L.R.
15 novembre 1982, n. 51 (1).
Provvedimenti
urgenti in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dal sisma del 17 ottobre
1982 e successivi (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 novembre 1982, n. 66.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. m), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Č
autorizzata - a carico del bilancio regionale 1982 - la spesa di lire
200.000.000 da destinare ai primi soccorsi nei comuni dell'Umbria colpiti dal
terremoto del 17 ottobre 1982 e successivi, sulla base delle risultanze e degli
accertamenti tecnici in corso da parte dei competenti uffici regionali.
Tale
somma č utilizzata - sulla base di deliberazioni della Giunta regionale - per i
seguenti interventi di competenza regionale:
-
sopperire alle necessitā urgenti delle popolazioni terremotate, ivi compresi
l'acquisto e la distribuzione di generi diversi;
-
acquisto, trasporto e posa in opera di mini-alloggi prefabbricati e roulottes;
-
smontaggio, trasporto e rimontaggio di mini-alloggi di proprietā o comunque a
disposizione della Regione, giā impiegati in occasione di precedenti terremoti;
-
realizzazione di edifici con strutture prefabbricate, da destinare a servizi,
compresi i pertinenti lavori di fondazione e le opere di urbanizzazione delle relative
aree di sedime;
-
concessione di contributi ai comuni per il pagamento di canoni di locazione di
abitazioni da assegnare temporaneamente a famiglie rimaste prive di alloggio;
-
concessione di contributi ai Comuni per il ricovero in alberghi o pensioni di
famiglie rimaste prive di alloggio;
-
concessione di contributi ai Comuni per far fronte alle prime esigenze dei
coltivatori diretti e dei privati proprietari di aziende agricole per il
ricovero e l'alimentazione del bestiame;
-
altre necessitā rese indispensabili dall'azione di soccorso, ivi compresa la
esecuzione delle ordinanze di demolizione totale o parziale o di consolidamento
urgente di immobili] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. m), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[I
contributi di cui all'articolo precedente sono soggetti all'obbligo di
documentata rendicontazione] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. m), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[La
Giunta regionale e i Comuni destinatari delle provvidenze di cui alla presente
legge sono autorizzati a ricorrere alla trattativa privata per il conseguimento
delle finalitā di cui al precedente art. 1] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. m), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[Lo
stanziamento di L. 200.000.000, disposto con la presente legge, č iscritto, in
termini di competenza e di cassa, al cap. 2880 del bilancio preventivo
regionale dell'esercizio 1982 e ad esso si farā fronte quanto a L. 100.000.000
con la disponibilitā prevista nel fondo globale del cap. 6120 per il progetto
ĢInterventi per la protezione civileģ (elenco n. 2 allegato al bilancio, numero
d'ordine 2), e quanto a L. 100.000.000 mediante riduzione dello stanziamento
del cap. 6110.
(6).
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (7).
(6)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1982, approvato con L.R. 7 aprile 1982, n. 17.
(7)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. m), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.