L.R.
23 marzo 1981, n. 15 (1).
Istituzione
dei servizi di mensa per le esigenze del funzionamento della Regione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 marzo 1981, n. 17.
Art.
1
La
Regione dispone - per le esigenze del funzionamento dei suoi uffici e al fine,
anche, di agevolare la realizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità
richieste agli operatori - servizi di mensa, secondo modalità e criteri da
concordarsi attraverso la contrattazione decentrata.
Può
usufruire del servizio di mensa il personale soggetto ad orario di lavoro
giornaliero diviso o adibito a servizi connessi a particolari esigenze degli
Uffici regionali limitatamente ai giorni di effettiva presenza al lavoro.
Non
può usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico su 6
giorni lavorativi.
Il
pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
La
Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi precedenti, stipula speciali
convenzioni che pongono a suo carico solo l'organizzazione dei servizi e i
costi fissi dei pasti nella misura stabilita, in modo uniforme per tutto il
personale interessato.
Con
decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge, il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad
1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da
terzi oppure un corrispettivo sempre pari a 1/3 dei costi dei generi alimentari
e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'Ente.
In
ogni caso è esclusa ogni forma monetizzazione indennizzante (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 41, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.
Art.
2
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata - per l'anno 1981 - la spesa di
lire 160.000.000 sia in termini di competenza che di cassa, con imputazione al
cap. 355 (Titolo I - sez. I - rubrica IV - categoria 4 - tipo 1.1 - settore 1)
di nuova istituzione nel bilancio dell'anno suddetto, denominato: «Spese per il
servizio di mensa per il funzionamento della Regione».
A
tale onere si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap.
6120 del bilancio 1981 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 2).
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni a
norma dell'art. 28, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, vigente
legge
regionale di contabilità.
Per
gli anni successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio
entro i limiti dello stanziamento del bilancio pluriennale 1981-1983, settore
I, programma 2, progetto B.