L.R.
20 maggio 1987, n. 27 (1).
Carta
dei diritti degli utenti dei servizi delle Unità locali per i servizi sanitari
e socio-assistenziali dell'Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 maggio 1987, n 37.
TITOLO
I
Diritti
degli utenti
Art.
1
Finalità.
1.
Le Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali assicurano la
gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali ai sensi della L.R. 19
dicembre 1979, n. 65 e della L.R. 31 maggio 1982, n. 29 e successive
modificazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.
Art.
2
Diritti
degli utenti.
1.
L'attività degli amministratori e degli operatori delle Unità locali per i
servizi sanitari e socio-assistenziali è finalizzata ad assicurare prestazioni
adeguate ai bisogni dell'utente.
2.
Gli operatori delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali
nell'ambito dei servizi e dei presìdi devono tenere comportamenti che non
inducano in stato di soggezione l'utente, rispettando le sue convinzioni
secondo i principi della dignità umana.
Art.
3
Erogazioni
dei servizi.
1.
Le Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali erogano le
prestazioni garantite dalle leggi nazionali e regionali, perseguendo la
migliore utilizzazione delle risorse e verificando costantemente la
corrispondenza delle strutture e dei servizi al tipo e al grado delle infermità
accertate.
2.
Gli utenti sono assistiti nel proprio ambiente di vita, esclusi i casi di
effettiva necessità, evitando istituzionalizzazioni non necessarie.
Art.
4
Diritto
all'informazione sullo stato di salute.
1.
Gli utenti hanno il diritto di ottenere le informazioni essenziali riguardanti
l'organizzazione dei servizi e degli organi delle Unità locali per i servizi
sanitari e socio-assistenziali.
2.
Gli operatori debbono recare ben visibili i cartellini di identificazione.
3.
L'utente ha diritto di essere informato costantemente e in modo chiaro e
comprensibile sul suo stato di salute, con informazioni sulla diagnosi, sulla
terapia e sulle previsioni relative alla durata della degenza.
4.
Qualora il sanitario ravvisi l'inopportunità di una informazione diretta,
comunica ai familiari, o in mancanza, a coloro che si occupano dell'utente le
notizie di cui al comma precedente.
5.
In caso di ricovero di urgenza, i familiari del paziente sono tempestivamente
avvertiti a cura del servizio ospedaliero.
Art.
5
Diritto
all'informazione su trattamenti ed interventi.
1.
Gli esami diagnostici, le terapie tradizionali o sperimentali e gli interventi
chirurgici, non possono essere praticati contro la volontà dell'interessato.
2.
Qualora l'utente rifiuti il consenso ad un intervento ritenuto indispensabile,
il medico richiede il rilascio di una dichiarazione liberatoria da parte
dell'interessato o dei suoi familiari o di chi lo rappresenta.
3.
Qualora l'utente non sia in grado di esercitare i diritti di cui ai commi
precedenti gli stessi sono esercitati dai familiari o in mancanza, da coloro
che se ne occupano.
Art.
6
Diritto
all'informazione sui trasferimenti.
1.
L'utente ha diritto di essere informato tempestivamente qualora nel presidio in
cui è ospitato non sia possibile provvedere in tempi utili alle sue necessità
di assistenza.
2.
Il trasferimento in altro presidio può avvenire, in caso di necessità o
nell'interesse dell'utente, quando le condizioni dello stesso lo consentano e
dopo che ne sia stato informato.
3.
Se la degenza in ospedale si prolunga senza apparente giustificazione, il
malato ha diritto di conoscere il motivo in modo esauriente.
4.
L'utente ha diritto al rispetto del pudore ed alla riservatezza.
Art.
7
Altri
diritti degli utenti.
1.
Durante la degenza in ospedale il paziente ha diritto di ricevere visite negli
orari fissati per ogni reparto, salvo particolari necessità terapeutiche.
2.
Il personale sanitario che ha assistito la donna durante la gravidanza può
partecipare all'assistenza in tutte le fasi del parto che si svolge nelle
strutture pubbliche o convenzionate. La donna può richiedere la presenza di una
persona di sua fiducia nelle fasi del parto stesso.
3.
Le Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali provvedono alla
organizzazione dei servizi in modo da rispettare gli orari e le consuetudini di
vita degli utenti fatte salve le esigenze delle attività assistenziali.
Art.
8
Diritto
di riunione.
1.
I pazienti hanno diritto a riunirsi all'interno dell'Ospedale, per discutere i
problemi che riguardano la loro condizione di ricoverati e promuovere
iniziative in merito. A tali riunioni possono partecipare i familiari dei
pazienti e le Associazioni aventi per finalità statutarie la tutela dei diritti
degli utenti del Servizio sanitario.
