L.R. 29 maggio 1980, n. 59 (1).

Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 giugno 1980, n. 35, edizione straordinaria.

(2) Vedi, anche, l'art. 100, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

In coerenza con quanto previsto dagli artt. 14, 17 e 19 dello Statuto ed in attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, la Regione Umbria adotta provvedimenti volti a garantire la funzione sociale della proprietà nell'ambito di un programmato sviluppo, nonché la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente, realizzando la piena utilizzazione di terreni di proprietà privata, di enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, che risultino abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati.

 

 

Art. 2

Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate.

 

Si considerano terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate quelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

 

 

Art. 3

Utilizzazione delle terre.

 

Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

1) agricola;

2) silvo-pastorale;

3) forestale.

 

 

Art. 4

Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono.

 

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti gli enti delegatari di cui al successivo art. 5, predispone la proposta di determinazione delle singole zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui al precedente articolo.

La determinazione delle zone predette è approvata dal Consiglio regionale.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale provvede, con le procedure previste al primo comma, nonché sulla base delle segnalazioni trasmesse dai soggetti delegatari di cui al successivo art. 5 entro il 30 aprile, all'aggiornamento delle zone individuate al comma precedente.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta regionale la quale, entro i successivi 60 giorni, le trasmette al Consiglio regionale per le relative decisioni.

Con il provvedimento di cui al presente articolo il Consiglio regionale definisce i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale dei terreni nonché per la formazione dei relativi piani aziendali ed interaziendali, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, osservando i principi di cui alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 37 e legge regionale 20 luglio 1979, n. 38.

Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale provvede altresì a determinare le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate.

La classificazione ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Consiglio regionale. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 5

Delega di funzioni.

 

Le funzioni relative alle operazioni di censimento delle terre abbandonate o incolte sono delegate ai Comuni associati nei Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, che le esercitano in sede consortile, ovvero, laddove i territori dei Consorzi coincidano con quelli delle Comunità montane, tramite le Comunità montane.

Gli adempimenti connessi con l'espletamento delle funzioni previsti al primo comma debbono essere completati entro 90 giorni dalla adozione dei provvedimenti del Consiglio regionale di cui al precedente articolo.

Agli Enti di cui al primo comma sono altresì delegate le funzioni amministrative connesse con l'assegnazione delle terre incolte od abbandonate e di quelle insufficientemente coltivate.

Agli adempimenti di cui al terzo comma gli Enti delegatari provvedono entro 15 giorni dalla acquisizione del parere delle commissioni previste all'articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Agli enti delegatari spetta altresì la vigilanza sulla realizzazione del piano di sviluppo o di utilizzazione da parte del proprietario, dei suoi aventi diritto o dell'assegnatario, nonché gli adempimenti di cui all'art. 5 - quarto e ultimo comma della legge 4 agosto 1978, n. 440.

 

 

Art. 6

Procedure.

 

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli elenchi dei terreni censiti come al precedente art. 5, con i relativi dati catastali, i quali sono esposti per la durata di 30 giorni agli albi di ciascun Comune nel cui territorio i singoli terreni censiti ricadono.

Gli enti delegatari di cui al precedente art. 5 provvedono a dare notizia ai proprietari ed agli aventi diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuta classificazione, nel termine di giorni 30 dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del relativo provvedimento.

Entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica, i soggetti di cui al comma precedente possono proporre ricorso avverso la avvenuta classificazione per il tramite degli enti delegatari, i quali provvedono a rimettere il ricorso alla Giunta regionale, corredato di parere al riguardo, nel termine di giorni 30.

Nei successivi 30 giorni dal ricevimento la Giunta regionale trasmette con proprio parere gli atti al Consiglio regionale per gli adempimenti relativi.

Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto previste dalla presente legge valgono, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, le norme di cui al titolo VI, sezione IV, del libro I del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

 

 

Art. 7

Norme e procedure per l'assegnazione delle terre.

 

Le domande di assegnazione di terre abbandonate, incolte e di quelle insufficientemente coltivate sono presentate agli enti delegatari nel cui ambito territoriale ricadono i terreni oggetto della richiesta, per la decisione ai sensi dell'art. 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Nell'ipotesi in cui i terreni richiesti siano contigui ma ricadano in comprensori diversi, la domanda deve essere rivolta all'ente delegatario nel cui ambito è situata la maggior parte degli stessi.

La domanda di assegnazione deve contenere gli elementi atti alla identificazione delle terre, della loro condizione colturale ed estensione, nonché i dati riguardanti i proprietari ed i loro aventi diritto.

Alla domanda il richiedente deve allegare:

a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all'art. 3, punto 1, della presente legge; per i piani anzidetti non è obbligatoria l'osservanza dei criteri di cui alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 37 e alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38;

b) un piano di utilizzazione nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all'art. 3, punti 2 e 3, della presente legge.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda l'ente delegatario provvede a notificare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al proprietario ed agli aventi diritto la domanda di assegnazione.

L'Ente stesso provvede altresì a trasmettere, all'atto della acquisizione della data di avvenuta notifica, la domanda di assegnazione alla competente Commissione provinciale, la quale, entro 30 giorni dal termine di cui al primo comma del successivo art. 8, emette il prescritto parere, nel rispetto del principio del contraddittorio, pronunciandosi anche sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.

 

 

Art. 8

Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto.

