondaria superiore o equipollente;
e)
attestato di partecipazione, con esito positivo, a corsi di qualificazione in
escursionismo, speleologia o equitazione organizzati dagli enti e associazioni
nazionali competenti - anche ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 gennaio
1989, n. 6 - ovvero organizzati o riconosciuti dalle regioni;
f)
idoneità fisica allo svolgimento della specifica professione, attestata da
apposito certificato di medico sportivo.
3.
Per i cittadini degli altri Paesi della C.E.E. l'attestato di cui alla lettera
e) è sostituito da idonea certificazione di positiva partecipazione a corsi di
qualificazione organizzati da enti o associazioni corrispondenti.
4.
La sessione di esami comprende una prova scritta, una prova pratica ed un
colloquio, tesi ad accertare la conoscenza e la padronanza delle tecniche, dei
compiti e delle metodologie propri della professione.
5.
La sessione medesima è integrata, facoltativamente, da un colloquio in una o
più lingue estere - scelte tra quelle elencate alla lettera c) dell'articolo 4
del Reg. 12 luglio 1988, n. 21 - che ne accerti la padronanza da parte del
candidato che ne faccia richiesta all'atto della domanda d'esame.
6.
Le prove d'esame di cui ai commi precedenti sono indette con deliberazione
della Giunta regionale.
Art.
6
Corsi
di formazione.
1.
La Regione dell'Umbria, nel quadro delle attività formative annuali di cui alla
legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, può organizzare corsi finalizzati alla
formazione di guide escursionistiche, di guide speleologiche e di guide
equestri, anche mediante convenzione con associazioni speleologiche, il C.A.I.,
la F.I.S.E. o l'A.N.T.E.
Art.
7
Commissione
d'esame.
1.
La commissione esaminatrice per l'accertamento dell'idoneità
tecnico-professionale, deputata all'espletamento delle procedure d'esame di cui
all'articolo 5, è nominata con deliberazione della Giunta regionale, secondo la
composizione prevista dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1988, n.
19, integrata da:
a)
un rappresentante designato dal C.A.I. per le professioni di guida
escursionistica e guida speleologica;
b)
un rappresentante designato dall'A.N.T.E. per la professione di guida equestre.
Art.
8
Domanda
d'esame.
1.
La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio delle
professioni di cui alla presente legge deve essere presentata alla Giunta
regionale, Ufficio turismo-industria alberghiera, con le modalità previste
dalla legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e dal Reg. 12 luglio 1988, n. 21.
2.
Nella domanda gli aspiranti debbono indicare se intendono essere abilitati
anche all'uso professionale di lingue estere.
Art.
9
Prove
d'esame.
1.
Le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida
escursionistica vertono rispettivamente sulle seguenti materie:
Prova
scritta:
compiti
e norme di esercizio dell'attività professionale, tecnica professionale,
metodologia, orientamento, uso e lettura della cartografia, nozioni di pronto
soccorso;
Prova
pratica:
prova
di escursione, unita alla simulazione di un intervento di soccorso;
Prova
orale:
le
materie della prova scritta, nonché storia degli insediamenti umani e nozioni di
geologia, ambiente naturale, geografia fisica e turistica, metereologia,
organizzazione e legislazione turistica.
2.
Le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida
speleologica vertono rispettivamente sulle seguenti materie:
Prova
scritta:
compiti
e norme di esercizio dell'attività professionale, tecnica professionale,
metodologia, orientamento, uso e lettura della cartografia, nozioni di pronto
soccorso;
Prova
pratica:
prova
di discesa in cavità unita alla simulazione di un intervento di pronto
soccorso;
Prova
orale:
le
materie della prova scritta nonché nozioni di geologia, geografia turistica,
speleologia e organizzazione e legislazione turistica.
3.
