L.R.
21 marzo 1985, n. 11 (1).
Piano
socio-sanitario regionale per il triennio 1985-1987.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 aprile 1985, n. 34, S.O.
Art.
1
Oggetto.
La
presente legge:
-
detta norme sulle procedure di formazione, aggiornamento e attuazione del piano
socio-sanitario regionale (titolo I);
-
fissa gli obiettivi del piano per il triennio 1985/1987 e determina i princìpi
e i criteri per il riordino delle attività socio-sanitarie regionali nei campi
di intervento prioritario (titolo II);
-
dispone i criteri e i vincoli per l'utilizzazione dei finanziamenti regionali
per le attività sanitarie e socio-assistenziali (titolo III);
-
contiene modifiche alla legislazione regionale per adeguarla alle disposizioni
del Piano (titolo IV).
Art.
2
Il
piano socio-sanitario regionale.
Il
piano socio-sanitario regionale, di seguito denominato "Piano", è
costituito dai titoli I, II, III e IV della presente legge e dai suoi allegati
A e B.
L'allegato
A contiene parametri e le altre indicazioni da utilizzare per l'attività
amministrativa della Regione, degli organi che gestiscono le ULSS, dei Comuni e
degli altri enti ed organismi pubblici operanti nel territorio regionale,
connesse alla realizzazione del piano.
L'allegato
B contiene indirizzi programmatici ai quali la Regione, gli organismi che
gestiscono le ULSS, i Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti
ed organismi operanti nel territorio regionale nelle materie di cui alla
presente legge, conformano la propria attività amministrativa.
TITOLO
I
Procedure
per la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano socio-sanitario
regionale
Capo
I - Il ruolo della Regione
Art.
3
Il
metodo della programmazione.
Ai
sensi degli articoli 11 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione
svolge la sua attività secondo il metodo della programmazione pluriennale e
della più ampia partecipazione democratica.
In
particolare il Piano impegna la Regione:
a)
a coordinare l'intervento socio-sanitario con gli interventi negli altri
settori economici, sociali e di organizzazione del territorio;
b)
ad unificare l'organizzazione socio-sanitaria su base territoriale e
funzionale;
c)
ad assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
Per
i fini di cui alla lettera a) il piano concorre alla realizzazione degli
obiettivi generali della programmazione regionale: a tale scopo una sintesi del
Piano viene inclusa quale apposito capitolo del Piano regionale di sviluppo;
inoltre le tabelle dell'allegato A fanno parte integrante anche del Piano di
sviluppo.
Per
i fini di cui alla lettera b) gli indirizzi contenuti nella legge di piano e
nei suoi allegati costituiscono presupposto per le attività di direttiva alle
ULSS da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 22/1984.
Art.
4
Validità
e aggiornamenti.
Il
piano ha validità triennale e viene annualmente aggiornato con legge.
Le
relative proposte sono presentate dalla Giunta regionale entro il 30 settembre
di ciascun anno, contestualmente alla relazione di cui al successivo art. 5, e
vengono sottoposte ai procedimenti di partecipazione di cui alla L.R. n. 4/1972
e successive modificazioni.
Inoltre
il piano viene modificato ogni qualvolta il piano sanitario nazionale ed altre
leggi dello Stato incidenti sulla programmazione socio-sanitaria determinino
vincoli o indirizzi ai quali la Regione debba uniformarsi.
Art.
5
Stati
di avanzamento.
Con
riferimento all'art. 49, ultimo comma, della L. n. 833/1978 il Presidente della
Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni
anno la relazione generale sullo stato di attuazione del piano, avvalendosi
anche della relazione annuale predisposta da ciascuna ULSS ai sensi dell'art.
78 della L.R. n. 18/1980, corredata da una relazione sullo stato di attuazione
dei programmi comprensoriali.
Capo
II - Il ruolo delle autonomie locali
Art.
6
Programmi
comprensoriali di attuazione.
Procedure
per la formazione. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'assemblea generale dell'ULSS adotta il programma
comprensoriale di attuazione per la gestione dei servizi sanitari e
socio-assistenziali.
Il
programma viene inviato alla Giunta regionale che provvede, entro 30 giorni
dalla ricezione, a verificarne la congruità rispetto al piano, richiedendo
eventuali modificazioni. Qualora tale verifica non comporti alcuna
modificazione, o nel caso in cui il termine di 30 giorni sia scaduto senza
pronuncia da parte della Giunta, il programma si intende approvato. Qualora la
Giunta richieda modificazioni, l'assemblea dell'ULSS provvede a riapprovare in
via definitiva il programma, motivando eventuali difformi decisioni rispetto
alla richiesta stessa.
Qualora
nel termine di cui al primo comma l'ULSS non abbia adottato il programma
comprensoriale la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro 60
giorni, provvede in via sostitutiva per mezzo di un commissario.
Art.
7
Contenuto
del programma.
Il
programma comprensoriale socio-sanitario è lo strumento di attuazione del piano
a livello locale; esso ha lo scopo di definirne tempi e modalità e di
individuare gli obiettivi locali e particolari per le azioni di una
organizzazione dei servizi coerente con la riforma sanitaria, per lo sviluppo
coordinato delle azioni sanitarie e socio-assistenziali, per le azioni rivolte
a problematiche di particolare rilevanza e ad un uso delle risorse coerente con
le finalità del piano.
Il
programma disciplina in particolare:
-
la riorganizzazione dei servizi previsti come prioritari dal piano;
-
la formulazione dei singoli programmi per la realizzazione dei
progetti-obiettivo, dei progetti finalizzati, dei progetti-risorse e dei
progetti di settore, così come indicato al successivo articolo 13, prevedendo i
tempi e le modalità di ristrutturazione e sviluppo dei servizi.
Il
programma contiene direttive per l'elaborazione del bilancio pluriennale della
ULSS di cui all'articolo 3 della L.R. n. 18/1980, per l'organizzazione dei
servizi e l'impiego del personale, nonché per l'uso del patrimonio e delle
attrezzature.
Il
programma deve essere compatibile con la quota del Fondo sanitario regionale
prevista per il periodo di validità del piano, e all'interno di essa deve
essere rispettata la destinazione dei finanziamenti per spese di investimento e
per quelle correnti, nonché - relativamente a queste ultime - tra spese a
destinazione indistinta e spese a destinazione vincolata dal Fondo sanitario
nazionale.
Art.
8
Validità
e aggiornamenti.
Il
programma comprensoriale di attuazione ha la stessa durata del piano ed è
realizzato per piani annuali.
Le
ULSS adeguano, con le procedure previste all'articolo 6, ultimo comma, i
programmi comprensoriali sulla base degli aggiornamenti apportati al piano ai
sensi dell'articolo 4.
Art.
9
Stato
di avanzamento.
Le
ULSS, entro il 30 giugno di ogni anno, approvano contestualmente al rendiconto
generale una relazione sulla situazione socio-sanitaria, sull'andamento della
gestione e sullo stato di attuazione del programma. A tale scopo la Giunta
regionale predispone uno schema-tipo da emanare nei modi previsti dalla L.R. n.
22/1984.
Le
ULSS inviano alla Giunta regionale, entro 10 giorni dall'adozione, gli atti di
cui al comma precedente ai fini della predisposizione della relazione di cui
all'art. 5 della presente legge.
Capo
III - Il ruolo dei soggetti non istituzionali
Art.
10
Il
volontariato.
I
programmi comprensoriali delle ULSS individuano le modalità per il concorso
degli organismi del volontariato alla realizzazione degli obiettivi del piano
in armonia con l'articolo 45 della legge n. 833/1978 e con l'articolo 28 della
L.R. n. 29/1982.
In
particolare le ULSS prevedono il ruolo degli organismi di volontariato iscritti
nell'apposito elenco istituito dalla Giunta regionale in analogia a quanto
previsto dall'articolo 27 della L.R. n. 29/1982.
L'attività
delle associazioni di volontariato è regolata da convenzioni stipulate con le
ULSS o i Comuni.
Le
ULSS predispongono inoltre elenchi dei volontari singoli ai fini della loro
utilizzazione nell'attuazione dei programmi.
Le
associazioni ed i singoli concorrono gratuitamente alla realizzazione delle
iniziative sociali e sanitarie definite dalla L.R. n. 65/1979 e dalla L.R. n.
29/1982, con particolare riguardo:
-
al recupero funzionale e all'integrazione sociale delle persone affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, da qualunque causa dipendenti;
-
alla prevenzione, al recupero e al reinserimento sociale di soggetti esposti a
rischi di emarginazione o in condizione di tossicodipendenza;
-
alla promozione della donazione del sangue umano nonché degli organi destinati
al trapianto;
-
all'assistenza agli anziani nel domicilio o presso le strutture pubbliche ai
fini del recupero di adeguati livelli di autosufficienza;
-
all'assistenza generica delle persone ricoverate nei presìdi ospedalieri.
Le
associazioni iscritte al registro regionale attuano la preparazione e
l'aggiornamento professionale dei propri iscritti anche attraverso attività di
formazione ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 69/1981.
La
Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare,
delibera le norme di attuazione di cui all'articolo 28 della L.R. n. 29/1982
sulla base anche dei criteri del presente articolo.
Le
associazioni iscritte al registro regionale sono i soggetti della
partecipazione sulle attività della programmazione socio-sanitaria regionale.
Art.
11
La
cooperazione.
I
Comuni e le ULSS possono avvalersi delle cooperative di servizio sociale
iscritte nell'apposito registro regionale previsto all'articolo 27 della L.R.
n. 29/1982.
Deve
essere garantito che la professionalità degli operatori non sia inferiore a
quella degli operatori di pari livello e mansione dipendenti dagli enti
pubblici. A tale riguardo devono essere rese operanti anche per gli operatori
delle cooperative le norme di cui all'articolo 8 della L.R. n. 69/1981.
I
Comuni e le ULSS regolano i loro rapporti con le cooperative per mezzo di
convenzioni. Al fine di uniformare l'entità dei compensi in favore degli
operatori delle cooperative, la Giunta regionale stabilisce per ciascun anno
solare un tariffario orario tenendo conto dei diversi profili di attività dei
soci-
cooperatori.
Le
cooperative e le loro associazioni di rappresentanza sono i soggetti della
partecipazione sulle attività di programmazione socio-sanitaria regionale.
TITOLO
II
Il
Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1985-1987
Capo
I - Le strategie
Art.
12
Obiettivi
prioritari.
I
seguenti obiettivi costituiscono priorità del piano:
-
riequilibrio territoriale delle risorse;
-
piena attuazione della L.R. n. 29/1982 e integrazione dei servizi sanitari con
quelli socio-assistenziali;
-
attivazione della partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei
servizi di base e promozione dell'educazione sanitaria della popolazione;
-
potenziamento delle strutture socio-sanitarie pubbliche e loro qualificazione
sul piano dell'efficienza e della specializzazione, innalzamento della
professionalità degli operatori;
-
attuazione delle azioni finalizzate al risparmio e al conseguimento di un
efficace controllo della spesa con particolare riguardo a quella per degenze
ospedaliere, per farmaci e per accertamenti diagnostici;
-
riordino della prevenzione all'interno dei luoghi di vita e di lavoro e
potenziamento dell'assistenza socio-sanitaria di base;
-
tutela della salute materno-infantile, tutela psico-affettiva dei minori
ricoverati in ospedale;
-
tutela degli anziani, degli handicappati, cura e recupero dei
tossicodipendenti;
-
tutela della salute degli animali nei suoi rapporti con la salute dell'uomo;
-
promozione delle conoscenze sullo stato di salute e sviluppo della ricerca
finalizzata.
Art.
13
I
progetti.
Gli
obiettivi del piano sono perseguiti mediante il metodo della progettazione.
Il
piano prevede progetti:
a)
per la tutela socio-sanitaria delle fasce di popolazione a rischio
(progetti-obiettivo salute);
b)
per la realizzazione di programmi finalizzati alla lotta contro le patologie di
maggiore rilievo sociale (progetti-finalizzati);
c)
per la razionalizzazione e qualificazione della spesa (progetti-risorse);
d)
per la riorganizzazione degli interventi dell'area centrale dell'ULSS e di
quelli disposti su rete regionale (progetti di settore).
Per
il triennio 1985/1987 sono previsti i seguenti progetti-obiettivo (P.O.):
-
per la tutela sanitaria dell'ambiente di vita (Progetto-ambiente);
-
per la tutela della salute della donna e dell'età materno-infantile
(Progetto-donna/infanzia);
-
per la tutela della salute nei luoghi di lavoro (Progetto-lavoro);
-
per la tutela della salute degli anziani (Progetto-anziani);
-
per la tutela della fasce marginali di popolazione (Progetto-fasce marginali).
Sono
inoltre previsti i seguenti progetti-finalizzati (P.F.) alla lotta contro:
-
le malattie infettive e diffusive (P.F. 1);
-
le malattie mentali (P.F. 2);
-
le cardiovascolopatie (P.F. 3);
-
le cerebrovascolopatie (P.F. 4);
-
le malattie tumorali (P.F. 5);
-
il diabete (P.F. 6);
-
le nefropatie croniche (P.F. 7);
-
le neuropatie convulsivanti (P.F. 8).
Sono
previsti i seguenti progetti-risorse (P.R.) per la razionalizzazione e la
qualificazione della spesa:
-
per accertamenti diagnostici (P.R. 1);
-
per farmaci (P.R. 2);
-
per degenze ospedaliere (P.R. 3);
-
per il convenzionamento con le strutture private (P.R. 4).
Sono
infine previsti progetti di settore (P.S.) per:
-
il sistema informativo socio-sanitario regionale e l'osservatorio
epidemiologico (P.S. 1-SIS/OER);
-
la formazione degli operatori e l'educazione sanitaria (P.S. 2-Formazione);
-
l'organizzazione in rete dei servizi trasfusionali (P.S. 3-Servizi trasfusionali);
-
la medicina veterinaria anche nei suoi rapporti con la salute dell'uomo (P.S.
4-Medicina veterinaria).
Gli
indirizzi programmatici e gli obiettivi triennali regionali per la
realizzazione dei progetti sono contenuti nell'allegato B.
Art.
14
Le
priorità per il riordino dei servizi.
Le
ULSS adeguano l'organizzazione dei servizi socio-sanitari ai fini previsti nei
precedenti articoli 12 e 13, conformandosi alle indicazioni contenute
nell'allegato B, con priorità per le misure previste nei successivi articoli
rispettivamente per la formazione delle piante organiche, per l'attivazione dei
distretti di base, per il riordino della prevenzione negli ambienti di vita e
di lavoro, delle attività ospedaliere, delle attività psichiatriche e di tutela
della salute mentale, delle attività in direzione delle tossicodipendenze,
delle attività veterinarie, delle attività specialistiche, del servizio a tempo
pieno nonché per la funzionalità dell'ufficio di direzione.
Le
disposizioni contenute nei successivi articoli del presente titolo II
costituiscono norme di ordinamento regionale nel quadro dei princìpi della
legislazione statale.
Capo
II - Le priorità per il riordino delle piante organiche
Art.
15
Princìpi
e criteri per il riordino.
La
pianta organica determina la posizione di inquadramento degli operatori
dipendenti e la strutturazione degli uffici e servizi dell'ULSS. In attuazione
del D.P.R. n. 761/1979 essa si articola per settori, sezioni, servizi, unità
organiche ed unità operative. Articolazioni e denominazioni diverse, derivanti
dalle indicazioni del piano e di altre leggi regionali o statali, o dovute a
preesistenti ordinamenti, devono essere esplicitamente equiparate alla
terminologia sopra riportata in sede di attribuzione delle funzioni nonché
nella pianta organica allegata al bilancio di previsione ai sensi dell'articolo
17.
Ad
ogni settore corrisponde un responsabile appartenente ad una delle posizioni
apicali elencate nella tabella 1 dell'allegato A.
Ad
ogni sezione corrisponde un responsabile appartenente alla posizione
immediatamente inferiore a quella apicale.
Nei
casi in cui specifiche leggi nazionali o regionali prevedano
"servizi", a questi corrisponde un responsabile appartenente ad una
delle posizioni sopra indicate, nonché alla prima posizione funzionale degli
operatori professionali di prima categoria, in rapporto alla collocazione
organica del servizio stesso.
Le
unità organiche e le unità operative costituiscono articolazione delle
precedenti strutture, e sono affidate alla responsabilità di operatori aventi
titolo a tale funzione, ai sensi del vigente ordinamento del personale delle
ULSS.
Qualora
all'interno di un settore confluiscano materie che per la loro specializzazione
richiedono l'apporto di professionalità non riconducibili a quella del
responsabile di settore, possono essere previste posizioni di «esperto» da
affidare a laureati del livello dirigenziale per le funzioni proprie del
livello di appartenenza. Gli esperti operano secondo il principio
dell'autonomia tecnico-funzionale nell'ambito di direttive di carattere
generale a contenuto programmatorio ed organizzativo impartite dal responsabile
di settore. Ferma restando la indivisibilità della direzione organizzativa del
settore in capo al suo responsabile, il comitato di gestione può assegnare
all'esperto la sovraintendenza tecnica di una sezione o di un servizio, su
proposta o previo parere del responsabile di settore.
Art.
16
Dipartimenti
e gruppi di lavoro.
Tutti
gli operatori socio-sanitari, sia dipendenti che convenzionati, sono
organizzati per dipartimenti e gruppi di lavoro.
I
dipartimenti vengono individuati sulla base di obiettivi di carattere generale,
e per la durata corrispondente a quella del piano.
I
gruppi di lavoro sono costituiti sulla base di specifici obiettivi e per il
tempo necessario a realizzarli.
Nell'articolazione
dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro vengono individuate posizioni di
coordinamento a contenuto esclusivamente funzionale.
Il
coordinamento dei dipartimenti è assunto da operatori dipendenti, appartenenti
alla qualifica apicale.
Il
coordinamento dei gruppi di lavoro può essere assunto anche da operatori
convenzionati.
La
qualifica di coordinatore ai sensi del presente articolo non modifica la
posizione funzionale di chi ne è investito. Sono vietate aggiunzioni economiche
a favore di quest'ultimo, a qualunque titolo siano imputate.
Nella
individuazione dei coordinatori deve essere dato spazio alla autorganizzazione
interna all'area interessata.
Art.
17
Determinazione
delle piante organiche. Criteri e procedure.
Le
ULSS determinano la pianta organica del personale dipendente per il triennio di
validità del piano entro i termini fissati per l'approvazione del programma
comprensoriale di cui all'articolo 6.
I
posti della pianta organica sono articolati nei ruoli sanitario, professionale,
tecnico e amministrativo sulla base dei parametri indicati nella tabella 2
dell'allegato A.
Nella
determinazione della pianta organica le ULSS conferiscono priorità al riordino
delle attività indicate nella tabella 3 dell'allegato A. I relativi parametri
sono indicati nelle tabelle 13, 15, 20, 22.
Il
numero complessivo dei posti della pianta organica viene determinato sulla base
dei criteri seguenti, con riferimento al valore-soglia fissato nella tabella 4
dell'allegato A:
a)
per le ULSS nelle quali il carico di abitanti per operatore in servizio sia
inferiore al valore-soglia, il numero complessivo di posti non può superare
quello previsto dalla pianta organica provvisoria;
b)
per le ULSS nelle quali il dato di cui sopra sia superiore al valore-soglia, il
numero complessivo non può superare quello necessario per adeguare il carico di
abitante per operatore al valore di 100.
La
data di riferimento per gli adempimenti di cui sopra è quello della
promulgazione della presente legge.
La
pianta organica, che è resa esecutiva con le procedure del precedente articolo
6, ultimo comma, è allegata al bilancio di previsione.
Art.
18
Criteri
per il riequilibrio.
Per
il periodo di validità del Piano le ULSS provvedono alla copertura dei posti
eccedenti rispetto alle dotazioni del personale in servizio alla data di
promulgazione della presente legge, con l'osservanza delle priorità risultanti
dalla tabella 3, ed entro i limiti e con le gradualità stabilite nella tabella
4.
Le
relative deliberazioni delle ULSS, ivi comprese quelle concernenti le
trasformazioni dei posti di pianta organica per conseguire il riequilibrio
della sua articolazione nei ruoli e nei profili in conformità dei parametri di
cui alla tabella 2, sono soggette alle sole procedure di controllo
amministrativo previste dalla legge dello Stato.
Art.
19
Norme
transitorie.
Fino
all'approvazione della pianta organica è consentito alle ULSS, fermo restando
il rispetto dei parametri di cui alle tabelle 2 e 4, procedere alla copertura
dei posti conseguente a deliberazioni che siano esecutive alla data di
promulgazione della presente legge, nonché alla copertura dei posti resisi
vacanti
dopo tale data.
Capo
III - Le priorità per il riordino dei distretti
Art.
20
L'articolazione.
Le
ULSS sono articolate nei distretti socio-sanitari di base, in modo che ad ogni
distretto corrisponda di norma una popolazione compresa tra 4.000 e 10.000
abitanti.
Ad
ogni distretto corrisponde il territorio di uno o più comuni o circoscrizioni.
Nei
comuni che non abbiano attuato il decentramento amministrativo, l'articolazione
nei distretti è determinata mediante accorpamento delle frazioni geografiche,
sulla base della classificazione ISTAT.
Un
distretto può corrispondere a più comuni o più circoscrizioni qualora ciò sia
necessario per raggiungere i valori-soglia di popolazione.
L'articolazione
nei distretti è fissata dall'ULSS in conformità con le proposte dei comuni
interessati.
Art.
21
I
comitati partecipativi.
In
ogni distretto è costituito un comitato partecipativo, composto da consiglieri
comunali o circoscrizionali elettivi con l'integrazione di altri membri
individuati in conformità con i criteri dell'articolo 26 della L.R. n. 65/1979,
in numero non superiore a quelli elettivi.
Alle
nomine provvedono i Comuni o le Circoscrizioni interessate.
Partecipano
alle riunioni del comitato i membri della équipe di distretto.
Art.
22
Gruppo
di lavoro e suo coordinamento.
Ogni
distretto dispone di un gruppo di lavoro formato nei modi indicati nella
tabella 5 dell'allegato A.
Tale
gruppo di lavoro costituisce un'unità funzionale i cui membri operano in
condizioni di autonomia tecnica.
Il
gruppo di lavoro viene integrato con il restante personale socio-sanitario
operante nel territorio in forma esclusiva o a scavalco con altri distretti.
Al
coordinamento funzionale del gruppo di lavoro provvede il medico del ruolo
nominativo regionale assegnato al territorio del distretto. L'incarico di
coordinamento non comporta alcuna modifica della posizione giuridica posseduta
all'atto della nomina.
L'attività
dei distretti viene coordinata nell'ambito dell'ufficio di direzione nei modi
indicati nelle tabelle 17 e 19, nel rispetto del principio dell'autonomia
tecnico-funzionale dei servizi. Spetta al coordinatore sanitario dell'ufficio
garantire la funzionalità dei servizi di distretto.
Capo
IV - Le priorità per il riordino delle attività ospedaliere
Art.
23
Principi
generali dell'ordinamento e criteri per l'accesso.
Il
servizio ospedaliero è unico per ciascuna ULSS ed è svolto in uno o più presìdi
denominati presìdi ospedalieri.
Il
servizio ospedaliero deve:
-
soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera;
-
garantire ai ricoverati la tutela della dignità della persona, con particolare
riguardo ai diritti della donna, dei bambini e degli anziani;
-
rispondere ai requisiti ed espletare le funzioni e le attività di cui al
presente capo IV.
Al
diritto di accesso all'assistenza ospedaliera, di cui all'articolo 2 della L.R.
n. 15/1975, si provvede mediante il passaggio in cura al servizio ospedaliero
unico. Il passaggio in cura è disposto dal servizio di accettazione sanitaria
mediante formale provvedimento di ricovero che specifica tra l'altro la
funzione assistenziale e l'area cui il richiedente viene assegnato.
Art.
24
Programma
comprensoriale di ristrutturazione.
Nell'ambito
del programma comprensoriale di cui all'art. 6 le ULSS approvano gli obiettivi
di ristrutturazione del servizio ospedaliero anche al fine di indicare le modalità
di riconversione delle dotazioni eventualmente non utilizzate per il servizio
ospedaliero, sulla base dei criteri indicati nell'allegato B.
Il
programma prevede tra l'altro:
-
la collocazione dei presìdi ospedalieri nell'ambito territoriale della ULSS;
-
la determinazione delle funzioni di cui al successivo art. 26 da svolgere in
ciascun presidio;
-
la distribuzione del numero complessivo dei posti-letto per ciascun presidio;
-
le modalità di svolgimento delle funzioni di day-hospital;
-
la individuazione delle attività che devono essere accentrate in un solo
presidio.
Art.
25
Requisiti
e attività del servizio ospedaliero.
Per
i fini di cui al precedente articolo la tabella 6 dell'allegato A elenca i
requisiti minimi previsti dalla L. 12 febbraio 1968, n. 132 insieme con quelli
aggiunti dalla presente legge regionale, ed evidenzia quelli che sono riferiti
al servizio ospedaliero unico e quelli riferiti al singolo presidio.
La
tabella 7 dell'allegato A indica le attività del servizio ospedaliero unico per
il triennio di validità del piano con evidenza particolare:
a)
per le attività di pertinenza di tutte le ULSS distinguendo tra quelle minime e
quelle aggiuntive;
b)
per le attività riservate alle ULSS con bacino di utenza corrispondente alle
aree di riequilibrio territoriale (art. 4 della L.R. n. 45/1982);
c)
per le attività riservate alle ULSS sede anche di servizi multizonali (art. 3
della L.R. n. 45/1982.)
La
tabella 8 dell'allegato A contiene l'elenco minimo di attività che debbono
essere comunque concentrate in un solo presidio per ciascuna ULSS.
Art.
26
Articolazioni
del servizio ospedaliero nelle funzioni assistenziali.
Il
servizio ospedaliero unico è articolato nelle seguenti funzioni assistenziali:
a)
funzione ospedaliera per malati acuti, per emergenze sanitarie richiedenti cure
intensive, con permanenza protratta;
b)
funzione di day-hospital per fabbisogni assistenziali richiedenti cure non
intensive con eventuale permanenza di breve durata;
c)
funzione paraospedaliera per fabbisogni assistenziali richiedenti cure non
intensive a scopo di consolidamento di terapie ospedaliere non eseguibili al
domicilio.
Art.
27
La
funzione ospedaliera per malati acuti. Requisiti e dotazioni.
La
funzione ospedaliera per malati acuti deve essere assicurata mediante la
presenza continuativa di personale sanitario medico e non medico, e l'uso
corrente di attrezzature e di strumentazioni diagnostico-terapeutiche.
La
dotazione di posti-letto è determinata sulla base dei seguenti parametri:
-
quoziente di ospedalizzazione;
-
durata media delle degenze;
-
tasso di occupazione media.
Le
modalità di determinazione dei parametri di cui al precedente comma, e i
corrispondenti valori per il triennio di validità del piano, sono specificati
nella tabella 9 dell'allegato A.
Art.
28
Requisiti
e dotazioni per la funzione di day-hospital.
La
funzione di day-hospital deve garantire i trattamenti di cui al primo comma,
lettera b), del precedente art. 26. A tale scopo devono essere fornite tutte le
prestazioni di diagnosi e cura erogate nei servizi ospedalieri e territoriali
della ULSS, di norma da parte delle unità operative assegnate alle funzioni
diagnostico-terapeutiche del servizio ospedaliero della ULSS.
