L.R. 15 novembre 1982, n. 51 (1).

Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dal sisma del 17 ottobre 1982 e successivi (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 novembre 1982, n. 66.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. m), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Č autorizzata - a carico del bilancio regionale 1982 - la spesa di lire 200.000.000 da destinare ai primi soccorsi nei comuni dell'Umbria colpiti dal terremoto del 17 ottobre 1982 e successivi, sulla base delle risultanze e degli accertamenti tecnici in corso da parte dei competenti uffici regionali.

Tale somma č utilizzata - sulla base di deliberazioni della Giunta regionale - per i seguenti interventi di competenza regionale:

- sopperire alle necessitā urgenti delle popolazioni terremotate, ivi compresi l'acquisto e la distribuzione di generi diversi;

- acquisto, trasporto e posa in opera di mini-alloggi prefabbricati e roulottes;

- smontaggio, trasporto e rimontaggio di mini-alloggi di proprietā o comunque a disposizione della Regione, giā impiegati in occasione di precedenti terremoti;

- realizzazione di edifici con strutture prefabbricate, da destinare a servizi, compresi i pertinenti lavori di fondazione e le opere di urbanizzazione delle relative aree di sedime;

- concessione di contributi ai comuni per il pagamento di canoni di locazione di abitazioni da assegnare temporaneamente a famiglie rimaste prive di alloggio;

- concessione di contributi ai Comuni per il ricovero in alberghi o pensioni di famiglie rimaste prive di alloggio;

- concessione di contributi ai Comuni per far fronte alle prime esigenze dei coltivatori diretti e dei privati proprietari di aziende agricole per il ricovero e l'alimentazione del bestiame;

- altre necessitā rese indispensabili dall'azione di soccorso, ivi compresa la esecuzione delle ordinanze di demolizione totale o parziale o di consolidamento urgente di immobili] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. m), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[I contributi di cui all'articolo precedente sono soggetti all'obbligo di documentata rendicontazione] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. m), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[La Giunta regionale e i Comuni destinatari delle provvidenze di cui alla presente legge sono autorizzati a ricorrere alla trattativa privata per il conseguimento delle finalitā di cui al precedente art. 1] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. m), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[Lo stanziamento di L. 200.000.000, disposto con la presente legge, č iscritto, in termini di competenza e di cassa, al cap. 2880 del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982 e ad esso si farā fronte quanto a L. 100.000.000 con la disponibilitā prevista nel fondo globale del cap. 6120 per il progetto ĢInterventi per la protezione civileģ (elenco n. 2 allegato al bilancio, numero d'ordine 2), e quanto a L. 100.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 6110.

 (6).

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (7).

 

 

 

(6) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1982, approvato con L.R. 7 aprile 1982, n. 17.

(7) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. m), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.