L.R.
7 dicembre 1978, n. 67 (1).
Interpretazione
autentica della legge regionale 10 aprile 1978, n. 17 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 13 dicembre 1978, n. 52.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. l), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Articolo
unico
[Il
trattamento economico pensionabile goduto al momento del trasferimento da
prendersi come base di calcolo per la determinazione degli scatti biennali
fatti salvi dall'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 17 e quello
stesso che ha dato luogo, per ciascun dipendente, alla determinazione
dell'assegno ad personam] (3).
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. l), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.