La
funzione di day-hospital deve essere espletata in tutti i presìdi per malati
acuti, in spazi assistenziali ricavati dalle aree di predimissione come
previsto dal successivo articolo 30. Può essere espletata anche presso presìdi
territoriali o in quelli in cui viene svolta la funzione paraospedaliera.
L'assegnazione
del malato alla funzione di day-hospital è disposta dall'unità operativa cui lo
stesso è stato assegnato in cura nella fase acuta della malattia; può essere
inoltre disposta direttamente dal servizio di accettazione sanitaria.
Art.
29
Funzione
paraospedaliera.
Criteri
per l'ammissione, requisiti e dotazioni. La funzione paraospedaliera deve
garantire i trattamenti di cui al primo comma, lettera c), del precedente
articolo 26. A tale scopo la funzione paraospedaliera deve assicurare:
-
assistenza infermieristica continuativa;
-
assistenza medica continuativa nell'arco diurno, ed utilizzazione della guardia
medica per emergenze notturne e festive;
-
continuità terapeutica con il servizio della medicina di base convenzionata.
Tale
funzione si avvale della consulenza specialistica e delle dotazioni
diagnostico-terapeutiche a disposizione di tutto il servizio ospedaliero della
ULSS.
La
funzione paraospedaliera può essere attivata autonomamente o in presìdi in cui
si svolga la funzione ospedaliera per malati acuti, con l'osservanza dei
criteri di cui al presente articolo.
L'assegnazione
dei degenti alle funzioni paraospedaliere è disposta dal servizio di
accettazione del presidio di riferimento; può essere effettuata anche
direttamente dall'unità operativa responsabile dell'assistenza nella fase
acuta. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri:
-
non debbono essere espletate funzioni di assistenza ospedaliera ai malati in
fase acuta;
-
il degente deve essere suscettibile di trattamenti per il recupero psicofisico
e la riabilitazione, stabiliti in protocolli terapeutici formulati dall'unità
operativa responsabile dell'assistenza nella fase acuta;
-
la durata presumibile di degenza deve consentire una adeguata rotazione
nell'utilizzazione degli spazi di degenza.
La
dotazione dei posti-letto per la funzione paraospedaliera di norma non deve
essere superiore a 30.
Art.
30
Le
aree assistenziali.
Il
programma comprensoriale prevede che le attività diagnostico-terapeutiche del
presidio ospedaliero vengano organizzate nelle seguenti aree assistenziali:
a)
accettazione sanitaria;
b)
degenza intensiva;
c)
degenza ordinaria;
d)
predimissione anche per le funzioni di day-hospital.
L'area
sub a) è unica per ciascun presidio.
Le
aree sub b) e sub c) sono a destinazione indifferenziata.
Nell'area
dell'accettazione sanitaria debbono essere comunque prestate attività di pronto
intervento, anche mediante il trasporto d'urgenza presso altri presìdi
ospedalieri. Il servizio ospedaliero unico deve garantire in ogni caso un'attività
continuativa di pronto soccorso in funzione per tutto l'arco della giornata, e
adeguatamente collegata con tutti i presìdi dell'ULSS. Tale attività è di norma
realizzata con l'utilizzo delle dotazioni dei dipartimenti ospedalieri; la
tabella 10 dell'allegato A indica le ULSS nelle quali essa è strutturata in
unità operativa autonoma.
Art.
31
Unità
ospedaliere di diagnosi e cura.
Il
personale sanitario addetto ai servizi ospedalieri di diagnosi e cura è
ripartito nelle aree funzionali di medicina e di chirurgia.
All'interno
di ciascuna area sono istituite unità operative ed unità organiche.
Le
unità operative sono dirette da un medico appartenente ad una delle due fasce
di responsabilità diagnostico-terapeutica previste dall'art. 63 del D.P.R. n.
761/1979.
Le
unità organiche sono costituite da più unità operative secondo criteri di
omogeneità di disciplina, e sono dirette da un medico appartenente alla fascia
di responsabilità apicale.
Alle
unità operative sono assegnati medici della posizione funzionale iniziale
(assistenti e medici in formazione) e personale di assistenza infermieristica
ed ausiliario, secondo criteri di rotazione stabiliti dalla Giunta regionale ai
sensi della L.R. n. 22/1984 anche sulla base delle disposizioni contenute nel
D.P.R. n. 761/1979.
Le
unità operative possono essere qualificate per particolari branche di attività
assistenziali, affini od equipollenti a quella corrispondente alla
denominazione dell'unità organica a direzione primariale cui appartengono. Tale
qualificazione ha rilievo esclusivamente assistenziale, e non comporta
modifiche nella posizione giuridica posseduta dal responsabile dell'unità
operativa, il quale in ogni caso deve possedere i requisiti specifici previsti
dalla normativa concorsuale statale.
Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale medico
universitario convenzionato, relativamente all'organizzazione della funzione
diagnostico-terapeutica e nel rispetto della peculiarità delle posizioni
funzionali determinate ai sensi dell'ordinamento universitario.
Art.
32
Dipartimenti
ospedalieri. Finalità e compiti.
I
servizi diagnostico-terapeutici relativi alle aree assistenziali di cui
all'art. 30 sono strutturati su base dipartimentale ai sensi dell'art. 17 della
legge n. 833/1978 secondo il modello organizzativo della tabella 11
dell'allegato A.
I
dipartimenti sono finalizzati all'espletamento di attività affini e
complementari dirette a favorire la globalità dell'intervento,
l'interdisciplinarietà del lavoro, un più stretto rapporto fra le strutture
ospedaliere ed il territorio, la partecipazione del personale interessato, lo
sviluppo di attività di aggiornamento e ricerca, l'economicità della gestione.
Sono
compiti del dipartimento:
-
l'organizzazione dei flussi assistenziali all'interno dell'area di competenza;
-
la razionale utilizzazione del personale;
-
la gestione delle risorse, attrezzature e presidi assegnati all'area
dipartimentale;
-
la programmazione dei fabbisogni di risorse sia di personale che di dotazioni
strumentali;
-
la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;
-
la promozione della partecipazione degli operatori alle scelte da effettuare;
-
il coordinamento delle attività di ricerca scientifica;
-
la messa a punto delle modalità di lavoro attraverso l'individuazione di
opportuni protocolli;
-
la verifica periodica dell'attuazione dei programmi d'intervento.
Art.
33
Criteri
per la determinazione.
Di
norma il dipartimento è unico per ciascun presidio, ad eccezione dei presìdi
indicati nella tabella 12 dell'allegato A, nei quali vengono costituiti
distinti dipartimenti almeno per la medicina, la chirurgia, e l'assistenza
materno-infantile.
Il
dipartimento materno-infantile deve garantire la realizzazione degli obiettivi
previsti all'articolo 11, comma quinto e sesto, della L.R. n. 29/1982.
Nei
casi in cui vi siano più dipartimenti, le unità operative di diagnostica
strumentale e di laboratorio costituiscono dipartimento con le corrispondenti
strutture extraospedaliere.
Art.
34
Direzione
del dipartimento.
Al
funzionamento del dipartimento è preposto un comitato composto da:
a)
tutti i responsabili apicali assegnati al dipartimento;
b)
aiuti corresponsabili ed assistenti delle unità operative, eletti dagli
operatori di tali qualifiche in servizio nelle stesse unità operative in numero
pari alla metà dei membri di cui alla lettera a);
c)
rappresentanti elettivi del personale non medico in servizio nelle stesse unità
operative, in misura corrispondente ad un terzo dei membri di diritto.
Il
comitato elegge un coordinatore fra i responsabili apicali.
Il
comitato dura in carica un anno e ha il compito di:
-
garantire l'attuazione dei compiti del dipartimento;
-
mantenere i rapporti con l'ufficio di direzione nonché, ove esista, con la
direzione sanitaria;
-
convocare l'assemblea degli operatori del dipartimento tutte le volte che se ne
ravvisi l'opportunità e comunque con periodicità annuale, o quando ne faccia
richiesta almeno un terzo degli operatori.
Art.
35
Funzioni
igienico-organizzative.
Le
funzioni di carattere igienico-organizzativo sono svolte dall'apposita sezione
costituita presso il settore «Assistenza sanitaria e farmaceutica» dell'ufficio
di direzione in conformità con le indicazioni delle tabelle 16 e 18
dell'allegato A.
È
compito della sezione di cui al precedente comma provvedere:
-
all'igiene degli ambienti ospedalieri;
-
alla tenuta dell'archivio clinico e alle conseguenti registrazioni e
refertazioni;
-
alla raccolta delle informazioni di carattere statistico-epidemiologico ivi
compresa la notifica delle malattie soggette ad obbligo di denuncia;
-
all'organizzazione del servizio di documentazione e biblioteca del presidio;
-
alla vigilanza sull'uso di medicinali e presìdi sanitari, nonché sulla loro
fornitura ove non sia costituita l'apposita sezione «assistenza farmaceutica»;
-
all'istruttoria tecnica per l'acquisizione di apparecchiature sanitarie, arredi
e materiali sanitari;
-
alla predisposizione degli elementi per la relazione annuale sullo stato dei
servizi sanitari,
relativamente
al servizio ospedaliero;
-
alla organizzazione del servizio del personale sanitario, sanitario-ausiliario
e tecnico assegnato dall'ufficio di direzione al servizio ospedaliero.
Nei
presìdi ospedalieri al cui interno siano costituiti più dipartimenti, la struttura
di cui al presente articolo viene affidata ad un direttore sanitario, che
partecipa all'ufficio di direzione in qualità di esperto ai sensi del
precedente articolo 16, ultimo comma.
In
tali casi la struttura svolge anche funzioni di coordinamento interdipartimentale,
con particolare riguardo all'organizzazione dei flussi assistenziali tra le
varie aree nonché al raccordo tra l'area dell'accettazione sanitaria-pronto
soccorso e i servizi di emergenza del territorio.
Capo
V - Le priorità per il riordino delle attività psichiatriche e di tutela della
salute mentale
Art.
36
Princìpi
e criteri per il riordino.
I
servizi psichiatrici e per la tutela della salute mentale sono riorganizzati
sulla base dei seguenti principi:
1.
il servizio è unico in ciascuna ULSS;
2.
il servizio provvede alle seguenti funzioni di psichiatria e tutela della
salute mentale:
-
attività di prevenzione e tutela della salute mentale a supporto delle funzioni
del distretto di base;
-
attività ambulatoriale presso i presìdi territoriali di salute mentale;
-
attività di consulenza su richiesta dei servizi socio-sanitari delle aree
integrative;
-
assistenza ai pazienti presso il domicilio;
-
attività di accoglienza diurna, notturna e comunitaria finalizzata alla
reintegrazione sociale e alla terapia;
-
assistenza ai pazienti ancora ricoverati nelle strutture di lungodegenza,
limitatamente alla persistenza di queste ultime.
Art.
37
Dipartimento
per la salute mentale.
L'area
delle funzioni psichiatriche e di tutela della salute mentale è organizzata in
dipartimento ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 833/1978 e per le
finalità di cui all'art. 32 della presente legge.
Gli
operatori del ruolo nominativo regionale assegnati al dipartimento sono
costituiti in gruppo di lavoro unico, secondo le indicazioni contenute nella
tabella 13 dell'allegato A.
Il
dipartimento fa parte dell'area delle funzioni integrative ed è coordinato
presso l'ufficio di direzione dal settore «assistenza sanitaria e farmaceutica»
nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi.
Art.
38
Attività
psichiatriche di diagnosi e cura.
I
fabbisogni di emergenza sanitaria di natura psichiatrica sono soddisfatti
nell'ambito dei posti-letto del servizio ospedaliero unico.
A
tal fine gli operatori del dipartimento per la salute mentale concordano con le
unità operative del presidio ospedaliero programmi terapeutici individualizzati
ed assicurano la necessaria consulenza e presenza attiva.
Le
dotazioni di cui al primo comma ricomprendono anche i posti-letto necessari ai
trattamenti sanitari obbligatori. La tabella 14 individua i presìdi dove tali
trattamenti debbono essere praticati, ed indica il numero dei posti-letto da
prevedere.
Nei
centri territoriali di salute mentale possono essere previsti spazi per trattamenti
sanitari non ambulatoriali, di durata limitata.
Art.
39
Destrutturazione
dell'ospedale psichiatrico di Perugia.
La
destrutturazione dell'ospedale psichiatrico di Perugia e della sezione di
Spoleto in attuazione dell'art. 64 della legge n. 833/1978, è realizzata
attraverso il superamento della specificità psichiatrica dello stesso mediante
la riorganizzazione interna con la costituzione di presìdi socio-sanitari per i
servizi di cui alla L.R. n. 29/1982.
Gli
adempimenti di cui al comma precedente sono realizzati nell'ambito del
programma comprensoriale previsto all'art. 6.
A
tale scopo i servizi delle ULSS n. 3 e n. 8 provvedono, d'intesa con quelli
delle ULSS di provenienza dei ricoverati, alla individuazione dei servizi di
destinazione per i pazienti tuttora degenti presso l'ospedale psichiatrico.
Art.
40
Comitato
operatori salute mentale.
Allo
scopo di assicurare il necessario coordinamento delle esperienze condotte nel
territorio regionale nell'espletamento delle attività di cui agli artt. 36 e
39, la Giunta regionale istituisce un apposito comitato formato da operatori
dei dipartimenti di salute mentale delle ULSS della Regione.
Nel
comitato deve essere assicurata la presenza dei diversi profili professionali
operanti nei dipartimenti di salute mentale.
Capo
VI - Le priorità per il riordino delle attività per la prevenzione e la cura
delle tossicodipendenze
Art.
41
Principi
e criteri per il riordino.
La
Regione, le ULSS e i Comuni esercitano le funzioni di loro competenza nel campo
della prevenzione,
cura
e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza garantendo:
-
l'utilizzo dei normali servizi socio-sanitari, educativi e promozionali
presenti nel territorio;
-
la partecipazione degli organismi associativi a carattere volontario alle attività
di prevenzione dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e
psicotrope;
-
il supporto agli organismi pubblici e privati che gestiscono iniziative
comunitarie per il reinserimento delle persone con problemi di
tossicodipendenza;
-
l'attuazione di ogni altra iniziativa per eliminare le condizioni di
marginalità collegate al fenomeno della tossicodipendenza e in ogni caso per
prevenire l'applicazione delle misure coercitive previste dalla vigente
legislazione;
-
la collaborazione e l'integrazione con gli altri settori della pubblica
amministrazione operanti nel campo della legge n. 685/1975.
Art.
42
Le
funzioni tecnico-consultive regionali.
Per
i fini previsti all'articolo 90 della legge n. 685/1975, secondo comma, la
Regione si avvale di una sezione del Consiglio tecnico regionale per la sanità
integrata nei modi indicati all'articolo 4, quinto comma, della L.R. n.
72/1980. Compete in particolare a tale sezione:
a)
operare i necessari interventi e controlli sull'attività dei presìdi sanitari,
fatto salvo il rispetto del diritto all'anonimato;
b)
determinare i protocolli terapeutici ivi compresi quelli a carattere
sperimentale per l'eventuale uso delle sostanze ad azione analgesico-narcotica
per i fini di cui sopra, e garantire la consulenza ai servizi di assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti nella loro applicazione e nella
sorveglianza dei loro effetti, sempre con il rispetto dell'anonimato;
c)
analizzare i dati e le informazioni raccolte attraverso il servizio informativo
socio-sanitario e l'osservatorio epidemiologico regionale per le valutazioni
sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze nell'ambito regionale.
Art.
43
La
conferenza regionale.
Viene
istituita la Conferenza regionale permanente per la prevenzione delle tossicodipendenze.
La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a)
dall'assessore regionale alla sanità e all'assistenza;
b)
da un rappresentante per ciascun comitato di gestione delle ULSS della Regione;
c)
da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali della
Regione;
d)
da un rappresentante della C.E.U., Conferenza episcopale umbra;
e)
da tre rappresentanti dei comuni, designati tra i sindaci dall'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia, sezione regionale dell'Umbria;
f)
da due rappresentanti della Consulta regionale della donna designati dalla
stessa con voto limitato;
g)
dai giudici di sorveglianza dei Tribunali aventi sede in Umbria;
h)
da un rappresentante designato da ciascuna delle Prefetture dell'Umbria;
i)
da un rappresentante designato da ciascuna delle Questure dell'Umbria;
j)
da un rappresentante designato dalla Legione dei Carabinieri;
k)
da un rappresentante designato dal Comando della Guardia di finanza;
l)
da un rappresentante per ciascuno dei Provveditori agli studi dell'Umbria,
scelti tra i componenti dei comitati di studio, programmazione e ricerca di cui
all'articolo 85 della L. n. 685/1975;
m)
da un membro designato dall'Istituto regionale di ricerche, sperimentazione
attività educative - IRRSAE - dell'Umbria;
n)
da un membro designato dal Centro sperimentale per l'educazione sanitaria
dell'Università di Perugia;
o)
da un membro designato dalla Scuola speciale di servizio sociale
dell'Università di Perugia;
p)
da 5 operatori medici e non medici dei servizi di assistenza socio-sanitaria
alle tossicodipendenze, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a
tre;
q)
da un rappresentante per ciascuna comunità terapeutica operante in Umbria;
r)
da 5 rappresentanti delle cooperative di servizio sociale e delle associazioni
di volontariato, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
s)
da un membro designato dall'Istituto superiore di sanità;
t)
dai componenti della sezione del Consiglio tecnico regionale di sanità di cui
al precedente articolo 41;
u)
dai dirigenti degli uffici regionali dell'area socio-sanitaria.
La
Conferenza, che può articolarsi per commissioni:
1)
formula proposte agli organi della Regione per il coordinamento e il controllo
sugli organismi e gli enti abilitati alla prevenzione, cura e riabilitazione
degli stati di tossicodipendenza;
2)
propone alla Giunta regionale il programma annuale di educazione sanitaria per
la prevenzione delle tossicodipendenze ferme restando le competenze del
comitato di cui all'art. 85 della legge n. 685/1975 e le altre previste al
titolo IX della stessa legge;
3)
fornisce elementi per la relazione del Presidente della Giunta regionale sullo
stato sanitario della Regione e sullo stato dei servizi, di cui all'articolo 2
della L.R. n. 1/1982;
4)
collabora su richiesta con gli organi della pubblica amministrazione operanti
nella prevenzione delle tossicodipendenze e nella lotta contro la diffusione
delle sostanze stupefacenti;
5)
esprime parere sulla designazione degli esperti da nominare nelle sezioni
civili specializzate, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, della L. n.
685/1975.
Ai
sensi dell'articolo 91 della L. n. 685/1975 la Conferenza può richiedere
informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della
pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale.
La
Conferenza si riunisce in seduta plenaria almeno una volta all'anno.
I
compiti di assistenza tecnico-istruttoria sono svolti dall'apposito servizio
del competente ufficio regionale dell'area socio-sanitaria. Il funzionario
responsabile di tale servizio assume l'incarico di segretario della Conferenza.
Art.
44
Norme
sui servizi operativi.
Per
i fini previsti dall'articolo 90 della L. n. 685/1975, terzo comma, paragrafo
2), le ULSS istituiscono servizi per l'assistenza socio-sanitaria ai soggetti
con problemi di tossicodipendenza. Tali servizi, di seguito denominati SAT,
sono affidati alla responsabilità di un medico o di uno psicologo appartenenti
alla posizione funzionale apicale o a quella immediatamente inferiore, e sono
coordinati nel settore «assistenza sanitaria e farmaceutica» dell'ufficio di
direzione.
La
tabella 15 dell'allegato A indica i parametri per la strutturazione dei SAT.
I
SAT:
1)
attuano le terapie nei confronti dei soggetti in trattamento sanitario
volontario nonché di quelli che sono loro affidati ai sensi dell'art. 100 della
L. n. 685/1975;
2)
forniscono consulenza diagnostico-terapeutica ai luoghi di cura ivi comprese le
comunità terapeutiche, ai presìdi ospedalieri, ai servizi territoriali locali
ed ai singoli medici, nonché su richiesta ai servizi sanitari degli istituti di
pena e a quelli militari;
3)
attuano i programmi terapeutici sperimentali sulla base dei protocolli fissati
dalla competente sezione del Consiglio tecnico regionale per la sanità;
4)
attuano ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale dei
tossicodipendenti e al loro reinserimento lavorativo, interessando in via
prioritaria quando possibile la famiglia;
5)
esercitano le funzioni attribuite ai centri medici e di assistenza sociale ai
sensi degli articoli 96, 97 e 100 della legge n. 685/1975.
Le
ULSS 3 e 12 istituiscono «centri accoglienza» esterni al presidio ospedaliero,
per assicurare risposte di carattere residenziale o semiresidenziale in casi di
urgente necessità, o per svolgere attività diurne programmate e guidate da
operatori socio-sanitari, con finalità terapeutiche, per soggetti già in carico
ai SAT.
Inoltre
le ULSS si avvalgono, anche mediante convenzione, delle comunità terapeutiche
pubbliche e private che rispondano ai requisiti stabiliti dalla Giunta
regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Capo
VII - Le priorità per il riordino dell'ufficio di direzione
Art.
45
Princìpi
e criteri per il riordino.
Per
i fini della presente legge, viene indicato di seguito come «ufficio di
direzione» l'insieme dei settori e servizi che compongono l'area delle funzioni
centrali dell'ULSS. Il collegio dei responsabili di settore dell'ufficio di
direzione viene indicato di seguito come «organo di direzione dell'ufficio
centrale» o «
organo
di direzione».
Le
ULSS costituiscono l'ufficio di direzione secondo l'articolazione nei settori
di cui alla tabella 16 dell'allegato A.
La
tabella 17 dell'allegato A elenca le materie da ricomprendere nell'ambito di
ciascuno dei settori dell'ufficio di direzione. Per le materie non elencate,
l'attribuzione ai settori viene determinata dall'organo di direzione
dell'ufficio, su proposta dei coordinatori.
Ciascuno
dei settori dell'ufficio di direzione è affidato alla responsabilità di un
funzionario appartenente alla posizione funzionale apicale dei laureati del
ruolo sanitario per i settori a responsabilità sanitaria, e dei laureati del
ruolo amministrativo e di quello tecnico per i settori a responsabilità
amministrativa.
La
tabella 18 dell'allegato A elenca le materie che possono essere organizzate
come «servizi comuni» a disposizione dell'organo di direzione. Tali servizi, la
cui responsabilità può essere affidata a funzionari della qualifica apicale o,
in mancanza, di quella immediatamente inferiore, fanno riferimento diretto al
coordinatore sanitario o amministrativo pro-tempore, secondo il criterio
indicato nella stessa tabella 18.
Le
ULSS possono articolare i settori in sezioni, affidate alla responsabilità di
funzionari appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella
apicale. La tabella 19 dell'allegato A indica i criteri di massima per
l'articolazione nelle sezioni.
Art.
46
La
responsabilità di settore.
Per
i profili professionali per i quali è ammessa l'opzione tra tempo pieno e tempo
definito, l'appartenenza all'ufficio di direzione è subordinata all'opzione per
il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Tale
vincolo non opera nel caso di sostituzione temporanea, fermo restando che
l'opzione per il tempo pieno costituisce titolo preferenziale qualora vi siano
più concorrenti alla sostituzione stessa.
Qualora
si verifichino vacanze per assenza o impedimento del titolare, il Comitato di
gestione provvede alla sostituzione attribuendo l'incarico nell'ordine:
-
ad altro responsabile di settore dell'ufficio di direzione nell'ambito delle
materie sanitarie o amministrative;
-
ad altro dipendente dell'ULSS appartenente alla posizione funzionale apicale;
-
al corrispondente responsabile di settore di un'altra ULSS della Regione,
mediante provvedimento di comando o di incarico a tempo parziale.
In
caso di vacanza per cessazione del servizio da parte del titolare, le funzioni
possono essere assegnate temporaneamente al personale appartenente alla
qualifica immediatamente inferiore, purché in possesso dei requisiti per
l'accesso alla qualifica superiore e previa attivazione delle procedure
concorsuali per la copertura del posto vacante.
Art.
47
L'attività
collegiale dell'ufficio.
Il
Comitato di gestione regola i suoi rapporti con l'ufficio di direzione secondo
il principio dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi.
A
tale scopo, il Comitato di gestione determina indirizzi generali per
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'ULSS, per la
programmazione dell'attività e per il servizio degli operatori, affidandone la
realizzazione all'ufficio di direzione.
Nell'ambito
degli indirizzi e delle direttive di massima del Comitato di gestione, l'organo
di direzione cura i seguenti affari:
-
predisposizione tecnica degli atti deliberativi di programmazione ed
organizzazione e funzionamento dei servizi e del personale;
-
predisposizione tecnica degli atti deliberativi concernenti i programmi di
attività in attuazione del programma comprensoriale;
-
coordinamento delle altre proposte di deliberazione aventi rilevanza per il
funzionamento complessivo dell'ULSS;
-
rapporti con il livello regionale del sistema informativo, con l'osservatorio
epidemiologico, con gli altri uffici regionali responsabili della
programmazione socio-sanitaria.
Ai
sensi dell'art. 15 della legge n. 833/1978 spetta all'organo di direzione
dell'ufficio centrale curare l'organizzazione, il coordinamento e il
funzionamento di tutti i servizi nonché la direzione del personale.
Ferma
restando la competenza del Comitato di gestione per tutte le determinazioni che
comportino impegni formali a carico del bilancio, spetta ai responsabili dei
settori dell'ufficio di direzione adottare,
mediante
disposizioni di servizio, gli atti occorrenti per realizzare i programmi
deliberati dal Comitato di gestione, che non siano affidati alla responsabilità
complessiva dell'organo di direzione.
Gli
atti concernenti la direzione del personale sono in ogni caso di competenza
dell'organo di direzione.
Resta
ferma l'autonomia tecnico-funzionale dei responsabili per l'organizzazione del
lavoro all'interno delle aree funzionali di competenza.
Art.
48
Compiti
particolari dei coordinatori.
Oltre
alle funzioni loro spettanti ai sensi del vigente ordinamento del personale,
spetta al coordinatore sanitario ed al coordinatore amministrativo presiedere a
turno le riunioni dell'ufficio di direzione e sovraintendere all'esecuzione
delle sue decisioni.
Capo
VIII - Altre misure prioritarie
Art.
49
Riordino
delle attività veterinarie.
Nell'ambito
del programma comprensoriale le ULSS provvedono al riordino delle strutture
essenziali alla realizzazione delle attività veterinarie secondo i criteri
indicati nella tabella 20 dell'allegato A. Deve essere in particolare previsto
che:
-
in ogni ULSS ci sia un'unità operativa di profilassi antirabbica e una per la
disinfezione e disinfestazione;
-
i centri di ispezione sanitaria presso i macelli pubblici e privati siano
ristrutturati secondo le indicazioni di cui alla tabella 21.
Art.
50
Riordino
delle attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Nell'ambito
del programma comprensoriale le ULSS provvedono al riordino delle attività di
prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro secondo i criteri di cui alla tabella
22 dell'allegato A.
Art.
51
Riordino
delle attività specialistiche.
Le
tabelle da 23 a 25 dell'allegato A contengono misure programmatiche da
applicare nel periodo di vigenza del piano relativamente:
a)
alle prestazioni specialistiche che possono essere decentrate in tutte le ULSS
(tabella 23);
b)
alle prestazioni specialistiche proiettate sulle aree di riequilibrio
territoriale delle utenze (tabella 24);
c)
alle prestazioni specialistiche a carattere multizonale (tabella 25).
