L.R. 12 giugno 1989, n. 16 (1).

Determinazioni per l'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 21 giugno 1989, n 25.

 

 

Art. 1

 

1. La Regione dell'Umbria contribuisce all'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre gli interventi per l'espletamento di tale attività che possono consistere in:

a) collaborazione tecnica;

b) fornitura di opere, beni e servizi;

c) sussidi in denaro.

3. L'attività di soccorso e di ricostruzione nelle forme riportate nel precedente comma è effettuata secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

 

Art. 2

 

1. Gli interventi di cui alla lett. b) del precedente articolo 1 consistono principalmente nella concessione in uso, a titolo gratuito, dei prefabbricati di proprietà della Regione, da posizionare nel territorio armeno, già utilizzati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito in passato l'Umbria e attualmente non necessari.

 

 

Art. 3

 

1. Per i fini indicati dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a promuovere pubbliche sottoscrizioni da fare affluire su apposito conto corrente.

 

 

Art. 4

 

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico del bilancio regionale dell'esercizio 1989, la spesa di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 2888 - di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - denominato: «Provvidenze a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988». All'onere suddetto si fa fronte mediante riduzione di pari importo da apportare allo stanziamento del capitolo 2880 dello stato di previsione della spesa (2).

 

 

 

(2) Articolo così modificato dall'art. 2, L.R. 23 agosto 1989, n. 28.