L.R.
12 giugno 1989, n. 17 (1).
Interventi
nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende
singole ed associate e per la gestione di impianti e servizi associativi (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 giugno 1989, n. 25.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 20
gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 10.
Art.
1
Finalità.
[1.
In conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo e dei relativi
piani di settore in agricoltura, la presente legge regolamenta gli interventi
della Regione dell'Umbria nel settore del credito agrario di esercizio per la
conduzione delle aziende e per la gestione di impianti e servizi associativi]
(3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
TITOLO
I
Credito
agevolato per la conduzione delle aziende singole ed associate
Art.
2
Modalità
d'intervento.
[1.
La Regione concorre nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari, di
durata non superiore a dodici mesi, per la conduzione di terreni a fini
produttivi, autorizzati dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria a favore degli
imprenditori agricoli singoli e associati.
2.
La misura del concorso è determinata tenuto conto dei seguenti elementi di
valutazione:
a)
condizioni in cui l'azienda opera determinanti quote di concorso maggiori per
le aziende insediate in zone caratterizzate da scarsità di risorse e da
accentuati disagi naturali e che praticano coltivazioni a basso valore di
produzione per unità di superficie investita;
b)
esercizio di attività zootecnica, con un carico di bestiame non inferiore a 0,3
capi bovini adulti (U.B.A.), o equivalenti, per ettaro di Superficie agricola
utilizzata (S.A.U.), determinante quote di concorso differenziate in funzione
dei tempi necessari per conseguire i ricavi e del tipo di allevamento;
c)
forma di conduzione dell'impresa determinante quote di concorso maggiori per le
aziende a conduzione familiare diretto-coltivatrice con giovani impiegati a
tempo pieno e per le associazioni costituite per la conduzione unita di più
aziende appartenenti a ditte catastali diverse;
d)
presenza di un piano di miglioramento aziendale in corso di realizzazione
determinante quote di concorso maggiori in relazione all'impegno finanziario
comportato dal piano;
e)
adesione dell'azienda a cooperative agricole o ad associazioni di produttori
costituite ai sensi della vigente legislazione in materia.
3.
L'importo del prestito da concedere è determinato in base a parametri unitari
indicativi delle anticipazioni finanziarie necessarie per le singole colture in
presenza di razionali tecniche agronomiche annualmente aggiornati, su proposta
dell'E.S.A.U., qualora intervengano variazioni nel costo dei mezzi tecnici non
inferiori al 15 per cento.
4.
Qualora le produzioni foraggere vengano reimpiegate in azienda, tutte o in
parte, per allevamenti a stabulazione fissa o semibrada, il prestito
concedibile per le relative superfici è aumentato fino al trenta per cento. Per
le superfici a mais da granella, la maggiorazione si applica sempreché la
quantità di tale prodotto reimpiegata nell'allevamento superi il 50 per cento
della produzione totale.
5.
L'importo dei prestiti oltre lire 20.000.000 non può essere superiore
all'ottanta per cento del fabbisogno finanziario con eccezione per i prestiti
fino a L. 25.000.000 il cui importo resta fissato in L. 20.000.000.
6.
I prestiti di cui al primo comma, salvo le eccezioni previste all'ottavo comma,
sono concessi per importi annuali non eccedenti:
a)
L. 40.000.000 alle aziende singole;
b)
L. 150.000.000 alle associazioni costituite per la conduzione unita di almeno
tre aziende appartenenti a ditte catastali diverse e agli Enti che gestiscono
direttamente aziende agricole;
c)
L. 80.000.000 alle aziende condotte unitariamente da almeno i due terzi delle
persone cointestatarie della stessa ditta catastale.
7.
Non sono ammessi al concorso regionale prestiti di importo inferiore a lire
3.000.000.
8.