Art.
52
Misure
per il tempo pieno.
Le
ULSS provvedono ad attuare l'incentivazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno secondo i vigenti accordi contrattuali del comparto sanitario, con
particolare riferimento alla qualificazione degli operatori nell'ambito delle
attività didattiche e di ricerca.
Il
personale a tempo pieno operante nei servizi ospedalieri partecipa alle
attività socio-sanitarie territoriali nell'ambito della propria
professionalità.
La
tabella 26 dell'allegato A contiene l'elenco delle discipline da indicare per
la prescrizione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
TITOLO
III
Disposizioni
finanziarie
Art.
53
Fonti
del finanziamento.
Al
finanziamento dell'attività socio-sanitaria si provvede distintamente:
a)
per la gestione sanitaria:
1)
con la quota parte del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre
1978, n. 833;
2)
con le entrate proprie delle ULSS;
3)
con eventuali contributi di terzi.
b)
per la gestione dei servizi socio-assistenziali:
1)
con il Fondo sociale di cui alla L.R. n. 29/1982;
2)
con le risorse assegnate dai Comuni;
3)
con eventuali contributi di terzi.
Gli
enti locali concorrono con alienazioni e trasformazioni patrimoniali alle
necessità di investimenti del sistema socio-sanitario.
Art.
54
Ripartizione
del Fondo sanitario regionale per spese correnti.
Il
Fondo sanitario regionale per spese correnti è utilizzato con l'obiettivo del
graduale riequilibrio territoriale e funzionale dei servizi ed è destinato a:
1)
spese sanitarie correnti delle ULSS;
2)
spese sanitarie a gestione regionale;
3)
spese sanitarie a destinazione vincolata riguardanti:
a)
i progetti obiettivo;
b)
la formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del servizio
sanitario;
c)
la ricerca scientifica finalizzata e l'osservatorio epidemiologico;
d)
l'educazione sanitaria.
La
tabella 27 dell'allegato A contiene i criteri di applicazione dei parametri per
la ripartizione del Fondo per le spese sanitarie correnti delle ULSS
relativamente al triennio di validità del piano.
La
Giunta regionale attribuisce annualmente alle ULSS i fondi per la realizzazione
dei Progetti-obiettivo in relazione ai programmi specifici delle stesse da
presentare alla Giunta entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio
finanziario cui si riferisce.
Il
riparto del F.S.R. per spese correnti viene effettuato dalla Giunta regionale,
previo parere della competente commissione consiliare, nei termini previsti
dalle specifiche disposizioni delle leggi nazionali e regionali.
La
Giunta regionale attribuisce il Fondo di riserva accantonato per interventi di
riequilibrio ed imprevisti.
Art.
55
Procedure
particolari per il finanziamento delle spese per il personale, finalizzate al
riequilibrio delle piante organiche.
Al
riparto delle quote per il finanziamento delle spese per il personale si
provvede:
a)
in sede di ripartizione del Fondo sanitario regionale, mediante computo del
costo per il personale sostenuto precedentemente, aumentato della percentuale
di incremento riconosciuta nel riparto del Fondo sanitario nazionale;
b)
in sede di assegnazione dell'ultima quota trimestrale del Fondo, mediante
integrazione nella misura corrispondente al costo reale delle nuove unità
organiche effettivamente in servizio nell'anno di competenza.
Per
i fini di cui alla lettera b) del comma precedente si provvede mediante
l'utilizzazione del Fondo di riserva per interventi di riequilibrio ed
imprevisti, di cui al precedente art. 54, ultimo comma.
Nei
casi in cui il personale in servizio risulti eccedente rispetto ai parametri di
cui alle tabelle 2 e 4, il costo relativo all'eccedenza viene decurtato in sede
di riparto del Fondo regionale con le stesse gradualità previste per le
situazioni di carenza. A tal fine si provvede sulla base del costo medio del
personale calcolato su base regionale.
Per
gli scopi di cui al presente articolo le ULSS comunicano entro il 15 settembre
l'elenco del personale in servizio.
Art.
56
Ripartizione
del Fondo sanitario regionale per spese in conto capitale.
Il
Fondo sanitario regionale per le spese in conto capitale è destinato:
a)
al finanziamento degli investimenti di mantenimento del patrimonio edilizio e
tecnologico;
b)
agli investimenti di innovazione;
c)
agli investimenti di trasformazione;
d)
all'accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali.
Il
riparto del Fondo sanitario regionale per spese in conto capitale viene
effettuato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione
consiliare, secondo le indicazioni contenute nella presente legge ed in
rapporto ai parametri e programmi specificati nelle tabelle 28 e 29
dell'allegato A, nonché in base a specifici programmi pluriennali di
investimenti.
I
contributi e le donazioni provenienti da enti o privati ed i proventi derivanti
da alienazioni e trasformazioni di patrimoni degli enti locali per investimenti
delle ULSS sono soggetti ai vincoli di utilizzo secondo le indicazioni
prioritarie del piano socio-sanitario regionale.
Art.
57
Ripartizione
del Fondo regionale per l'espletamento dei servizi in materia socio-assistenziale.
Il
Fondo per l'espletamento dei servizi in materia socio-assistenziale di cui
all'art. 32 della L.R. n. 29/1982, è ripartito annualmente come segue:
1)
una quota da stabilire con atto della Giunta regionale - nell'ambito della
somma stanziata con la legge di bilancio - viene destinata alla Associazione
dei Comuni della Valle Umbra Sud per il funzionamento della Casa di riposo ex
O.N.P.I. sulla base delle spese di gestione, escluso il personale, sostenute
nell'esercizio precedente a quello della ripartizione ed evidenziati in
appositi rendiconti a cura della Associazione predetta;
2)
il 92% del Fondo decurtato della quota di cui al punto 1), viene ripartito tra
tutte le Associazioni dei Comuni in proporzione diretta alla popolazione
residente al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello della
ripartizione nell'ambito territoriale di competenza;
3)
il restante 8% è riservato per l'assegnazione di eventuali contributi
finalizzati ad interventi straordinari. La parte di tale quota che non sia
utilizzata entro il 31 ottobre viene ripartita tra tutte le Associazioni con il
parametro di cui al punto 2). L'assegnazione è effettuata alle Associazioni dei
Comuni,
dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
I
Comuni sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione la quota di
finanziamento a proprio carico stabilita nel programma comprensoriale di cui
all'art. 24 della L.R. n. 29/1982, contestualmente all'approvazione del
bilancio stesso.
I
Comuni sono altresì tenuti alla tempestiva erogazione della quota a proprio
carico a favore della rispettiva Associazione per consentire la regolare
esecuzione dei programmi.
Art.
58
Verifiche.
La
Giunta regionale verifica la corretta applicazione da parte delle ULSS delle
norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio di cui alla L.R. n.
18/1980, anche al fine di accertare la rispondenza dei fatti gestionali con le
prescrizioni del piano.
TITOLO
IV
Adeguamento
della legislazione socio-sanitaria regionale
Art.
59
Abrogazione
della L.R. n. 68 del 1974.
La
legge regionale 13 dicembre 1974, n. 68 concernente: «Disciplina delle
procedure per l'istituzione di nuovi servizi, copertura organici, acquisizione
attrezzature ed alienazione dei beni patrimoniali da parte degli enti
ospedalieri» è abrogata.
Art.
60
Abrogazione
della L.R. n. 29 del 1977.
La
legge regionale 17 giugno 1977, n. 29 concernente «Disciplina dell'esercizio
delle funzioni amministrative regionali in materia di prevenzione, cura e
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza» è abrogata.
Art.
61
Modificazioni
della L.R. n. 65 del 1979.
La
legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, concernente «Organizzazione del
servizio socio-sanitario regionale, è modificata nei modi di seguito indicati.
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).
(8).
(9).
All'art.
36 l'espressione «disposizioni per il collegamento delle aree funzionali» è
sostituita con «indirizzi per il collegamento delle aree funzionali».
(10).
(11).
(12).
Al
quarto alinea della lettera a) dello stesso art. 38 l'espressione «sanità
animale ed igiene e vigilanza degli allevamenti» è sostituita con «medicina
veterinaria».
(13).
Al
quinto comma dell'art. 38 l'espressione «i responsabili dei servizi di settore
è sostituita con «i responsabili di settore».
(14).
(2)
Sostituisce, con un unico comma, gli originari commi quinto e sesto dell'art.
12, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
(3)
Sostituisce il terzo alinea del secondo comma dell'art. 18, L.R. 19 dicembre
1979, n. 65.
(4)
Aggiunge il secondo comma all'art. 20, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
(5)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 26, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
(6)
Sostituisce il quarto comma dell'art. 26, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
(7)
Sostituisce il terzo alinea del secondo comma dell'art. 32, L.R. 19 dicembre
1979, n. 65.
(8)
Aggiunge un alinea al terzo comma dell'art. 33, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
(9)
Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 33, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
(10)
Aggiunge due episodi al secondo comma dell'art. 37, L.R. 19 dicembre 1979, n.
65.
(11)
Aggiunge un comma alla fine dell'art. 37, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
(12)
Sostituisce il primo capoverso del secondo comma dell'art. 38, L.R. 19 dicembre
1979, n. 65.
(13)
Sostituisce il terzo comma dell'art. 38, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
(14)
Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 38, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
Art.
62
Modificazioni
alla L.R. n. 43 del 1980.
La
legge regionale 17 maggio 1980,n. 43, concernente «Prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro» è modificata nei modi di seguito indicati:
(15).
(16).
(17).
(18).
(15)
Sostituisce l'art. 11, L.R. 17 maggio 1980, n. 43.
(16)
Sostituisce l'art. 12, L.R. 17 maggio 1980, n. 43.
(17)
Aggiunge il primo alinea all'art. 14, L.R. 17 maggio 1980, n. 43.
(18)
Aggiunge tre commi alla fine dell'art. 14, L.R. 17 maggio 1980, n. 43.
Art.
63
Modificazione
alla L.R. n. 72 del 1980.
La
legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, concernente «Istituzione del consiglio
tecnico regionale per la sanità» è modificata nei modi di seguito indicati:
(19).
(20).
(19)
Sostituisce il primo alinea del comma primo dell'art. 3, L.R. 10 dicembre 1980,
n. 72.
(20)
Aggiunge un paragrafo al quinto comma dell'art. 4, L.R. 10 dicembre 1980, n.
72.
Art.
64
Modificazioni
alla L.R. n. 19 del 1982.
La
legge regionale 7 aprile 1982, n. 19, concernente «Norme per l'esercizio delle
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia
veterinaria» è modificata nei modi di seguito indicati:
(21).
(21)
Sostituisce l'art. 7, L.R. 7 aprile 1982, n. 19.
Art.
65
Modificazione
alla L.R. n. 24 del 1982.
La
legge regionale 14 maggio 1982, n. 24, concernente: «Norme per il trasferimento
alle ULSS delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica» è modificata
nei modi di seguito indicati.
(22).
(23).
(24).
All'art.
6, primo comma, dopo le parole «i servizi dell'area integrativa» va aggiunto
«nonché i servizi operativi e le altre strutture dell'ufficio di direzione
preposte allo svolgimento delle funzioni...».
Al
secondo comma dello stesso art. 6 l'espressione «settore per la tutela della
salute nell'ambiente di vita e di lavoro» è modificata con «settore igiene e
prevenzione nell'ambiente di vita e di lavoro».
All'art.
12, secondo comma, l'espressione «inquadrato nei ruoli regionali o nel ruolo
unico regionale del Servizio sanitario nazionale» è sostituita con «inquadrato
nel ruolo della Regione o nel ruolo nominativo regionale del personale delle
ULSS».
(22)
Aggiunge un periodo al secondo comma dell'art. 4, L.R. 14 maggio 1982, n. 24.
(23)
Aggiunge l'art. 5-bis, al Capo I, L.R. 14 maggio 1982, n. 24.
(24)
Aggiunge l'art. 5-ter, al Capo I, L.R. 14 maggio 1982, n. 24.
Art.
66
Modificazioni
della L.R. n. 45 del 1982.
La
legge regionale 30 agosto 1982, n. 45, concernente «Norme per la gestione,
l'organizzazione e il funzionamento dei presidi e servizi multizonali» è
modificata nei modi di seguito indicati.
(25).
(26).
(25)
Aggiunge il primo alinea al secondo comma dell'art. 11, L.R. 30 agosto 1982, n.
45.
(26)
Aggiunge un comma all'art. 16, L.R. 30 agosto 1982, n. 45.
Allegato
A
Piano
socio-sanitario regionale per il triennio 1985-1987
Tabelle
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
1(Legge di piano - articolo n. 15)Posizioni funzionali di apicalità per
l'accesso alla responsabilità di settore(D.P.R. n. 761/1979 - Allegato
1)RuoloTabellaProfiloSanitarioADirigente sanitario o sovraintendente sanitario
o direttore sanitario o primario ospedalieroBFarmacista dirigenteCVeterinario dirigenteDBiologo
dirigenteEChimico dirigenteFFisico dirigenteGPsicologo
dirigenteProfessionaleAAvvocato coordinatoreBIngegnere coordinatoreCArchitetto
coordinatoreDGeologo coordinatoreTecnicoAAnalista dirigenteBStatistico
dirigenteCSociologo dirigenteAmministrativoADirettore amministrativo
capo-servizio
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
2/1(Legge di piano - articolo n. 17)Distribuzione delle dotazioni organiche per
aggregazioni di profili professionali e per ruoliProfili aggregatiPercentuali
ruoliMedici ospedalieriMedici non ospedalieriAltri laureatiPersonale
infermieristicoPersonale tecnico-sanitarioTotale ruolo sanitario64.0Personale
amministrativoTotale personale amministrativo11.0Personale tecnico-ausiliario,
operai, ecc.Altre qualifiche del ruolo tecnico, ruolo professionaleTotale altri
ruoli25.0Totale generale100.0
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
2/2(Legge di piano - articolo n. 17)Aggregazione delle qualifiche e dei profili
professionali ai fini dell'applicazione dei parametri di riequilibrio delle
piante organicheMedici ospedaliericomprendono anche i direttori e
vice-direttori sanitari e gli ispettori.Medici non ospedaliericomprendono i
medici dell'area delle funzioni centrali, i medici del territorio, gli
igienisti, ecc.Altro personale laureato del ruolo sanitariosono compresi i
veterinari, i farmacisti, i biologi e le altre figure previste dal D.P.R. n.
761 del 1979.Personale infermieristicocomprende anche i terapisti della
riabilitazione, le ostetriche,
gli
assistenti sanitari, il personale con funzioni
didattico-organizzative.Personale tecnico-sanitariocomprende i tecnici di
radiologia e di laboratorio, i tecnici dell'ambiente, e il restante personale
di vigilanza ed ispezione.Personale tecnico-ausiliariocomprende gli ausiliari
di assistenza, il personale dei servizi tecnici generali e le altre figure di
operaio.Personale amministrativocomprende tutti i profili del ruolo
amministrativo.Altre qualifichesono compresi gli assistenti sociali, i laureati
del ruolo professionale e le altre figure previste dal D.P.R. n. 761/1979.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
3(Legge di piano - articolo n. 17)Elencazione dei servizi da riordinare
prioritariamente in sede di determinazione della pianta organicaA.Servizi
territoriali di tutela della salute mentaleB.Servizi per l'assistenza
socio-sanitaria agli stati di tossicodipendenza SATC.Servizi di medicina veterinariaD.Servizi
di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
4(Legge di piano - articolo n. 17)Indicazioni per la determinazione numerica
delle piante organiche e per la gradualità della loro coperturaA)Il
valore-soglia del carico abitanti/operatore di cui all'articolo 17 della legge
regionale di piano è fissato uguale a 105 (popolazione anagrafica ufficiale
alla data di promulgazione della legge).B)Per le ULSS con parametri superiori a
105 la pianta organica definitiva viene determinata nel numero di posti
necessario per adeguare il parametro al valore di 100.C)Per le ULSS con
parametri inferiori a 105 rimane invariato il numero di posti previsti dalla
pianta
organica provvisoria.D)Nel triennio di validità del piano, i limiti di
copertura dei posti eccedenti le dotazioni di personale in servizio alla data
di promulgazione della legge di piano sono così determinati:-ULSS di cui al
punto B): adeguamento del carico abitanti/operatori in servizio al valore di
106;-ULSS di cui al punto C): abbassamento parametrale di due punti rispetto al
valore del carico abitanti/operatori in servizio.E)La copertura dei valori di
cui al punto D) avverrà con le seguenti gradualità:1985: 30%1986: 35%1987:
35%.F)L'ULSS n. 3 è autorizzata ad effettuare la copertura dei posti eccedenti
per il 50% nell'anno 1985 e per il 50% nell'anno 1986 in considerazione delle
esigenze derivanti dalla entrata in funzione del presidio ospedaliero di S,
Andrea delle Fratte.G)Le ULSS per le quali il calcolo di cui al punto D)
configuri un numero di operatori nel triennio minore di 15 possono operare la
copertura in unica soluzione.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato a - tabella n.
5(Legge di piano - articolo n. 22)Parametri di riferimento per la
strutturazione del gruppo di lavoro del distretto di baseProfiliParametriMedico
(coordinatore) (°)AInfermiere professionaleBAssistente socialeAOperatore
amministrativo (+)AAssistente sanitarioCOstetricaCOperatore della
riabilitazioneCTecnico dell'ambienteCParametro A = 1 operatore per
distrettoParametro B = 1 operatore ogni 2.000 abitantiParametro C = 1 operatore
a scavalco con altri distretti.Nota ° = appartenente al ruolo nominativo
regionaleNota + = qualifica non inferiore a quella dell'assistente
amministrativoN.B. = Il gruppo di lavoro viene integrato con il restante
personale socio-sanitario che opera nel distretto (medici generici
convenzionati, ginecologi, pediatri, altri operatori sociali, ecc.).
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
6(Legge di piano - articolo n. 25)Requisiti del servizio ospedaliero unico.
Requisiti minimi prescritti dall'art. 19 della legge 132/78 e integrazioni
della legge regionaleRequisitiParametriAccettazione sanitaria fornita di spazi
per l'osservazione dei malati prima dell'affidamento in cura alle unità
organicheAPronto soccorso fornito di mezzi per il trasporto d'urgenza adeguati
per numero e dotazioni e collegati in rete comprensoriale e regionaleBLocali di
degenza predisposti a fornire cure di intensità corrispondente ai fabbisogni
assistenziali dei degentiALocali separati per l'isolamento e la cura dei malati
affetti da forme morbose pericolose per la loro diffusibilitàBAttrezzature di
diagnostica radiologica, di laboratorio, di anestesia e di trasfusioneBFarmacia
internaBPoliambulatori integrati in forma dipartimentale con i servizi
extraospedalieri, da utilizzare anche per le attività preventive
territorialiASale riunioni e di lettura per il personaleABiblioteca e
audiovideoteca per la formazione continua del personaleBImpianti di
disinfezione, sterilizzazione, e distruzione del materiale infettoALavanderia e
guardarobaBCucina e dispensaAImpianti di trattamento dei liquami e di
abbattimento dei fumi nocivi, attrezzature di allontanamento dei rifiuti
solidiAAssistenza religiosa secondo le disposizioni dei concordati stipulati
dallo Stato italianoASala mortuariaASala di autopsiaBParametro A = requisito
riferito al singolo presidioParametro B = requisito riferito al servizio
ospedaliero unico
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
7(Legge di piano - articolo n. 25)Requisiti di attività del servizio
ospedaliero unico per il triennio 1985-1987AttivitàU.L.S.S.1 2 3Accettazione
pronto-soccorsoA A AAnalisi chimico-cliniche e microbiologicheA A AAnatomia e
istologia patologicaO A AAnestesia e rianimazioneA A ACardiologiaB A AChirurgia
generaleA A ADermatologiaO B ADietetica e servizio antidiabeticoO B
AElettrofisiologia, impianto pace-makerO O CEmodinamica e anglografiaO O
CGeriatriaO O AImmunotrasfusionaleO A AImmunologia dei trapiantiO O CMalattie
infettiveO A AMedicina generaleA A AMedicina del lavoroO O AMedicina nucleareO
B ANefrologia-emodialisiO B ANeurochirurgiaO O CNeurologiaO B
ANeurofisiopatologiaO B ANeuroradiologiaO O COculisticaO A AOdontostomatologiaO
B AOncologia medicaO O COrtopedia-traumatologiaB A AOstetricia-ginecologiaA A
AOtorinolaringoiatriaB A APediatriaA A APoliambulatorioA A APrelievo di rene
per trapiantoO B APrelievo di cornea e trapiantoO O CRadiologiaA A
ARadioterapiaO O CRiabilitazione funzionaleB A ATisiopneumologia e
fisiopatologia respiratoriaO B ATomografia computerizzataO O CTrapianto
midolloO O CUrologiaO B AParametro O = requisito non presenteParametro A =
requisito minimoParametro B = requisito facoltativoParametro C = requisito
multizonale (vedere anche tabella 25)Nota 1:Colonna 1 = ULSS n.
2-4-6-7-9-10-11colonna 2 = ULSS n. 1-5-8colonna 3 = ULSS n. 3-12
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
8(Legge di piano - articolo n. 25)Elenco minimo delle attività ospedaliere da
concentrare in un solo presidio nell'ambito della stessa ULSSSevizi
amministrativiServizi tecnologiciFarmacia internaIstologia e anatomia
patologica
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
9(Legge di piano - articolo n. 27)Parametri per la dotazione dei posti-letto
per la funzione ospedaliera per malati acuti e fissazione dei relativi valori
per il programma comprensoriale di
ristrutturazioneIndicatoriParametri198619871990Quoziente di ospedalizzazione
[1]AABDurata media della degenza [2]CDDTasso medio di utilizzazione dei
posti-letto [3]EFFA = Media del triennio 1982-1984 (valori delle singole ULSS)B
= 140 per mille abitanti (valore regionale da ripartire tra le singole ULSS)C =
10,3 giornateD = 10,0 giornateE = 73 per centoF = 75 per cento[1] Rapporto tra
numero di ingressi nell'anno e media dei valori di popolazione registrati al 1°
gennaio e al 31 dicembre dello stesso anno.[2] Rapporto tra numero complessivo
delle giornate di degenza trascorse nell'anno dai degenti e numero totale di
questi ultimi.[3] Rapporto tra totale delle giornate di degenza consumate
nell'anno e giornate di degenza corrispondenti a un tasso medio di
utilizzazione uguale a 100.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
10(Legge di piano - articolo n. 30)Elenco dei presidi ospedalieri nei quali il
pronto soccorso può essere strutturato in unità operativa autonomaPresidioCittà
di CastelloPerugiaFolignoSpoletoTerni
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
11(Legge di piano - articolo n. 32)Modello funzionale del dipartimento
ospedaliero e criteri per l'individuazione delle responsabilità apicali
Denominazione
della
ComposizioneCompitiResponsabilitàstrutturaLivelloCompitiDipartimentoinsieme in
unità organicheAprimario coordinatoreDUnità organicainsieme di unità
operativeBprimarioEUnità
operativamedici, infermieri ausiliari di assistenzaCprimario o aiutoFA = Vedere
legge regionale di piano, articolo 34.B = Coordinamento dell'attività
diagnostico-terapeutica prestate dalle unità operative aggregate nell'unità
organica.C = Attività diagnostico-terapeutica nei confronti dei degenti
assegnati in cura all'unità operativa.D = Vedere legge regionale di piano,
articolo 35.E = Compiti assegnati al primario ai sensi dell'articolo 63 del
D.P.R. n. 761/1979:- assegnazione dei ricoverati alle unità operative;-
formulazione di direttive per la condotta diagnostico-terapeutica;- eventuale
avocazione in cura di degenti assegnati ad altre unità
operative.F
= Responsabilità dell'attività diagnostico-terapeutica verso i ricoverati
assegnati in cura.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
12(Legge di piano - articolo n. 32)Indicazione dei presidi ospedalieri ad
organizzazione dipartimentale articolataPresidioParametroCittà di
CastelloAPerugia-MonteluceBFolignoASpoletoATerniBA =Distinti
per:medicinachirurgiatutela materno-infantile (unitamente ai servizi
territoriali)B =Determinazione domandata all'ULSS, per i problemi connessi con
la presenza di strutture universitarie.Nota: I servizi speciali di diagnosi e
cura fanno di norma dipartimento unico, aggregando gli analoghi servizi
extraospedalieri.Nei presidi ospedalieri elencati nella tabella, possono essere
costituiti in separati dipartimenti di branca; di norma insieme ai
corrispondenti servizi extraospedalieri.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
13(Legge di piano - articolo n. 37)Parametri di riferimento per la
strutturazione dei servizi territoriali di tutela della salute
mentaleProfiloParametroMedico psichiatra15.000 abitanti [°]Operatore con
professionalità infermieristica4.000 abitanti [°]PsicologoVedere notaAssistente
sociale o altro operatore con profiloprofessionale «sociale»Vedere notaNota: Le
assegnazioni di psicologi e di assistenti sociali vanno determinate nell'ambito
delle dotazioni complessive dell'ULSS per i suddetti profili, così parametrate
al netto degli effetti della normativa contrattuale sull'orario di lavoro:- 1
psicologo ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 12.500;- 1 assistente
sociale ogni 8.000 abitanti o frazione superiore a 4.000.[°] La dotazione
minima deve garantire almeno due medici
psichiatrici
e almeno quattro operatori con professionalità infermieristica.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
14(Legge di piano - articolo n. 38)Indicazione dei presidi ospedalieri
destinati all'accoglienza dei malati soggetti a trattamento sanitario obbligatorio(articoli
34 e 35 della legge n. 833/1978)PresidioPosti-lettoPerugia14Terni6
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
15(Legge di piano - articolo n. 44)Parametri di riferimento per la
strutturazione dei servizi di assistenza socio-sanitaria per i
tossicodipendentiProfiliParametriMediciAInfermieri professionaliBAssistenti
socialiCPsicologiDOperatori socio-sanitari volontariEA = 1 unità nelle ULSS
1-5-8; 3 unità nelle ULSS 3-12B = 2 unità nelle ULSS 1-5-8; 6 unità nelle ULSS
3-12C = 1 unità (vedere nota a tabella 13)D = 1 unità (vedere nota a tabella
13)E = secondo convenzioni localiNota (1): Le maggiori dotazioni delle ULSS n.