Le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida
equestre vertono rispettivamente sulle seguenti materie:
Prova
scritta:
compiti
e norme di esercizio dell'attività professionale, tecnica professionale,
metodologia, orientamento, uso e lettura della cartografia, tecnica di
costruzione degli itinerari, nozioni di pronto soccorso;
Prova
pratica:
esecuzione
di un percorso a cavallo, con adeguate difficoltà tecniche di transito e di
accompagnamento;
Prova
orale:
le
materie della prova scritta nonché nozioni elementari di geografia, ecologia e
metereologia, nonché di organizzazione e di legislazione turistica.
4.
Per chi intende abilitarsi, in ciascuna delle attività di cui alla presente
legge, all'uso professionale di lingue straniere, viene aggiunto il colloquio
nelle lingue prescelte.
5.
I candidati che non conseguano l'idoneità in una prova non possono essere
ammessi a sostenere la successiva.
6.
L'eventuale esito negativo del colloquio in lingua estera non osta al
conseguimento della idoneità finale, ma impedisce solo l'abilitazione all'uso
professionale di quella lingua.
7.
L'idoneità finale è il risultato della idoneità in tutte e tre le prove, con la
eventuale specificazione - in seguito all'esito del colloquio in lingua estera
- della abilitazione all'uso professionale di questa.
Art.
10
Abilitazioni
semplificate.
1.
Gli abilitati all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla presente
legge che intendano abilitarsi anche nelle altre due sono ammessi, a domanda, a
partecipare alla sessione abilitante con dispensa dalla prova scritta, sostenendo
solo la prova pratica ed il colloquio.
2.
Qualora l'abilitato sia già idoneo all'uso professionale di una o più lingue
estere, è dispensato dal colloquio nelle medesime, ai fini del conseguimento
della relativa abilitazione nelle altre figure professionali.
Art.
11
Ulteriori
abilitazioni.
1.
Le guide escursionistiche, le guide speleologiche e le guide equestri che
conseguano l'abilitazione senza uso professionale di lingue estere possono, in
sessioni successive, estendere l'abilitazione medesima all'uso di queste,
chiedendo di sostenere il solo colloquio in una o più lingue.
2.
Parimenti, a professionisti già autorizzati ad usare lingue estere è
consentito, in sessioni successive, estendere la propria abilitazione ad altre
lingue, chiedendo di sostenere il solo colloquio in una o più di queste.
Art.
12
Attestato
di abilitazione.
1.
Sono abilitati all'esercizio delle professioni di cui alla presente legge i
candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi dell'articolo 9.
2.
La Giunta regionale, verificata la regolarità del procedimento ed accertato
l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della
presentazione nella domanda, approva con propria deliberazione - da pubblicarsi
nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria - l'elenco degli abilitati.
3.
L'Assessore regionale al turismo rilascia all'interessato l'attestato di
abilitazione, valido ai fini della concessione della licenza di esercizio da
parte del Comune, con l'eventuale indicazione della lingua o delle lingue
estere per le quali è stato positivamente sostenuto l'esame.
Art.
13
Elenchi
regionali professionali.
1.
Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19, presso la
Regione dell'Umbria, Ufficio turismo-industria alberghiera, sono istituiti gli
elenchi regionali delle guide escursionistiche, delle guide speleologiche e
delle guide equestri, cui vengono iscritti tutti coloro che, essendo residenti
in un comune dell'Umbria, sono in possesso della licenza di cui all'articolo 3.
2.
A tal fine, i Comuni debbono trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di
ogni anno, l'elenco nominativo delle licenze rilasciate, rinnovate e revocate.
3.
All'atto dell'iscrizione prevista dal primo comma, la Giunta regionale rilascia
all'interessato apposito tesserino personale di riconoscimento che deve essere
mantenuto in vista dallo stesso sulla propria persona durante l'espletamento
dell'attività professionale.
4.
Le guide escursionistiche, le guide speleologiche e le guide equestri
eventualmente abilitate all'esercizio della professione in altre regioni che
intendano essere iscritti nell'Elenco della Regione dell'Umbria debbono
produrre domanda all'Ufficio turismo-industria alberghiera, per la ricognizione
della loro qualità.