A favore di aziende che dimostrino di trovarsi in particolari situazioni di
difficoltà economiche e finanziarie - connesse con l'esecuzione di opere
necessarie per adeguare alle realtà di mercato le strutture e gli impianti
aziendali o derivanti dalla necessità di ripristinare l'efficienza delle
imprese danneggiate nelle strutture, negli impianti, nelle scorte e nelle
produzioni da calamità naturali o comunque per effetto di cause imprevedibili
ed inevitabili - l'E.S.A.U., previo parere favorevole della Giunta regionale
può autorizzare la concessione del concorso sui prestiti di cui al primo comma,
il cui importo è determinato con le modalità indicate al terzo e quarto comma,
senza applicare le limitazioni di cui al quinto e sesto comma e concedendo
altresì il concorso regionale nella misura massima prevista per le zone in cui
le aziende operano.
9.
I prestiti di cui al comma precedente sono concedibili alle stesse aziende
finché ne sussista la necessità medesima, comunque per non più di tre anni -
salvo motivata deroga autorizzata dalla Giunta regionale qualora permangano
condizioni di obiettive difficoltà finanziarie - e non sono cumulabili per la
stessa annata agraria con quelli previsti al primo comma] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
3
Presentazione
e definizione delle domande - graduatoria.
[1.
Le domande per l'ottenimento dei prestiti previsti al primo comma dell'articolo
2 sono presentate all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, in triplice copia,
dal 1° aprile al 30 giugno antecedenti l'annata agraria cui i prestiti si
riferiscono. L'Ente provvede ad inviare copia di ogni domanda all'Istituto di
credito indicato dall'interessato (5).
2.
L'Ente determina per ciascuna domanda l'importo da autorizzare e la misura del
concorso negli interessi in base a parametri e coefficienti connessi alla
valutazione dei requisiti e degli elementi individuati all'articolo 2 e
determinati ai sensi del successivo art. 18.
3.
Entro il 30 settembre (6), l'Ente forma la graduatoria delle domande secondo le
direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi del punto b) del secondo
comma dell'art. 18.
4.
Le domande per i prestiti di cui all'ottavo comma dell'art. 2 possono essere
presentate in ogni periodo dell'anno] (7).
(5)
In deroga a quanto stabilito nel presente comma, limitatamente all'anno 1990,
vedi l'art. 1, L.R. 8 novembre 1990, n. 41.
(6)
Per la proroga del termine, limitatamente al 1990, vedi l'art. 1, L.R. 8
novembre 1990, n. 41.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
4
Emissione
dei provvedimenti di concessione - erogazione dei prestiti.
[1.
L'Ente emette i provvedimenti di concessione delle agevolazioni creditizie in
base alla graduatoria, fino alla concorrenza degli stanziamenti disponibili.
2.
I provvedimenti indicano il tasso del concorso regionale e quello agevolato in
funzione del tasso di riferimento vigente, per il credito agrario di esercizio,
alla data della concessione. Il tasso del concorso è arrotondato, se
necessario, al quarto di punto superiore.
3.
I provvedimenti di concessione devono pervenire agli Istituti ed Enti
autorizzati al credito agrario di esercizio, convenzionati con la Regione
dell'Umbria, entro il 30 novembre successivo al termine stabilito per la
formazione della graduatoria.
4.
I prestiti, di norma, sono erogati dagli Istituti ed Enti suddetti entro il 28
febbraio dell'annata agraria alla quale i prestiti stessi si riferiscono e
scadranno, in ogni caso, in data non posteriore al 28 febbraio dell'anno
successivo.
5.
Qualora si tratti di prestiti in natura, erogati dagli Enti a ciò autorizzati,
sono consentite, a fronte di uno stesso provvedimento di concessione,
erogazioni parziali, ferma restando per ciascuna frazione di prestito la durata
massima di dodici mesi e la scadenza in data non posteriore al 28 febbraio
dell'anno che segue quello della campagna di riferimento.
6.
I provvedimenti di concessione dei prestiti di cui all'ottavo comma dell'art. 2
sono emessi, nei limiti dello stanziamento appositamente disposto, entro 10 gg.
dalla data di esecutività della relativa deliberazione] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
5
Modalità
di perfezionamento delle operazioni di prestito.
