L.R. 9 maggio 1979, n. 19 (1).

Proroga del termine di cui all'art. 2 - primo comma - della legge regionale 24 agosto 1978, n. 46. Ripartizione dei fondi statali per gli anni 1978 e 1979 previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 16 maggio 1979, n. 22.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Il termine di cui all'art. 2, primo comma della legge regionale 24 agosto 1978, n. 46, viene prorogato al 31 maggio 1979.

La proroga riguarda solo la presentazione delle domande concernenti l'ammissibilità ai contributi previsti per l'anno 1979] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.