L.R. 17 agosto 1983, n. 37 (1).

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, recante «interventi straordinari a favore di cooperative edilizie».

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1983, n. 54.

 

Vedi L.R. 20 agosto 2001, n. 23 in tema di “abrogazione funzioni consultive delle Commissioni Consiliari”.

 

 

 

Art. 1

 

La legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, concernente interventi straordinari a favore di cooperative edilizie è modificata ed integrata come di seguito indicato:

Al primo comma dell'art. 1 sono soppresse le parole «ricorrendo a mutui agevolati col contributo dello Stato o della Regione d'importo inferiore al sessanta per cento del costo di intervento» e sono sostituite con le parole:

«ricorrendo a mutui concessi dal Fondo europeo di ristabilimento del Consiglio d'Europa o a mutui agevolati col contributo dello Stato o della Regione d'importo inferiore al sessanta per cento del costo d'intervento».

Al secondo comma dell'art. 1 le parole «50 alloggi» sono sostituite con «100 alloggi». (2).

Alla lettera b) dell'art. 3 la parola «originario» è sostituita con «ordinario». (3).

 

(2) Sostituisce il terzo comma dell'art. 2, L.R. 8 marzo 1982, n. 11.

(3) Sostituisce l'art. 4, L.R. 8 marzo 1982, n. 11.

 

 

Art. 2

 

Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le cooperative dovranno presentare domanda entro 20 giorni dall'entrata in vigore della stessa allegando la documentazione prevista dall'art. 3, primo e secondo comma, della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11.

Entro i 30 giorni successivi, la Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente procede all'individuazione delle cooperative ammissibili al contributo.

 

 

Art. 3

 

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, come modificata ed integrata con la presente legge, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni per l'anno 1984.

Le conseguenti annualità relative agli esercizi dal 1984 al 1993 sono così determinate:

lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988;

lire 110 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, e saranno iscritte in aggiunta allo stanziamento del cap. 7001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale inerente agli esercizi dal 1984 al 1993.

Resta confermato il disposto di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11.

Agli oneri annuali di cui al precedente secondo comma si farà fronte con quota dello stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 1983-1985 per l'ammontare del mutuo a pareggio del bilancio pluriennale 1983-1985 per l'ammortamento del mutuo a pareggio del bilancio regionale dell'esercizio 1982, al ripiano del quale si è provveduto con altri mezzi.

 

 (4).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

(4) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio pluriennale 1983-1985, approvato con L.R. 2 maggio 1983, n. 10.