3 e 12 devono far fronte anche al servizio nei «centri-accoglienza» (art. 43
della legge regionale di piano).Nota (2): Le dotazioni vanno aggiustate per
garantire la copertura del servizio per 12 ore giornaliere, da estendere a 24
per i SAT con «centri-accoglienza».Nota (3): Nelle ULSS non elencate
l'istituzione dei SAT è facoltativa.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
16(Legge di piano - articolo n. 45)Articolazione degli uffici di direzione
delle ULSS. Numero massimo dei settori nel triennio di validità del piano e
criteri per gli accorpamentiSettori a
responsabilitàULSSSanitariaAmministrativaSocialeTotaleAAAA14419233173551114321654419633177331784318922151033171133171255111Tot.42401294A
= Numero dei settori da prevedere in pianta organica.Nota (1) Indicazioni per
gli accorpamenti dei settori:-Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro
con Medicina legale e con Formazione ed educazione sanitaria-Amministrazione
del personale con Gestione delle convenzioni e con Servizi
tecnologici-Amministrazione economico-finanziaria con Economato e
Provveditorato.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
17/1(Legge di piano - articolo n. 45)Elenco delle materie da ricomprendere nei
settori dell'ufficio di direzioneSettori a responsabilità sanitariaFormazione
del personale ed educazione sanitaria1.formazione di base del personale
infermieristico e tecnico2.formazione permanente degli operatori in
servizio3.iniziative di educazione sanitaria della popolazione4.ricerca
finalizzataIgiene ambientale e del lavoro1.coordinamento dei progetti
obiettivo2.realizzazione delle mappe di rischio3.informazione sulla tutela
della salute nei luoghi di lavoro4.interventi di prevenzione negli ambienti di
lavoro5.convenzione con le aziende per la realizzazione di interventi non
ricompresi tra quelli istituzionali6.vigilanza sull'ambiente7.salvaguardia
della compatibilità degli insediamenti abitativi e produttivi8.igiene del suolo
e dell'abitato9.igiene degli alimenti e bevande10.tutela delle acque
superficiali dagli inquinamenti e difesa della qualità delle acque destinate ad
uso potabile11.lotta agli inquinamenti atmosferici12.profilassi delle malattie
infettive diffusive13.tutela sanitaria dall'uso di sorgenti radiogeneAssistenza
sanitaria e farmaceutica1.servizi distrettuali di cura e
riabilitazione2.servizi domiciliari di cura e riabilitazione3.tutela
materno-infantile e dell'età evolutiva4.assistenza alle fasce marginali di
popolazione5.tutela socio-sanitaria della popolazione anziana6.aspetti
organizzativi delle convenzioni per l'assistenza medico-generica e
pediatrica7.coordinamento dell'assistenza domiciliare e specialistica8.igiene
mentale ed assistenza psichiatrica9.prevenzione e cura delle
tossicodipendenze10.tutela sanitaria delle attività sportive11.assistenza riabilitativa12.assistenza
in regime di ricovero ospedaliero13.assistenza poliambulatoriale
ospedaliera14.assistenza in regime di day-hospital15.guardia
medica16.protocolli e repertori farmacoterapeutici17.informazione sui
farmaci18.sperimentazione clinica controllata19.erogazione dell'assistenza
farmaceutica - controllo sull'applicazione delle convenzioni20.vigilanza sulle
farmacie21.predisposizione ordinativi per acquisto di farmaci e presidi
sanitari22.rapporti con i comitati paritetici ex convenzioni articolo 48 L.
833/1978
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
17/2(Legge di piano - articolo n. 45)Elenco delle materie da ricomprendere nei
settori dell'ufficio di direzioneMedicina veterinaria1.profilassi delle zoonosi
e altre malattie infettive e diffusive degli animali2.programmi di bonifica
sanitaria degli allevamenti3.vigilanza, coordinamento e controllo
sull'attuazione dei piani di profilassi4.vigilanza sull'importazione,
esportazione e transito degli animali, delle carni e degli altri
prodotti
di origine animale5.vigilanza su impianti e concentramenti di animali, impianti
di raccolta e risanamento di sottoprodotti, avanzi e rifiuti6.vigilanza sui
ricoveri di animali, sulle stalle di sosta, sui mercati, le fiere e i pubblici
abbeveratoi7.vigilanza sul trasporto di animali e prodotti nonché sugli
spostamenti dei pascoli8.vigilanza e controllo sulla riproduzione animale,
sulle stazioni di monta, gli impianti di fecondazione artificiale, gli
ambulatori per la cura della sterilità9.vigilanza ed ispezioni sugli animali
domestici sinantropi e selvatici, per accertare eventuali modificazioni
dell'equilibrio ambientale10.vigilanza sulla produzione, il commercio, la
distribuzione e l'impiego dei mangimi e degli integratori11.vigilanza sugli
ambulatori per la cura degli animali12.vigilanza, ispezione e controllo sulla
somministrazione dei farmaci per uso veterinario13.vigilanza sul rispetto delle
norme che disciplinano l'utilizzazione degli animali da esperimento e sui prelievi
di organo14.attuazione dei programmi di propaganda ed educazione sanitaria
verso gli allevatori15.organizzazione e vigilanza sull'assistenza
zooiatrica16.assistenza tecnica permanente e informazione sanitaria veterinaria
agli allevatori17.vigilanza e controllo sugli impianti di macellazione,
trasformazione, conservazione, deposito, distribuzione e vendita delle carni e
di altri alimenti di origine animale18.ispezione e vigilanza veterinaria su
carni, uova, prodotti ittici, miele, additivi, coloranti e
succedanei
nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto e
distribuzione.Settori a responsabilità amministrativaAmministrazione del
personale1.piante organiche2.assunzione, cessazioni dal servizio, stato
matricolare3.verifiche orari di lavoro, permessi e congedi4.trattamento
economico, previdenza, assistenza, quiescenza5.disciplina
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato a - tabella n.
17/3(Legge di piano - articolo n. 45)Elenco delle materie da ricomprendere nei
settori dell'ufficio di direzioneSettori a responsabilità
amministrativaAmministrazione economico-finanziaria1.bilanci,
rendicontazioni2.impegni, accertamenti, emissione mandati e reversali3.rapporti
economico-finanziari inerenti i servizi ULSS4.analisi economica dei costi
sanitari5.rapporti economico-finanziari con altri enti e
privati6.contenziosoAmministrazione economato e
provveditorato1.inventario2.gestione beni inventariati3.acquisti4.servizi
economali di lavanderia, cucina guardaroba5.parco macchine6.magazzinoGestione
dei servizi tecnologici1.beni immobili, progetti di ristrutturazione
ampliamenti2.manutenzione beni mobili e immobili3.impiantiGestione delle
convenzioni1.problemi amministrativi delle prestazioni sanitarie2.convenzioni
internazionali Cee e rapporti bilaterali3.prestazioni economiche agli invalidi
di guerra e alle categorie protette4.elenchi dei medici e anagrafe degli
assistibili5.segretariato commissioni paritetiche previste dagli accordi
nazionali unici ex art. 48 legge n. 833/1978Settori a responsabilità
socialePrevenzione e promozione sociale1.attuazione legislazione sociale per
tutela materno-infantile2.attività di aggregazione sociale3.servizi per il
tempo libero4.integrazione sociale dei cittadini a rischio di emarginazione5.promozione
sociale degli anzianiPrestazioni socio-assistenziali1.assistenza
economica2.supporti socio-assistenziali per l'assistenza
domiciliare3.soddisfacimento di esigenze abitative4.interventi
socio-assistenziali a favore dei minori5.affidamento familiare6.vigilanza sui
servizi residenziali
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
18(Legge di piano - articolo n. 45)Elencazione dei servizi comuni dell'ufficio
di direzione e loro attribuzione alla responsabilità dei
coordinatoriServiziResponsabilitàSegreteria degli organi
politico-amministrativiamministrativaProgramma comprensoriale, sistema
informativosanitariaMobilità del personale sanitario all'interno dei servizi
dell'ULSSsanitariaVigilanza e ispezione sull'ambientesanitaria
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
19(Legge di piano - articolo n. 45)Criteri pre l'articolazione dei settori
dell'ufficio di direzione nelle sezioniSettoriSezioniFormazione del personale
ed educazione sanitaria-Formazione (1, 2)-Educazione sanitaria e ricerca (3,
4)Igiene ambientale e del lavoro-Prevenzione nei luoghi di lavoro-Profilassi e
prevenzione nell'ambiente di vita-(1,6,7,8,9,10,11,12,13)Assistenza sanitaria e
farmaceutica-Assistenza sanitaria di base (da 1 a 6,8,9,15 e 22)-Area delle
funzioni integrative dei servizi di base - ospedalieri ed extraospedalieri
(7,13)-Assistenza ospedaliera e day-hospital (12,14)-Assistenza farmaceutica
(16,17,18,19,20)Medicina veterinaria-Sanità animale ed igiene degli allevamenti
e delle produzioni animali ( da 1 a 16)-Igiene delle produzioni e
commercializzazione degli alimenti di origine animale (17,18)Medicina
legale-(unica soluzione)Amministrazione del personale-Gestione del ruolo nominativo
del personale delle U.L.S.S. (da 1 a 3)-Trattamenti economico-previdenziali e
aspetti disciplinari (4 e 5)Amministrazione economico-finanziaria-Bilanci e
rendiconti (1)-Impegni, accertamenti ordinativi, contenziosi (2 e 6)-Rapporti
economico-finanziari (3,4,5)Economato e provveditorato-Provveditorato
(1,2,3,5)-Economato (4,6,7)Servizi tecnologici-(unica sezione)Gestione delle
convenzioni-Prestazioni, convenzioni Cee e altri accordi supernazionali,
assistenza speciale alle categorie protette-Anagrafe assistibili, segretariato
commissione paritetichePrevenzione e promozione sociale - interventi
socio-assistenziali-(unica soluzione)
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
20(Legge di piano - articolo n. 49)Parametri di riferimento per la
strutturazione dei servizi di medicina veterinariaProfiloParametroVeterinari
dei servizi di sanità pubblica4Veterinari dei servizi di igiene degli
alimenti4Vigili sanitari per i servizi veterinari2Addetti alle unità operative
antirabbiche e di disinfezione2Nota (1) Il parametro esprime il numero minimo
di unità per ULSS. Tale numero va aggiustato in rapporto:-alla consistenza del
patrimonio zootecnico (vedere anche i parametri della Cee)-alla situazione
orografica del territorio-agli impianti dell'area delle produzioni animali-ai
punti obbligatori di ispezione delle carni e degli impianti per la produzione,
distribuzione e vendita delle carni e degli altri prodotti di origine
animale-alla quantità dei controlli di pertinenza dei servizi di medicina
veterinaria-ai compiti delle unità operative antirabbiche e di disinfezione.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
21(Legge di piano - articolo n. 49)Valori-soglia di produzione di carne per
l'ammissibilità dei centri di ispezione presso i macelli pubblici e
privatiAnnoValori-soglia198550019861.00019871.500Nota (1) I valori-soglia sono
espressi in quintali per anno.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
22(Legge di piano - articolo n. 50)Parametri di riferimento per la
strutturazione dei servizi di prevenzione e tutela nei luoghi di
lavoroProfiloParametroIngegnereAMedicoAChimico
(laureato)BBiologoCAgronomoAGeometraAPerito industriale-elettronicoBPerito
industriale-meccanicoBPerito industriale-chimicoATecnico
dell'ambienteDInfermiere professionaleDPsicologoA [°]A = presenza in tutte le
ULSSB = presenza nelle ULSS con concentrazioni industrialiC = presenza nelle
ULSS con concentrazione di industrie alimentariD = presenza di almeno due unità
per ULSSNota [°] Vedere annotazione alla tabella 13.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
23/1(Legge di piano - articolo n. 51)Elenco delle prestazioni specialistiche
decentrabili presso tutte le ULSS e livelli poliambulatoriali di
erogazioneLivello della prestazioneBrancaTipologia delle prestazioniambul.
diPoliambulatorioOspedalespecialisticadistret.Diurnoextra
ospedal.Ospedal.AnestesiologiaVisita
di accertamento pre-operatoriosisiTerapia antalgicasisiAssistenza per
contrastografia in soggetti a rischio od altre indagini
diagnostico-terapeutiche complessesisiCardiologiaVisite clinichesisisiECG
sisisiECG con prova di sforzosisiOscillografiasisisiPoligrafia senza e con
prove funzionalisiChirurgiaPietismografiasiVisite clinichesisiContinuità
diagnostico-terapeutica mediante: medicazioni, piccoli interventi (incisione
ascessi e flemmoni, asportazioni cisti, ecc.), piccole manovre chirurgiche
(sostituzione cateteri, proctologia, verruche, elettrobisturi,
ecc.)sisisiBiopsiesisiDermatologiaVisite clinichesisiRicerche allergologiche
per via percutanea, paich-test, prik-testsisiContinuità diagnostico-terapeutica
mediante:
asportazione piccole neoformazioni benigne cutanee (verruche, lipomi,
ecc.)sisiDermatologia correttiva (diatermocoagulazione, elettrocauterio, azoto
liquido, ecc.)sisiBiopsiesiFisiochinesiterapiaVisite cliniche per programma
terapeuticosisiMassochinesiterapiasisisisiFisioterapia strumentalesisiProve ergometrichesisiAerosol
terapiasisisiMedicina interna (diabetologia, endocrinologia,
gastroenterologia)Visite clinichesisiTrattamenti farmacologici infusivi e
trasfusionalisisiRegione dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale
1985-1987Allegato A - Tabella n. 23/2(Legge di piano - articolo n. 51)Elenco
delle prestazioni specialistiche decentrabili presso tutte le ULSS e livelli
poliambulatoriali di erogazioneLivello della prestazioneBrancaTipologia delle
prestazioniambul. diPoliambulatorioOspedalespecialisticadistret.Diurnoextra
ospedal.ospedal.NeurologiaVisite
clinichesisiECGsiOculisticaVisite
clinichesisiRifrazionisisiTonometriasisiGonioscopiasisiPerimetriasisiEsercizi
ortotticisisiContinuità diagnostico-terapeutica mediante: sondaggi, irrigazioni
vie lacrimalisisiMedicazionisisiPiccoli interventi chirurgici (inalazioni
endoorbitali e sottocongiuntivali, incisioni ascessi, orzaioli, asportazione
neoformazioni benigne, ecc.)sisiPiccola infortunistica (corpo estraneo,
causticazioni, ecc.)sisiOdontoiatriaVisite clinichesisisiTerapia
conservativasisisiEstrazionisisisiProtesisisiOrtodonziasisiOrtopedia
traumatologiaVisite
clinichesisiContinuità diagnostico-terapeutica mediante: medicazioni,
artrocentesi, infiltrazioni endoarticolari. Applicazione e rimozione bendaggi
gessati semplici (per distorsioni, lussazioni semplici piccole medio
articolazioni, fratture senza spostamento)sisiBusti gessati ed apparecchi
gessati complessisisiOstetricia e ginecologiaVisite
clinichesisisiContraccezione (anche intrauterina)sisisiMonitoraggio gravidanza
normalesisisiMonitoraggio gravidanza a rischiosiPrelievo Pap
TestsisisiAmnioscopia - colposcopiasiInterruzione volontaria
gravidanzasisiContinuità diagnostico-terapeutica mediante: medicazioni vaginali
e cervicalisisisiDiatermocoagulazione della portiosisiBiopsia (piccoli
interventi)sisiInsufflazioni utero-tubarichesisiRilevazioni battito cardiaco
con
ultrasuonisisiRegione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
23/3(Legge di piano - articolo n. 51)Elenco delle prestazioni specialistiche
decentrabili presso tutte le ULSS e livelli poliambulatoriali di
erogazioneLivello della prestazioneBrancaTipologia delle prestazioniambul.
diPoliambulatorioOspedalespecialisticadistret.Diurnoextra
ospedal.ospedal.OtorinolaringoiatriaVisite
clinichesisiEsame audiometrico e reattometricosisiEsame vestibolare ed
impedenziometricosiContinuità diagnostico-terapeutica mediante: medicazioni,
cateterismo tubarico, insufflazionisisiPiccole manovre chirurgiche (asportazione
tappo cerume, corpi estranei non profondi, cauterizzazioni)sisiPiccoli
interventi chirurgici prime vie aeree ed orecchio (incisioni ascessi, ematoma
del setto, polipi nasali isolati, sinechie nasali, cisti orecchio esterno,
ecc.)sisisiBiopsiasisi
Adenoidectomia,
tonsillectomiasiPediatria (ove non sia adeguatamente assicurata l'assistenza
pediatrica di base)Visite clinichesisisiTrattamenti farmacologici infusivi e
trasfusionali periodicisisiBiopsiasisiPneumologiaVisite clinichesisiSpirometria
semplicesisiEsame spirografico completosiRieducazione
respiratoriasisiEmogasanalisisiMedicina sportivaVisite di accertamento alla
pratica agonisticasisiAnalisi di laboratorioPrelievisisisiEsami chimico-clinici
e tossicologici (non con tecnica radioimmunologica)sisiEsami batteriologici e
microbiologicisisiRegione dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale
1985-1987Allegato A - Tabella n. 23/4(Legge di piano - articolo n. 51)Elenco
delle prestazioni specialistiche decentrabili presso tutte le ULSS e livelli
poliambulatoriali di erogazioneLivello della prestazioneBrancaTipologia delle
prestazioniambul. diPoliambulatorioOspedalespecialisticadistret.Diurnoextra
ospedal.ospedal.RadiologiaEsami
radiografici di tutti i segmenti dell'apparato scheletricosisiPanoramica dentariasisiRX
laringe e laringe diretta e con tecniche stratigrafichesisiRX torace,
stratigrafia polmonare, mediastico, cuore e peduncoli vasali anche
esolagografiasisiRX digerente (parziale e completa con mezzo di contrasto per
os e per clisma, con doppio mezzo di contrasto, e a
vuotosisiFisiolografiasisiRicerca radiologica corpi estraneisisiColecistografia
per ossisiColecistocolangiografiasisiUrografia,
pillografiasisiIsterosalpingografiasisiEndoscopiaEsofagogastroscopiasisiGastroduodenoscopiasisiRettosigmoldoscopiasisiAnorettoscopiasisiColonscopiasisiCistourettoscopiasisiContinuità
diagnostico-terapeutica mediante:
piccoli
interventi e biopsie in endoscopia (vedi prestazioni indicate nelle relative
branche)Regione dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato
a - tabella n. 23/5(Legge di piano - articolo n. 51)Criteri per
l'individuazione-Specialità previste dall'Accordo collettivo nazionale per gli
specialisti ambulatoriali di cui al D.P.R. 22 ottobre 1981;-Elevata frequenza
di accesso (attuale e prevedibile);-Esigenza di contestuale supporto per
l'attività in regime di ricovero;-Validità diagnostica e clinica delle
prestazioni;-Rischio connesso alla esecuzione ambulatoriale;-Disponibilità di
personale sanitario specializzato;-Disponibilità di strutture idonee ed
eventuali costi di riconversione;-Costo e complessità delle attrezzature
necessarie;-Costi di manutenzione.N.B. Ancorché riconducibili alle attività
proprie di specialità diverse, sono individuate a sé quelle tecniche diagnostiche
che presumono attrezzature e spazi fruibili in comune come l'endoscopia e
l'ecografia.Nell'ambito della «medicina interna» sono invece ricomprese
discipline quali la diabetologia, l'endocrinologia, la gastroenterologia, in
ragione della loro possibilità di assumere, in termini di costi-benefici,
propria autonomia organizzativa solo allorquando questa non venga a configurare
una soprapposizione di competenze con quelle da assolvere da parte della
medicina di base o con quelle assolte da altre discipline, ma trovi ragione
motivata di essere nella consistenza della casistica conseguente ad una
selezionata specificità di intervento.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
24/1(Legge di piano - articolo n. 51)Elenco delle prestazioni specialistiche a
carattere interzonale (aree di riequilibrio territoriale delle
utenze)ServizioPrestazioniAnestesiologiaElettroanalgesia
neurolisiCardiologiaElettrocardiografia dinamicaRiabilitazione cardiologica in
connessione con il servizio di fisiochinesiterapiaMedicina nucleareTutte le
indagini in vivoTrattamenti con radioisotopiIndagini
radioimmunologicheNefrologia e dialisiVisite clinicheIndagini
funzionaliTrattamento dialitico (ambulatoriale, domiciliare ed in assistenza
limitata)NeurologiaElettroencefalogramma poligraficoIndagini telemetriche e
videotelemetricheElettromiografiaElettroanalgesiaNeurolisiOculisticaretinografiaLaserterapiaOstetricia-ginecologiaAmniocentesiIsteroscopiaFlussometria
liberaCistometrogrammaProfilo pressorio uretralePneumologiaTest di diffusione
alveolocapillareProve da sforzo con gasanalisiBroncospirometria
separataPletismografia corporeaUrologiaTest urodinamiciRiabilitazione
vescicaleRegione dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato
A - Tabella n. 24/2(Legge di piano - articolo n. 51)Elenco delle prestazioni
specialistiche a carattere interzonale (aree di riequilibrio territoriale delle
utenze)
ServizioPrestazioniEndoscopiaLaringoscopiaTracheobroncoscopiaArtroscopiaFisiochinesiterapiaMeccanoterapie
passiveBilancio articolare e muscolareImmunoematologia e trasfusionaleTutte le
prestazioni di competenza del Centro trasfusionale a norma della legge n.
592/1967 e del relativo regolamento di attuazioneLe prestazioni relative alla
prevenzione, diagnosi e trattamento della malattia emolitica del
neonatoLaboratori analisi estologia e citologiaCurve e test da stimolazione in
ginecologiaAltri dosaggi di richiesta poco frequente con curve e test da
stimolazioneCurve e dosaggi multipli di farmaci nel sangueDismissione
insulinicaDeterminazione del peptide CDeterminazione degli anticorpi
anti-insulinaCitodiagnostica ormonale e tumoraleIndagini istologiche (per
inclusione o congelamento)RadiologiaArteriografia
selettivaFlebografiaLinfografiaBroncografia
selettivaColpocistogrammaCistometrografia minzionaleChain
testMammografiaTermografia mammariaDiagnostica con
ultrasuoniEcodopplerEcocardiografiaEcotomografia d'organoDiagnostica fetale e
placentare
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
25(Legge di piano - articolo n. 51)Elencazione dei presidi e servizi
multizonali ed indicazione delle relative sediServizi e presidiSediPresidio
multizonale di prevenzionePerugia e terniAssistenza ai trapianti e immunodepressiPerugiaImmunologia
dei trapiantiPerugiaPrelievo e trapianto di corneaPerugiaTrapianto di
midolloPerugiaNeuroradiologia e tomografia computerizzataPerugia e
TerniRadioterapiaPerugia e TerniElettrofisiologia e
impianti
pace-makerPerugia e TerniEmodinamica ed angiocardiografiaPerugia e
TerniNeurochirurgiaPerugia e TerniOncologia medicaPerugia e terniMedicina
sportiva [*]PerugiaNota [*]: articolo 9 della L.R. 79/1981.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
26(Legge di piano - articolo n. 52)Elenco delle discipline da indicare per la
prescrizione del rapporto di lavoro a tempo pienoArea
funzionaleDisciplinaMedicinaAnatomia e istologia patologiaCardiologia (con
unità coronarica)EmodialisiImmunoematologia e servizio trasfusionaleLaboratorio
di analisi chimico-cliniche e microbiologicheMedicina
nucleareNeuroradiologiaPediatriaRadiologiaRecupero e rieducazione funzionale
dei motulesi e dei
neurolesiVirologiaChirurgiaAnestesia
e rianimazioneChirurgia generaleNeurochirurgiaOrtopedia e
traumatologiaOstetricia e ginecologiaPrevenzione e sanità pubblicaUfficio di
direzione dell'ULSS [*]Direzione sanitariaMedicina del LavoroNota [*]: con
responsabilità apicale e immediatamente sub-apicaleN.B.: per i provvedimenti di
prescrizione, vanno osservati i criteri indicati nel D.P.R. n. 761/1979 e
nell'accordo nazionale unico di lavoro del comparto sanitario.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
27(Legge di piano - articolo n. 54)Criteri di riparto tra le ULSS del Fondo
sanitario regionale per spese correntiVoci di spesaCriterio di ripartoServizi
multizonalispesa realeServizi e presidi sanitari a gestione direttaspesa
realeConvenzioni case di cura privata per assistenza ospedalieraspesa
realeConvenzioni stabilimenti termalispesa realeConvenzioni per assistenza
specialistica esternaspesa realeAssistenza medico-generica pediatrica e guardia
medicapopolazione residenteMedicina legalepopolazione residenteAssistenza
farmaceuticapopolazione residenteAssistenza integrativapopolazione
residenteAssistenza indirettapopolazione residenteIl riparto dovrà tenere conto
delle quote di entrate proprie delle ULSS da destinare al finanziamento delle
spese correnti.
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
28(Legge di piano - articolo n. 56)Criteri di riparto tra le ULSS del Fondo
sanitario regionale per la spesa in conto capitaleDenominazioneCriterio di
ripartoFondo sanitario regionale per 1/3 in rapporto popolazione
residenteinvestimenti di mantenimento1/3 in rapporto presidi e servizi sanitari
(espressi in termini di spesa)1/3 in rapporto posti letto ospedalieri calcolati
in riferimento al tasso di utilizzazione- Sulle quote per investimenti di
mantenimento possono essere riservate somme non superiori al 30% per interventi
specifici prioritari ed indilazionabiliFondo sanitario regionale per Secondo
programmi specifici delle ULSS conformi alle indicazioni di Piano e
investimenti di innovazioneapprovati dalla Giunta regionale - Sulle quote per
investimenti di innovazione possono essere riservate somme complessivamente non
superiori al 30% da attribuire alle ULSS in base ai parametri popolazione
residente, incidenza presidi e servizi
sanitari,
posti letto ospedalieri rapportati al tasso di utilizzazioneFondo sanitario
regionale per In base ai programmi delle ULSS approvati dalla Giunta
regionale.investimenti di trasformazione
Regione
dell'Umbria - piano socio-sanitario regionale 1985-1987Allegato A - Tabella n.
29(Legge di piano - articolo n. 56)Previsione del Fondo sanitario-regionale per
investimenti per il triennio 1985-1987Previsione del
finanziamentoDenominazioneDestinazione198419851986Tot. triennioFondo a
destinazionevincolataAttivazione nuovo ospedale S. Andrea delle
Fratte4.400.000.0004.400.000.000Fondo sanitario regionale per investimenti di
mantenimentoRecupero degrado ed obsolescenza del patrimonio al fine del
mantenimento dei livelli quali-quantitativi
raggiunti3.026.000.0005.111.000.0007.123.000.00015.260.000.000Fondo sanitario -
Completamento regionale peropere in corsoinvestimenti di- Adeguamento
einnovazionerinnovo:a) rete
ospedaliera3.783.0006.310.000.0006.947.000.00017.040.000.000b) poliambulatoric)
distretti sanit.d) presidio multizonale di prevenzionee) servizi di emergenzaf)
strutture alternative al ricoverog) rete informatica e dei servizi
generaliFondo sanitario- Riconversioneregionale investimentipresidi ed altredi
trasformazioneattività1.044.000.0002.068.000.0004.176.000.0007.306.000.000- Trasformazione
impiantistiche (adeguatamente alle vigenti normative)- Trasformazioni ex
laboratori provinciali di igiene e profilassi in laboratori di sanità
pubblicaTotale12.253.000.00013.509.000.00018.246.000.00044.006.000.000
Allegato
B
Piano
socio-sanitario regionale per il triennio 1985-1987
Indicazioni
programmatiche
Sezione
1 - Le premesse
Sottosezione
11 - Il Piano e le riforme
11.1
Il Piano e la crisi del sistema socio-sanitario italiano
11.2
Il Piano e le prospettive della riforma
11.3
Piano regionale e piano nazionale
11.4
Il Piano, la riforma dell'assistenza e il riordino delle funzioni
socio-assistenziali
11.10
Il Piano 4 e la crisi del sistema socio-sanitario italiano
Il
primo Piano socio-sanitario dell'Umbria interviene in una situazione di crisi
del sistema sanitario italiano, collegata alla più ampia crisi economica
generale del Paese.
tale
crisi riguarda:
-
la difficoltà e le incertezze relative alla completa attuazione della legge
833;
-
le prospettive innovatrici della riforma sanitaria;
-
la possibilità di mantenere gli attuali livelli di erogazione dei servizi;
-
la capacità di tenuta delle strutture sanitarie pubbliche;
-
la mancata emanazione della legge quadro di riforma dell'assistenza.
