Reg.
7 agosto 1986, n. 3 (1).
Disciplina
dell'attività della pesca nelle acque interne.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 12 agosto 1986, n. 60.
Regolamento
abrogato con Reg. Reg. 12 novembre
2001, n. 5.
Art.
1
Disciplina
della pesca.
Il
presente regolamento disciplina l'attività di pesca nelle acque della Regione
Umbria ai sensi della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25.
Art.
2
Classificazione
delle acque pubbliche.
Agli
effetti dell'esercizio della pesca le acque pubbliche della Regione vengono
classificate in «Acque principali» e in «Acque secondarie».
Appartengono
alle «Acque principali» i seguenti corpi idrici:
-
Lago Trasimeno
-
Lago di Piediluco
-
Bacino idroelettrico di Alviano
-
Bacino idroelettrico di Corbara (dalla Gola del Forello alla diga).
Tutti
i restanti corpi idrici sono considerati «Acque secondarie» e si suddividono in
categoria A e B.
Alle
«Acque secondarie» di categoria A appartengono i seguenti corsi d'acqua ed i
relativi affluenti:
-
Provincia di Perugia:
Fiume
Nera, fiume Corno, fiume Vigi, fiume Sordo, fiume Menotre, torrente Sentino,
torrente Campiano, fosso Vetorno, rio Vaccara, fosso Doria, fosso Rumore, fosso
Asciola, rio Fercia, torrente Vertola, gli affluenti del fiume Potenza,
torrente Fersinone: dalle sorgenti fino al ponte stradale Migliano San Vito,
fiume Chiascio: dalle sorgenti fino alla località Palazzo Magrano, torrente
Saonda: dalla confluenza con il Fiume Chiascio fino a 200 mt a monte, torrente
Rasina: dalla confluenza con il torrente Arone in località «La Badia» fino alla
confluenza con il fiume Chiascio, torrente Assino: dalle sorgenti fino alla
località «Capanne», fiume Topino: dalle sorgenti fino alla presa idroelettrica
di Pieve Fanonica, rio Roveggiano o rio di Capodacqua, fiume Clitunno e
derivazioni: dalla sorgente fino alla località «Case Vecchie» di Foligno, torrente
Caldognola.
-
Provincia di Terni:
Fiume
Nera ed affluenti relativi:
dall'altezza
del vecchio Stadio di viale Brin al confine con la Provincia di Perugia (ponte
Santiago);
Fiume
Velino ed affluenti relativi:
tutto
il tratto che scorre in provincia di Terni, con esclusione del canale che mette
in comunicazione le acque del lago di Piediluco con quelle del fiume Velino,
limitatamente al tratto che va dal Lago fino al Ponte sulla strada provinciale
della Stazione di Piediluco;
Torrente
Chiani ed affluenti relativi:
dalla
confluenza con il torrente Paglia a monte, fino allo sbarramento sito in
località Morrano;
Torrente
Fersinone ed affluenti relativi:
dalle
sorgenti fino al ponte sulla strada provinciale San Vito-Migliano.
Tutte
le restanti «Acque secondarie» sono di categoria B.
Ai
sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25, è data facoltà
alle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti, di proporre alla
Giunta regionale le eventuali modifiche da apportare per una diversa
classificazione delle succitate Acque di categoria A.
Art.
3
Elenco
degli attrezzi consentiti e delle modalità per l'esercizio della pesca
professionale nelle acque principali.
Gli
attrezzi di pesca fissi devono essere segnalati e contrassegnati in modo tale
che possa essere agevolmente riconosciuto il proprietario. Le Province ne
determinano le relative modalità. Hanno altresì facoltà di proporre alla Giunta
regionale modifiche delle caratteristiche tecniche degli attrezzi di pesca di
cui ai successivi articoli.
a)
Lago Trasimeno:
Gli
attrezzi per la pesca professionale devono essere installati ad una distanza
non inferiore a mt 100 dalla battigia, nella stagione di intenso afflusso
turistico, nei periodi e nelle zone individuati e segnalati dalla
Amministrazione provinciale di Perugia (2);
1)
Altana e tramaglio o tremaglio:
per
l'altana la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 25,
l'altezza massima consentita è di mt 1,50. (3).
Per
il tramaglio la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 28.
La
lunghezza massima consentita delle reti è di mt 150. (4).
