L.R.
11 aprile 1985, n. 18 (1).
Norme
per la realizzazione di impianti di interesse comune a favore di produttori
agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e
successivi e per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed
eventi straordinari.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 aprile 1985, n. 39.
Capo
I
Art.
1
Piano
di realizzazione degli interventi e di acquisizione delle aree.
La
Giunta regionale, sentita la Comunità montana della Valnerina, approva un piano
volto alla realizzazione, al completamento nonché alla acquisizione delle
relative aree, con riguardo ad impianti, attrezzature e servizi d'interesse
comune per il ricovero di bestiame e per la conservazione di foraggi a favore
di produttori agricoli singoli ed associati, titolari di aziende agricole le
cui strutture sono state colpite a seguito degli eventi sismici del 19
settembre 1979 e successivi.
Nel
piano di cui al precedente comma sono inserite con assoluta priorità le aree il
cui possesso è stato comunque acquisito dai Comuni della Valnerina di cui alla
tabella «A», allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, per far
fronte alle necessità di primo intervento, a seguito degli eventi sismici del
19 settembre 1979 e successivi, mediante la realizzazione, con onere a carico
del bilancio regionale, di impianti di ricovero del bestiame e per la
conservazione dei foraggi.
L'approvazione
del piano vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza delle opere in esso previste.
Art.
2
Contenuto
del piano.
Entro
90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui alla
Tabella «A», allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, formulano
documentate proposte alla Giunta regionale per la formazione del piano di cui
al precedente articolo.
Le
proposte contengono, in modo sommario, la descrizione delle opere e
l'indicazione della spesa.
La
Giunta, scaduto il termine di cui al precedente comma, adotta una proposta di
piano, nei limiti dei fondi disponibili e tenuto conto delle esigenze espresse
dai Comuni.
Su
tale proposta la Giunta regionale richiede il parere della Comunità montana
della Valnerina.
Trascorso
inutilmente il termine di quaranta giorni dalla richiesta, il piano è
definitivamente approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente.
Il
piano indica le opere ammesse con riguardo ai nuovi interventi da effettuare ed
a quelli di completamento e contiene un progetto di massima delle stesse.
Sono
altresì individuate in linea di massima le spese per l'acquisizione delle aree
e per la realizzazione degli impianti o per il completamento di interventi già
effettuati con esclusione dei lavori eseguiti nella fase di primo intervento.
Art.
3
Attuazione
del piano.
L'attuazione
del piano di cui all'art. 1, ivi compresa l'acquisizione delle aree, anche
mediante esproprio, e la realizzazione degli interventi è affidata all'Ente di
sviluppo agricolo in Umbria, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge
regionale 3 giugno 1977, n. 26.
Art.
4
Proprietà
degli impianti e loro gestione.
Gli
impianti, le attrezzature ed i servizi di cui alla presente legge sono di
proprietà della Regione dell'Umbria, che affida altresì all'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria la loro gestione nella fase di avviamento.
La
gestione è affidata ai produttori interessati, singoli o associati, sulla base
di un'apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, successivamente
alla proposizione di apposita richiesta.
La
convenzione regola i rapporti tra la Regione dell'Umbria, l'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria ed i produttori agricoli interessati e pone comunque a
carico di questi ultimi le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art.
5
Finanziamento
del piano.
La
Giunta regionale provvede a concedere i finanziamenti necessari alla attuazione
del piano sulla base di documentate richieste dell'Ente di sviluppo agricolo in
Umbria avuto riguardo alle singole procedure e/o ai singoli interventi.
L'Ente
di sviluppo agricolo in Umbria provvede al relativo rendiconto annuale e
definitivo della spesa, nonché alla restituzione delle eventuali economie
realizzate.
Il
rendiconto annuale è effettuato al 31 dicembre di ogni anno ed è presentato
alla Giunta regionale nei due mesi successivi.
Capo
II
Art.
6
Fondo
a favore dei Comuni per l'acquisizione di aree da utilizzare nel caso di
pubbliche calamità o per eventi di carattere straordinario.
Presso
la Regione è costituito un fondo per l'acquisizione a favore del patrimonio dei
Comuni, colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, delle aree da utilizzare in
caso di pubblica calamità o per eventi di carattere straordinario, individuate
nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, mediante apposite
varianti,
ai sensi dell'art. 25 delle norme di attuazione del Piano urbanistico
regionale, approvate con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 (2).
La
Giunta regionale individua le procedure per la concessione delle provvidenze di
cui al presente articolo, la documentazione che i Comuni debbono accludere alle
domande, le eventuali priorità in relazione ai fondi disponibili, nonché la
misura dei contributi da concedere.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 8 novembre 1990, n. 39.
Capo
III
Art.
7
Norma
finanziaria.
Per
il finanziamento degli interventi previsti nel capo I della presente legge è
autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986
con iscrizione al cap. 7620, di nuova istituzione nel bilancio regionale,
denominato: «fondi per la realizzazione, il completamento e l'acquisizione di
aree per impianti di interesse comune a favore di produttori agricoli singoli
associati danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi» (codice SIR
1121031010).
Per
il finanziamento degli interventi previsti nel capo II della presente legge è
autorizzata la spesa di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986
con iscrizione al cap. 7048, di nuova istituzione nel bilancio regionale,
denominato: «Fondo per l'acquisizione a favore del patrimonio dei comuni colpiti
dal sisma del 19 settembre 1979 di aree da utilizzare nel caso di pubbliche
calamità o per eventi di carattere straordinario» (codice SIR 1123230726).
All'onere
complessivo di lire 4.000 milioni si fa fronte con quota del fondo assegnato
alla regione Umbria sullo stanziamento di cui all'art. 4 del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984,
n. 363. (3).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della
Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(3)
Il presente comma, che si omette apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1985, approvato con L.R. 21 gennaio 1985, n. 4.