L.R.
24 marzo 1980, n. 21 (1).
Istituzione
del sistema informativo regionale per la programmazione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 aprile 1980, n. 19.
Art.
1
La
Regione dell'Umbria, al fini della attività di programmazione propria e degli
Enti locali e delle loro associazioni, nonché per fornire alle associazioni
sindacali e di categoria e alle forze sociali strumenti conoscitivi utili ai
fini del loro concorso al processo di programmazione regionale, in attuazione
dell'art. 16 dello Statuto regionale, promuove l'istituzione del sistema
informativo regionale per la programmazione con il concorso degli enti locali e
delle loro associazioni.
Il
sistema informativo regionale per la programmazione ha lo scopo di fornire agli
operatori pubblici e privati l'insieme organico ed univoco delle informazioni
elementari necessarie alla conoscenza dei principali fenomeni che interessano
la realtà socio-economica della Regione in modo da rendere
possibile
la corretta formulazione e la verifica di piani e programmi, nonché la
valutazione degli effetti degli interventi, con particolare riferimento agli
effetti della spesa pubblica nella Regione.
Le
attività di ricerca e di documentazione per il sistema informativo regionale
sono svolte in modo da garantire, ove possibile, il coordinamento con analoghe
iniziative di altre Regioni e con le rilevazioni dell'ISTAT.
Art.
2
Saranno
invitati a concorrere alla fornitura dei dati per il sistema informativo,
nell'ambito della legislazione vigente e nelle forme che saranno concordate in
modo da garantire la loro piena autonomia ed il rispetto dei propri
regolamenti, oltre agli uffici della Regione e degli Enti ed Aziende da essa
dipendenti o ad essa collegati:
1)
gli enti locali e le loro associazioni comprensoriali;
2)
gli uffici centrali e periferici dello Stato anche ai sensi dell'art. 34 della
legge 19 maggio 1976, n. 335;
3)
l'I.N.P.S.;
4)
le Organizzazioni sindacali e di categoria;
5)
l'Università degli studi di Perugia, gli Istituti e le Associazioni culturali
pubblici e privati operanti sul territorio regionale, le imprese pubbliche e
private.
Art.
3
La
Regione definisce le linee generali di indirizzo in modo da agevolare il
coordinamento tra gli enti locali e le loro associazioni comprensoriali al fine
di perseguire, insieme con la razionalizzazione dei servizi, sempre nell'ambito
della legislazione vigente e nel rispetto della loro autonomia, anche la
disponibilità di informazioni in forma omogenea utili per il sistema
informativo.
Art.
4
La
Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente
legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, istituisce, sulla base dei
criteri forniti dalla competente commissione consiliare permanente, un comitato
tecnico permanente, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un
assessore suo delegato e composto da esperti in materia designati dalla
Regione, dagli Enti locali, dal CRURES, dal CRUED, dall'ESAU, dalla
Sviluppumbria, dall'Università degli studi di Perugia, dalle Camere di
commercio, industria, agricoltura e artigianato delle province di Perugia e di
Terni, dagli uffici provinciali di statistica istituiti presso le stesse
C.C.I.A.A. dall'Amministrazione periferica dello Stato e dall'I.N.P.S.
Il
comitato ha il compito di organizzare sotto il profilo tecnico e metodologico
le attività di ricerca e di acquisizione dei dati per il sistema informativo,
al fine di garantirne l'organicità e l'unitarietà, nonché di verificare la
congruenza tecnica dei singoli progetti di ricerca finanziati o controllati
dalla Regione, anche in forza di leggi dello Stato o della Regione.
Il
comitato fornisce la consulenza tecnica obbligatoria alla Giunta regionale per
la predisposizione della proposta di programma annuale delle attività per il
sistema informativo, con indicazione della ripartizione della spesa annuale per
singoli progetti (2).
(2)
Vedi, anche, la L.R. 12 agosto 1981, n. 56.
Art.
5
La
proposta di programma annuale di attività per il sistema informativo deliberato
dalla Giunta regionale, è allegata alla Relazione annuale sulla situazione
economica e sociale della regione unitamente ad una relazione consuntiva sullo
stato di attuazione dei programmi precedenti; entrambi gli atti sono
distintamente sottoposti alla discussione e all'approvazione da parte dei
Consiglio regionale con atti amministrativi.
Art.
6
La
Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del programma annuale approvato
dal Consiglio, cura, avvalendosi del comitato tecnico permanente,
l'organizzazione e l'esecuzione delle attività per la raccolta e l'elaborazione
dei dati per il sistema informativo, con l'ausilio dei propri uffici, del
CRURES e del CRUED.
Art.
7
La
Regione dell'Umbria, avvalendosi dei propri uffici e del CRURES, provvede a
diffondere pubblicazioni periodiche con frequenza adeguata, ai fini di una
tempestiva comunicazione dei principali risultati desunti dal sistema
informativo regionale, con particolare riferimento alle attività di
programmazione e di verifica dello stato di attuazione di singoli progetti, sia
a livello regionale che comprensoriale.
I
dati elementari costituenti il sistema informativo e le elaborazioni su di essi
che non siano pubblicati con le modalità del comma precedente sono comunque a
disposizione degli Organi del Consiglio regionale, nonché degli enti locali e
degli uffici centrali e periferici dello Stato.
Eventuali
richieste di particolari informazioni ed elaborazioni da parte di altri
soggetti possono essere soddisfatte con spesa a carico del richiedente, fermo
restando quanto stabilito dall'art. 28, terzo comma, dello Statuto regionale in
ordine agli atti e alle procedure regionali qualificati riservati dal
Presidente della Giunta.
Le
informazioni che riguardano i soggetti privati sono vincolate dal segreto
d'ufficio, secondo le vigenti disposizioni in materia; possono essere rese
pubbliche solo in forma collettiva per i fini statistici, e comunque in modo
che non sia individuabile il soggetto cui sono riferite.
Art.
8
Per
le finalità di cui all'art. 1, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di
lire 300.000.000 in termini di competenza e di lire 190.000.000 in termini di
cassa, che sarà iscritta al cap. 730 del bilancio dello stesso esercizio,
denominato: «Spese per la istituzione ed il funzionamento del sistema
informativo regionale per la programmazione». Alla copertura finanziaria si
provvede, ai sensi dell'art. 26, quinto comma della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23, con la disponibilità del fondo globale iscritto al capitolo 6120
del
bilancio
regionale dell'esercizio 1979.
La
presente spesa trova riferimento nel Settore I, programma 3, lettera B, punto 2
del bilancio pluriennale per il triennio 1979/1981.
Alla
determinazione degli oneri per gli esercizi successivi, si provvederà in sede
di approvazione delle relative leggi di bilancio.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.