L.R. 24 marzo 1980, n. 21 (1).

Istituzione del sistema informativo regionale per la programmazione.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 aprile 1980, n. 19.

 

 

Art. 1

 

La Regione dell'Umbria, al fini della attività di programmazione propria e degli Enti locali e delle loro associazioni, nonché per fornire alle associazioni sindacali e di categoria e alle forze sociali strumenti conoscitivi utili ai fini del loro concorso al processo di programmazione regionale, in attuazione dell'art. 16 dello Statuto regionale, promuove l'istituzione del sistema informativo regionale per la programmazione con il concorso degli enti locali e delle loro associazioni.

Il sistema informativo regionale per la programmazione ha lo scopo di fornire agli operatori pubblici e privati l'insieme organico ed univoco delle informazioni elementari necessarie alla conoscenza dei principali fenomeni che interessano la realtà socio-economica della Regione in modo da rendere

possibile la corretta formulazione e la verifica di piani e programmi, nonché la valutazione degli effetti degli interventi, con particolare riferimento agli effetti della spesa pubblica nella Regione.

Le attività di ricerca e di documentazione per il sistema informativo regionale sono svolte in modo da garantire, ove possibile, il coordinamento con analoghe iniziative di altre Regioni e con le rilevazioni dell'ISTAT.

 

 

Art. 2

 

Saranno invitati a concorrere alla fornitura dei dati per il sistema informativo, nell'ambito della legislazione vigente e nelle forme che saranno concordate in modo da garantire la loro piena autonomia ed il rispetto dei propri regolamenti, oltre agli uffici della Regione e degli Enti ed Aziende da essa dipendenti o ad essa collegati:

1) gli enti locali e le loro associazioni comprensoriali;

2) gli uffici centrali e periferici dello Stato anche ai sensi dell'art. 34 della legge 19 maggio 1976, n. 335;

3) l'I.N.P.S.;

4) le Organizzazioni sindacali e di categoria;

5) l'Università degli studi di Perugia, gli Istituti e le Associazioni culturali pubblici e privati operanti sul territorio regionale, le imprese pubbliche e private.

 

 

Art. 3

 

La Regione definisce le linee generali di indirizzo in modo da agevolare il coordinamento tra gli enti locali e le loro associazioni comprensoriali al fine di perseguire, insieme con la razionalizzazione dei servizi, sempre nell'ambito della legislazione vigente e nel rispetto della loro autonomia, anche la disponibilità di informazioni in forma omogenea utili per il sistema informativo.

 

 

Art. 4

 

La Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, istituisce, sulla base dei criteri forniti dalla competente commissione consiliare permanente, un comitato tecnico permanente, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato e composto da esperti in materia designati dalla Regione, dagli Enti locali, dal CRURES, dal CRUED, dall'ESAU, dalla Sviluppumbria, dall'Università degli studi di Perugia, dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato delle province di Perugia e di Terni, dagli uffici provinciali di statistica istituiti presso le stesse C.C.I.A.A. dall'Amministrazione periferica dello Stato e dall'I.N.P.S.

Il comitato ha il compito di organizzare sotto il profilo tecnico e metodologico le attività di ricerca e di acquisizione dei dati per il sistema informativo, al fine di garantirne l'organicità e l'unitarietà, nonché di verificare la congruenza tecnica dei singoli progetti di ricerca finanziati o controllati dalla Regione, anche in forza di leggi dello Stato o della Regione.

Il comitato fornisce la consulenza tecnica obbligatoria alla Giunta regionale per la predisposizione della proposta di programma annuale delle attività per il sistema informativo, con indicazione della ripartizione della spesa annuale per singoli progetti (2).

 

(2) Vedi, anche, la L.R. 12 agosto 1981, n. 56.

 

 

Art. 5

 

La proposta di programma annuale di attività per il sistema informativo deliberato dalla Giunta regionale, è allegata alla Relazione annuale sulla situazione economica e sociale della regione unitamente ad una relazione consuntiva sullo stato di attuazione dei programmi precedenti; entrambi gli atti sono distintamente sottoposti alla discussione e all'approvazione da parte dei Consiglio regionale con atti amministrativi.

 

 

Art. 6

 

La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del programma annuale approvato dal Consiglio, cura, avvalendosi del comitato tecnico permanente, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività per la raccolta e l'elaborazione dei dati per il sistema informativo, con l'ausilio dei propri uffici, del CRURES e del CRUED.

 

 

Art. 7

 

La Regione dell'Umbria, avvalendosi dei propri uffici e del CRURES, provvede a diffondere pubblicazioni periodiche con frequenza adeguata, ai fini di una tempestiva comunicazione dei principali risultati desunti dal sistema informativo regionale, con particolare riferimento alle attività di programmazione e di verifica dello stato di attuazione di singoli progetti, sia a livello regionale che comprensoriale.

I dati elementari costituenti il sistema informativo e le elaborazioni su di essi che non siano pubblicati con le modalità del comma precedente sono comunque a disposizione degli Organi del Consiglio regionale, nonché degli enti locali e degli uffici centrali e periferici dello Stato.

Eventuali richieste di particolari informazioni ed elaborazioni da parte di altri soggetti possono essere soddisfatte con spesa a carico del richiedente, fermo restando quanto stabilito dall'art. 28, terzo comma, dello Statuto regionale in ordine agli atti e alle procedure regionali qualificati riservati dal Presidente della Giunta.

Le informazioni che riguardano i soggetti privati sono vincolate dal segreto d'ufficio, secondo le vigenti disposizioni in materia; possono essere rese pubbliche solo in forma collettiva per i fini statistici, e comunque in modo che non sia individuabile il soggetto cui sono riferite.

 

 

Art. 8

 

Per le finalità di cui all'art. 1, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 300.000.000 in termini di competenza e di lire 190.000.000 in termini di cassa, che sarà iscritta al cap. 730 del bilancio dello stesso esercizio, denominato: «Spese per la istituzione ed il funzionamento del sistema informativo regionale per la programmazione». Alla copertura finanziaria si provvede, ai sensi dell'art. 26, quinto comma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, con la disponibilità del fondo globale iscritto al capitolo 6120 del

bilancio regionale dell'esercizio 1979.

La presente spesa trova riferimento nel Settore I, programma 3, lettera B, punto 2 del bilancio pluriennale per il triennio 1979/1981.

Alla determinazione degli oneri per gli esercizi successivi, si provvederà in sede di approvazione delle relative leggi di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.