L.R. 19 gennaio 1982, n. 1 (1).

Istituzione dell'osservatorio epidemiologico regionale (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 gennaio 1982, n. 5.

(2) La presente legge, già modificata dall'art. 39, L.R. 27 marzo 1990, n. 9, è stata abrogata dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[La Regione dell'Umbria, allo scopo di dotarsi di uno strumento tecnico scientifico per l'esercizio delle proprie funzioni di valutazione, verifica, indirizzo e programmazione delle attività del servizio sanitario regionale, anche in attuazione dell'art. 58 della legge n. 833/1978, istituisce l'osservatorio epidemiologico regionale di seguito denominato «OERU»] (3).

 

(3) Articolo così modificato dall'art. 39, comma 2, L.R. 27 marzo 1990, n. 9. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 2

Compiti.

 

[La Giunta regionale si avvale dell'osservatorio epidemiologico per:

valutare lo stato di salute della popolazione in relazione al tempo, allo spazio ed alle caratteristiche individuali dei gruppi;

individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

valutare le compatibilità dei programmi con le risorse disponibili;

valutare l'efficacia degli interventi e i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;

valutare il modello organizzativo del servizio sanitario regionale;

predisporre una relazione annuale sullo stato sanitario della Regione;

predisporre la relazione sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, di cui all'art. 49 della legge n. 833/1978;

favorire e promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 3

Organizzazione.

 

[L'osservatorio epidemiologico svolge i propri compiti mediante:

le strutture dell'ufficio per i servizi sanitari e socio-assistenziali della Giunta regionale;

il ricorso alla collaborazione dei servizi e dei presidi del servizio sanitario regionale;

la eventuale collaborazione di strutture dell'Università degli studi, nel quadro dei rapporti convenzionali definiti ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché di altri istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, attraverso apposite convenzioni.

All'attività dell'osservatorio epidemiologico regionale presiede un «comitato tecnico-scientifico» che si avvale di una propria segreteria costituita dalla giunta regionale, facendo ricorso a personale assegnato all'ufficio per i servizi sanitari e socio-assistenziali.

Gli affari concernenti l'OERU sono affidati all'Assessore regionale alla sanità e servizi sociali (5).

Le istituzioni pubbliche e private, operanti nell'ambito del territorio regionale, sono tenute a fornire all'osservatorio epidemiologico le informazioni di carattere sanitario e sociale, dallo stesso richieste per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

La individuazione, la raccolta, la classificazione, la memorizzazione, la diffusione delle informazioni statistiche attinenti ai compiti dell'osservatorio epidemiologico sono svolte nel quadro dei programmi e delle attività del sistema informativo regionale per la programmazione di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 21.

A tale scopo l'osservatorio epidemiologico collabora con il comitato tecnico permanente previsto dall'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1980, in particolare per:

a) la predisposizione della proposta di programma annuale di attività per il sistema informativo;

b) l'individuazione dei criteri per la rilevazione dei dati socio-sanitari;

c) la selezione delle informazioni d'interesse generale da diffondere a cura del sistema informativo per la programmazione] (6).

 

(5) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 3, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 4

Organi.

 

[Sono organi dell'OERU:

a) il presidente;

b) il comitato tecnico-scientifico.

Il presidente è nominato dalla Giunta regionale in base ad un documento curricolo scientifico e professionale.

Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da 15 membri, scelti tra esperti nelle discipline:

a) dell'epidemiologia;

b) dell'igiene e prevenzione ambientale;

c) dell'infettivologia;

d) della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

e) dell'igiene veterinaria;

f) della programmazione sanitaria;

g) dell'informatica;

h) dell'economia sanitaria;

i) della demografia;

l) dell'analisi dei costi.

Il presidente e il comitato tecnico-scientifico sono nominati all'inizio di ogni legislatura regionale e durano in carica quanto i componenti dell'organo che li ha nominati. Le nomine sono rinnovabili.

Il presidente:

a) presiede il comitato tecnico-scientifico;

b) sovraintende alle attività di ricerca;

c) coordina l'attività editoriale dell'OERU.

Il comitato tecnico-scientifico:

a) predispone il piano pluriennale dell'OERU, quello annuale e ne verifica la realizzazione;

b) approva la relazione sullo stato sanitario della Regione e quella sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari;

c) esprime al comitato tecnico permanente previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, i pareri di cui al precedente articolo 3, ultimo comma;

d) esprime ogni altro parere che sia richiesto dalla Giunta regionale, dall'assessore preposto agli affari dell'OERU, e dal presidente.

Il comitato si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, e in via straordinaria su convocazione del presidente, nonché su richiesta dell'assessore preposto o di un terzo dei suoi componenti.

Alle adunanze partecipa di diritto l'assessore alla sanità e servizi sociali.

Al presidente spetta una indennità mensile lorda, non cumulabile con l'indennità di presenza, pari a lire 1.500.000. Nel caso di assenza, non dovuta a comprovati motivi, è operata una trattenuta sull'indennità pari a lire 30.000 per ciascuna volta.

Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, un'indennità forfettaria pari a lire 70.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale di più elevato livello funzionale.

Ai componenti, che per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella ove ha sede il comitato, spetta anche il trattamento di missione e il rimborso delle spese previste per i dipendenti di più elevato livello funzionale] (7).

 

(7) Articolo così sostituito dall'art. 39, comma 4, L.R. 27 marzo 1990, n. 9. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 5

Finanziamenti.

 

[Agli oneri dipendenti dall'istituzione e dal funzionamento dell'osservatorio epidemiologico sarà fatto fronte, a partire dal corrente esercizio finanziario, con i fondi iscritti con la legge di bilancio nell'apposito capitolo di spesa del fondo sanitario regionale.

La Giunta regionale determina il numero e le qualifiche del personale assegnato per il funzionamento dell'OERU. La Giunta regionale, nei casi in cui si ravvisi l'esigenza di prestazioni configuranti attività di consulenza, provvede a determinare i relativi compensi nelle forme previste dalla vigente normativa] (8)

(9).

 

 

 

(8) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 5, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.