L.R.
14 maggio 1982, n. 23 (1).
Applicazione
del vincolo dell'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per la
conservazione del suolo, ai sensi dell'art. 69, quarto comma del D.P.R. n. 616
del 1977 a salvaguardia degli abitanti di Todi e Orvieto.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 maggio 1982, n. 28.
Articolo
unico
Le
norme del primo e terzo comma dell'art. 17 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si
applicano anche ai terreni coltivati, nudi o non boscati, che per le loro
ubicazioni e caratteristiche, possono interessare il consolidamento del Colle
di Todi e della Rupe di Orvieto, o la cui coltivazione può aggravarne il
movimento franoso.
Il
vincolo di cui sopra è dichiarato dal Consiglio regionale della Regione Umbria,
in deroga alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 19, sentiti i Consigli
comunali di Orvieto e Todi.
[Nella
ipotesi di cui all'art. 23 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le funzioni già
di competenza del comitato forestale sono esercitate dalla Giunta regionale]
(2).
Per
quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al R.D.
30 dicembre 1923, n. 3267.
(2)
Comma abrogato dall'art. 70, comma 1, lettera f), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.