[1.
Le operazioni di prestito sono perfezionate da Istituti ed Enti mediante
rilascio di cambiale agraria di importo comprensivo del capitale e dei relativi
interessi o mediante apertura di conto corrente agrario, secondo la preferenza
manifestata dal beneficiario] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
TITOLO
II
Credito
agevolato a favore delle attività svolte da organismi associativi
Art.
6
Modalità
di intervento.
[1.
Per il sostegno e lo sviluppo dell'associazionismo in agricoltura, la Regione
agevola l'accesso al credito concorrendo nel pagamento degli interessi sui
prestiti agrari, di durata non superiore a dodici mesi, destinati alla:
a)
gestione di aziende agricole da parte di organismi associativi che conducono
terreni propri o conferiti dai soci o comunque posseduti in base ad altro
legittimo titolo;
b)
gestione di stalle sociali;
c)
gestione di impianti sociali per la produzione di funghi, per l'allevamento di
api e per l'acquacoltura;
d)
gestione di impianti sociali per la raccolta, conservazione, lavorazione, prima
trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;
e)
gestione di cooperative per la fornitura di mezzi tecnici e di servizi alle
aziende associate limitatamente alle spese di amministrazione;
f)
corresponsione di anticipi ai soci conferenti.
2.
I provvedimenti di concessione del concorso negli interessi sono emanati
dall'Ente ad intervenuta esecutività delle relative deliberazioni ed a seguito
del conseguimento del parere favorevole della Giunta regionale ove
espressamente previsto. Per i prestiti di conduzione di cui alle lettere a),
b), c), d) del primo comma di importo superiore a lire 200.000.000 deve essere
richiesto il parere alla Giunta regionale] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
7
Requisiti
degli organismi associativi.
[1.
Sono ammessi al beneficio del concorso regionale gli organismi associativi
iscritti nel registro prefettizio sezione cooperazione agricola - e nello
schedario generale della cooperazione in possesso dei requisiti mutualistici di
cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché quelli cooperativi regolati
da leggi speciali e quelli che perseguono per statuto le stesse finalità degli
organismi cooperativi.
2.
Gli statuti devono prevedere:
a)
l'obbligo del conferimento, che di norma deve essere totale, da parte dei soci
delle produzioni agricole e zootecniche oggetto di lavorazione e/o
trasformazione nell'impianto sociale nonché la previsione di collocamento
diverso delle produzioni eccedenti la potenzialità dell'impianto stesso, salvo
motivate
deroghe e fatta comunque eccezione per gli organismi associativi regolati da
leggi speciali;
b)
la liquidazione del prezzo del prodotto conferito o la ripartizione degli utili
in base ai risultati delle gestioni con conseguente conguaglio positivo o
negativo degli acconti eventualmente erogati.
3.
La concessione del concorso è subordinata all'osservanza dei suddetti obblighi
statutari, nonché per gli organismi associativi che esercitano esclusivamente
attività di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, alla condizione
che almeno il cinquanta per cento dei prodotti lavorati provengano normalmente
e in modo continuativo dalle aziende dei soci, così come previsto dal terzo
comma dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
4.
La concessione del concorso sui prestiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed
f) dell'art. 6 è altresì subordinata, a partire dalla campagna di lavorazione e
commercializzazione 1989/1990, alla condizione che il capitale sociale
sottoscritto, sommato agli apporti dei soci in conto finanziamento attività,
non sia inferiore al venti per cento dell'importo del prestito agevolato
determinato con le modalità indicate agli artt. 8, 9 e 12 (11)] (12).
(11)
Vedi, anche, l'art. 2, L.R. 8 novembre 1990, n. 41.
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
8
Prestiti
per la conduzione di aziende agricole, di stalle ed altri impianti sociali.
[1.