2)
Altana per carpe:
la
misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 60 fino al 31 dicembre
1986 e di mm. 70 dal 1° gennaio 1987; l'altezza massima consentita della rete è
di mt 4; è vietato l'uso a strascico.
3)
Altanella da latterino:
la
misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 7; l'altezza massima
consentita della rete è di mt 1,80; è vietato l'uso a strascico.
4)
Retino da gamberetti:
la
lunghezza massima consentita del diametro o lato maggiore è di cm. 80; la
misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 6.
5)
Arella:
la
lunghezza massima consentita è di mt 500, con interruzione almeno ogni mt 100.
6)
Tofo da Arella:
la
misura minima del lato delle maglie è di mm. 10.
7)
Tofone con ali da latterino:
l'uso
di questo attrezzo con le caratteristiche di seguito specificate è consentito
dal 1° novembre al 15 aprile di ogni anno. La misura minima consentita del lato
delle maglie delle ali e della guida è rispettivamente di mm. 12 e mm. 18; la
lunghezza massima consentita delle ali è di mt 5; la misura minima consentita
delle maglie della sacca è di mm. 6; la lunghezza massima consentita della
guida è di mt 25; l'altezza massima consentita dell'attrezzo è di mt 4 comprese
la guida, le ali e la falda o cappello.
Per
ciascun tofone è consentito un numero massimo di 5 inganni.
Questi
attrezzi possono essere installati in file disposte ad una distanza di almeno
mt 100 l'una dall'altra con interruzioni di almeno mt 15 ogni 5 tofoni.
Ciascun
pescatore può usare contemporaneamente un numero massimo di 20 tofi da
latterino.
8)
Tofone con ali:
la
misura minima consentita del lato delle maglie delle ali e della guida è di mm.
18; la lunghezza massima consentita del lato delle ali è di mt 5; la misura
minima consentita del lato delle maglie della sacca è di mm. 8; la lunghezza
massima consentita della guida è di mt 25; l'altezza massima consentita
dell'attrezzo è di mt 4, compresa la guida e le ali. Per ciascun tofone sono
consentiti un numero massimo di 5 inganni. Questi attrezzi possono essere
installati in file disposte ad una distanza di almeno mt 100 l'una dall'altra
con interruzioni di almeno mt 15 ogni 5 tofoni.
Ciascun
pescatore può usare contemporaneamente un numero massimo di 50 tofoni con ali.
9)
Giacchio o sparviero:
la
misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 25.
10)
Bertovello:
senza
ali e con uno o più inganni; l'apertura massima consentita della rete è di cm.
80; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 18.
11)
Bilancella:
la
misura massima consentita del lato della rete è di mt 1,50; la misura minima
consentita del lato della maglia è di mm. 15.
12)
Palamite o fila.
b)
Lago di Piediluco:
1)
Arte grossa:
la
lunghezza massima consentita della rete è di mt 80, l'altezza massima
consentita della rete è di mt 12; la misura minima consentita del lato delle
maglie del sacco è di mm. 10, delle maglie delle ali è di mm. 40, dalle maglie
all'imbocco delle ali è di mm. 20.
Nelle
acque del lago può essere usata una sola Arte Grossa (5).
2)
Rete verticale chiara: (detta anche retella da posta o altana):
la
lunghezza massima consentita della rete è di mt 200; l'altezza massima di mt 8;
la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 24.
La
lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle
acque del lago non può essere superiore a mt 1.600.
3)
Martavellone o Cucullo:
l'apertura
massima consentita della bocca è di mt 2; la lunghezza massima consentita della
mezzerina o longarina è di mt 50, la cui misura minima consentita del lato
delle maglie è di mm. 20; la lunghezza massima consentita delle ali è di mt 20,
la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 30; la misura
minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13. L'altezza massima
consentita della rete è di mt 12. L'uso di detto attrezzo è consentito su tutta
la superficie del lago, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° settembre
ed il 31 dicembre di ogni anno. Il numero massimo di martavelloni o cuculli che
può essere installato nelle acque del lago è di n. 12 unità.
4)
Tramaglio o tremaglio:
la
lunghezza massima consentita della rete è di mt 30 e l'altezza di mt 2; la
misura minima consentita del lato delle maglie della rete interna è di mm. 18.
Nelle
acque del lago il numero massimo consentito di tramagli è di n. 10 unità.
5)
Bertovello o bertavello:
l'apertura
massima consentita della bocca è di mt 1,50; la misura minima consentita del
lato delle maglie è di mm. 15.
