L.R.
19 ottobre 1982, n. 47 (1).
Norme
per il funzionamento del Collegio dei revisori delle Unità locali per i servizi
sanitari e socio-assistenziali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 ottobre 1982, n. 61.
Art.
1
Organi
dell'U.L.S.S.
(2).
(2)
Sostituisce l'art. 16, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
Art.
2
Composizione
del collegio dei revisori.
Il
collegio dei revisori è composto di tre membri designati rispettivamente:
a)
uno dal Ministro del tesoro;
b)
uno dalla Giunta regionale;
c)
uno dall'assemblea dell'Unità locale dei servizi sanitari e socio assistenziali
tra persone esterne all'assemblea stessa.
Le
funzioni di Presidente del collegio dei revisori sono esercitate dal membro
designato dalla Giunta regionale.
I
membri da designare debbono essere scelti tra persone che posseggono
particolare e comprovata esperienza amministrativa nel settore della
contabilità e finanza pubblica.
Art.
3
Incompatibilità.
Non
possono essere designati membri del collegio dei revisori i presidenti e i
componenti dei comitati di gestione in carica, i loro parenti ed affini entro
il quarto grado, i dipendenti delle unità sanitarie locali iscritti nei ruoli
nominativi regionali e coloro che con le U.L.S.S. abbiano un rapporto
continuativo di prestazione d'opera retribuita o un rapporto convenzionale o un
contratto di fornitura di beni o servizi, nonché coloro che abbiano liti
pendenti con la U.L.S.S.
Art.
4
Costituzione
e durata.
Il
collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Il
collegio dei revisori dura in carica 5 anni e deve essere comunque rinnovato
entro 60 giorni dalla ricostituzione degli organi dell'U.L.S.S. a seguito delle
elezioni amministrative generali.
Art.
5
Compito
del collegio dei revisori.
Al
collegio dei revisori compete:
a)
il parere e la conseguente relazione sul bilancio di previsione da allegare al
bilancio stesso;
b)
l'esame del conto finanziario al fine di verificarne la regolarità
amministrativo-contabile e la predisposizione della conseguente relazione da
allegare al rendiconto stesso;
c)
l'effettuazione, almeno trimestrale, della verifica di cassa;
d)
l'esame e la sottoscrizione dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'art. 77 della legge regionale 18 marzo
1980, n. 18, nonché la redazione di una relazione trimestrale sulla gestione
amministrativo-contabile delle U.L.S.S. da trasmettere alla Giunta regionale ed
ai Ministeri della sanità e del tesoro entro 30 giorni dalla scadenza di
ciascun trimestre.
I
revisori possono assistere alle riunioni dell'assemblea e del comitato di
gestione.
Art.
6
Funzionamento.
Il
collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi ed è convocato dal
proprio Presidente, su sua iniziativa, o su richiesta anche di uno solo dei
membri.
Per
la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri.
Il
revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive
del collegio, decade dall'ufficio.
Per
l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, ciascun revisore ha
diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e documenti
contabili dell'U.L.S.S.
Il
collegio dei revisori dei conti per lo svolgimento dei propri compiti si avvale
di locali strutture e personale dell'U.L.S.S.
Le
decisioni del collegio sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale
il voto del Presidente. Il membro dissenziente indica nel verbale i motivi del
proprio dissenso.
Art.
7
Emolumenti.
Al
Presidente ed ai componenti il Collegio dei revisori è corrisposto un compenso
mensile rispettivamente del settanta per cento e del cinquanta per cento
dell'indennità mensile lorda del Presidente del corrispondente Comitato di
gestione dell'U.L.S.S. (3).
Ai
componenti del collegio è corrisposta altresì, in quanto dovuta, la indennità
di trasferta ed il rimborso spese di viaggio nella misura stabilita per i
dipendenti amministrativi delle U.L.S.S. iscritti nel ruolo nominativo
regionale nella posizione funzionale più elevata.
Gli
oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sul bilancio delle
U.L.S.S.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 20 febbraio 1984, n. 6, con la
decorrenza indicata nell'art. 2 della stessa legge.
Art.
8
Norma
transitoria e finale.
Per
la prima costituzione del collegio dei revisori delle U.L.S.S. le designazioni
devono essere effettuate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge.
Nel
caso di mancata designazione da parte dell'assemblea dell'U.L.S.S. del membro
di sua competenza entro il termine previsto di 60 giorni, trascorsi ulteriori
30 giorni, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione
consiliare, si sostituisce all'assemblea stessa nella designazione del membro
del collegio dei revisori.