L.R.
12 agosto 1986, n. 29 (1).
Proroga
di alcuni termini di cui alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, recante
ulteriori provvidenze per la prosecuzione dell'attività di ripristino e di
ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979
(2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 13 agosto 1986, n. 62.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. n), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Proroga
del termine di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile
1985, n. 20.
[Il
termine di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile
1985, n. 20, è prorogato al 31 dicembre 1986] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Proroga
del termine di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile
1985, n. 20.
[Il
termine di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1985,
n. 20, è prorogato al 31 luglio 1986] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Proroga
del termine di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile
1985, n. 20.
[Il
termine di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 22 aprile 1985, n. 20, è
prorogato al 31 dicembre 1986.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.