L'attrezzo
può essere munito di ali la cui lunghezza e altezza massima consentita è
rispettivamente di mt 8 e di mt 6, le cui maglie abbiano il lato non inferiore
a mm. 20.
Nelle
acque del lago il numero massimo consentito di bertovelli o bertavelli è di n.
20 unità.
6)
Bilancella:
la
misura massima consentita del lato della rete è di mt 1,50; la misura minima
consentita del lato delle maglie è di mm. 15.
7)
Palamite:
il
numero massimo di ami consentiti per ciascuna palamite è di n. 100.
Il
numero massimo di palamiti che può essere installato nelle acque del lago è di
n. 2 unità.
Dallo
sbocco del canale Medio-Nera fino all'altezza delle tribune del Centro nautico
(sponda sottostante il paese) è vietato esercitare la pesca professionale ad
una distanza inferiore a mt 50 dalla riva nel periodo compreso tra il 1° maggio
ed il 30 settembre di ogni anno.
È
sempre vietato esercitare la pesca professionale nel canale che immette in
comunicazione le acque del lago di Piediluco con quelle del fiume Velino.
Nelle
acque del lago di Piediluco è vietato l'uso a strascico delle reti, ad
eccezione della rete arte grossa.
c)
Bacino Idroelettrico di Corbara:
Dalla
gola del Forello alla diga.
1)
Rete verticale chiara (detta anche retella da posta o altana):
la
lunghezza massima consentita della rete è di mt 200 e l'altezza di mt 8; la
misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 30.
L'uso
di questa rete è vietato ad una distanza inferiore a mt 100 dalla riva.
La
lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle
acque del lago non può essere superiore a mt 1.800;
2)
Martavellone o cucullo:
l'apertura
massima consentita della bocca è di mt 1,50; la lunghezza massima consentita
della mezzerina o longarina è di mt 50, la cui misura minima consentita del
lato delle maglie è di mm. 15; la lunghezza massima consentita delle ali è di
mt 8 la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 20; la
misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13; l'altezza massima
consentita della rete è di mt 5.
Nel
bacino idroelettrico di Corbara è consentita l'installazione di non più di 30
martavelloni o cuculli per la cattura dell'anguilla e del pesce gatto nei
periodi intercorrenti dal 1° settembre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 31
maggio per la cattura soltanto del pesce gatto.
Dalla
località Gola del Forello fino al Fosso della Barca, la pesca professionale è
consentita solo nel periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 dicembre
esclusivamente per la cattura dell'anguilla e del pesce gatto e con l'uso di
non più di n. 5 martavelloni o cuculli.
3)
Bilancella:
la
misura massima consentita del lato della rete è di mt 1,50; la misura minima
consentita del lato delle maglie è di mm. 15.
4)
Palamite:
il
numero massimo di ami consentiti per ciascuna palamite è di n. 100.
Il
numero massimo di palamiti che può essere installato nelle acque del bacino
idroelettrico di Corbara è di n. 2 unità.
Nelle
acque del bacino idroelettrico di Corbara è vietato l'uso a strascico delle
reti.
d)
Bacino Idroelettrico di Alviano:
1)
Altana:
la
lunghezza massima consentita della rete è di mt 150 e l'altezza massima è di mt
1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 30. L'uso
dell'altana è vietato ad una distanza inferiore a mt 30 dalla riva.
La
lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle
acque del bacino idroelettrico di Alviano non può superare i mt 1.200.
2)
Martavellone o cucullo:
l'apertura
massima della bocca è di mt 1,50; la lunghezza massima della mezzerina o
longarina è di mt 30, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è
di mm. 15; la lunghezza massima consentita delle ali è di mt 8, la cui misura
minima consentita del lato delle maglie è di mm. 20; la misura minima
consentita delle maglie del sacco è di mm. 13.
L'altezza
massima consentita della rete è di mt 2.
Nelle
acque del bacino idroelettrico di Alviano è consentita l'installazione di non
più di n. 10 martavelloni o cuculli per la cattura dell'anguilla e del pesce
gatto nei periodi intercorrenti dal 1° settembre al 31 dicembre e dal 1°
gennaio al 31 maggio per la cattura soltanto del pesce gatto.