Il concorso sui prestiti di cui alle lettere a), b), c) del primo comma
dell'articolo 6 è concesso agli organismi associativi per la conduzione di:
a)
terreni posseduti in proprio o conferiti dai soci o comunque posseduti in base
ad altro legittimo titolo.
Il
prestito è comprensivo delle spese per anticipazioni colturali e, ove esistano
allevamenti, per il mantenimento degli stessi, tenuto conto della durata dei
cicli produttivi propri delle specie allevate. Nel caso di conduzione di
terreni con annessi allevamenti, dall'ammontare del prestito concedibile per il
bestiame va detratto l'importo ammissibile per le superfici coltivate a
foraggi;
b)
stalle sociali per l'allevamento del bestiame, di cui almeno il cinquanta per
cento, è conferito dai soci, e/o che utilizzano foraggi prodotti dalle aziende
associate, nonché cooperative costituite da altri lavoratori agricoli che
gestiscono comunque allevamenti zootecnici;
c)
impianti sociali per la produzione di funghi per l'allevamento di api e per
l'acquacoltura.
2.
L'importo dei prestiti di cui al primo comma è quello risultante
dall'applicazione dei parametri indicativi delle anticipazioni finanziarie
necessarie per le singole colture e tipi di allevamento.
3.
La misura del concorso da accordare è quella massima concedibile per le zone in
cui gli organismi associativi operano.
4.
Le domande per l'ottenimento dei prestiti sono inviate all'E.S.A.U., in
triplice copia - di cui una rimessa dall'Ente all'Istituto di credito indicato
dal richiedente - nel periodo 1° maggio-31 luglio dell'anno che precede la
campagna cui le richieste si riferiscono (13).
5.
I provvedimenti concessivi emessi dall'Ente devono pervenire agli Istituti
entro il 31 ottobre successivo e i relativi prestiti sono, di norma, erogati
entro il 31 dicembre dello stesso anno.
6.
Le operazioni sono perfezionate dagli istituti di credito secondo quanto
previsto all'articolo 5] (14).
(13)
In deroga al presente comma, limitatamente all'anno 1990, vedi l'art. 1, L.R. 8
novembre 1990, n. 41.
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
9
Prestiti
per la gestione di impianti sociali per la lavorazione e commercializzazione di
prodotti agricoli e zootecnici.
[1.
Agli organismi associativi indicati all'articolo 7 che gestiscono impianti di
raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti
agricoli e zootecnici è concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui
prestiti di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 6 di importo non
superiore all'ottanta per cento di quello determinato in base ai costi per
unità di prodotto sostenuti per le operazioni suddette e risultanti dai conti
economici. Qualora detti costi siano superiori a quelli predeterminati dalla
Giunta regionale, l'importo del prestito è commisurato a questi ultimi.
2.
Nella determinazione dell'importo del prestito si tiene conto del numero dei
cicli conferimento/vendita o lavorazione/vendita effettuabili nel corso di
dodici mesi.
3.
La misura del concorso da accordare è quella massima concedibile per le zone
nelle quali gli impianti operano.
4.
Nell'importo del prestito può essere ricompresa anche la quota di quello della
precedente campagna di lavorazione, relativa ai quantitativi di prodotto, non
inferiori al quindici per cento del totale, invenduto alla data di erogazione
del finanziamento. La sussistenza della condizione alla data suddetta è oggetto
di apposita dichiarazione rilasciata all'Istituto erogatore, di cui una copia è
inviata all'E.S.A.U.
5.
La Giunta regionale con proprio atto indica, per i diversi tipi di impianti di
trasformazione, i termini entro i quali le richieste devono essere presentate
all'Ente, nonché le date entro le quali i prestiti devono essere erogati al
fine di rendere disponibile, in tempo utile per l'inizio della campagna di
lavorazione, le somme concesse.
6.
