L.R.
18 aprile 1989, n. 10 (1).
Finanziamenti
urgenti a favore di beni e servizi culturali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 aprile 1989, n 17.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lett. l), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Finalità.
[1.
È autorizzata la spesa di investimento di lire 4 miliardi per l'anno 1989 per
interventi urgenti rivolti a:
a)
consolidamento, ristrutturazione e adeguamento funzionale delle sedi di musei,
biblioteche di enti locali e di interesse locale e dei teatri storici;
b)
attivazione delle procedure di automazione delle biblioteche secondo il
progetto di Servizio bibliotecario nazionale approvato dalla Giunta regionale;
c)
tutela e restauro dei beni culturali raccolti negli istituti museali;
d)
acquisizione di beni di interesse storico-artistico da destinare ad uso
pubblico negli istituti museali] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Ripartizione
dei fondi per gli interventi.
[1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a
finanziare propri progetti nonché a concedere ai soggetti titolari dei musei,
biblioteche e dei teatri storici contributi a fondo perduto così ripartiti:
a)
per i musei:
1)
L. 800.000.000 per il finanziamento di progetti di rilevante interesse
regionale, con priorità per il completamento di lavori per lotti funzionali, in
stato di avanzata realizzazione, riguardanti interventi di consolidamento,
ristrutturazione e adeguamento funzionale di sedi e servizi museali, indicati
dai programmi pluriennali delle opere pubbliche e dai piani attuativi annuali
di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19,
modificata con legge regionale 29 marzo 1988, n. 10;
2)
L. 450.000.000 per interventi riguardanti la sicurezza e la tutela di musei e
raccolte di enti locali e di interesse locale;
3)
L. 600.000.000 per interventi riguardanti il restauro di beni culturali
conservati nei musei e nelle raccolte di enti locali e di interesse locale
compresi gli eventuali allestimenti espositivi;
4)
L. 150.000.000 per l'acquisizione di beni di interesse storico-artistico, da
destinare ad uso pubblico nei musei e nelle raccolte di enti locali e di
interesse locale;
b)
per le biblioteche:
1)
L. 1.000.000.000 per l'avvio delle procedure di automazione secondo il progetto
di Servizio bibliotecario nazionale approvato dalla Giunta regionale;
2)
L. 500.000.000 per concorrere al finanziamento di progetti di rilevante interesse
regionale, con priorità per il completamento, per lotti funzionali, di lavori
già avviati, al fine di garantire lo svolgimento del servizio a livelli
adeguati, riguardanti interventi di consolidamento, ristrutturazione e
adeguamento funzionale di sedi e servizi bibliotecari indicati dai programmi
pluriennali delle opere pubbliche e dai piani attuativi annuali di cui agli
articoli 2 e 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, modificata con
legge regionale 29 marzo 1988, n. 10;
c)
L. 500.000.000 per il recupero, il restauro e l'adeguamento funzionale dei
teatri storici da inserire nei programmi pluriennali delle opere pubbliche e
nei piani attuativi annuali di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 20
maggio 1986, n. 19, modificata con legge regionale 29 marzo 1988, n. 10] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Modalità
di intervento.
[1.
Gli interventi di cui alla lettera a) punto 1); lettera b) punto 2); lettera c)
dell'art. 2 sono disciplinati dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19,
modificata con legge regionale 29 marzo 1988, n. 10.
2.
I progetti di cui alla lettera a) punto 2) dell'articolo 2 sono approvati ed
attuati dalla Giunta regionale.
3.
Gli interventi di cui alla lettera a) punto 4) dell'articolo 2 sono
disciplinati dalla legge regionale 23 aprile 1980, n. 34.
4.
I contributi per gli interventi di cui alla lettera a) punto 3) dell'articolo 2
vengono concessi in base ad un piano redatto da un apposito nucleo di esperti
ed approvato dalla Giunta regionale.
5.
I contributi di cui alla lettera b) punto 1) dell'articolo 2 vengono concessi
dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare]
(5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Norma
finanziaria.
[1.
Gli stanziamenti per l'attuazione della presente legge sono iscritti nei
seguenti capitoli di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale:
a)
L. 800.000.000 per gli interventi di cui alla lettera a) punto 1) dell'articolo
2, al cap. 6825 denominato: «Interventi di consolidamento, ristrutturazione e
adeguamento funzionale delle sedi di servizi museali» (tit. 2 - sez. 6 - rubr.
12 - categ. 3 - tipo 1.1.);
b)
L. 450.000.000 per gli interventi di cui alla lettera a) punto 2) dell'articolo
2, al cap. 6826 denominato: «interventi per la sicurezza e la tutela delle
raccolte museali» (tit. 2 - sez. 6 - rubr. 12 - categ. 3 - tipo 1.1.);
c)
L. 600.000.000 per gli interventi di cui alla lettera a) punto 3) dell'articolo
2, al cap. 6827 denominato: «Interventi di restauro di beni culturali
conservati nelle raccolte museali» (tit. 2 - sez. 6 - rubr. 12 - categ. 3 -
tipo 1.1.);
d)
L. 150.000.000 per gli interventi di cui alla lettera a) punto 4) dell'articolo
2, al cap. 6789 denominato: «Fondo per l'acquisizione, da parte della Regione,
di beni di interesse storico-artistico finalizzata all'incremento delle
raccolte museali» (tit. 2 - sez. 6 - rubr. 12 - categ. 1 - tipo 1.1.);
e)
L. 1.000.000.000 per gli interventi di cui alla lettera b) punto 1)
dell'articolo 2, al cap. 6792 denominato: «Spese necessarie all'acquisizione,
all'installazione e funzionamento di apparecchiature elettroniche ivi comprese
software e spese di primo impianto per la creazione degli archivi in attuazione
del progetto relativo al Servizio bibliotecario nazionale» (tit. 2 - sez. 6 -
rubr. 12 - categ. 1 - tipo 1.1.);
f)
L. 500.000.000 per gli interventi di cui alla lettera b) punto 2) dell'articolo
2, al cap. 6828 denominato: «Realizzazione stralci funzionali di progetti
riguardanti le sedi di servizi bibliotecari» (tit. 2 - sez. 6 - rubr. 12 -
categ. 3 - tipo 1.1.);
g)
L. 500.000.000 per gli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 2, al
cap. 6829 denominato: «Fondo per il recupero e il funzionamento di teatri
storici» (tit. 2 - sez. 6 - rubr. 12 - categ. 3 - tipo 1.1.).
2.
All'onere di lire 4 miliardi previsto per l'attuazione della presente legge si
fa fronte come segue:
a)
quanto a lire 2,5 miliardi con la disponibilità del fondo globale di cui al
cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988, come
integrato con legge regionale 30 agosto 1988, n. 39 da utilizzare ai sensi del
quinto e sesto comma dell'articolo 26 della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23 di contabilità;
b)
quanto a lire 1,5 miliardi con quota del fondo globale iscritto nello stesso
capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989, mediante
corrispondente incremento da L. 27.701.800.000 a lire 29.201.800.000 del mutuo
previsto, per il pareggio del bilancio 1989, nel bilancio pluriennale 1988/1990
approvato con l'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 13. La
maggiore spesa relativa alla rata annuale di ammortamento è finanziata con
quota dell'economia conseguente al minor mutuo accertato per il fabbisogno del
bilancio 1987] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.