L.R. 23 marzo 1981, n. 15 (1).

Istituzione dei servizi di mensa per le esigenze del funzionamento della Regione.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 marzo 1981, n. 17.

 

 

Art. 1

 

La Regione dispone - per le esigenze del funzionamento dei suoi uffici e al fine, anche, di agevolare la realizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori - servizi di mensa, secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso la contrattazione decentrata.

Può usufruire del servizio di mensa il personale soggetto ad orario di lavoro giornaliero diviso o adibito a servizi connessi a particolari esigenze degli Uffici regionali limitatamente ai giorni di effettiva presenza al lavoro.

Non può usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico su 6 giorni lavorativi.

Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi precedenti, stipula speciali convenzioni che pongono a suo carico solo l'organizzazione dei servizi e i costi fissi dei pasti nella misura stabilita, in modo uniforme per tutto il personale interessato.

Con decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi oppure un corrispettivo sempre pari a 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'Ente.

In ogni caso è esclusa ogni forma monetizzazione indennizzante (2).

 

(2) Articolo così sostituito dall'art. 41, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.

 

 

Art. 2

 

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata - per l'anno 1981 - la spesa di lire 160.000.000 sia in termini di competenza che di cassa, con imputazione al cap. 355 (Titolo I - sez. I - rubrica IV - categoria 4 - tipo 1.1 - settore 1) di nuova istituzione nel bilancio dell'anno suddetto, denominato: «Spese per il servizio di mensa per il funzionamento della Regione».

A tale onere si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1981 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 2). La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni a norma dell'art. 28, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, vigente

legge regionale di contabilità.

Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti dello stanziamento del bilancio pluriennale 1981-1983, settore I, programma 2, progetto B.