I prestiti di cui al presente articolo sono perfezionati con le seguenti
modalità:
a)
quelli destinati ad impianti che effettuano più cicli di lavorazione nel corso
dell'anno, mediante rilascio di cambiale agraria comprensiva del capitale e dei
relativi interessi o mediante apertura di conto corrente agrario, secondo la
preferenza manifestata dal beneficiario;
b)
quelli destinati ad impianti che effettuano un unico ciclo annuale,
esclusivamente mediante apertura di conto corrente agrario, sul quale sono
effettuati prelevamenti fino alla concorrenza dell'importo concesso a prestito.
In tale ipotesi, gli organismi associativi provvedono, con cadenza almeno
bimestrale al versamento in conto corrente delle quote di prestito riferite ai
quantitativi di prodotto venduti nel periodo corrispondente e per i quali è
stato incassato il relativo importo, inviando all'E.S.A.U. apposita
dichiarazione contenente i dati relativi al versamento effettuato. Il mancato
versamento delle quote comporta la decadenza dai benefici concessi e
l'esclusione dalla agevolazione creditizia per l'anno successivo] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
10
Prestiti
per la gestione di cooperative di servizi.
[1.
Per il sostegno della attività svolta dalle cooperative agricole costituite per
la fornitura di mezzi tecnici e di servizi esclusivamente alle aziende dei
soci, è concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti annuali
di esercizio di cui alla lett. e) del primo comma dell'articolo 6, d'importo
determinato in base alle spese di amministrazione rilevate dal bilancio
sociale.
2.
La misura del concorso negli interessi da concedere è pari all'ottanta per
cento di quella massima prevista per la zona in cui opera la cooperativa
richiedente il prestito.
3.
La domanda può essere presentata all'E.S.A.U. in ogni periodo dell'anno in
triplice copia di cui una viene trasmessa all'Istituto di credito indicato dal
richiedente. Per il perfezionamento dell'operazione valgono le modalità
previste all'articolo 5] (16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
11
Prestiti
integrativi.
[1.
A favore degli organismi associativi considerati dalla presente legge,
l'E.S.A.U. può concedere, previo parere favorevole della Giunta regionale, il
concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti integrativi di quelli
autorizzati ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 dimostratisi inadeguati rispetto
agli scopi inizialmente prevedibili.
2.
Le domande sono corredate da una relazione illustrativa dei motivi che rendono
indispensabile il prestito integrativo nonché, qualora necessario, dell'impegno
finanziario dei soci a sostegno dell'operazione.
3.
La misura del concorso da applicare ai prestiti è quella massima prevista per
le zone in cui gli organismi associativi operano] (17).
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
12
Prestiti
per le anticipazioni sui prodotti conferiti dai soci degli organismi
associativi.
[1.
Per la corresponsione di anticipi ai soci conferenti, è concesso, previo parere
favorevole della Giunta regionale, il concorso negli interessi sui prestiti di
esercizio annuali di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 6 di
importo pari al settantacinque per cento del valore di mercato dei prodotti
consegnati, risultante dalle mercuriali delle Camere di commercio delle
province in cui operano gli organismi richiedenti e tenendo conto del numero
dei cicli conferimento/vendita o lavorazione/vendita effettuabili nel corso dei
12 mesi.
2.
Ai prestiti suddetti sono ammessi:
a)
gli organismi associativi che gestiscono impianti di lavorazione e vendita di
prodotti agricoli e zootecnici per i quali si riscontrano cicli di
conferimento/vendita del prodotto lavorato di durata non inferiore a sessanta
giorni;
b)
gli organismi associativi che gestiscono stalle sociali per l'allevamento di
bestiame conferito dai soci o che utilizzano foraggi prodotti dalle aziende
associate. Qualora sia in corso o sia stato richiesto un prestito di conduzione
ai sensi del primo comma, lettera b), dell'articolo 8, il prestito di cui al
presente articolo non è concedibile per il foraggio conferito.
3.
La misura del concorso negli interessi è determinata con gli stessi criteri
previsti per i prestiti di cui agli articoli 8 e 9.
4.