5.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso
della necessaria licenza per l'esercizio della professione e da un attestato di
non iscrizione nell'Elenco della Regione di provenienza.
6.
Gli elenchi regionali professionali sono pubblicati annualmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'Umbria.
Art.
14
Compensi
professionali.
1.
I compensi per prestazioni di lavoro non subordinati, da applicare per le
professioni di cui alla presente legge, sono fissati annualmente dalla Giunta
regionale.
Art.
15
Divieti.
1.
È fatto divieto a chi esercita le attività professionali di cui alla presente
legge:
a)
di praticare tariffe difformi da quelle stabilite ai sensi dell'articolo 14;
b)
di offrire servizi ed attività propri di altre figure professionali turistiche.
2.
È fatto divieto agli operatori, ad imprese, enti e privati che si avvalgono
della prestazione di guide escursionistiche, di guida speleologica e di guide
equestri di applicare nei loro confronti compensi difformi da quelli
determinati ai sensi dell'articolo 14.
3.
È altresì vietato a chiunque:
a)
di esercitare le attività di cui alla presente legge sprovvisto della licenza
di cui all'articolo 3;
b)
di avvalersi delle prestazioni professionali disciplinate dalla presente legge
da parte di soggetti non abilitati.
Art.
16
Sanzioni.
1.
Per la violazione dei divieti posti all'articolo 15 vengono comminate le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
da L. 500.000 a L. 3.000.000 per le violazioni di cui al primo comma;
b)
da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per le violazioni di cui al secondo e terzo
comma.
2.
In caso di recidiva si applica, in sede di ordinanza di ingiunzione, il massimo
della sanzione pecuniaria edittale.
Art.
17
Vigilanza
e controllo.
1.
La vigilanza e il controllo sulle attività professionali, nonché
sull'applicazione delle norme della presente legge sono delegati ai Comuni.
2.
L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla
presente legge si effettuano con le modalità e le procedure previste dalle
norme regionali vigenti in materia.
3.
I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni quale
corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.
Art.
18
Sospensione
e revoca della licenza.
1.
Il mancato rinnovo della licenza di cui al quinto comma dell'articolo 3,
comporta la sospensione di questa fino alla presentazione della domanda.
2.
La licenza, salvo quanto disposto da norme penali di pubblica sicurezza, può
essere sospesa dal Comune che l'ha rilasciata per un periodo da 6 a 12 mesi,
ovvero revocata nei seguenti casi:
a)
reiterato inadempimento degli obblighi professionali;
b)
comprovati comportamenti gravemente scorretti nell'esercizio dell'attività
professionale consistenti:
-
nel servirsi dell'attività professionale per fini difformi da quelli inerenti
alla professione stessa e/o per soddisfare esclusivamente interessi propri;
-
nel tenere atteggiamenti gravemente offensivi verso i turisti;
-
nel non prestare aiuto adeguato al turista in difficoltà o nel tenere
comportamenti tali da metterne in pericolo l'incolumità personale;
c)
reiterate violazioni ai divieti previsti all'articolo 15.
3.
La licenza è altresì revocata qualora il titolare perda taluno dei requisiti di
cui al secondo comma dell'articolo 3 e al secondo comma dell'art. 5.
Art.
19
Norme
transitorie.
1.
Le guide escursionistiche, le guide speleologiche e le guide equestri residenti
ed operanti nel territorio della Regione dell'Umbria, per ottenere l'attestato
di abilitazione debbono - a pena di decadenza - presentare apposita domanda
alla Regione - Ufficio turismo-industria alberghiera, entro e non oltre 180
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indicando eventualmente la
lingua o le lingue estere con cui intendono essere autorizzati ad operare
nell'espletamento della propria attività professionale.
2.
La domanda deve essere corredata da una relazione sull'attività professionale
svolta e da idonea documentazione di comprovanza.
3.
Ai fini del conseguimento della abilitazione all'uso delle lingue estere
indicate nella domanda, la Giunta regionale - entro 210 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge - indice una apposita sessione, consistente nel
solo colloquio nella lingua o nelle lingue richieste.