L.R.
19 gennaio 1982, n. 1 (1).
Istituzione
dell'osservatorio epidemiologico regionale (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 27 gennaio 1982, n. 5.
(2)
La presente legge, già modificata dall'art. 39, L.R. 27 marzo 1990, n. 9, è
stata abrogata dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.
Art.
1
Finalità.
[La
Regione dell'Umbria, allo scopo di dotarsi di uno strumento tecnico scientifico
per l'esercizio delle proprie funzioni di valutazione, verifica, indirizzo e
programmazione delle attività del servizio sanitario regionale, anche in
attuazione dell'art. 58 della legge n. 833/1978, istituisce l'osservatorio
epidemiologico regionale di seguito denominato «OERU»] (3).
(3)
Articolo così modificato dall'art. 39, comma 2, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.
Art.
2
Compiti.
[La
Giunta regionale si avvale dell'osservatorio epidemiologico per:
valutare
lo stato di salute della popolazione in relazione al tempo, allo spazio ed alle
caratteristiche individuali dei gruppi;
individuare
i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;
valutare
le compatibilità dei programmi con le risorse disponibili;
valutare
l'efficacia degli interventi e i benefici prodotti in relazione alle risorse
utilizzate;
valutare
il modello organizzativo del servizio sanitario regionale;
predisporre
una relazione annuale sullo stato sanitario della Regione;
predisporre
la relazione sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, di cui all'art.
49 della legge n. 833/1978;
favorire
e promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del
servizio sanitario regionale] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20
gennaio 1998, n. 3.
Art.
3
Organizzazione.
[L'osservatorio
epidemiologico svolge i propri compiti mediante:
le
strutture dell'ufficio per i servizi sanitari e socio-assistenziali della
Giunta regionale;
il
ricorso alla collaborazione dei servizi e dei presidi del servizio sanitario
regionale;
la
eventuale collaborazione di strutture dell'Università degli studi, nel quadro
dei rapporti convenzionali definiti ai sensi dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, nonché di altri istituti o enti pubblici che svolgono attività
di ricerca, attraverso apposite convenzioni.
All'attività
dell'osservatorio epidemiologico regionale presiede un «comitato
tecnico-scientifico» che si avvale di una propria segreteria costituita dalla
giunta regionale, facendo ricorso a personale assegnato all'ufficio per i
servizi sanitari e socio-assistenziali.
Gli
affari concernenti l'OERU sono affidati all'Assessore regionale alla sanità e
servizi sociali (5).
Le
istituzioni pubbliche e private, operanti nell'ambito del territorio regionale,
sono tenute a fornire all'osservatorio epidemiologico le informazioni di
carattere sanitario e sociale, dallo stesso richieste per il raggiungimento dei
propri fini istituzionali.
La
individuazione, la raccolta, la classificazione, la memorizzazione, la diffusione
delle informazioni statistiche attinenti ai compiti dell'osservatorio
epidemiologico sono svolte nel quadro dei programmi e delle attività del
sistema informativo regionale per la programmazione di cui alla legge regionale
24 marzo 1980, n. 21.
A
tale scopo l'osservatorio epidemiologico collabora con il comitato tecnico
permanente previsto dall'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1980, in
particolare per:
a)
la predisposizione della proposta di programma annuale di attività per il
sistema informativo;
b)
l'individuazione dei criteri per la rilevazione dei dati socio-sanitari;
c)
la selezione delle informazioni d'interesse generale da diffondere a cura del
sistema informativo per la programmazione] (6).
(5)
Comma aggiunto dall'art. 39, comma 3, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20
gennaio 1998, n. 3.
Art.
4
Organi.
[Sono
organi dell'OERU:
a)
il presidente;
b)
il comitato tecnico-scientifico.
Il
presidente è nominato dalla Giunta regionale in base ad un documento curricolo
scientifico e professionale.
Il
Comitato tecnico-scientifico è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da
15 membri, scelti tra esperti nelle discipline:
a)
dell'epidemiologia;
b)
dell'igiene e prevenzione ambientale;
c)
dell'infettivologia;
d)
della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
e)
dell'igiene veterinaria;
f)
della programmazione sanitaria;
g)
dell'informatica;
h)
dell'economia sanitaria;
i)
della demografia;
l)
dell'analisi dei costi.
Il
presidente e il comitato tecnico-scientifico sono nominati all'inizio di ogni
legislatura regionale e durano in carica quanto i componenti dell'organo che li
ha nominati. Le nomine sono rinnovabili.
Il
presidente:
a)
presiede il comitato tecnico-scientifico;
b)
sovraintende alle attività di ricerca;
c)
coordina l'attività editoriale dell'OERU.
Il
comitato tecnico-scientifico:
a)
predispone il piano pluriennale dell'OERU, quello annuale e ne verifica la
realizzazione;
b)
approva la relazione sullo stato sanitario della Regione e quella sulla
gestione ed efficienza dei servizi sanitari;
c)
esprime al comitato tecnico permanente previsto dall'articolo 4 della legge
regionale 24 marzo 1980, n. 21, i pareri di cui al precedente articolo 3,
ultimo comma;
d)
esprime ogni altro parere che sia richiesto dalla Giunta regionale,
dall'assessore preposto agli affari dell'OERU, e dal presidente.
Il
comitato si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, e in via
straordinaria su convocazione del presidente, nonché su richiesta
dell'assessore preposto o di un terzo dei suoi componenti.
Alle
adunanze partecipa di diritto l'assessore alla sanità e servizi sociali.
Al
presidente spetta una indennità mensile lorda, non cumulabile con l'indennità
di presenza, pari a lire 1.500.000. Nel caso di assenza, non dovuta a
comprovati motivi, è operata una trattenuta sull'indennità pari a lire 30.000
per ciascuna volta.
Ai
componenti del Comitato tecnico-scientifico viene corrisposta, per ogni
giornata di seduta, un'indennità forfettaria pari a lire 70.000, nonché il
rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionali
per il proprio personale di più elevato livello funzionale.
Ai
componenti, che per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da
quella ove ha sede il comitato, spetta anche il trattamento di missione e il
rimborso delle spese previste per i dipendenti di più elevato livello
funzionale] (7).
(7)
Articolo così sostituito dall'art. 39, comma 4, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.
Art.
5
Finanziamenti.
[Agli
oneri dipendenti dall'istituzione e dal funzionamento dell'osservatorio
epidemiologico sarà fatto fronte, a partire dal corrente esercizio finanziario,
con i fondi iscritti con la legge di bilancio nell'apposito capitolo di spesa
del fondo sanitario regionale.
La
Giunta regionale determina il numero e le qualifiche del personale assegnato
per il funzionamento dell'OERU. La Giunta regionale, nei casi in cui si ravvisi
l'esigenza di prestazioni configuranti attività di consulenza, provvede a
determinare i relativi compensi nelle forme previste dalla vigente normativa]
(8)
(9).
(8)
Comma aggiunto dall'art. 39, comma 5, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20
gennaio 1998, n. 3.