3)
Bertovello o bertavello:
l'apertura
massima consentita della bocca è di cm. 80; la lunghezza minima consentita del
lato delle maglie è di mm. 15; la lunghezza massima consentita dell'attrezzo è
di mt 1,50.
4)
Bilancella:
la
misura massima consentita del lato della rete è di mt 1,50; la misura minima
consentita del lato delle maglie è di mm. 15.
5)
Palamite:
il
numero massimo di ami consentiti per ciascuna palamite è di n. 40.
Il
numero massimo di palamiti che può essere installato nelle acque del bacino
idroelettrico di Alviano è di n. 2 unità.
Nelle
acque del bacino idroelettrico di Alviano è vietato l'uso a strascico delle
reti.
(2)
Capoverso così costituito dall'art. 1, Reg. 26 luglio 1988, n. 25.
(3)
Capoverso soppresso dall'art. 1, Reg. 15 gennaio 1987, n. 2.
(4)
Capoverso soppresso dall'art. 1, Reg. 15 gennaio 1987, n. 2.
(5)
Numero così modificato dall'art. 1, Reg. 26 febbraio 1996, n. 4.
Art.
4
Elenco
degli attrezzi consentiti per esercitare la pesca dilettantistica.
a)
Acque principali e acque secondarie di categoria B.
1)
Bilancella:
la
misura massima consentita del lato della rete è di mt 1,50; la misura minima
consentita del lato delle maglie è di mm. 15.
L'uso
della bilancella è consentito solo dalla riva a «piede asciutto» ed a una
distanza di mt 40 dalle scale di monta, griglie e simili, macchine idrauliche,
sbocchi di canali, cascate naturali ed artificiali, arcate di ponti e
sbarramenti. È vietato per la bilancella qualsiasi impianto fisso anche solo
temporaneamente nel terreno, nonché l'uso della stessa quando lo specchio
d'acqua è inferiore a mt 3 di larghezza. È vietato l'uso della bilancella da
natante o a strascico. L'uso della bilancella è vietato in tutte le acque
secondarie di categoria A e loro affluenti, nonché nel torrente Chiani e
relativi affluenti e nel braccio morto del fiume Tevere (dallo sbarramento di
Corbara alla confluenza con il torrente Paglia).
L'uso
della bilancella è vietato dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno (6).
2)
Canna con o senza mulinello
3)
Mazzacchera
4)
Tirlindana
b)
Acque secondarie di categoria A
1)
Canna con o senza mulinello.
2)
Nel tratto del fiume Velino che scorre nella Regione Umbria è consentito l'uso
della tirlindana (7).
(6)
Il periodo di divieto dell'uso della bilancella, indicato nel presente
capoverso, è stato così sostituito dall'art. 1, Reg. 26 luglio 1988, n. 25.
(7)
Punto aggiunto dall'art. 1, Reg. 15 gennaio 1987, n. 2.
Art.
5
Modalità
di pesca.
Nelle
acque principali e in quelle secondarie di categoria B a ciascun pescatore è
consentito l'uso di non più di due canne contemporaneamente, con o senza
mulinello, ognuna armata con non più di due ami con l'uso di esche naturali e
non più di 5 ami con l'uso di esche artificiali.
Nelle
acque secondarie di categoria A a ciascun pescatore è consentito l'uso di non
più di una canna con o senza mulinello, armata con un solo amo con l'uso di
esche naturali e non più di tre ami o 2 ancorette con l'uso di esche artificiali.
Nel tratto del fiume Velino che scorre nella Regione Umbria è consentita la
pesca con due canne (8).
Ad
ogni pescatore è consentito occupare uno spazio complessivo a terra non
superiore a mt 10, anche se esercita la pesca con l'uso di due canne.
L'uso
del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero
del pesce catturato.
La
pesca con il sistema della "bottata" o "a scaccio" è
vietata (9).
(8)
Periodo aggiunto dall'art. 1, Reg. 15 gennaio 1987, n. 2.
(9)
Comma aggiunto dall'art. 1, Reg. 15 gennaio 1987, n. 2.
Art.
6
Orario
di pesca.
In
tutte le acque della Regione ai possessori di licenza di tipo B è consentita la
pesca all'alba ad un'ora dopo il tramonto ad eccezione della pesca all'anguilla
e del pesce gatto che è consentita nelle acque principali e secondarie di
categoria B sotto elencate, fino alle ore 24 purché esercitata dalla riva e con
l'uso della canna.