 

Il proprietario o gli aventi diritto che intendono coltivare direttamente i terreni, devono darne contestuale comunicazione agli enti delegatari ed alla competente Commissione provinciale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 45 giorni dalla data di notificazione di cui all'art. 7,

allegando:

a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all'art. 3, punto 1, della presente legge; per i piani anzidetti non è obbligatoria l'osservanza dei criteri di cui alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 37 e alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38;

b) un piano di utilizzazione, nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all'art. 3, punti 2 e 3, della presente legge.

La commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, emette, nel rispetto del principio del contraddittorio, il parere di competenza entro 30 giorni dal termine di cui al precedente comma, pronunciandosi, tra l'altro, sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.

 

 

Art. 9

Terre insufficientemente coltivate.

 

I proprietari e gli aventi diritto di terre considerate dal richiedente insufficientemente coltivate possono, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di assegnazione, inoltrare al competente ente delegatario esposto volto a dimostrare che non ricorrono le condizioni per qualificare insufficientemente coltivate le terre stesse.

L'esposto è trasmesso, nel termine di 15 giorni, alla Commissione provinciale, la quale si pronuncia entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Qualora l'esposto venga ritenuto fondato la domanda di assegnazione viene respinta. Nell'ipotesi invece che l'esposto venga ritenuto infondato i proprietari e gli aventi diritto possono tuttavia, entro 30 giorni dalla notifica della decisione ed a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrare richiesta di diretta coltivazione dei terreni, allegando il relativo piano di sviluppo aziendale elaborato in conformità ai criteri individuati al quarto comma dell'art. 4.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente e per quant'altro ivi non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

 

 

Art. 10

Utilizzazione delle terre da parte dei lavoratori emigrati.

 

Nel caso in cui i terreni di cui alla presente legge siano di proprietà di emigrati in Italia o all'estero per motivi di lavoro, i termini di cui agli artt. 4, terzo comma, 6, terzo comma, 8 e 9 sono raddoppiati.

Per i soggetti di cui al precedente comma, i quali dichiarino di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa per due anni dalla data di notifica.

Comunque, entro 45 giorni dalla scadenza del biennio, i lavoratori emigrati debbono ottemperare agli obblighi di cui ai citati articoli.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440.

 

 

Art. 11

Piccoli proprietari con reddito inferiore a sei milioni di lire.

 

Per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini dell'IRPEF non superi i sei milioni di lire, che dichiarino, entro 45 giorni dalla data di notificazione della domanda di assegnazione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa di due anni dalla data di notifica.

Comunque, entro 45 giorni dalla scadenza del biennio i soggetti di cui al precedente comma devono presentare un piano di sviluppo aziendale od interaziendale. Per i piani anzidetti non è obbligatoria l'osservanza dei criteri di cui alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 37 e alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38.

Decorso inutilmente detto termine, si applicano nei confronti dei soggetti predetti le disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440.

 

 

Art. 12

Assegnazione delle terre ex art. 5 legge 4 agosto 1978, n. 440.

 

L'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate è effettuata dal Consiglio regionale indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440, con l'osservanza delle norme previste nel detto art. 5 e in quanto compatibili con la presente legge.

 

 

Art. 13

Destinatari delle terre.

 

Le terre incolte od abbandonate e quelle insufficientemente coltivate possono essere assegnate a:

1) per le finalità di cui all'art. 3, punto 1), in ordine di priorità:

a) coltivatori diretti, ai soli fini dell'accorpamento, ampliamento e ricomposizione aziendale;

b) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285 del 1977, altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;

c) imprenditori agricoli singoli e associati;

2) per i fini di cui all'art. 3, punto 2, in ordine di priorità:

a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285 del 1977, altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, Comunità montane, Comuni e loro Consorzi, società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;

b) imprenditori agricoli singoli e associati;

c) Enti pubblici, Istituti specializzati;

3) per i fini di cui all'art. 3, punto 3, in ordine di priorità:

a) Comunità montane;

b) Comuni e loro Consorzi;

c) Enti pubblici;

d) Istituti specializzati.

 

 

Art. 14

Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

 

L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria può concorrere alla promozione delle domande di assegnazione nonché assistere gli interessati nella presentazione delle domande e nella predisposizione dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali e dei piani di utilizzazione.

 

 

Art. 15

Norma finanziaria.

 

Per il rimborso delle spese sostenute dagli enti di cui al precedente art. 5, per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 80.000.000 con imputazione al cap. 3505 (tit. 1, sez. 10, rubr. 42, categ. 4, tipo 2.1., settore 10), di nuova istituzione, denominato: «Rimborso ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni amministrative loro delegate in materia di utilizzazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate e per la salvaguardia dei terreni agricoli e forestali».

All'onere suddetto è fatto fronte con quota della maggiore assegnazione statale dei fondi di cui all'art. 1, lett. a), della legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'anno 1980.

Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

 (3).

 

(3) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsioni per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.

 

 

Art. 16

Norma transitoria.

 

La delega delle funzioni di cui alla presente legge diventa operante per ogni singolo Ente delegatario ad avvenuto insediamento degli organi statutari.

Fino al verificarsi di tale condizione le funzioni relative sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

 

Art. 17

Norma finale.

 

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge valgono le norme recate dalla legge 4 agosto 1978, n. 440.