L.R. 12 agosto 1986, n. 29 (1).

Proroga di alcuni termini di cui alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, recante ulteriori provvidenze per la prosecuzione dell'attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 13 agosto 1986, n. 62.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Proroga del termine di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20.

 

[Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, è prorogato al 31 dicembre 1986] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Proroga del termine di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20.

 

[Il termine di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, è prorogato al 31 luglio 1986] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Proroga del termine di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20.

 

[Il termine di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 22 aprile 1985, n. 20, è prorogato al 31 dicembre 1986.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (5).

 

 

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.