Per quanto riguarda la presentazione delle domande, l'emissione dei
provvedimenti di concessione, i tempi di erogazione, le modalità di
perfezionamento delle operazioni e il rimborso frazionato dei prestiti valgono
le disposizioni innanzi stabilite per la concessione di prestiti di conduzione
a seconda dei comparti economici di operatività.
5.
La corresponsione degli acconti ai soci deve avvenire entro trenta giorni
dall'erogazione del prestito.
Entro
i successivi trenta giorni deve essere inviato all'E.S.A.U., l'elenco
nominativo dei soci con l'indicazione degli importi corrisposti] (18).
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
13
Agevolazioni
creditizie per la difesa economica delle produzioni e per la promozione dei
conferimenti agli impianti sociali.
[1.
Per una migliore difesa economica delle produzioni e per la promozione dei
conferimenti agli impianti sociali, a favore delle cooperative agricole di
lavorazione, trasformazione e commercializzazione nonché degli Enti autorizzati
alla gestione di ammassi volontari, è concesso un contributo sugli interessi
relativi ai finanziamenti a tasso non superiore a quello di riferimento e di
durata non superiore a dodici mesi, appositamente contratti per la
corresponsione di acconti sui prodotti conferiti dagli imprenditori agricoli.
2.
La misura del contributo non può essere superiore a quella accordata sui
prestiti per la corresponsione di anticipi ai soci conferenti agli impianti che
operano negli stessi comparti produttivi.
3.
Il contributo è erogato dietro presentazione degli estratti dei conti correnti
bancari utilizzati per la finalità suddetta corredati da elenchi nominativi
relativi agli acconti corrisposti ai conferenti] (19).
(19)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
TITOLO
III
Disposizioni
comuni
Art.
14
Tasso
globale - tasso agevolato - concorso regionale - fondo interbancario di
garanzia.
[1.
Alle operazioni di prestito previste dalla presente legge si applicano, per
quanto riguarda il tasso globale da praticare ed il calcolo del concorso sul
pagamento degli interessi, le disposizioni dell'art. 34 della legge 2 giugno
1961, n. 454 e successive integrazioni e modificazioni.
2.
La misura del concorso regionale da corrispondere agli istituti ed enti non può
essere superiore rispetto a quella indicata nei relativi provvedimenti di
concessione.
3.
Il tasso agevolato a carico dei beneficiari non può essere inferiore a quelli
minimi previsti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 109 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, dalle vigenti disposizioni in materia per le zone in cui
le aziende operano.
4.
Ai fini dell'intervento del Fondo interbancario di garanzia valgono le
disposizioni vigenti in materia] (20).
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
15
Ripartizione
delle disponibilità riservate ai prestiti di conduzione a favore degli
organismi associativi e per le anticipazioni ai soci conferenti.
[1.
Per la concessione dei prestiti di conduzione, nonché di quelli destinati alla
corresponsione di anticipi ai soci conferenti, l'E.S.A.U. ripartisce
annualmente le complessive disponibilità tra i diversi comparti produttivi di
appartenenza dei richiedenti, allo scopo di assicurare ad ogni comparto
adeguata assistenza finanziaria.
2.
L'Ente provvede ad apportare, sempre nell'ambito delle disponibilità
complessive, variazioni alle ripartizioni effettuate, qualora ne ricorra
l'opportunità] (21).
(21)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
16
Attribuzioni
all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria - abrogazione precedenti disposizioni.
[1.
Le funzioni connesse all'attuazione degli interventi creditizi previsti dalla
presente legge, sono affidate all'E.S.A.U. ai sensi dell'articolo 13 dello
Statuto regionale e della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 e successive
modificazioni.
2.
Allo stesso Ente sono trasferiti gli stanziamenti di spesa autorizzati per le
suddette finalità, sulla base di apposita richiesta corredata dalla
dimostrazione del fabbisogno. L'Ente provvede alle relative variazioni di
bilancio con le procedure di cui alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 50.
3.
Entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Ente è tenuto ad inviare alla Giunta
regionale il rendiconto finanziario corredato da una dettagliata relazione
illustrativa degli interventi effettuati.