11.20
Il Piano e le prospettive della riforma
Di
fronte a queste preoccupazioni reali, il Piano socio-sanitario propone un
codice di comportamento che si basa:
-
sulla volontà di dare piena attuazione, in Umbria, alla legge istitutiva del
S.S.N., coerentemente con un impegno che ha fatto di questa Regione un
protagonista delle battaglie per la realizzazione del S.S.N. sul piano
nazionale;
-
sul convincimento che i principi innovatori della riforma vanno riconfermati
anche per affrontare meglio la crisi economico-finanziaria;
-
sulla necessità di non ridurre i livelli di assistenza sanitaria conquistati e
consolidati nel corso degli ultimi decenni, fatta salva la opportunità e
necessità di verificarne la coerenza rispetto ad obiettivi di qualità della
salute, senza difendere quegli spazi di assistenzialismo che hanno contribuito,
peraltro, alla degenerazione del precedente sistema;
-
sulla opzione per un servizio sanitario che, nel rispetto dei fondamenti
pluralistici della società italiana, trovi nelle strutture pubbliche,
adeguatamente trasformate e razionalizzate, il principale strumento per
garantire ai cittadini dell'Umbria il rispetto del dettato costituzionale sul
diritto alla salute.
11.30
Piano regionale e Piano nazionale
Il
primo Piano socio-sanitario regionale esprime la volontà della Regione Umbria
di non subordinare più le sue scelte programmatorie alla presenza del Piano
sanitario nazionale. Infatti a più di cinque anni dall'entrata in vigore della
legge che istituisce il S.S.N., l'assenza di tale strumento preliminare non può
più costituire un momento di attesa da parte delle Regioni, pena la
degradazione di tutto il sistema sanitario locale.
Né
possono costituire motivo di indugio le preoccupazioni sulla adeguatezza delle
risorse finanziarie destinate al Fondo sanitario nazionale, preoccupazioni che
con l'andare del tempo assumono contorni sempre più netti man mano che si
consolida la tendenza a sottodimensionare l'entità degli stanziamenti rispetto
ai fabbisogni oggettivamente determinati.
In
queste condizioni, l'impegno della Regione nel campo della programmazione
socio-sanitaria va inteso da un lato come una sollecitazione affinché il
livello centrale dello Stato faccia fronte alle sue responsabilità, e
dall'altra come un contributo affinché le discussioni defatiganti sulla entità
della spesa sanitaria pubblica ammissibile siano fondate su presupposti, reali
oltre che realistiche, grazie alla selezione degli obiettivi e alla
evidenziazione di quelle azioni programmatiche che sono volte non alla
perpetuazione del sistema precedente ma alla riforma.
11.40
Il Piano, la riforma dell'assistenza e il riordino delle funzioni
socio-assistenziali
Il
Piano prende atto della sfasatura tra la riforma sanitaria e quella
socio-assistenziale, sfasatura dovuta alle resistenze che hanno finora impedito
a quest'ultima di divenire operante. Entro tali limiti, il Piano si presenta
come strumento unitario per la programmazione degli interventi sanitari e di
quelli socio-assistenziali, ai sensi della L.R. n. 65 del 1979 e L.R. n. 29 del
1982.
Per
quel che concerne in particolare le funzioni socio-assistenziali, il Piano
propone alcuni primi obiettivi di attuazione della L.R. n. 29 del 1982
soprattutto nei campi più direttamente attinenti alla tutela della salute,
rinviando al primo aggiornamento annuale la definizione degli altri obiettivi.
Sottosezione
12 - Le caratteristiche del Piano
12.1
La metodologia del Piano e i suoi presupposti
12.2
Gli obiettivi di massima del triennio, il metodo dei progetti mirati
12.3
Le priorità
12.4
La strategia di fondo
12.5
Presupposti di coinvolgimento
12.10
La metodologia del Piano e i suoi presupposti
Le
difficoltà del quadro politico-economico obbligano il Piano regionale ad
un'estrema selettività ed essenzialità delle scelte, per concentrare queste
ultime su quegli aspetti della programmazione che costituiscono il collo di
bottiglia attraverso cui dovrà passare qualunque ulteriore scelta decisa a
livello nazionale.
Nella
consapevolezza di questi ultimi, il primo Piano socio-sanitario regionale vuole
recuperare criticamente tutte le esperienze acquisite in Umbria sia nella
programmazione che nella gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali da
parte del potere locale con la convinzione di trovare dentro la storia
sanitaria umbra, senza trionfalismi, i presupposti capaci di evitare la
divaricazione, sempre incombente, tra il momento della progettazione e quello
dell'attuazione.
Di
qui anche l'opzione per un Piano socio-sanitario inteso come strumento
legislativo predisposto per la ricognizione delle realtà messe in opera, e
quindi aperto:
-
alla sperimentazione;
-
alle verifiche in corso di attuazione;
-
agli aggiornamenti annuali.
Pertanto
il Piano in ogni fase della sua elaborazione ed attuazione presuppone il
contributo:
-
degli amministratori dei Comuni e delle ULSS, ai quali vengono richiesti
programmi comprensoriali che lo adattino alle singole realtà territoriali, e
che ne verifichino le coerenze e la fattibilità;
-
degli operatori socio-sanitari, dei quali si impone una presenza critica nella
predisposizione e realizzazione dei programmi;
-
della popolazione, che senza alcuna separazione ai momenti istituzionali deve
essere coinvolta nelle scelte, nel modo di gestirle e nelle conseguenti
verifiche, attivando momenti di partecipazione reale in primo luogo nei distretti.
12.20
Gli obiettivi di massima del triennio. Il metodo dei programmi mirati
Per
le carenze sopracitate il primo Piano socio-sanitario regionale non intende
affrontare l'universo dei problemi né dare risposte compiute a quelli che
affronta. Esso indica, all'interno dei problemi presi in considerazione, quelle
iniziative che sono potenzialmente più capaci di dare avvio ad un processo che
troverà ulteriori spinte nei successivi aggiornamenti, a condizione che gli
obiettivi primari siano raggiunti in tutte le ULSS: donde l'importanza
fondamentale degli aggiornamenti annuali, concepiti come elementi dinamici di
una pianificazione per cicli triennali scorrevoli.
Inoltre,
data l'allarmante situazione finanziaria del comparto il Piano è consapevole
che, ferma restando l'esigenza di garantire a tutta la popolazione della
Regione livelli omogenei di tutela sanitaria, molti degli interventi innovativi
necessari per dare un volto al nuovo sistema sanitario italiano e a realizzare
i contenuti fondamentali della riforma, oltre che essere selezionati nel loro
ventaglio non potranno coinvolgere inizialmente tutta la popolazione né tutto
il territorio regionale. Si rende pertanto inevitabile una strategia che
proceda per «programmi mirati» a gruppi di popolazione e a particolari aree
territoriali: ciò significa che nei casi indicati dal Piano con tale
espressione le ULSS dovranno individuare realisticamente le aree di intervento
e la popolazione interessata, assicurando preventivamente la fattibilità dei
programmi stessi in base alla disponibilità di risorse conoscitive, umane e
finanziarie.
12.30
Le priorità
Il
primo Piano socio-sanitario punta in particolare:
-
a definire l'assetto organizzativo del S.S.R.;
-
a realizzare alcune prime modifiche sostanziali nel funzionamento dei servizi;
-
a dare alcune risposte iniziali all'esigenza di elevare il livello qualitativo
delle prestazioni socio-sanitarie;
-
ad accompagnare il rinnovamento delle strutture con misure di razionalizzazione
della spesa, intervenendo sulle sacche di improduttività mediante misure di
riconversione e di risparmio;
-
a predisporre gli elementi di base e gli strumenti essenziali per conoscere
l'evoluzione dello stato di salute della popolazione;
-
a governare la spesa sulla base delle previsioni;
-
ad integrare i servizi sanitari con quelli socio-assistenziali secondo priorità
che tengano conto anche delle effettive disponibilità dei Comuni e delle
Province.
12.40
La strategia di fondo
Il
Piano socio-sanitario dell'Umbria si riallaccia agli obiettivi di fondo della
nuova strategia per la tutela della salute, strategia che si impernia:
-
sullo sviluppo della prevenzione ambientale;
-
sul potenziamento dell'assistenza socio-sanitaria di base, anche rafforzando i
raccordi con il complesso dei servizi dell'area integrativa;
-
sull'integrazione tra i servizi sanitari e quelli socio-assistenziali attinenti
alla tutela della salute;
-
sulla razionalizzazione del sistema dei servizi specialistici e sulla sua
finalizzazione come area funzionale integrativa dell'assistenza di base;
-
sulla qualificazione dell'ospedale come presidio di degenza per necessità
sanitarie che richiedono sia in fase diagnostica che curativa l'uso congiunto
di risorse umane e strumentali non decentrabili, con particolare riguardo alla
funzione di presidi di degenza per necessità sanitarie acute, e sul contestuale
sviluppo di forme alternative di assistenza.
Questa
strategia chiede che da parte delle ULSS si persegua la razionalizzazione e
qualificazione della spesa sanitaria e sociale mediante:
-
un uso coerente delle risorse umane, finanziarie e conoscitive, con un impegno
particolare per la riconversione delle attività attualmente gravanti in maniera
impropria sull'ospedale;
-
la finalizzazione delle risorse aggiuntive nelle direzioni sintetizzate nel
precedente capoverso;
-
l'integrazione e la gestione unitaria di tutte le risorse impegnate nei servizi
socio-sanitari, quale che sia l'attribuzione e la distribuzione delle
competenze;
-
un impegno per eliminare gli sprechi e per lottare contro ogni forma di
consumismo.
Ancora
la piena esplicazione delle potenzialità della programmazione socio-sanitaria è
subordinata al raggiungimento degli obiettivi del Piano per ciò che concerne:
-
la qualificazione culturale e professionale degli operatori;
-
l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;
-
la partecipazione della popolazione direttamente interessata alla gestione dei
servizi;
-
la predisposizione di un sistema di informazioni e conoscenze che sia anche la
base per la promozione culturale e l'educazione sanitaria della popolazione.
12.50
Presupposti di coinvolgimento
In
conclusione la nuova strategia per la tutela della salute impegnata in
profondità tutta la società regionale.
Ad
essa devono concorrere in particolare:
-
la popolazione, chiamata a partecipare attivamente a scelte di politica
sanitaria che mettono in discussione modelli consolidati di comportamento in
terna di salute;
-
le formazioni politiche, cui spetta sviluppare i valori della riforma
sanitaria, sia direttamente che tramite il loro impegno nelle istituzioni
rappresentative;
-
le organizzazioni sindacali dei lavoratori in quanto portatrici degli interessi
generali dei lavoratori stessi;
-
il movimento delle donne in quanto portatore delle tematiche di emancipazione e
di liberazione e soggetto attivo per la difesa della salute della donna;
-
le organizzazioni degli imprenditori e quanti altri hanno responsabilità
imprenditoriali nel mondo della produzione, per i compiti che loro derivano dal
fatto che molti tra i più gravi rischi della salute si determinano nei luoghi
di lavoro;
-
il mondo della cultura e tutta la società scientifica regionale, cui si chiede
di mettere a disposizione della collettività le conoscenze che servono a
difendere lo stato di salute e ad applicare ciò che lo sviluppo
tecnico-scientifico realizza per la tutela socio-sanitaria della popolazione;
-
le amministrazioni locali, e specialmente i Comuni i quali hanno un proprio
ruolo politico-istituzionale a valenza generale, e che esercitano inoltre
funzioni di amministrazione attiva in materia soprattutto di prevenzione
primaria, dato che l'assetto del territorio e l'assistenza sociale fanno capo
alla diretta responsabilità dei singoli Comuni;
-
gli amministratori delle ULSS chiamate a gestire le funzioni dei Comuni e che
pertanto hanno ricevuto in consegna la responsabilità complessiva di un sistema
di servizi che dovrà essere amministrato con criteri aperti, senza cedere a
tentazioni di separatezza né ricalcare precedenti impostazioni aziendalistiche;
-
gli operatori socio-sanitari e le loro legittime rappresentanze che sono
l'elemento decisivo per far si che quanto precede si traduca in interventi
concreti sulla popolazione e produca effetti positivi sulla salute.
Sezione
2 - Il modello funzionale
Sottosezione
21 - La prevenzione primaria
21.1
Il coordinamento istituzionale della prevenzione
21.2
I livelli di intervento
21.3
La strumentazione normativa ed informativa
Capitolo
21.1: «Il coordinamento istituzionale della prevenzione»
21.10
Introduzione
Lo
sviluppo organico delle azioni per tutelare l'ambiente di vita e di lavoro
richiedente il coordinamento operativo intorno all'ULSS di tutti gli interventi
mirati a tale obiettivo, e che sono distribuiti tra vari livello di competenza.
Il
modello funzionale del S.S.R. indica anzitutto la necessità di sciogliere,
quanto meno sul piano operativo, il nodo dei trasporti tra ULSS e Comuni. Il
Comune è infatti titolare delle principali attribuzioni relative alla tutela
dell'ambiente di vita, inoltre attribuzioni dirette competono al Sindaco (e
solo a lui) per quanto concerne l'adozione di provvedimenti di carattere
ordinatorio sia sull'ambiente di vita che su quello di lavoro.
Occorre
pertanto che Comune e Sindaco siano in grado di avvalersi dell'ULSS come struttura
tecnica, senza necessità di dotarsi di propri organismi operativi.
Occorre
inoltre che vengano fissate procedure omogenee su tutto il territorio regionale
per quanto attiene all'attivazione delle competenze del Comune e del Sindaco.
Queste procedure debbono essere lineari e chiare per tutti.
Ogni
atto che debba concludersi con un provvedimento amministrativo (quale ne sia la
natura) deve essere seguito dal Comune fin dall'inizio, ossia fin dal momento
in cui il cittadino attiva la pubblica amministrazione. Il cittadino (sia come
tale che come titolare di attività economica) ha il diritto che egli venga
indicata una sola porta di ingresso nei suoi contatti con la pubblica
amministrazione.
Occorre
infine che il tecnico fornito dall'ULSS possa partecipare alla pari degli altri
tecnici del Comune all'istruttoria di quegli atti di amministrazione corrente,
che si concludono con provvedimenti amministrativi del Comune o del Sindaco.
Un
secondo momento di coordinamento intorno all'ULSS concerne le funzioni dell'amministrazione
provinciale, in quanto la Provincia ha competenze proprie nella tutela
dell'ambiente di vita, alcune delle quali sono residuali mentre altre sono di
recente attribuzione.
La
compresenza sullo stesso territorio di due autorità amministrative chiamate ad
affrontare la stessa materia è di per sé un fattore di confusione e
disorganicità, nel caso particolare, in cui la Provincia ha diritto ad
avvalersi del Presidio multizonale di prevenzione, se tale diritto viene
esercitato fuori da un quadro di coordinamento ne può risultare altra
confusione e disorganicità.
Il
modello funzionale indica la necessità di un terzo momento di coordinamento
intorno all'ULSS, relativamente alle competenze esercitate dall'amministrazione
centrale, sia direttamente che attraverso i suoi organi ausiliari.
Ciò
vale in particolare per l'esercizio delle competenze dell'I.S.P.S.L., il nuovo
organismo del S.S.N. che, nato come organo consultivo e di supporto tecnico
delle Regioni e delle ULSS per problemi di alta specializzazione nel campo
della prevenzione nell'ambiente di lavoro (come il suo gemello Istituto
Superiore di Sanità), ha via via mutato aspetto fino a configurarsi come un
organismo operativo; da struttura esclusivamente «centrale», esso si è
progressivamente decentrato su scala regionale (e subregionale), reintroducendo
a quel livello una presenza dell'amministrazione centrale che, sottraendo
competenze alle ULSS, contraddice alla logica della riforma. Ciò sarà fonte
aggiuntiva di confusione e disorganicità se non si provvederà a stabilire
concrete forme di coordinamento, tanto più necessarie se prenderà corpo
l'ipotesi di sottrarre ulteriori competenze alle ULSS mediante l'istituzione di
un'agenzia nazionale per i corsi detti «grandi rischi».
Tutti
questi circuiti di coordinamento individuano un ruolo attivo della Regione, in
quanto trattasi di promuovere intese tra soggetti di vari livelli
istituzionali, nei confronti dei quali la pressione e l'iniziativa dei Comuni e
delle ULSS potrebbero non essere sufficientemente efficaci.
Va
poi tenuto presente che anche la Regione è a sua volta titolare di attribuzioni
in alcuni settori di questa materia.
Sulla
base di quanto sopra esposto, il capitolo 21.1 si articola nei seguenti
paragrafi, che trattano il coordinamento tra:
-
Comune e ULSS (21.11)
-
Sindaco e ULSS (21.12)
-
Provincia e ULSS (21.13)
-
I.S.S., I.S.P.S.L. e ULSS (21.14)
-
Regione e ULSS (21.15).
21.11
Il coordinamento con il Comune
Il
Comune si avvale delle strutture tecnico-operative dell'ULSS per le funzioni
attinenti la tutela sanitaria dell'ambiente rivolgendosi direttamente al
responsabile del competente settore dell'Ufficio di direzione in caso di
urgenza altrimenti attivandole tramite il Comitato di gestione.
L'ULSS
comunica ai Comuni dell'ambito territoriale i nominativi dei medici e
veterinari dipendenti appartenenti all'Ufficio di direzione o assegnati a
funzioni territoriali ai fini della loro partecipazione alle commissioni
comunali che trattano di urbanistica, di assetto del territorio o di altre materie
attinenti la tutela sanitaria dell'ambiente. A tali commissioni i sanitari di
cui sopra partecipano con delega del responsabile del competente settore, cui
spetta emanare direttive tecniche per uniformare l'esercizio di queste funzioni
nell'ambito territoriale delle ULSS.
Il
Comune sottopone all'ULSS, per le verifiche di compatibilità previste all'art.
20 della legge 833, i piani urbanistici o i progetti di insediamenti
industriali e di attività produttive in genere. Il parere di cui sopra è
istruito dal competente settore dell'Ufficio di direzione e trasmesso dal
Comitato di gestione entro termini perentori, che possono essere dilazionati su
motivate esigenze tecniche d'intesa tra Comune e ULSS.
Viene
istituita una Conferenza permanente del sindaci dell'ambito territoriale, con
la partecipazione del presidente dell'ULSS. Tale Conferenza ha lo scopo di
esaminare l'andamento delle condizioni ambientali nel territorio di competenza,
e di concordare i provvedimenti amministrativi che si rende necessario adottare
omogeneamente su tutto l'ambito territoriale. La Conferenza si riunisce almeno
annualmente, e può essere attivata dal Comitato di gestione dell'ULSS o da un
Comune ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.
Il
competente settore dell'Ufficio di direzione provvede all'istruttoria delle
pratiche per la Conferenza; inoltre predispone ogni anno una relazione sulla
situazione sanitaria dell'ambiente, per il complesso dell'ambito territoriale e
analiticamente per ciascun Comune.
21.12
Il coordinamento con il Sindaco
Per
quanto concerne le attribuzioni dirette del Sindaco, in aggiunta a quanto
esposto al punto 21.11 spetta al responsabile del competente settore
dell'Ufficio di direzione istruire per la parte tecnica, in raccordo con gli
uffici comunali, i provvedimenti amministrativi che abbiano contenuto
ordinativo per motivi contingibili ed urgenti.
Il
responsabile del settore può avvalersi del medico o del veterinario delegati ai
sensi del paragrafo 21.11.
21.13
Il coordinamento con le Province
Per
le attribuzioni di tutela ambientale previste dalle leggi, la Provincia si
avvale delle strutture tecnico-operative dell'ULSS con le stesse modalità
previste al paragrafo 21.11. Qualora debba avvalersi del Presidio multizonale
di prevenzione, la richiesta è inoltrata con le modalità stabilite per il
funzionamento di quest'ultimo.
Quando
si trattino materie previste tra le attribuzioni della Provincia, questa viene
invitata alla Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale dell'ULSS.
21.14
Il coordinamento con l'I.S.S. e con l'I.S.P.L.
Nella
piena consapevolezza che debbano essere superate operativamente tutte le
ragioni di conflittualità con gli organi ausiliari centrali del S.S.N., anche
per non creare ulteriori smagliature che rafforzino non ipotetiche pretese di
interventi sull'area della prevenzione da parte di organi statali o comunque
centrali esterni al S.S.N., il raccordo con l'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro assume particolare rilevanza tra gli
obiettivi del modello funzionale.
Occorre
pertanto che la presenza nella Regione di un distaccamento di tale istituto non
determini sovrapposizioni di interventi o presunzione di autarchia
istituzionale, e che la separazione delle competenze, necessaria sul piano
istituzionale, venga recuperata attraverso intese programmatiche, di cui dovrà
farsi carico, a livello promozionale, la Giunta regionale.
Pertanto
il modello funzionale dà spazio a forme di collaborazione che si concretizzino
da un lato con il coinvolgimento delle strutture del S.S.R. nei programmi di
ricerca dell'Istituto, e dall'altro con la presenza dei responsabili tecnici
della struttura locale dell'Istituto nelle attività dipartimentali del Presidio
multizonale di prevenzione.
Analogo
discorso va fatto per l'Istituto superiore della sanità, nei cui riguardi va
però sottolineato il clima ormai consolidato di collaborazione con Regioni e
ULSS, clima al quale è indifferente il fatto che l'assenza di strutture
periferiche dell'istituto fa venire meno una buona parte dei presupposti di
conflittualità con il livello locale del S.S.R.
La
collaborazione con i predetti istituti si sostanzia anche nella partecipazione
sistematica degli operatori del S.S.R. alle iniziative di formazione ed
aggiornamento condotte centralmente, in modo particolare dall'Istituto
superiore di sanità.
21.15
Il coordinamento con la Regione
Nel
caso in cui la legge nazionale o regionale attribuisca alla Regione competenze
dirette in materia di tutela sanitaria dell'ambiente, l'Ufficio regionale
competente si avvale delle strutture tecnico-operative dell'ULSS, ivi compreso
il Presidio multizonale di prevenzione, con le modalità previste al paragrafo
21.11. Delle richieste e delle relative risposte viene data informazione
all'Assessore preposto all'Ufficio socio-sanitario, qualora la richiesta non
sia attivata direttamente da quest'ultimo.
Viene
costituita la Conferenza regionale dei Sindaci, con finalità analoghe a quelle
della Conferenza territoriale. La Conferenza è convocata almeno una volta
all'anno dalla Regione. Ad essa vengono invitati anche i presidenti delle ULSS.
La Conferenza può essere convocata su richiesta dei Comuni e delle ULSS, anche
per sottogruppi, qualora le questioni da discutere interessino ambiti
territoriali intermedi tra l'ULSS e la Regione.
Quando
siano in discussione materie di competenza delle Province, queste vengono
invitate a prendervi parte.
Capitolo
21.2: «I livelli di intervento»
21.20
Introduzione
Definito
il quadro dei coordinamenti intorno all'ULSS di tutte le attività finalizzate
alla tutela dell'ambiente di vita e di lavoro, e fissati i criteri unitari per
l'attivazione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, restano da
definire le modalità per il funzionamento dei servizi all'interno dell'ULSS.
Il
modello funzionale del S.S.R. prende in considerazione innanzitutto
l'individuazione dei livelli di intervento in rapporto alle attribuzioni delle
strutture tecnico-operative chiamate in causa.
La
tutela sanitaria dell'ambiente impegna tutti i livelli.
Impegna
il livello di base, nel quale alcune funzioni possono essere esaurite senza
bisogno di ulteriori coinvolgimenti, e che rappresenta in ogni caso
l'osservatorio privilegiato per il riscontro dei fattori di nocività e un
momento essenziale di attivazione dell'intervento pubblico.
Impegna
alcune strutture specialistiche di secondo livello, e in particolare quelle del
Presidio multizonale, che presta il suo rapporto alle ULSS con i laboratori e
con i servizi operativi.
Impegna
infine il livello centrale dell'ULSS, presso il quale si svolgono funzioni di
direzione complessiva e di coordinamento organizzativo, e funzioni operative da
parte dei servizi ispettivi.
In
questi termini, il modello funzionale non fa distinzioni tra il circuito della
tutela dell'ambiente di vita e quella della tutela dell'ambiente di lavoro.
Sulla
base di queste considerazioni, il capitolo 21.2 si articola nei seguenti
paragrafi relativamente alle funzioni (operative e progettuali):
-
dell'area di base (21.21)
-
dell'area integrativa (21.22)
-
dell'area centrale (21.23)
-
del Comitato di gestione (21.24).
21.21
Le funzioni dell'area di base
L'area
di base partecipa alla tutela sanitaria dell'ambiente mediante attività
valutative, attività di vigilanza e, promozione di interventi ispettivi o di
altre funzioni operative dell'ULSS.
Le
attività di valutazione consistono nella raccolta periodica di elementi
descrittivi sulla situazione locale, nella messa in evidenza dei punti di
«rischio» e nella proposta di interventi correttivi. Tali attività fanno capo
in ultima analisi ai compiti del comitato partecipativo di distretto.
Le
attività di vigilanza consistono in accessi diretti da parte degli operatori
assegnati al distretto in corrispondenza dei punti di rischio: esercizi
pubblici per la vigilanza sugli alimenti e bevande, rete di distribuzione
dell'acqua potabile, allevamenti di animali, depositi di rifiuti solidi,
impianti per lo smaltimento in loco o per l'allontanamento dei liquami, edifici
scolastici ed altre sedi di attività collettive.
Per
quanto concerne gli interventi ispettivi, è compito dell'area di base
promuovere accessi da parte del personale fornito della qualificazione idonea;
vigili sanitari ed altri agenti investiti di pubbliche funzioni, ispettori di
polizia giudiziaria, ecc. Tali operatori, anche se non appartenenti all'area di
base, devono essere aggregati all'équipes di distretto come operatori
«itineranti».
Compete
infine all'area di base attivare i servizi operativi dell'ULSS per interventi
di bonifica ambientale, o per quanto serva alla rimozione delle nocività
ambientali, e che sia praticabile con i mezzi dell'ULSS.
21.22
Le funzioni dell'area integrativa
L'area
integrativa è impegnata nella tutela sanitaria dell'ambiente su due piani
differenziati: quello zonale e quello multizonale.
Sul
piano zonale l'area integrativa fornisce prestazioni di laboratorio,
relativamente a rilevazioni (routinarie od estemporanee) risolvibili con
l'ausilio di dotazioni acquisibili senza grosso impegno di investimenti, e da
affidare a personale di normale qualificazione.
Quanto
sopra si riferisce in modo particolare a giudizi soprattutto qualificativi,
espressi in termini di presenza o assenza della nocività. Il campo di
intervento più appropriato per questo livello è la tutela igienica degli
alimenti e bevande con particolare riguardo alla vigilanza sulle mense ed altri
servizi collettivi.
Il
livello multizonale è impegnato con tutte le sue dotazioni, sia di laboratorio
che di servizi operativi. Esso interviene con le modalità e le caratterizzazioni
che il modello funzionale illustra nell'apposito capitolo.
21.23
Le funzioni dell'area centrale
L'area
centrale è impegnata nella tutela sanitaria dell'ambiente attraverso i servizi
operativi che fanno capo direttamente all'Ufficio di direzione, con compiti di
controllo (vigilanza e ispezione) sugli ambienti di vita e di lavoro.
