L.R.
9 gennaio 1986, n. 1 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1986 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 15 gennaio 1986, n. 2.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1986 è stato poi approvato con L.R. 10 aprile
1986, n. 14.
Articolo
unico
Ai
sensi dell'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, sono
autorizzati, per il primo trimestre 1986, l'accertamento e la riscossione delle
entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni
del progetto di bilancio per l'anno 1986 presentato al Consiglio,
limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello
stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto (3).
Nel
caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi nonché di spese
finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata, la gestione dei
relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al primo comma.
Ai
fini della gestione di cassa tale limitazione non si applica, altresì, ai
pagamenti da effettuare in conto dei residui passivi degli esercizi 1984 e
precedenti.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(3)
Il bilancio di previsione per il 1986 è stato poi approvato con L.R. 10 aprile
1986, n. 14.