L.R. 7 dicembre 1978, n. 67 (1).

Interpretazione autentica della legge regionale 10 aprile 1978, n. 17 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 13 dicembre 1978, n. 52.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Articolo unico

 

[Il trattamento economico pensionabile goduto al momento del trasferimento da prendersi come base di calcolo per la determinazione degli scatti biennali fatti salvi dall'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 17 e quello stesso che ha dato luogo, per ciascun dipendente, alla determinazione dell'assegno ad personam] (3).

 

 

 

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.