Tali
servizi ricomprendono personale di vigilanza e tecnici dell'ambiente; questi
ultimi hanno anche la funzione di eseguire direttamente rilevazioni strumentali
«in loco».
Una
parte di questi operatori ha compiti ispettivi sull'ambiente di lavoro e viene
perciò fornita della necessaria qualificazione (ufficiali di polizia
giudiziaria). Essi accedono sul luogo di lavoro, prescrivono mediante diffida
misure correttive, attivano i provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi.
L'Ufficio
di direzione organizza i flussi di attività nell'ambito territoriale di
competenza, (ivi compresi i flussi informativi), ne coordina l'esecuzione,
assicura la fruizione del servizio operativo da parte di tutti i distretti
aggregando il personale di vigilanza alle équipes di base secondo criteri di
distribuzione per aree territoriali.
L'Ufficio
di direzione organizza inoltre le attività di aggiornamento degli operatori e
cura i programmi di educazione sanitaria.
L'Ufficio
di direzione è infine il tramite per tutti i rapporti con il Presidio
multizonale di prevenzione.
21.24
Le funzioni del comitato di gestione
Nell'ambito
delle sue attribuzioni istituzionali, il Comitato di gestione svolge alcuni
compiti specifici per la tutela sanitaria dell'ambiente.
In
particolare tali compiti si estrinsecano attraverso l'attivazione dei rapporti
con i Comuni dell'ambito territoriale, secondo quanto esposto nel capitolo
21.1.
Inoltre
il comitato di gestione attiva rapporti con le istanze sociali che sono
coinvolte nella tutela dell'ambiente, in primo luogo gli imprenditori titolari
di attività produttive «a rischio».
Il
Comitato attiva infine rapporti con i sindacati e le aziende per l'affidamento
all'ULSS di compiti di tutela ambientale aggiuntivi rispetto a quelli
attribuiti per legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 833.
Capitolo
21.3: «La strumentazione normativa ed informativa»
21.30
Introduzione
La
corretta articolazione dell'intervento nei vari livelli di competenza richiede
l'uso di strumentazioni funzionali al raggiungimento delle finalità del S.S.R.
Queste
strumentazioni sono anzitutto di carattere normativo, in quanto la materia si
snoda lungo percorsi che hanno un collo di bottiglia nei provvedimenti
amministrativi, occorre pertanto chiarezza sugli obblighi, sui diritti, sui
presupposti procedurali, ecc.
Gli
interventi di normazione locale sono tanto più necessari in quanto occorre fare
un intenso lavoro di coordinamento della legislazione, per estrarre filoni
unitari da una produzione normativa disarticolata nel tempo e disomogenea nelle
fonti di produzione.
Una
particolare espressione dell'attività normativa, specifica per l'ambiente di
lavoro, è quella tesa ad ottenere accordi che impegnino aziende ed ULSS su
prestazioni aggiuntive rispetto a quelle di competenza istituzionale del
S.S.N.; prestazioni alle quali l'azienda sia tenuta vuoi per legge dello Stato
vuoi per contratto di lavoro.
Occorrono
poi strumentazioni di carattere informativo. A questo riguardo, il modello
funzionale far riferimento all'organizzazione generale del sistema informativo
socio-sanitario e alle funzioni dell'Osservatorio Epidemiologico, ed individua
per questa particolare finalizzazione alcuni strumenti di peso strategico più
consistente, relativi alla documentazione da adoperare nell'ambiente di lavoro
(i registri dei dati ambientali e biostatistici), alla mappa territoriale dei
rischi, alla relazione sullo stato sanitario del distretto.
Sulla
base di queste considerazioni, il capitolo 21.3 si articola nei seguenti
paragrafi:
-
Gli strumenti normativi (21.31)
-
Gli strumenti informativi (21.32).
21.31
Strumenti normativi
Vanno
presi in considerazione sia gli strumenti normativi tipici (leggi regionali,
compreso il Piano socio-sanitario; conseguenti atti di indirizzo e
coordinamento; regolamenti locali di igiene) che altri tipi di normazione
sostanziale (ad esempio le convenzioni).
Nel
campo degli strumenti normativi tipici assumono fondamentale rilievo i
regolamenti locali. Tali regolamenti hanno il compito di giustapporre ed
ordinare secondo schemi di utilità operativa tutti gli spezzoni di normativa
attinenti la tutela sanitaria dell'ambiente, quale se sia la fonte e la
collocazione legislativa.
Oltre
ad aiutare gli amministratori e gli operatori locali, i regolamenti devono
offrire ai cittadini uno strumento sinottico che consenta di orientarsi in
questa materia.
Tra
gli altri tipi di strumenti normativi emerge per importanza lo schema-tipo di
convenzione tra ULSS e aziende per la realizzazione degli interventi di tutela
della salute all'interno dei luoghi di produzione, nelle materie che fanno capo
alla responsabilità diretta dei datori di lavoro. Attraverso queste convenzioni
l'ULSS garantisce unitarietà di interventi sia nell'ambiente delle proprie
incombenze istituzionali, sia al di fuori di esse, configurandosi in
quest'ultimo caso come organismo esponenziale di tutti gli interessi della
collettività, e pertanto «fiduciario» sia dei lavoratori che degli imprenditori.
21.32
Gli strumenti informativi
Gli
interventi per la prevenzione primaria si avvalgono, in corrispondenza dei
livelli di competenza, dei seguenti strumenti informativi:
-
la relazione sullo stato sanitario del distretto, che il comitato partecipativo
elabora nella sua relazione annuale;
-
i registri dei dati ambientali e biostatistici, che vengono attivati nelle
fabbriche «a rischio» a cura dei servizi operativi dell'ULSS;
-
le notifiche delle malattie infettive da parte del medico curante;
-
il registro delle attività di controllo effettuate sugli ambienti di vita e di
lavoro da parte dei servizi operativi (anche multizonali);
-
le denunce delle malattie diffusive degli animali ed i registri sulle cause di
morte.
i
dati raccolti attraverso questi strumenti informativi sono aggregati presso
l'Ufficio di direzione, che li trasmette al livello regionale del S.I.S.
Sottosezione
22 - Le funzioni di base
22.1
Il momento sanitario
22.2
Il momento socio-sanitario
22.3
Il momento partecipativo
22.4
Il distretto di base
Capitolo
22.1: «Il momento sanitario»
22.10
Introduzione
Il
modello funzionale dell'assistenza di base vuole dare innanzitutto indicazioni
sullo svolgimento delle prestazioni sanitarie richieste dalla popolazione.
Senza pregiudizio per l'unitarietà dell'approccio, questa priorità riflette
l'andamento della domanda, che raggiunge i massimi livelli di frequenza su
questo versante.
I
poli tradizionali entro cui si articola la domanda «sanitaria» sono il medico
di famiglia e la farmacia. Il modello funzionale ne propone l'allargamento ad
altre figure.
La
funzione del medico di famiglia è definita dalla convenzione unica per la
medicina generica e pediatrica. I problemi a questo livello riguardavano
l'ampiezza della risposta del medico di famiglia, che non può essere limitata
alla fase diagnostico-terapeutica, ma deve estendersi per coprire fabbisogni di
medicina preventiva individuale.
Il
potenziamento dell'efficacia della medicina di base presuppone che sia superata
la condizione di isolamento in cui il medico opera.
Il
medico isolato nel suo ambulatorio individuale non aiuta la prospettiva di un
sistema di medicina territoriale che si ponga come polo sanitario concorrente
con l'ospedale.
Questo
obiettivo richiede il passaggio alla associazione di più medici, che gestiscano
insieme un ambulatorio dotato delle strumentazioni (anche informatiche di uso
più corrente).
All'interno
di questa associazione si possono trovare soluzioni più adeguate per la stessa
guardia medica e per l'aggiornamento professionale.
Inoltre
l'isolamento del medico di famiglia va superato nel contesto delle misure per
l'assistenza domiciliare, secondo quanto è preso in esame nell'apposito
paragrafo.
Un
aspetto che si ricollega al potenziamento e alla qualificazione delle funzioni
di base è quello della guardia medica festiva e notturna. Fermo restando il
valore di tale istituto contrattuale come conquista del diritto del medico al
riposo, occorre però arrestare la tendenza a farne un sistema parallelo a
quello del medico di famiglia.
Accanto
alla domanda «individuale» di prestazioni mediche, inevitabilmente proiettata
in direzione della terapia, occorre prendere in considerazione una domanda
«sociale» proiettata sul terreno di una medicina preventiva programmata per
situazioni «a rischio» (tutela materno-infantile, medicina dell'età scolare,
medicina sportiva), nonché per l'educazione sanitaria, per la profilassi delle
malattie infettive, per la vigilanza igienica sull'ambiente e sugli alimenti.
Con ciò si apre uno spazio per un tipo particolare di medico di base, a
rapporto «fiduciario» anche con la comunità e le sue espressioni istituzionali:
un medico siffatto deve inevitabilmente operare nell'ambito del rapporto di
dipendenza.
Oltre
al medico di medicina generale, concorrono all'assistenza di base a livello
territoriale e domiciliare alcuni medici specialisti delle branche di consumo
più generalizzato. Rientra qui la problematica della pediatria, laddove non
giunga il sistema del pediatra di famiglia. Rientrano le problematiche dell'assistenza
ostetrica nell'ambito della tutela materno-infantile. Rientrano inoltre le
questioni del corredo specialistico per alcune funzioni medico preventive verso
soggetti a rischio nella scuola, sul lavoro, ecc. E rientra infine la
problematica dell'assistenza odontoiatrica, con tutte le sue difficoltà anche
logistiche.
Per
quanto concerne l'assistenza farmaceutica, non vi è nulla di particolare da
prendere in esame in sede di modello funzionale, circa l'accesso alle farmacie
aperte al pubblico. Il modello funzionale punta al recupero del farmacista come
operatore sanitario di base, sul piano dell'educazione sanitaria in relazione
ai consumi dei farmaci e all'autoterapia mediante prodotti da banco.
È
invece da ridefinire l'uso dei farmaci all'interno dei presidi di base, per
terapie pilotate dalle équipes ospedaliere che richiedono un monitoraggio degli
effetti terapeutici e di quelli indesiderati, o nei casi in cui i farmaci
necessari non siano compresi sul Prontuario terapeutico nazionale (per esempio
nel campo della psichiatria territoriale).
Infine,
il modello funzionale propone tra le questioni centrali l'aggiornamento
professionale, problema che riguarda con priorità assoluta il medico di
famiglia: questo operatore infatti, se da un lato viene individuato come il
pilastro del sistema di tutela sanitaria nel territorio, dall'altro è pressoché
totalmente isolato dalle correnti di rinnovamento del sapere.
Poiché
la stessa osservazione è estensibile agli altri operatori del territorio, è
opportuno affrontare unitariamente la materia in chiave di potenziamento e
qualificazione del momento sanitario delle funzioni di base.
Infine,
va ricompresa all'interno di questa problematica la nuova articolazione delle
funzioni veterinarie.
Sulla
base di queste premesse, il capitolo 22.1 si articola nei seguenti paragrafi:
-
Le funzioni del medico di famiglia (22.11)
-
Le associazioni dei medici e gli ambulatori di gruppo (22.12)
-
La medicina preventiva per i programmi «rischio» (22.13)
-
La guardia medica (22.14)
-
Il medico di comunità (22.15)
-
Le funzioni specialistiche sul territorio (22.16)
-
L'assistenza farmaceutica nel territorio e le funzioni del farmacista nel
territorio (22.17)
-
L'aggiornamento professionale (22.18)
-
Le funzioni veterinarie (22.19).
22.11
Le funzioni del medico di famiglia
Il
modello funzionale del S.S.R. assegna al medico di famiglia compiti che
recuperano l'unitarietà della medicina nei suoi momenti preventivi,
diagnostico-terapeutici e riabilitativi.
Esso
pone questo obiettivo nel quadro delle funzioni che derivano al medico dal
rapporto fiduciario con l'assistito, oltre a ciò, il modello funzionale propone
il coinvolgimento del medico di famiglia in attività di medicina pubblica,
ossia per programmi preventivi mirati sulle popolazioni a rischio.
Sotto
il profilo dell'assistenza nell'ambito del rapporto fiduciario, è compito del
medico di famiglia provvedere ad alcuni momenti medico-preventivi, eseguendo
per esempio le vaccinazioni profilattiche e fornendo dati agli altri servizi
che si occupano di momenti specifici della tutela sanitaria (ferma restando la
garanzia della riservatezza), oppure fornendo prestazioni di controllo
sanitario sulla base dei protocolli di rischio adoperati nell'ambito dei
progetti-obiettivo, e altro.
Sotto
il profilo diagnostico-terapeutico il medico di famiglia deve agevolare le
funzioni dell'area integrativa chiedendone le prestazioni sulla base di
circostanziati quesiti diagnostici, nei casi dovuti e nella misura opportuna.
Il
modello funzionale chiede inoltre al medico di famiglia di collaborare in
alcune particolari condizioni di ospedalizzazione (paraospedale), e di
mantenere i contatto con l'ospedale nel caso di ricovero per emergenza
sanitaria.
Sotto
il profilo riabilitativo, il modello funzionale chiede al medico di famiglia di
svolgere alcuni interventi, di intesa se necessario con le strutture
integrative. Tali interventi rilevano in particolare sul piano dell'educazione
sanitaria, per adeguare i comportamenti individuali e gli stili di vita alle
necessità del recupero funzionale e alla prevenzione delle ricadute. In questa
stessa ottica si pongono per il medico di famiglia compiti di assistenza per
l'autotrattamento del malato nelle situazioni di terapie di lunga durata.
Quanto sopra rientra nel quadro della partecipazione del medico di famiglia
all'assistenza domiciliare.
Il
modello funzionale chiama i medici a collaborare a programmi di sanità pubblica
coordinati nei progetti-obiettivo e rivolti alla popolazione aggregata per
condizioni di rischio. Si tratta di una collaborazione che si colloca al di
fuori del rapporto fiduciario, ai sensi della vigente convenzione unica, se da
un lato essa va commisurata alla specifica preparazione e qualificazione
professionale del medico, dall'altro va vista come momento di arricchimento
della professionalità del medico nella misura in cui il contatto con l'area dei
rapporti socio-comunitari consente di accostare a problematiche socio-sanitarie
più ampie di quelle che derivano dall'area dei rapporti individuali.
Il
modello funzionale mette dunque in fase questi obiettivi con la realizzazione
degli aspetti più qualificati della convenzione unica per la medicina generica
e pediatrica, da un lato, e con gli obiettivi di potenziamento e qualificazione
dell'attività del medico di base, che fanno oggetto di successivi paragrafi.
22.12
Le associazioni tra medici e gli ambulatori di gruppo
Il
potenziamento della medicina di base richiede il superamento delle condizioni
ambientali e delle modalità in cui si svolge attualmente il lavoro del medico
di base. Il modello funzionale del S.S.R. individua nell'ambulatorio di gruppo
lo strumento base per questo potenziamento.
L'ambulatorio
di gruppo è condotto da medici tra loro associati. Questa associazione supera
il significato delle associazioni fin qui ammesse, per aprire un capitolo
nuovo.
Finora
le associazioni tra medici avevano lo scopo di ammorbidire le conseguenze, sui
medici e sulla popolazione, dell'imposizione dei massimali di scelte
conseguente alla convenzione unica, si trattava per lo più di associazione tra
due medici, uno dei quali aveva a proprio carico una quantità di scelte
eccedente il massimale ammesso, e poteva riequilibrare la situazione mediante
aggregazione con un medico a basso livello di scelte.
La
nuova fase comporta un salto di qualità: l'associazione tra medici non deve più
essere finalizzata al rientro nei massimali di scelte, ma deve invece tendere a
mettere insieme più medici che, a prescindere dal carico individuale di
opzioni, gestiscano insieme la popolazione assistibile loro assegnata,
organizzando il lavoro in modo da intervallare pause di riposo senza
interrompere la continuità del servizio, e da ritagliare spazi per attività di
aggiornamento professionale, per partecipare alle iniziative dei progetti-obiettivo,
per offrire l'ambulatorio come momento dell'osservazione epidemiologica e come
punto di partenza per l'afflusso dei dati al S.I.S.
L'ambulatorio
dei medici associati può essere inoltre attrezzati per alcune rilevazioni
diagnostiche strumentali e per l'inserimento di procedure informatiche; in esso
possono trovare spazio attività infermieristiche e di segreteria altrimenti
risolte con il concorso dei familiari del medico. Quanto sopra consente di
utilizzare proficuamente le quote della retribuzione del medico finalizzate al
recupero delle spese di gestione dell'ambulatorio.
22.13
La medicina preventiva per i programmi «rischio»
Il
modello funzionale del S.S.R. prevede lo specifico inserimento della medicina
di base nell'ambito dei programmi «rischio», e dei progetti-obiettivo in modo
particolare.
Tale
attività di sanità pubblica affida alla medicina di base (cioè alle équipes
medico-infermieristiche del territorio) l'esecuzione di interventi
educativo-sanitari, di prevenzione e di diagnosi precoce nell'ambito:
-
della profilassi delle malattie infettive (vaccinazioni e chemioprofilassi,
test diagnostici a lettura diretta. ecc.);
-
della tutela materno-infantile (sorveglianza delle gravidanze e del puerperio
sulla base delle mansioni previste dagli appositi protocolli);
-
della tutela sanitaria nell'età scolare e nelle attività sportivo-ricreative
(comprese le relative certificazioni);
-
della tutela della salute dei lavoratori (visite periodiche di legge per i
lavoratori a rischio, altre rilevazioni mediche al di fuori delle circostanze
di cui sopra);
-
dell'educazione sanitaria relativa alle funzioni elencate;
-
della collaborazione alla tenuta dei registri di rischio coordinati nell'ambito
dell'Osservatorio epidemiologico.
22.14
La guardia medica
Prendendo
spunto dalla considerazione che l'attuale modalità di realizzazione del
servizio di guardia medica festiva e notturna sta configurando nella medicina
generale due circuiti paralleli, con l'effetto di interrompere la continuità
del servizio del medico di famiglia proprio nel momento in cui si verificano
situazioni acute per le quali il suo apporto è indispensabile, il modello
funzionale del S.S.R. pone come obiettivo la riunificazione della guardia
medica nell'ambito della medicina generale, sia pure con l'utilizzazione di
operatori specificamente addetti a tale servizio.
Questa
tendenza passa attraverso la distribuzione territoriale della guardia medica
per avvicinarla al modulo distrettuale in modo da aggregare il servizio al
presidio di distretto e, in prospettiva, agli ambulatori di gruppo.
Sempre
per potenziare la guardia medica, il modello funzionale propone di raccordare
gli operatori di questo servizio con quelli addetti ai servizi di emergenza
nell'ospedale, anche mediante consulti telefonici con gli specialisti di alcune
branche più determinanti nei casi di urgenza.
22.15
Il medico di comunità
Le
funzioni dell'assistenza di base ritagliano uno spazio per recuperare nella
cornice del nuovo ordinamento sanitario la presenza, a livello territoriale, di
un medico a rapporto di lavoro dipendente, che oltre ad esercitare le funzioni
diagnostico-terapeutiche proprie della professione medica (a rapporto
«fiduciario» con il cittadino assistito) svolga anche attività di coordinamento
delle attività di medicina e sanità pubblica, a rapporto fiduciario con la
struttura amministrativa del S.S.R. e quindi con la popolazione generale.
Questo
ruolo, che era del medico condotto nei primi anni dell'ordinamento sanitario
dopo l'unità nazionale, è andato perdendosi con l'esplosione della mutualità, e
rischia paradossalmente di sparire con la generalizzazione del carattere
pubblico dell'organizzazione sanitaria riordinata dalla legge 833.
Questa
eventualità confligge profondamente con la filosofia della riforma, che spingendo
verso la generalizzazione del carattere pubblico dell'organizzazione sanitaria,
non fa venir meno ma semmai rilancia l'esigenza di disporre di un medico di
comunità alla base del S.S.N.
Nel
modello funzionale del S.S.R. una prima risposta a questo problema viene data
mediante l'inserimento nell'area di base di un medico a rapporto di lavoro
dipendente, al quale la comunità affida particolari compiti svincolati da un
rapporto immediato con il cittadino-assistito, relativamente a responsabilità
che un servizio pubblico non può delegare ad operatori privati, sia pure
vincolati da una convenzione (che è pur sempre un rapporto di natura
privatistica).
L'espressione
«medico di comunità» non ha ancora formale cittadinanza nell'ordinamento
sanitario italiano; non ha neppure una convalida univoca nel dibattito
culturale in corso, dove si riflettono tendenze ad ipotizzare da un lato un
medico epidemiologio avulso dalla pratica clinica, e dall'altro un medico che
non tagli i ponti con la professione clinica, e che si distingua dagli altri
per essere contemporaneamente investito di funzioni pubbliche, legate ad
interessi collettivi.
Il
modello funzionale del S.S.R. prende posizione a favore di questa seconda
ipotesi; ogni area di base, cioè ogni distretto, deve essere affidata ad un
medico che mantenga i rapporti con la professione clinica attraverso l'accesso
alla convenzione nei limiti fissati dagli accordi nazionali, e che per il resto
coordini l'attività socio-sanitaria nel distretto relativamente agli obiettivi
di sanità pubblica, secondo programmi di lavoro stabiliti dall'ULSS secondo le
priorità del Piano.
Il
medico di comunità, data la sua collocazione territoriale, assume inoltre il
ruolo di interlocutore del Comune nei distretti che coincidono con l'ambito
comunale, e partecipa in tale veste alle attività degli uffici comunali
finalizzati alla tutela dell'ambiente.
Il
medico di comunità ha infine il compito di coordinare l'équipe socio-sanitaria
del distretto, disponendo la ripartizione dei compiti e la distribuzione del
lavoro per la realizzazione dei programmi coordinati nelle linee generali
dall'Ufficio di direzione.
Il
modello funzionale, nel proporre queste soluzioni, offre uno stimolo perché al
livello nazionale maturino soluzioni circa il profilo del medico di comunità e
la conseguente inclusione di tale figura nel nuovo ordinamento del personale in
termini di curricolo formativo, di accesso alla carriera e infine di posizione
funzionale.
Come
fase di avvicinamento a tale obiettivo, il modello funzionale si avvale delle
soluzioni offerte dal contratto di lavoro del comparto sanitario, in ordine al
superamento del rapporto di servizio dell'ex medico condotto.
22.16
Le funzioni specialistiche sul territorio
Il
modello funzionale del S.S.R. prevede l'inserimento di alcune attività
specialistiche direttamente nell'area di base. I criteri selettivi tengono
conto delle caratteristiche delle branche, alcune delle quali sono rivolte alla
popolazione e possono in tal senso considerarsi come branche che completano la
medicina generale.
Il
primo inserimento concerne la pediatria, per coprire gli spazi non occupati dal
pediatra di famiglia. Le carenze degli elenchi dei pediatri di libera scelta
induce a trovare soluzioni ambulatoriali per garantire le prestazioni attivate
da fabbisogni individuali nonché quelle previste nei programmi «rischio».
Altra
branca da decentrare sul territorio è l'ostetricia, sempre in relazione a
programmi di medicina pubblica nell'ambito del progetto-obiettivo «salute
materno-infantile».
Si
pone ancora l'opportunità di un decentramento dell'odontoiatria, reso quanto
mai problematico dalla carenza di operatori a convenzione con il S.S.R.
Nell'indicarne l'esigenza, il modello funzionale prospetta l'opportunità di
seguire come priorità assoluta l'assistenza odontoiatrica nell'età dello
sviluppo, in collegamento con i programmi di prevenzione della carie dentaria e
con la fornitura di protesi a condizioni socialmente garantite.
Per
quanto concerne altre specialità, l'individuazione delle esigenze di
decentramento va collegata esclusivamente alla realizzazione dei programmi di
sanità pubblica. Può pertanto porsi l'opportunità di decentrare prestazioni
oculistiche e cardiologiche per interventi sull'età scolare.
Prestazioni
specialistiche possono essere erogate in regime di assistenza familiare per le
seguenti situazioni:
-
chirurgia, limitatamente alla diagnosi in occasione di eventi acuti e al
conseguente giudizio sulla condotta terapeutica;
-
ostetricia, in occasione di eventi acuti complicanti l'andamento della
gravidanza e del puerperio;
-
pediatria, per urgenze, e limitatamente alla carenza degli elenchi della
pediatria di base;
-
cardiologia, relativamente alle cardiopatie in scompenso o alle cardiopatie
acute (angine, aritmie), quando la necessità dell'intervento specialistico sia
contenuta nel limite di una o due volte la settimana.
22.17
L'assistenza farmaceutica nel territorio e le funzioni del farmacista
Il
modello funzionale del S.S.R. prevede la presenza della farmacia in ogni area distrettuale.
tale obiettivo va armonizzato con le disposizioni legislative che regolano il
rapporto tra numero di farmacie e popolazione nel Comune. Sempre nel quadro
delle vigenti disposizioni legislative, alcune difficoltà di decentramento
vanno risolte sia allargando la rete delle farmacie pubbliche, sia mediante le
incentivazioni di legge ai titolari delle farmacie private.
Nell'assistenza
farmaceutica nel territorio occupa un posto di rilievo l'ampliamento delle
occasioni di somministrazione diretta dei farmaci nei presidi pubblici.
Questa
possibilità va esplorata in rapporto a particolari terapie di lunga durata
specie se basate sull'uso di farmaci i cui effetti vanno tenuti sotto
osservazione anche come condizione per regolare il dosaggio. Esemplificativamente
vanno prese in considerazione le seguenti situazioni:
-
trattamenti farmacologici delle tossicodipendenze;
-
trattamenti farmacologici delle malattie mentali;
-
terapie con derivati plasmatici;
-
trattamento del diabete e di altre malattie disendocrine;
-
trattamenti farmacologici e dietologici da dismetabolismi dell'infanzia
derivanti da alterazioni genetiche.
Tale
obiettivo va collocato nel quadro delle misure attuative del day-hospital,
inteso a sua volta come presidio pubblico legittimato a provvedere alla
somministrazione diretta dei farmaci.
Infine
l'indirizzo di utilizzare tutte le dotazioni umane a disposizione del S.S.R.
per il potenziamento dell'assistenza di base orienta a collocare il farmacista
nell'équipe di base con compiti specifici nell'educazione sanitaria della
popolazione sull'uso corretto dei farmaci, con particolare riguardo ai consigli
per l'autotrattamento in caso di terapia di lunga durata e all'orientamento per
l'uso dei prodotti da banco.
22.18
L'aggiornamento professionale
Nel
quadro delle iniziative per la formazione e l'aggiornamento degli operatori
occupa uno spazio strategicamente prioritario l'aggiornamento dei medici (e
degli altri operatori sanitari di base), trattandosi di un presupposto per
farlo uscire dall'isolamento operativo e culturale nel quale lo confina il
sistema tradizionale di esercizio della professione.
Il
modello funzionale del S.S.R. prevede pertanto specifiche iniziative di
aggiornamento sui temi di maggiore incidenza nella pratica del medico di base,
con particolare riguardo all'evoluzione della farmacologia e farmacoterapia,
allo sviluppo tecnologico degli accertamenti diagnostici, all'epidemiologia,
sia come metodologia di approccio ai problemi che come descrizione e
valutazione dei principali problemi sanitari della comunità.