Le
Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali garantiscono
l'esercizio di tale diritto secondo modalità stabilite dal Comitato di
gestione.
Art.
9
Diritti
dei minori ricoverati.
1.
Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio psico affettivo del
minore in età evolutiva e allo sviluppo armonico della sua personalità i
servizi delle Unità locali per i servizi sanitari e socio assistenziali propri
o convenzionati, garantiscono, sia nelle modalità organizzative dei presidi che
nella attuazione dei trattamenti terapeutici ed assistenziali, il rispetto
delle esigenze affettive, educative ed espressive proprie del minore stesso.
Tutti i diritti e le facoltà riconosciuti ai genitori in caso di loro assenza,
sono esercitate da chi si occupa del minore.
2.
Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari e
psico-terapeutici, oltre ad informare costantemente i genitori sullo stato di
salute psico-fisico del minore, devono dare ogni informazione sugli atti cui
sarà sottoposto, sui relativi tempi di esecuzione e il loro significato
terapeutico, facilitando la presenza dei genitori per un ruolo attivo e
consapevole nella assistenza del minore stesso.
3. (2).
(2)
Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 11, L.R. 31 maggio 1982, n. 29.
Art.
10
Diritti
dei minori alla ricreazione e allo studio.
1.
Le Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali assicurano
all'interno dei reparti ospedalieri e di altri presidi ospitanti minori la
presenza di personale idoneo a garantire lo svolgimento di attività essenziali
allo sviluppo psicologico ed emotivo e facilitare l'adattamento del minore al
nuovo ambiente.
2.
Per le finalità di cui al comma precedente viene promossa la collaborazione
delle associazioni del volontariato.
3.
Le Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali stabiliscono
intese con gli organi scolastici competenti volti ad organizzare in locali idonei,
attività didattiche integrative per i minori degenti al fine di agevolare il
reinserimento nella scuola ed il diritto allo studio.
4.
È consentita la possibilità di insegnamento ad opera di docenti scelti dai
genitori.
5.
È consentita la visita di coetanei ai minori degenti in strutture ospedaliere
ed ospiti di strutture residenziali.
6.
I minori ospitati nei reparti e nelle strutture di cui al comma precedente
possono usare giocattoli o altri oggetti personali.
Art.
11
Diritto
alla continuità dei trattamenti assistenziali.
1.
Il medico operante nei vari presidi ed il medico di fiducia del paziente si
consultano per una maggiore conoscenza degli elementi utili alla diagnosi ed
alla cura.
2.
Al momento della dimissione dall'ospedale, sono forniti per iscritto al medico
di fiducia tutti i dati utili a garantire una continuità di trattamento.
TITOLO
II
Tutela
dei diritti
Art.
12
Modalità.
1.
Le osservazioni, le richieste e le proposte in ordine al funzionamento dei
servizi possono essere avanzate dagli utenti direttamente agli operatori, al
Comitato partecipativo di distretto ed agli organi della Unità sanitaria locale
per i servizi sanitari e socio-assistenziali.
2.
L'Unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali, valutata la
fondatezza delle osservazioni, richieste e proposte, fornisce agli interessati
una risposta motivata.
3.
I Comitati partecipativi di distretto segnalano al Comitato di gestione
eventuali disfunzioni informandone l'utente che le ha denunciate.
4.
Qualora il Comitato partecipativo di distretto corredi la segnalazione con una
proposta per la migliore organizzazione di un servizio, il Comitato di gestione
è tenuto a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 19 dicembre 1979,
n. 65.
Art.
13
Commissioni
conciliative.
1.
Le Unità locali per i servizi socio sanitari, al fine di favorire la
collaborazione tra utenti e operatori, istituiscono commissioni composte da
amministratori utenti ed operatori, per l'attivazione di procedure conciliative
atte a dirimere le controversie relative alla violazione dei diritti degli
utenti.
Art.
14
Ricorso
al Difensore civico.
1.
Gli utenti che, avendo fatte valere le proprie ragioni, nei modi di cui al
primo comma dell'articolo 12 e non ritengano esaurienti le illustrazioni
ricevute, possono richiedere l'intervento del Difensore civico.
2.
Il Difensore civico, qualora ritenga non manifestamente infondata la richiesta
di intervento, invita il Presidente dell'Unità locale per i servizi sanitari e
socio-assistenziali a fornire spiegazioni sui fatti denunciati, fissando il
termine entro cui la risposta deve essere fornita.
3.
Le eventuali irregolarità o disservizi accertati vengono segnalati, a cura del
Difensore civico, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore
regionale competente in materia sanitaria, e a chi altri lo ritenga opportuno.
Art.
15
Direttive
di applicazione.
1.
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, emana le relative direttive di applicazione.