Elenco
delle acque in cui è consentita la pesca notturna dell'anguilla e del pesce
gatto anche ai possessori di licenza di tipo B.
a)
Provincia di Perugia
Tutte
le acque principali e secondarie di categoria B.
b)
Provincia di Terni
1)
Bacino idroelettrico di Alviano
2)
Bacino idroelettrico di Corbara (10)
3)
Lago di Piediluco
dallo
sbocco del canale Medio-Nera al Centro nautico all'altezza delle tribune
(sponda sottostante il Paese) Canale che mette in comunicazione le acque del
lago di Piediluco con quelle del Fiume Velino, limitatamente al tratto che va
dal Lago al ponte sulla strada provinciale della Stazione di Piediluco.
4)
Fiume Tevere
tutto
il tratto che scorre in provincia di Terni.
5)
Torrente Paglia (11)
6)
Fiume Velino - dalle opere di presa (sbarramento ENEL in località Marmore) al
ponte della ferrovia a monte (12).
(10)
Punto così modificato dall'art. 1, Reg. 15 gennaio 1987, n. 2.
(11)
Periodo aggiunto dall'art. 1, Reg. 15 gennaio 1987, n. 2.
(12)
Numero aggiunto dall'art. 1, Reg. 26 luglio 1988, n. 25.
Art.
7
Epoche
di divieto di pesca e limiti di misura e di cattura dei pesci.
SpecieEpoche
di divieto di pescaLunghezza minima
pescilimiti
cattura
giornal.Anguillacm.35Barbocm.18CarpaDal
1° al 30 giugnocm.35CoregoneDal 15 dicembre al 15 gennaiocm.30GamberoDal 1°
aprile al 30 giugnocm.7LatterinoDal 16 aprile al 31 ottobreLuccioDal 15
febbraio al 15 marzocm.35Persico realeDal 1° al 30 aprilecm.15lago
Trasimeno:dal 1° marzo al 15 aprilecm.18Persico trotacm.20Sandra o
luciopercaDal 15 marzo al 30 aprileTemoloDal 15 gennaio al 15
aprilecm.25TincaDal 1° al 30 giugnocm.20Trota (di tutte le
specie)Da
un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima
domenica di febbraio; durante tale periodo, nelle acque secondarie di categoria
A è vietata la pesca a tutte le specie (13).cm.20n. 8Trota di lagoDa un'ora
dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica
di febbraio; durante tale periodo, nelle acque secondarie di categoria A è
vietata la pesca a tutte le specie (14).cm.30n. 8
1)
Il limite relativo al persico reale non opera nelle acque del lago di Piediluco
e nel lago di Arezzo (Spoleto).
2)
Il limite relativo al luccio non opera nel lago Trasimeno, per gli operatori
del centro ittiogenico del Trasimeno di S. Arcangelo, allo scopo di acquisire
la produzione delle uova e quindi effettuare la riproduzione artificiale.
3)
L'Amministrazione provinciale territorialmente competente può autorizzare la
cattura di specie ittiche per la riproduzione artificiale. Le amministrazioni
provinciali possono disporre variazioni delle epoche di divieto per determinate
specie in relazione a particolari condizioni climatiche che spostino i periodi
di riproduzione, nonché divieti temporanei di pesca su singoli corpi idrici o
parti di essi, per eventi eccezionali, in riferimento alla tutela del patrimonio
ittico.
4)
I limiti di cattura giornalieri valgono per la pesca nelle acque secondarie e
per i possessori i licenza di tipo B anche nelle acque principali.
5)
È consentita la pesca del gamberetto per i soli fini dell'innesco sia per la
pesca professionale che dilettantistica.
6)
Durante le gare di pesca il pesce catturato deve essere possibilmente tenuto in
vita per essere immesso in acqua al termine delle stesse.
(13)
Tabella così modificata dall'art. 1, Reg. 15 gennaio 1987, n. 2.
(14)
Tabella così modificata dall'art. 1, Reg. 15 gennaio 1987, n. 2.
Art.
8
Modalità
di misura.
La
misura del pesce si effettua considerando l'intervallo compreso tra l'estremità
del muso a bocca chiusa e l'estremità della pinna caudale.
La
misura del gambero di fiume si effettua considerando l'intervallo compreso fra
la punta del rostro e l'estremità della coda (Telson).
La
misura della maglia si effettua a reti bagnate dividendo per 10 la distanza tra
11 nodi consecutivi.