L.R.
19 luglio 1979, n. 34 (1).
Adesione
della Regione dell'Umbria ad Enti ed Associazioni.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 luglio 1979, n. 35.
Art.
1
Per
far fronte agli oneri derivanti alla Regione dalla sua adesione ad Enti ed
Associazioni, è consentita una spesa massima globale di lire 29.500.000 (2).
Tale
somma verrà imputata, a partire dall'anno 1979, al capitolo n. 845 di nuova
istituzione denominato Oneri per quote associative ad Enti ed Associazioni e ad
essa si farà fronte, quanto a lire 19.100.000, mediante riduzione, per l'intero
importo, degli stanziamenti previsti nei capitoli 780, 820, 840 e 5830 della
spesa del bilancio dell'esercizio 1979 e, quanto a lire 10.400.000, mediante
prelievo dal fondo globale iscritto al cap. 6120 elenco n. 2 allegato al
bilancio di previsione dello stesso esercizio, n. d'ordine 1.
(3).
(2)
Comma così modificato dall'art. 12, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
(3)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.
Art.
2
La
L.R. 24 agosto 1972, n. 21, la L.R. 13 dicembre 1974, n. 66 e la L.R. 2 gennaio
1975, n. 1 sono abrogate.
Art.
3
Norma
transitoria.
Gli
impegni assunti ed i mandati emessi fino all'entrata in vigore della presente
legge, sui capp. 780, 820, 840 e 5830 del bilancio dell'esercizio 1979 sono
trasferiti al cap. 845 istituito con l'art. 1.