È
analogamente indispensabile rivolgere iniziative di aggiornamento professionale
ai veterinari, in considerazione dell'isolamento tradizionale di questa figura
nonché per l'adeguamento della professionalità a nuovi compiti derivanti dalla
riforma sanitaria e che hanno sostituito il profilo tradizionale del
veterinario con due ben distinti indirizzi professionali (sanità animale e
igiene degli alimenti).
Per
questi obiettivi di aggiornamento appare opportuno fare largo uso delle
metodologie che si rifanno al concetto dell'autoapprendimento, degli «audit», e
delle altre tecniche di didattica non formalizzata, pur dando il dovuto rilievo
anche ai corsi brevi, ai seminari e ad altre iniziative formalizzate.
22.19
Le funzioni veterinarie
Le
funzioni veterinarie di base sono rivolte principalmente alla profilassi delle
malattie infettive e diffusive degli animali ed in particolare di quelle
trasmissibili all'uomo, all'esecuzione di piani di profilassi e risanamento,
all'ispezione, vigilanza e controllo delle carni e degli altri prodotti di
origine animale, alla vigilanza e controllo sull'alimentazione degli animali e
sull'impiego dei farmaci per uso veterinario. Tra dette funzioni sono
ricomprese quelle relative alla vigilanza sulla riproduzione animale e sulla
assistenza zooiatrica.
Va
infine sottolineato il ruolo del veterinario di base nell'educazione sanitaria
degli allevatori, con particolare riguardo al corretto impiego dei farmaci.
Capitolo
22.2: «Il momento socio-sanitario»
22.20
Introduzione
Il
modello funzionante del S.S.R. per l'assistenza di base prende in
considerazione un momento «socio-sanitario», che ha alcune caratteristiche
specifiche rispetto al momento sanitario, con il quale peraltro deve integrarsi
operativamente.
Il
momento «sanitario» si articola intorno alla figura del medico, pur non
esaurendosi in esso, poiché vanno previste altre figure (il farmacista, il
veterinario), che però proiettano la loro professionalità su campi abbastanza
limitati anche se specifici. Ugualmente vanno previste figure professionali
appartenenti ai profili infermieristici, il cui ruolo a questo livello però è
di tipo ausiliario rispetto alla centralità del medico. Nel momento
«socio-sanitario» emergono invece fabbisogni rispetto ai quali le risposte sono
date, in tutto o in parte, da altre figure professionali, anche con ruoli
centrali.
Tipicamente
socio-sanitarie sono le funzioni di educazione sanitaria, che devono essere
attribuite a tutti gli operatori di base, e che individuano spazi di competenze
anche per operatori non legati al S.S.R., ad esempio nel campo della scuola.
Funzioni
socio-assistenziali tipiche in un altro campo sono quelle attinenti
l'assistenza domiciliare e l'aiuto domestico familiare.
Con
il primo termine si intende una attività prevalentemente sanitaria, prestata da
personale infermieristico che sia in grado: di fornire prestazioni
medico-preventive nonché terapeutiche (su indicazione del medico); di
sviluppare la coscienza sanitaria e adeguate conoscenze finalizzate
all'autotrattamento per il consolidamento del recupero; di intervenire a
livello riabilitativo (comprendendo con ciò anche il reinserimento sociale dopo
il ritorno all'autosufficienza).
Il
termine «aiuto domestico-familiare» indica a sua volta un complesso di funzioni
non sanitarie, nei campi dell'igiene della casa, della persona,
dell'alimentazione. tali prestazioni sono di supporto all'assistenza
domiciliare e possono venire rapportate a quelle che in ambiente ospedaliero
vengono affidate agli ausiliari socio-sanitari; se ne distinguono per la
diversità delle condizioni ambientali e di organizzazione del lavoro, che
consente (e talvolta suggerisce) di non avvalersi solo di personale strutturato
nella pianta organica delle ULSS, ma di ricorrere a rapporti di lavoro pi
flessibili, non strutturati in un rapporto di dipendenza.
In
linea generale, va poi tenuto presente che i due termini fanno riferimento ad
attività da svolgere sia nel domicilio del malato, che in alloggi collettivi,
in presidi paraospedalieri o in altre collettività protette.
Altre
funzioni hanno una valenza più marcatamente socio-assistenziale, perché si
rivolgono a fasce marginali di popolazione, come nel caso dei
tossicodipendenti, dei malati di mente in fase non acuta, degli anziani non
autosufficiente, ecc.
Infine
vi è una zona di prestazioni che attengono all'assistenza di base, ma che non
hanno immediati risvolti sanitari, come nel campo della tutela dei diritti del
minore e della donna, o in quello della socializzazione dell'anziano; e poi nel
campo dell'assistenza post-carceraria e per altre forme di aiuto sociale. Tali
prestazioni sono chiamate a fronteggiare situazioni di emergenza, secondo gli
obiettivi che la Regione si è data integrando la legge 65 con la legge 29.
Sulla
base di queste premesse, il capitolo 22.2 si articola nei seguenti paragrafi:
-
L'educazione sanitaria (22.21)
-
L'assistenza domiciliare (22.22)
-
L'aiuto domestico (22.23)
-
L'assistente socio-sanitaria alle fasce marginali di popolazione (22.24)
-
La promozione e l'aiuto sociale (22.25).
22.21
L'educazione sanitaria nei servizi di base
L'educazione
sanitaria è uno dei momenti più significativi del modello funzionale per quanto
concerne il primo livello dell'assistenza, essendo una parte non solo
integrante ma fondamentale della prevenzione, che ha la sua esplicazione più
rilevante nell'area di base.
L'educazione
sanitaria va intesa come processo di analisi critica delle condizioni che
costituiscono un rischio per la salute in un dato ambiente; va intesa più in
particolare come acquisizione di comportamenti individuali e sociali che non
siano causa di nocività, e come individuazione dei mezzi per rimuovere i
fattori ambientali di rischio; laddove l'ambiente va inteso nella accezione
anche di ambiente sociale, fatto cioè di comportamenti individuali e di
interrelazioni tra individui e gruppi.
L'educazione
sanitaria a livello di base coinvolge tanto gli organismi della partecipazione
quanto gli operatori; relativamente agli operatori, li coinvolge tutti a
prescindere dalla collocazione professionale e senza quindi che debba essere
individuato un operatore specificamente ed esclusivamente dedicato a tale
finalità, quanto meno al livello di base.
Le
iniziative di educazione sanitaria devono pertanto procedere di pari passo con
le attività di aggiornamento professionale e debbono affrontare i temi più
pertinenti sul piano della difesa della salute dai fattori di rischio e sul
piano della prevenzione, nonché sul piano della gestione dei servizi e della
richiesta di prestazioni al S.S.R.
Il
modello funzionale del S.S.R. assegna all'educazione sanitaria un posto di
priorità tra le iniziative programmate a livello di distretto.
22.22
L'assistenza domiciliare
L'assistenza
domiciliare è un complesso di interventi a carattere fondamentalmente
socio-sanitario, con supporti di aiuto domestico-familiare, che ha come scopo
quello di garantire una adeguata copertura dei fabbisogni terapeutici per
affezioni che possono essere seguite al domicilio sotto la diretta
responsabilità del medico di famiglia con l'aiuto di indirizzi terapeutici
formulati da altre strutture sanitarie dell'ULSS, o disponendo di protocolli
terapeutici intorno ai quali coordinare le iniziative delle varie componenti
mediche e infermieristiche dell'assistenza domiciliare stessa.
Il
presupposto dell'assistenza domiciliare è l'adeguatezza dell'alloggio, la
possibilità cioè di utilizzare le situazioni ambientali offerte dal domicilio
del paziente, salvo integrazione coni servizi di aiuto domestico-familiare.
L'assistenza
domiciliare presuppone ancora la disponibilità di personale infermieristico in
grado di fornire prestazioni anche terapeutiche al domicilio del malato,
ovviamente sotto guida e responsabilità di un medico. Ciò rende indispensabile
la selezione delle situazioni patologiche da affrontare in regime di assistenza
domiciliare, mettendo in fase tale scelta con gli obiettivi prioritari di
deospedalizzazione per i fini della riconversione dell'iniziativa ospedaliera.
L'assistenza domiciliare consiste anche in prestazioni a carattere
riabilitativo, in interventi di educazione sanitaria e nella assistenza
all'autrattamento e all'autoterapia condotta in concorso tra l'ammalato e i
suoi familiari.
22.23
L'aiuto domestico-familiare
L'aiuto
domestico-familiare è un corollario ma anche un presupposto dell'assistenza
domiciliare. Esso consiste in prestazioni da parte di personale non
professionalizzato in campo sanitario, e tuttavia addestrato a farsi carico dei
fabbisogni particolari del malato assistito al proprio domicilio, sul piano
dell'igiene della persona, della casa, dell'alimentazione.
A
differenza di quel che accade in ambito ospedaliero, l'aiuto
domestico-familiare deve adeguarsi ai ritmi di vita che non sono fissati dal
servizio, bensì dal contesto socio-familiare in cui l'assistenza viene
prestata. Ciò richiede una grande elasticità e duttilità negli orari di
servizio, il che rende preferibile l'impiego di personale non strutturato nel
Ruolo nominativo regionale da acquisire nell'area dell'offerta privatistica e
con preferenza per le cooperative di servizi in ragione delle garanzie che
queste offrono in termini di elasticità sia del rapporto di servizio, che di
erogazione delle prestazioni, scaricando l'ULSS da quest'ultime incombenze
organizzative non di poco conto.
22.24
L'assistenza socio-sanitaria alle fasce marginali di popolazione
Il
modello funzionale del S.S.R. prevede l'integrazione nelle funzioni di base di
alcune attività socio-sanitarie dirette a fasce marginali di popolazione. Si
tratta in particolare ai portatori di handicap (e tra questi ai soggetti
handicappati in età scolare), ai malati di mente in fase non acuta (o comunque
ai soggetti in trattamento presso una struttura territoriale di tutela della
salute mentale), entro certi limiti anche ai tossicodipendenti in fase di
disassuefazione.
Queste
attività sono rivolte a persone che hanno preminenti o grossi problemi
sanitari, talché la loro assistenza rientra negli impegni del servizio
sanitario nazionale anche sotto il profilo finanziario.
Per
la particolarità della situazione, però, l'assistenza sanitaria comporta
supporti socio-assistenziali tesi all'autosufficienza e alla risocializzazione
dei soggetti, come condizione primaria per garantire un buon livello di
recupero e di riabilitazione.
Il
modello funzionale prevede pertanto l'utilizzazione di operatori forniti di una
delle professionalità previste nell'ordinamento del personale delle ULSS, con
preparazione curriculare o aggiuntiva in campi particolari della
riabilitazione; tali operatori sono inseriti nell'équipe di base come
«itineranti».
Ovviamente,
a questi supporti si aggiungono, se del caso, quelli previsti per l'assistenza
domiciliare e per l'aiuto domestico.
22.25
La promozione e l'aiuto sociale
Il
modello funzionale del S.S.R. inserisce tra le attività socio-sanitarie di base
anche interventi di supporto sociale in senso stretto, senza attinenza se non
indiretta con gli obiettivi di tutela della salute.
Questi
interventi, che non rientrano tra gli impegni amministrativi e finanziari del
Servizio sanitario regionale propriamente detto, sono rivolti sia alla
generalità della popolazione che a fasce marginali per esclusivi prevalenti
bisogni di socializzazione, secondo le specificazioni e le modalità descritte
nell'apposito capitolo del Piano.
Capitolo
22.3: «Il momento partecipativo»
22.30
Introduzione
Il
momento partecipativo rappresenta un punto cruciale di articolazione del
modello funzionale per l'assistenza di base, perché ha il compito specifico di
raccordare il funzionamento dei servizi alla qualificazione della domanda della
popolazione.
Il
modello funzionale inserisce la partecipazione in corrispondenza di alcuni
punti di snodo delle attività di base: la documentazione sulle caratteristiche
socio-sanitarie del territorio, come contributo alla predisposizione del piano
comprensoriale da parte dell'ULSS; la predisposizione di programmi locali di
attività nel quadro di quel piano; i rapporti con il personale socio-sanitario
nonché con gli operatori non strutturati, appartenenti cioè all'area del
volontariato e della cooperazione; i rapporti con la popolazione generale e con
gli utenti dei servizi, e la conseguente osservazione sull'andamento dei
servizi, anche per garantire i diritti dei cittadini di fronte alle strutture
socio-sanitarie; il consuntivo dell'attività in sintonia con le analoghe
scadenze dell'ULSS.
La
partecipazione è un momento fondamentale della dinamizzazione del rapporto
popolazione-servizi; in tal senso trattasi di partecipazione «sociale»,
formulazione che ricomprende i termini «gestione sociale» e «gestione dei
servizi da parte della popolazione direttamente interessata», ad evitare
confusioni interpretative abbastanza facili particolarmente con il secondo (che
peraltro è recepito nella legge 833).
Si
pone il problema della qualità delle istanze della partecipazione, come
presupposto dell'efficacia del loro ruolo.
Le
istanze della partecipazione non possono essere né casuali né spontanee. È da
evitare il rischio di istituzionalizzarle, individuando con ciò un altro
livello politico amministrativo di gestione; ma è da evitare anche il rischio
che si muovano a vuoto o che si riducano a un mero ruolo di risonanza
vertenziale e rivendicazionistica delle aspirazioni della popolazione.
Le
istanze della partecipazione non debbono pertanto essere esterne al S.S.R.; non
debbono neppure costituire una sua appendice priva della capacità di incidere
sulla gestione. Fanno parte, cioè, del S.S.R. senza identificarsi in esso.
Si
pone a questo punto il problema, essenziale per il modello funzionale, della
«autorevolezza» delle istanze partecipative. Non è indifferente al riguardo il
grado di rappresentanza di cui sono portatrici, che quanto più è vicino al
momento elettivo, tanto più legittima la funzione partecipativa e ne aumenta il
peso specifico sul piano dei rapporti con il Comitato di gestione dell'ULSS.
A
questo punto la problematica della partecipazione si innesta direttamente in
quella del distretto di base.
Sulla
base di queste premesse, il capitolo 22.3 si articola nei seguenti paragrafi:
-
I contenuti della partecipazione sociale (22.31)
-
Le istanze della partecipazione sociale (22.32)
-
Gli strumenti operativi per la partecipazione sociale (22.33).
22.31
I contenuti della partecipazione
La
partecipazione sociale, attuata dai comitati partecipativi di distretto,
consiste orientativamente:
-
nell'esposizione al Comitato di gestione dell'ULSS di problemi attinenti gli
obiettivi generali del S.S.R.;
-
nel coinvolgimento in fase di determinazione dei programmi di attività dell'ULSS
a livello territoriale;
-
nella individuazione di problemi emergenti nel territorio in rapporto a
particolari situazioni di rischio;
-
nella definizione degli indirizzi e delle modalità generali di realizzazione
dei programmi, insieme agli operatori dell'équipe di base;
-
nei rapporti con la popolazione per esaminare l'andamento dei servizi e per
determinare migliori condizioni di accesso agli stessi;
-
nella organizzazione dell'educazione sanitaria nel territorio.
22.32
Le istanze della partecipazione sociale
Il
modello funzionale del S.S.R. inserisce la partecipazione sociale nell'ambito
delle strutture del Comune o del decentramento comunale.
A
tale scopo vengono istituiti appositi comitati, formati per una parte da
consiglieri comunali o circoscrizionali, e per il resto da persone esterne,
scelte dal corrispondente organo elettivo in modo da garantire anche l'apporto
dei rappresentanti delle forze sociali e delle espressioni del volontariato.
Il
comitato partecipativo integra nella propria attività anche gli operatori del
distretto.
Il
comitato elegge nel suo seno un presidente tra i membri elettivi. Il presidente
fa parte della consulta partecipativa prevista all'art. 29 della legge
regionale n. 65.
22.33
Le modalità operative della partecipazione sociale
La
costituzione del comitato partecipativo e la composizione sono comunicati al
Comitato di gestione dell'ULSS dal corrispondente organo elettivo.
Il
comitato partecipativo riferisce direttamente la propria attività al Comitato
di gestione. Gli atti costituenti vincolo per l'ULSS, ai sensi dell'art. 27
della L.R. n. 65, sono trasmessi formalmente attraverso il corrispondente
organo elettivo.
Il
Comitato di gestione opera collegialmente o attraverso i singoli membri, sulla
base di un regolamento adottato dall'ULSS secondo uno schema-tipo prediposto
dalla Regione.
Più
comitati partecipativi della stessa ULSS possono raccordarsi tra loro per
affrontare problemi non localizzabili nel territorio di un solo distretto.
Il
comitato presenta una relazione annuale sullo stato della salute e dei servizi
a livello di distretto, in base a un modello indicativo e di massima
predisposto dalla Regione.
Capitolo
22.4: «Il Distretto di base»
22.40
Introduzione
Il
distretto di base è l'obiettivo strategico più rilevante per gli sviluppi della
riforma sanitaria e per l'integrazione in essa degli obiettivi di tutela
socio-assistenziale della popolazione.
Le
problematiche del distretto possono essere affrontate sotto due angolazioni:
-
il distretto come ambito territoriale delle attività socio-sanitarie di base;
-
il distretto come presidio, ossia come sede di alcune particolari attività di
base.
Il
modello funzionale del S.S.R. vuole enfatizzare il primo aspetto, che ha un
carattere generale mentre il secondo costituisce un obiettivo da realizzare
secondo determinate priorità a loro volta condizionate dalle disponibilità
finanziarie della parte di Fondo sanitario regionale riservato alle spese in
conto capitale.
Come
ambito territoriale di attività il distretto va programmato in rapporto a vari
criteri.
Un
primo criterio è quello geografico e demografico, nel senso che vanno
rispettati alcuni limiti oltre i quali viene meno il vincolo comunitario. Non è
facile fissare tali limiti, che si muovono nell'ambito delle migliaia di
persone.
Un
secondo criterio discende da considerazioni di opportunità
politico-amministrativa. In un momento nel quale la riforma sanitaria è
soggetta ad attacchi sul piano del modello istituzionale, (accusato di
indeterminatezza nel definire la natura giuridica dell'ULSS), è importante che
il distretto sia un terreno di recupero del ruolo del Comune, per contrastare
soluzioni centralistiche tese a sottrarre l'ULSS dall'ordinamento delle
autonomie locali e a spostarla sull'orbita delle istituzioni pararegionali. Ne
consegue che i confini del distretto debbono corrispondere ai confini del
Comune o di una sua circoscrizione, e ciò anche per agganciare gli organismi
partecipativi alla matrice comunale o circoscrizionale.
Questo
indirizzo è largamente praticabile in Umbria, dove la maggioranza dei Comuni è
al di sotto dei 10.000 abitanti, e dove la massima parte dei Comuni sopra a
tale limite hanno provveduto a decentrarsi. Resta il problema dei Comuni molto
piccoli (con popolazione inferiore a 2-3.000 abitanti), per i quali occorre
procedere per aggregazioni sopracomunali.
A
definire il distretto concorrono le modalità della partecipazione sociale e
l'apporto degli operatori socio-sanitari.
Per
quanto concerne il primo aspetto ne fa oggetto di trattazione un apposito
capitolo del Piano.
Circa
gli operatori, il modello funzionale procede ad una individuazione che è legata
alle funzioni da svolgere e al particolare carattere di esse che risulta dopo
aver separato le funzioni dell'area integrativa.
Al
distretto sono pertanto assegnati operatori con profilo professionale a largo
ventaglio applicativo, il cui tratto comune è la capacità di risolvere
direttamente ed autonomamente le situazioni che non hanno prolungamenti in
altre fasi dell'intervento socio-sanitario, e nell'individuare le iniziative da
attivare nel caso alternativo.
L'operatore
del distretto deve avere inoltre un sufficiente grado di capacità manageriali,
e la disponibilità ad operare in équipe laddove si affrontino problemi di
interesse pluridisciplinare o di carattere generale.
La
partecipazione all'attività di équipe non comporta ruoli gerarchici ma capacità
di coordinamento e disponibilità ad integrarsi nel gruppo.
L'équipe
di distretto è formata da alcuni operatori che sono assegnati esclusivamente al
distretto, ed altri che operano a scavalco di più distretti. Il modello
funzionale individua i primi come operatori «residenti» e gli altri come
operatori «itineranti».
Gli
operatori del distretto operano a contatto diretto con il comitato partecipativo
e partecipano a tutte le attività educative e promozionali rivolte alla
popolazione.
Una
congrua parte dell'attività degli operatori è dedicata all'aggiornamento
professionale autodiretto. Quanto sopra non è ovviamente in alternativa con la
partecipazione ad altre forme di aggiornamento, dirette a livello di ULSS.
Infine,
un tratto essenziale dell'attività del distretto è la programmazione, che si
attua con il concorso sia del comitato partecipativo che degli operatori.
A
prescindere dagli aspetti generali, che sono trattati tra i contenuti della
partecipazione sociale, la programmazione a livello di distretto si basa anche
sull'uso di strumenti informativi che fanno parte del S.I.S.
Sulla
base di queste considerazioni, il capitolo 22.4 si articola nei seguenti
paragrafi:
-
Il distretto come ambito territoriale (22.41)
-
Il distretto come presidio (22.42)
-
Il distretto come ambito funzionale e partecipativo (22.43)
-
L'équipe di distretto (22.44).
22.41
Il Distretto come ambito territoriale
Ai
fini dell'articolazione territoriale nei distretti l'ULSS adotta un piano di
massima basato sulla delimitazione di aree territoriali all'interno delle quali
sia ricompresa una popolazione tra 4.000 e 10.000 abitanti.
Il
Comune, la cui popolazione sia ricompresa in questo intervallo, viene assunto
direttamente come area distrettuale. Egualmente dicasi per le situazioni che si
discostino leggermente dai limiti sopra riferiti. Negli altri casi l'ULSS
propone ai Comuni interessati ambiti più ristretti in caso di eccedenza sopra
il limite massimo, o di aggregazione tra più Comuni nel caso opposto. Per i
Comuni che abbiano attuato il decentramento circoscrizionale, la proposta
dell'ULSS si basa sulle aree che ne risultano rispettando i limiti demografici
di cui sopra, con gli stessi criteri di deroga.
La
proposta di distrettualizzazione approvata dai Comuni interessati, viene
trasferita in atto costitutivo da parte dell'ULSS.
22.42
Il Distretto come presidio territoriale
Il
modello funzionale del S.S.R. punta al potenziamento nel distretto di un
presidio che ne faccia un polo socio-sanitario in grado di concorrere con il
polo ospedaliero alla realizzazione degli obiettivi di tutela sanitaria,
alleggerendo il sistema ospedaliero da compiti che non gli sono propri.
Il
presidio distrettuale si compone di spazi per attività sociali, promozionali,
educative, ecc., e per interventi di assistenza diretta.
Come
punto di emanazione di attività promozionali ecc., il presidio distrettuale
deve essere fornito di strumentazioni audiovisive semplici, nonché di un minimo
di dotazioni di biblioteca e archivio, per la documentazione di uso corrente.
Il
presidio distrettuale è anche sede di erogazione di prestazioni; in particolare
il distretto è punto di organizzazione dei flussi di utenza ai vari servizi,
provvedendo anche alle prenotazioni e alla formazione delle liste di attesa.
Il
presidio distrettuale è un punto di articolazione del S.I.S., e si avvale a
tale scopo delle opportune attrezzature informatiche.
Nel
presidio possono essere collocate strumentazioni diagnostiche a disposizione
dei programmi di sanità pubblica.
L'inserimento
dell'attività del medico di base nel presidio è oggetto di apposito contratto
stipulato sulla base di schemi-tipo predisposti dalla Regione.
Sul
piano patrimoniale, il presidio distrettuale viene collocato preferenzialmente
in strutture di proprietà pubblica. A tale scopo vanno esaminate le possibilità
di riuso dei patrimoni edilizi trasferiti alla proprietà comunale a seguito
della soppressione degli enti assistenziali.
Ovviamente,
altre soluzioni possono essere adottate in fase transitoria per ottemperare
alle priorità stabilite per i programmi di investimenti nelle strutture
edilizie non ospedaliere. In tal caso, possono essere anche adottate soluzioni
che distribuiscano le attività del distretto in più sedi, utilizzando per le
attività promozionali ed educative i centri di vita associata e le altre
analoghe dotazioni socio-culturali di base.
22.43
Il Distretto come ambito funzionale e partecipativo
Le
funzioni del distretto di base sono enucleabili portando a sintesi le varie
funzioni dell'area di base analizzate dal modello.
Il
distretto è quindi punto di riferimento per i flussi operativi concernenti la
prevenzione ambientale, per l'assistenza sanitaria di base integrata con le
attività socio-assistenziali ad essa pertinenti, per le integrazioni con le
attività sociali e promozionali che fanno da supporto al mantenimento di
adeguati livelli e stili di vita della popolazione, per i progetti-obiettivo e gli
altri programmi preventivi di sanità pubblica.
Fanno
riferimento al distretto anche alcune attività dell'area integrativa che
completano il primo livello, mantenendo in capo alle strutture di base la
gestione della tutela socio-sanitaria.
Le
questioni del distretto come ambito funzionante si completano con le funzioni
partecipative definite nell'apposito capitolo. In sintesi, il distretto è
l'ambito territoriale di gestione dei comitati di partecipazione zonale.
22.44
L'équipe di distretto
L'équipe
di distretto è formata dagli operatori socio-sanitari assegnati ai servizi di
base dell'ambito territoriale distrettuale.
Tali
operatori sono residenti od itineranti. Il concetto di residenzialità non
comporta necessariamente la residenza anagrafica, ma indica la totale
disponibilità dell'orario di servizio per le necessità di un determinato
distretto. In alternativa, è «itinerante» quell'operatore di base che espleta
il proprio servizio in rapporto a più di un distretto.
L'équipe
di distretto è formata di norma da operatori del ruolo nominativo regionale, ma
può ricomprendere altri operatori convenzionati, con particolare riguardo ai
medici di famiglia.
Il
ventaglio minimo degli operatori residenti è costituito dal medico
territoriale, dagli infermieri, se presente dall'ostetrica, dall'operatore
sociale e dall'operatore amministrativo. Ad essi si aggiungono il farmacista,
il veterinario e i medici di famiglia operanti nella zona.
Operatori
itineranti sono: i pediatri, gli ostetrici, i terapisti della riabilitazione, i
vigili sanitari, gli operatori non medici dell'igiene mentale, e altri.
L'équipe
di distretto costituisce un'unità funzionale, coordinata dal medico del
territorio. Il coordinamento non comporta posizioni di subordinazione
gerarchica.
In
quanto unità funzionale, l'équipe di distretto opera come tale in fase di
programmazione dell'attività, di controllo sulla realizzazione dei programmi e
di verifica dei risultati, ed in ogni altra occasione in cui si pongano
problemi di approccio interdisciplinare. Tale attività utilizza ampiamente la
metodologia degli «audit».
L'équipe
di distretto concorre all'attività del comitato di partecipazione, concordando
le modalità di funzionamento dei servizi al livello di base, nonché le proposte
da formulare al livello centrale dell'ULSS.
Concorda
inoltre la tenuta dei rapporti con la popolazione, sia in chiave assistenziale
che educativo-sanitaria; in particolare, l'équipe di base si attiva per la
ricerca dei bisogni della popolazione, per creare intorno ai programmi dell'ULSS
adeguati livelli di consapevolezza, per migliorare le condizioni di
utilizzazione dei servizi.