4.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni altra
disposizione concernente l'affidamento di compiti e funzioni amministrative
all'E.S.A.U. in materia di credito agrario di esercizio e di miglioramento,
ferma restando la previsione di cui all'art. 3 - ultimo comma - della legge
regionale 20 febbraio 1984, n. 5] (22).
(22)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
17
Non
cumulabilità delle agevolazioni.
[1.
Le agevolazioni sui prestiti concessi ai sensi della presente legge non sono
cumulabili con quelli previsti per le stesse finalità dalla normativa statale,
regionale o comunitaria in materia] (23).
(23)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
18
Determinazione
degli elementi di valutazione - Direttive di applicazione - Convenzione con
Istituti ed Enti.
[1.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina la misura
del concorso negli interessi sui prestiti concessi ai sensi della presente
legge in funzione degli elementi di valutazione di cui al secondo comma
dell'art. 2.
2.
La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare emana
direttive all'E.S.A.U. in ordine a:
a)
modalità e termini per la presentazione delle domande ove non previsti dagli
articoli precedenti;
b)
criteri e procedure per la istruttoria delle domande e la formazione della
graduatoria;
c)
modalità di rendicontazione degli interventi da parte dell'E.S.A.U.;
d)
parametri indicativi delle spese necessarie per le singole colture e
allevamenti nonché dei costi di lavorazione dei prodotti conferiti agli
impianti sociali;
e)
modalità di rendicontazione degli interventi da parte dell'E.S.A.U.
2.
Ai fini dell'attuazione degli interventi la Giunta è autorizzata a stipulare
convenzioni con gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario di
esercizio] (24).
(24)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
19
Norma
transitoria - Abrogazione precedente normativa.
[1.
Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio
1990.
2.
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale
30 giugno 1973, n. 30;
legge
regionale 24 aprile 1975, n. 23 limitatamente all'articolo 1; legge regionale
14 gennaio 1977, n. 5 limitatamente all'articolo 3; legge regionale 10 agosto
1977, n. 43; legge regionale 23 giugno 1978, n. 27;
legge
regionale 24 aprile 1979, n. 17 limitatamente all'articolo 4 e la legge
regionale 4 giugno 1981, n. 24 (25).
3.
Per le procedure relative alle agevolazioni creditizie in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni previste
dalla normativa regionale vigente alla data di presentazione della domanda]
(26).
(25)
In deroga a quanto stabilito dal presente comma vedi l'art. 1, comma 2, L.R. 4
aprile 1990, n. 12.
(26)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.
Art.
20
Norma
finanziaria.
[1.
Per l'attuazione della presente legge, nel bilancio preventivo regionale
dell'esercizio 1989 sono iscritti, per memoria, i seguenti capitoli di spesa:
a)
relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, il capitolo 3895
denominato «Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari per la
conduzione delle aziende singole ed associate»;
b)
relativamente agli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, il capitolo 3896
denominato «Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione
a favore delle cooperative ed altre associazioni che gestiscono aziende
agricole e stalle sociali, impianti di lavorazione e commercializzazione di
prodotti agricoli e zootecnici nonché servizi utili alle aziende dei soci»;
c)
relativamente agli interventi di cui all'articolo 12, il capitolo 3897
denominato «Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agli organismi
associativi per la corresponsione di anticipi sui prodotti conferiti»;
d)
relativamente agli interventi di cui all'articolo 13, il capitolo 3898
denominato «Agevolazioni creditizie per la difesa economica delle produzioni e
per la promozione dei conferimenti agli impianti cooperativi».
La
determinazione dell'entità della spesa per l'attuazione della presente legge
sarà effettuata annualmente con legge di bilancio o di variazione dello stesso
a norma di quanto previsto dall'articolo 5, secondo comma, della vigente legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, e successive
modificazioni] (27).
(27)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera b), L.R. 20 gennaio 2000, n. 5. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso
art. 10.