Sottosezione
23 - Le funzioni integrative
23.1
Il primo livello dell'area integrativa
23.2
Il secondo livello dell'area integrativa. Il sistema ospedaliero
23.3
Le integrazioni interzonali e multizonali
Capitolo
23.1: «Il primo livello dell'area integrativa»
23.10
Introduzione
L'integrazione
delle funzioni di base ha come momento peculiare il funzionamento delle
strutture specialistiche che intervengono nel primo livello dell'assistenza.
Queste strutture si caratterizzano infatti per il loro operare a livello
territoriale, a diretto contatto con l'attività del medico di base: si tratta
di una integrazione nel senso proprio della parola, perché l'intervento di
queste strutture specialistiche è attivato direttamente da quelle di base, che
lo richiedono per completare la loro funzione così da coprire tutte le
necessità del primo livello.
Il
modello funzionante prospetta l'organizzazione di questa area secondo due
distinti momenti operativi: il supporto e l'integrazione alle prestazioni di
diagnosi e cura dell'area di base; la partecipazione ai programmi disposti
dall'ULSS nell'ambito dei progetti-obiettivo e più in generale in quello dei
programmi di sanità pubblica mirati a fini di medicina preventiva.
L'espressione
strutturale di quest'area è il poliambulatorio, di cui vanno determinati i
dimensionamenti: non si tratta solo di stabilire il rapporto ottimale con la
popolazione, ma bisogna anche fissare i criteri dell'articolazione delle
branche specialistiche, ad alcune delle quali corrispondono utenze più
ristrette mentre ad altre fa capo un'utenza più larga.
Restando
sul piano dei presidi, è opportuno tenere distinte le problematiche delle
strutture diagnostiche, che pongono problemi del tutto particolari per
l'avanzamento delle tecnologie ad esse applicate; senza contare l'effetto
esercitato sui consumi e sulla spesa dalle strutture private, con conseguente
necessità di razionalizzazione i flussi di utenza e di salvaguardare la qualità
delle prestazioni.
Sullo
sfondo di questi problemi sta l'obiettivo di ritagliare una figura di
«specialista» nettamente caratterizzata nell'orizzonte delle professionalità
mediche.
Il
modello funzionale presuppone la riforma delle specializzazioni, compito che
appartiene alla Facoltà di Medicina ma che non può lasciare estraneo il S.S.R.,
che ne è coinvolto quanto meno nell'ambito dei rapporti convenzionati con
l'Università.
Il
S.S.R. può e deve intervenire con più cogenza sui momenti successivi, ed in
particolare sui processi per l'aggiornamento tecnico-professionale, che si
realizza non solo attraverso iniziative formalizzate ma anche inserendo lo
specialista in attività di ricerca e facendolo partecipare alle attività
epidemiologiche.
A
questo riguardo si pongono questioni particolari per quanto concerne lo
specialista convenzionato che lavora negli ambulatori del S.S.R. ma in
condizioni ambientali che non favoriscono la sua integrazione nel complesso del
sistema.
Occorre
che questo specialista esca dall'isolamento nel quale opera, e sia integrato in
un respiro più ampio, di équipe. Questa è una condizione essenziale per
recuperare la parcellizzazione del suo lavoro in un quadro di finalizzazioni
alle quali egli deve compartecipare anche nelle fasi della elaborazione e
valutazione.
Tale
obiettivo va raggiunto per varie vie. Vi concorre l'uso di strumenti
informativi che in parte sono quelli previsti per l'area di base e in parte
sono specifici tra questi ultimi assumono particolare valore i protocolli di
comportamento diagnostico-terapeutici. Vi concorrono inoltre le modalità
dell'aggiornamento tecnico-professionale, da realizzare anche attraverso
comunicazioni e scambi con le aree ospedaliere, essendo l'ospedale un punto di
concentrazione delle conoscenze derivanti dal contatto con le patologie più
complesse e con l'uso di strumentazioni più sofisticate.
Il
modello funzionale deve sciogliere il nodo della continuità
diagnostico-terapeutica dello specialista ambulatoriale, cui vengono richieste
essenzialmente funzioni diagnostiche. Il problema è particolarmente ampio nelle
branche specialistiche in cui la fase diagnostica è solo un momento, e neppure
il più rilevante, del trattamento del paziente.
Il
fatto che il modello funzionale tratti separatamente gli aspetti di primo
livello, dell'integrazione dagli altri non significa separare due aree
distinte, e tanto meno configurare una separazione tra un'area del lavoro
dipendente e un'area del lavoro convenzionato.
L'area
è unica, sia pure articolata su due versanti: quello proiettato verso il
territorio e quello polarizzato intorno a presidi relativamente autonomi.
L'unitarietà si riflette anche a livello di operatori che devono essere
utilizzati in maniera integrata, siano dipendenti dal servizio o siano con esso
convenzionati.
L'attuazione
del modello funzionante richiede quindi l'applicazione corretta e coordinata
della convenzione unica per la medicina ambulatoriale e del contratto nazionale
di lavoro del comparto sanitario. Il risultato di questa manovra combinata deve
essere quello di far coesistere e concorrere allo stesso fine due realtà
entrambe necessarie al S.S.R., quella del lavoro dipendente e quella del lavoro
convenzionato.
Infine
gli interventi al livello territoriale dell'area integrativa non si esauriscono
con le problematiche sanitarie ma riconoscono altri momenti di integrazione per
finalità sia socio-sanitarie che socio-assistenziali. Il modello funzionale
tratta unitariamente questo problema nella sottosezione 24.
Sulla
base di queste considerazioni il capitolo 23.1 viene articolato nei seguenti
paragrafi:
-
Le integrazioni per le funzioni di diagnosi e cura (23.11)
-
L'integrazione per i programmi di sanità pubblica (23.12)
-
Il poliambulatorio territoriale (23.13)
-
Le strutture per la diagnostica strumentale (23.14)
-
L'aggiornamento tecnico-professionale (23.15)
-
L'inserimento del personale convenzionato (23.16)
-
La continuità diagnostico-terapeutica (23.17)
-
L'uso degli strumenti contrattuali (23.18).
23.11
Le integrazioni per le funzioni di diagnosi e cura
Per
quanto concerne le attività specialistiche integrative delle funzioni di
diagnosi e cura, il modello funzionale del S.S.R. è impostato sul presupposto
che le prestazioni debbano di norma essere attivate dal medico di base con
richiesta motivata, e possibilmente con quesito diagnostico; sempre di norma,
le risposte sono indirizzate al medico di base con una relazione sommaria
contenente anche indirizzi terapeutici.
La
presa in carico del paziente da parte dello specialista costituisce
l'eccezione, relativamente a cicli terapeutici che non coinvolgono direttamente
il medico di base.
Quanto
sopra risponde all'obiettivo di non configurare il medico generico come mero
ripetitore di prescrizione dello specialista, o come filtro puramente
burocratico. Il passaggio attraverso il medico di base deve consentire, al
contrario, di formulare un orientamento diagnostico ed un indirizzo terapeutico
connessi con la storia clinica individuale dell'assistito; deve consentire inoltre
di prevenire interventi dannosi per controindicazioni note solo a chi ha in
cura la persona continuamente e non per occasioni sporadiche.
23.12
Le integrazioni per i programmi di medicina pubblica
Il
ricorso agli specialisti nell'ambito dei progetti-obiettivo e degli altri
programmi a carattere medico-preventivo mirati a particolari fasce di
popolazione a rischio (definibili quindi come attività preventive di medicina)
è stimolato dal modello funzionale come mezzo per riequilibrare l'asse gravitazionale
dell'intervento sanitario, disancorandolo da un tipo di risposta puramente
passiva a bisogni emergenti, per spostarlo sul piano della prevenzione del
bisogno stesso.
Il
modello funzionale del S.S.R. propone l'obiettivo della ridistribuzione del
lavoro dello specialista, per fare in modo che una parte dell'attività venga
dedicata in via normale ai programmi di cui sopra, sotto forma di consulenze ai
servizi di base.
I
campi specifici per questo tipo di funzione sono quelli della tutela
materno-infantile e dell'età evolutiva, della tutela della salute nei luoghi di
lavoro, della tutela della salute degli anziani, dell'assistenza alle fasce
marginali di popolazione.
In
particolare, per il progetto-obiettivo «Salute della donna e dell'infanzia» il
modello funzionale prevede l'attivazione di consulenze specialistiche per:
-
il controllo delle gravidanze a rischio e del decorso post-natale;
-
la prevenzione e il trattamento degli handicaps da cause congenite o connatali;
-
il monitoraggio dei rischi specifici dell'età scolare e dell'attività sportiva;
-
la diagnosi di natura sessuologica e i trattamenti clinici della sterilità
coniugale.
Per
il progetto-obiettivo «Salute dei lavoratori» devono essere attivate consulenze
specialistiche per alcune fasi del controllo periodico dei lavoratori «a
rischio», per la diagnosi e gli indirizzi terapeutici nelle malattie
professionali e nelle tecnopatie, per l'impostazione dei programmi di
riabilitazione psico-fisica dei soggetti affetti da riduzione della capacità
lavorativa.
Per
quanto concerne il progetto-obiettivo «Salute degli anziani» si configurano
spazi di attività specialistica programmata per finalità di recupero dopo
malattie invalidanti o altri eventi che causino menomazioni funzionali, oltre
che per consulenze agli operatori dell'assistenza domiciliare e a quelli che si
occupano dell'assistenza in paraospedale.
Infine,
si presentano esigenze di consulenza specialistica integrativa nell'ambito del
progetto «Obiettivo assistenza alle fasce marginali» per quanto concerne il
trattamento degli stati di tossicodipendenze, e il trattamento e recupero dei
soggetti portatori di handicaps, con particolare riguardo al loro reinserimento
nella scuola e nella società.
Va
prevista inoltre l'utilizzazione degli specialisti operanti sul territorio per
obiettivi di tutela della salute mentale nonché per la realizzazione dei
programmi prioritari indicati come «progetti-finalizzati» nel campo della
profilassi delle malattie infettive, della prevenzione e cura dei tumori, delle
cardio e cerebrovascolopatie, delle nefropatie croniche, del diabete e
dell'epilessia.
23.13
Il Poliambulatorio territoriale.
Le
attività specialistiche integrative del primo livello trovano la loro
collocazione tipica nel poliambulatorio territoriale. Questo termine e ritenuto
preferibile all'espressione «poliambulatorio extraospedaliero» in quanto pone
l'accento sulla funzione da svolgere, e non sulla sede (essendo peraltro
indifferente che una determinata funzione venga svolta per ragioni puramente
logistiche dentro o fuori le mura dell'ospedale).
Il
poliambulatorio territoriale deve essere programmato in modo da garantire un
certo rapporto con l'utenza, rapporto che si situa nell'ambito di qualche
decina di migliaia di abitanti, con un ventaglio sufficientemente largo da
adattarsi alla concentrazione o alla dispersione della popolazione.
Restando
sempre sul piano dell'articolazione territoriale, il modello funzionale
individua due tipologie di poliambulatorio, in relazione alla decentrabilità
delle branche specialistiche; a tal uopo esso elenca una serie di attività
specialistiche che devono essere decentrate su tutti i poliambulatori presenti
all'interno dell'ULSS, e un gruppo di attività specialistiche che non hanno
ragione di essere decentrate al di sotto del livello dell'ULSS (e che trovano
collocazione naturale nella sede dell'ospedale data la maggiore disponibilità
di dotazioni presenti in tale presidio); senza dimenticare che per altre
branche ancora, per le quali neppure il livello dell'ULSS è un ambito adeguato
di decentramento, si deve provvedere con le logiche desunte nel capitolo
dedicato all'integrazione multizonale.
A
proposito di decentramento si deve richiamare anche quanto indicato nei
capitoli dedicati all'area di base a proposito dell'articolazione di alcune
attività specialistiche a livello del presidio ambulatoriale di distretto.
23.14
Le strutture per la diagnostica strumentale.
Le
attività di consulenza specialistica che si realizzano attraverso l'uso di
attrezzature diagnostiche complesse richiedono un esame particolare, non
essendo del tutto riconducibili alla problematica dei poliambulatori, nel cui
ambito vanno peraltro collocate.
Infatti,
proprio perché l'evoluzione tecnologica sta inducendo un completo rinnovamento
del settore, con la progressiva immissione di strumenti a crescente grado di
sofisticazione e potenzialità di risposta quali-quantitativamente sempre più
elevata, e in fase di cambiamento tutto il quadro di riferimento organizzativo.
Il
modello funzionale del S.S.R., nel prendere atto di questa tendenza, prospetta
soluzioni organizzative che non prevedono decentramenti di questi presidi
all'interno dell'ULSS.
Queste
soluzioni sono largamente mature nel campo della diagnostica di laboratorio,
dove l'automazione è ormai routinaria, per cui dovrebbero essere previsti
bacini di utenza superiori ai confini dell'ULSS, man mano che progredisce l'uso
di attrezzature a informatizzazione sempre più spinta.
D'altra
parte, la concentrazione dei presidi di laboratorio diagnostico non comporta
conseguenze sull'accesso al servizio e sulla fruizione delle sue prestazioni
nella misura in cui va avanti il decentramento delle operazioni di prelievo.
Non
altrettanto mature sono le soluzioni nel campo della radiodiagnostica, anche se
l'introduzione della tomografia computerizzata sta mutando radicalmente i
termini della questione e li farà mutare ancor più con il passaggio ad altre
forme di tomografia che utilizzano sorgenti di energia non radiogena, come nel
caso delle nuove tecniche basate sulla risonanza magnetico-nucleare.
Lasciando
sullo sfondo questi sviluppi, il modello funzionale del S.S.R. prende in
considerazione una strategia di qualificazione selettiva degli strumenti, per
risolvere nell'ambito della multizonalità l'acquisizione delle strumentazioni
molto complesse, e per decentrare a livello di ULSS l'uso delle strumentazioni
a medio grado di complessità, prevedendone la collocazione nella sede
ospedaliera. Per il resto il modello funzionale punta a qualificare le
prestazioni integrative per il territorio con strumentazioni di routine
efficienti sul piano della risposta e sicure sotto il profilo del rischi per
operatori ed utenti.
Essendo
questo nel suo complesso un campo nel quale il giudizio diagnostico è
fortemente condizionato (e talvolta esclusivamente determinato) dalla risposta
della macchina, assume rilievo fondamentale il controllo di qualità, che deve
essere programmato sull'intera rete regionale, ed al quale devono assoggettarsi
tutte le strutture, ivi comprese quelle private convenzionate.
Sempre
in termini di utilizzo delle dotazioni, la tendenza alla concentrazione dei
presidi deve essere assecondata con l'adozione di norme per l'accesso alle
prestazioni. Queste norme, per non essere meramente burocratiche, devono
basarsi sull'uso di protocolli diagnostico-terapeutici, intesi non come gabbie
rigide o come strumenti anonimi e deresponsabilizzanti, ma come guide al
comportamento degli operatori e supporti per l'educazione sanitaria per la
popolazione.
23.15
L'aggiornamento tecnico professionale.
Nell'esigenza
di ricavare il massimo contributo possibile dagli operatori dell'area
integrativa in termini di specializzazione degli interventi preventivi e
diagnostico-terapeutici, il modello funzionale del S.S.R. prevede forme
particolari di aggiornamento tecnico-professionale, da perseguire procedendo
lungo due direttive: la prima riguarda l'evoluzione delle conoscenze e del
contenuti degli interventi nei campi di azione prioritaria dei programmi di
medicina pubblica; la seconda concerne l'evoluzione dei mezzi
diagnostico-terapeutici nei singoli compiti di attività professionale.
Tale
aggiornamento coinvolge la Facoltà di Medicina e le sue scuole di
specializzazione e comporta oltre a corsi e ad iniziative formalizzate anche la
partecipazione a stages formativi presso le strutture ad alta specializzazione
presenti nella Regione, nonché l'organizzazione di seminari periodici con
l'apporto di personalità esterne all'ambito regionale.
23.16
Problemi particolari del lavoro degli specialisti ambulatoriali convenzionati.
Il
modello funzionale del S.S.R. trae spunto dalla posizione di precarietà e
debolezza dello specialista ambulatoriale convenzionato, dovuta all'isolamento
in cui egli si trova ad operare.
Pertanto
le attività di aggiornamento tecnico-professionale previste per tutti gli
operatori dell'area integrativa devono avere priorità di attuazione nei
confronti di questa categoria.
Il
modello funzionale prevede la partecipazione degli specialisti convenzionati ai
gruppi di lavoro formati per i vari obiettivi progettuali. Prevede inoltre la
loro partecipazione alle attività che si svolgono all'interno delle strutture
ospedaliere.
Un
ruolo particolare è affidato anche all'uso degli strumenti informativi del
S.I.S., prevedendo la partecipazione dello specialista convenzionato alla
gestione delle cartelle previste nei programmi di sanità pubblica per i
soggetti «a rischio».
23.17
La continuità diagnostico-terapeutica.
Traendo
spunto dal fatto che la possibilità o meno di far seguire ad atti diagnostici
atti clinico-terapeutici distingue l'apporto degli specialisti convenzionati
(che non ne hanno la possibilità nell'ambito delle strutture pubbliche) da
quello dei medici dipendenti che invece lo esercitano presso le strutture
ospedaliere), il modello funzionale del S.S.R. prevede la generalizzazione
della continuità diagnostico-terapeutica presso gli ambulatori sia ospedalieri
che extraospedalieri da parte degli specialisti che svolgono attività
diagnostiche per le quali non sussista la necessità del ricovero in ospedale.
Ciò
significa garantire agli specialisti ambulatoriali la possibilità di avvalersi
di adeguate strutture per completare la funzione diagnostica, quanto meno in
relazione ad una gamma minima di prestazioni nell'ambito delle branche chirurgiche.
Sempre
limitatamente ai casi che non richiedano degenza ospedaliera, la continuità
diagnostico terapeutica comporta l'accesso alle strutture ospedaliere nel caso
in cui quelle poliambulatoriali extraospedaliere non siano adeguate, nonché -
in via eccezionale - l'utilizzazione delle strutture private convenzionate,
secondo le modalità garantite nei contratti di lavoro. In quest'ultimo caso
deve essere escluso qualsiasi rapporto diretto tra il singolo medico e
l'amministrazione dello stabilimento privato.
23.18
L'uso degli strumenti contrattuali.
L'interconnessione
tra le attività di questa sub-area delle funzioni integrative e le funzioni
dell'assistenza di base, e in particolare la necessità di integrare le
strutture di base con il ricorso alle strutture specialistiche, mette in primo
piano la capacità di adoperare gli strumenti contrattuali vigenti all'interno
del S.S.N., e cioè l'accordo nazionale unico per il personale dipendente e le
convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della L.833.
Si
tratta di ricavare da tali strumenti, in collegamento con le convenzioni per la
medicina di base, tutto ciò che consenta di potenziare il servizio ed
integrarlo nelle sue modalità operative ai vari livelli di articolazione
dell'ULSS; si tratta anche di uscire da una dimensione meramente
contrattualistica, nella quale gli interessi della popolazione rischiano di
appannarsi per la prevalenza delle problematiche venenziali, che instaurano tra
amministratori dell'ULSS ed operatori un clima fondamentalmente portato al
contenzioso.
Il
modello funzionale del S.S.R. considera i contratti e le convenzioni anche come
momento di partecipazione degli operatori alla realizzazione del servizio, e
stimola ad una lettura delle formulazioni contrattuali non solo in termini di
clausole incidenti sui comportamenti delle due parti, ma anche in termini di
programmazione del lavoro.
Quanto
sopra si applica in modo particolare nei confronti di istituti che incidono
direttamente sulla programmazione, come la mobilità del personale, il
dimensionamento dei servizi, l'utilizzo del personale dipendente per
prestazioni retribuite sotto forma di incentivazioni alla produttività, la
mobilitazione del personale convenzionato oltre che a livello di prestazioni
poliambulatoriali anche per attività decentrate sul territorio, e via dicendo.
L'applicazione
degli strumenti contrattuali del comparto dipendente e del comparto
convenzionato deve inoltre portare alla separazione tra gli operatori delle
aree di base e quelli delle aree integrative, poiché la commissione delle due
attività è di ostacolo alla specializzazione degli interventi nei singoli
campi, oltre che fonte di convenienti sul piano del rapporto di lavoro vero e
proprio.
Capitolo
23.2: «Il secondo livello dell'area integrativa. Il sistema ospedaliero».
23.20
Introduzione.
Nell'ambito
delle funzioni dell'area integrativa si evidenziano problemi distinti per i
presidi che sono destinati a fornire prestazioni sanitarie per situazioni più
complesse di quelle che sono affidate alla medicina di base. Tali situazioni
richiedono la presa in carico del paziente da parte della struttura e quindi la
sua temporanea sottrazione alla giurisdizione dell'area di base.
Il
momento tipico di articolazione di quest'area è l'ospedale, inteso come
struttura per la cura in regime di degenza. Perché questa finalità abbia
confini precisi, l'ospedale deve far parte di un sistema nel quale, accanto al
presidio ospedaliero vero e proprio, si collochino altri presidi che vengono
definiti paraospedalieri, per funzioni di ospedalizzazione diurna e per cure
ospedaliere di lunga durata.
In
tal modo l'ospedale vero e proprio può essere ricondotto alla funzione di
presidio chiamato a fornire cure mediche in regime di degenza nella fase
dell'emergenza sanitaria quando occorre cioè una assistenza continuativa medica
e infermieristica, la consulenza di specialisti di branche il cui ventaglio non
può essere predeterminato, e l'uso intensivo (cioè non sporadico) delle
strutture diagnostiche con particolare riguardo per quelle più sofisticate.
Un
ospedale siffatto richiede che siano risolti razionalmente i rapporti con il
territorio e che la strutturazione delle funzioni di accettazione sanitaria e
di urgenza segua criteri finalizzati con quello scopo.
Le
richieste di ricovero alle quali non corrisponda un emergenza sanitaria devono
poter trovare risposte adeguate senza degenza nel rispetto degli interessi dei
malati e con tutte le garanzie per i medici ospedalieri di fronte agli obblighi
di legge: il che significa ridistribuire le responsabilità assistenziali e
trovare pronto il terreno sul piano dei presidi territoriali.
Ridefinito
in tal modo il problema dell'accesso all'ospedale il modello funzionale propone
altri due momenti assistenziali del sistema ospedaliero per il paziente che
abbia superato il momento dell'emergenza sanitaria e che abbia ancora necessità
assistenziali per le quali l'area delle funzioni di base e in tutto o in parte
inadeguata.
Un
primo momento e quello dell'ospedalizzazione diurna. La struttura che se ne deve
fare carico è sempre quella ospedaliera: l'espressione «day-hospital» non
indica pertanto una struttura a sé, ma una funzione della struttura
complessiva. In altri termini il paziente In cura presso il day-hospital è
omologabile ai fini amministrativi ed anche medico-legali al paziente
ricoverato. In altri termini ancora il paziente che si rivolga all'ospedale può
avere due risposte «ospedaliere»: il ricovero in reparto di degenza,
l'assistenza in regime di ospedalizzazione diurna; e il paziente che passa dal
regime di ricovero all'ospedalizzazione diurna non viene «dimesso»
dall'ospedale, ma cambia il tipo di residenza ospedaliera.
L'ospedalizzazione
diurna ha come presupposto la capacità di autosufficienza del paziente. Quando
questa manchi, il modello funzionale evidenzia il momento dell'ospedalizzazione
in un'altra struttura paraospedaliera (chiamata per brevità «paraospedale»),
dove possa essere prestata anche un'assistenza continuativa per mezzo di
personale infermieristico ed ausiliario, per il tempo necessario prima del
reintegro del paziente nel suo domicilio.
L'ospedale
mantiene legami con il paraospedale, sebbene non diretti che con il
day-hospital. Tali legami consistono nelle consulenze periodiche da parte dei
suoi specialisti, nell'accesso del paziente all'ospedale quando occorrano
prestazioni diagnostico-terapeutiche complesse, e naturalmente nel ripristino
del ricovero al ripresentarsi dell'emergenza sanitaria.
La
responsabilità sanitaria del paraospedale compete al medico coordinatore del distretto,
mentre la responsabilità assistenziale viene ripartita con il medico di
famiglia.
A
parte queste riformulazioni dei circuiti assistenziali, il modello funzionale
affronta altri due nodi.
Il
primo è quello del dimensionamento della rete e della sua distribuzione
territoriale in rapporto alla necessità di fare passi verso l'obiettivo
ottimale di dotare ogni ULSS di un sistema ospedaliero nel quale il presidio
ospedaliero vero e proprio sia unico, con l'eccezione del capoluogo regionale.
Il
secondo nodo consiste nella riorganizzazione interna del sistema ospedaliero, e
in particolare nella sua ristrutturazione sulla base di aree operative e
funzionali, da ricondurre dentro un quadro dipartimentale. Il modello
funzionale presuppone che questa nuova struttura sostituisce integralmente
quelle derivante dall'ordinamento del 1968.
Sulla
base di queste considerazioni, il capitolo 23.2 si articola nei paragrafi
seguenti:
-
l'ospedale di degenza per l'emergenza sanitaria (23.21);
-
i rapporti con il territorio. L'accettazione sanitaria e il pronto soccorso
(23.22);
- il day-hospital (23.23);
-
il paraospedale (23.24);
-
l'ordinamento dell'ospedale (23.25);
-
la rete ospedaliera regionale (23.26).
23.21
L'ospedale di degenza per l'emergenza sanitaria.
Nel
modello funzionale del S.S.R. l'ospedale è un presidio per la cura di malati
che attraversano una fase di emergenza sanitaria, per la quale è necessario
provvedere ad un'assistenza pressoché continuativa da parte di personale
medico, infermieristico ed ausiliario.
Questa
fase si caratterizza altresì per la necessità di ricorrere frequentemente a
controlli diagnostico strumentali, e di avvalersi di consulenze specialistiche
a largo ventaglio di branche, nonché di terapie riabilitative.
Infine
è tipica di questa fase la necessità di terapie farmacologiche i cui effetti
vanno tenuti sotto osservazione per valutarne l'efficacia e per prevenire
l'insorgenza di effetti collaterali indesiderati.
La
realizzazione di questo modello funzionale presuppone un radicale cambio di
atteggiamento verso l'ospedale, per passare dall'obiettivo della quantità
all'obiettivo della qualità. Ciò comporta altre conseguenze.
La
prima è che non vi è prospettiva per ospedali che non siano in grado di far
fronte anche ai bisogni dell'assistenza ospedaliera in forme alternative al
ricovero, quando sia conclusa l'emergenza sanitaria. Ogni ospedale che voglia
rimanere nella rete regionale deve pertanto attrezzarsi sul piano dei rapporti
con le strutture dell'assistenza di base, deve dotarsi di un day-hospital, e
deve potersi appoggiare su strutture di degenza paraospedaliera.
La
seconda conseguenza è che non vi è prospettiva neppure per ospedali che non
sappiano far fronte ai bisogni dell'emergenza sanitaria: l'esistenza di
siffatti ospedali discrimina infatti la popolazione che è costretta a
servirsene, rispetto a quella che dispone di ospedali più efficienti: il che è
inammissibile. D'altra parte, in presenza di vincoli all'espansione delle
risorse finanziarie, affermare il diritto alla parità dei livelli di efficienza
ospedaliera comporta che il numero degli ospedali debba essere contenuto entro
limiti definiti secondo criteri di analisi del rapporto costi-benefici.
La terza conseguenza è che la rete ospedaliera va qualificata in tutti i suoi livelli per far fronte all'emergenza sanitaria. Ciò vale per la fascia di bisogni cui occorre far fronte in termini di alta specia